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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4681/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pepe Parte_1 C.F._1
Giuseppe e dall'avv. Giuseppe De Palma
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pepe Controparte_1 C.F._2
Giuseppe e dall'avv. Giuseppe De Palma
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 16/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario il 04.04.1994 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 104 parte 2 serie A anno1994 volume 00002 quartiere Murat;
Per_ dalla loro unione nascevano i figli il 16.02.1997 e il 02.08.2003; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso così come specificate e modificate a verbale nel corso della predetta udienza. 2
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario il 04.04.1994 in Bari,
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 104 parte 2 serie A anno 1994 volume 00002 quartiere Murat alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 12.09.2024 così come precisate nel corso dell'udienza del 26.02.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4681/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pepe Parte_1 C.F._1
Giuseppe e dall'avv. Giuseppe De Palma
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pepe Controparte_1 C.F._2
Giuseppe e dall'avv. Giuseppe De Palma
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 16/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario il 04.04.1994 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 104 parte 2 serie A anno1994 volume 00002 quartiere Murat;
Per_ dalla loro unione nascevano i figli il 16.02.1997 e il 02.08.2003; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso così come specificate e modificate a verbale nel corso della predetta udienza. 2
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario il 04.04.1994 in Bari,
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 104 parte 2 serie A anno 1994 volume 00002 quartiere Murat alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 12.09.2024 così come precisate nel corso dell'udienza del 26.02.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo