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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 12 giugno 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2466/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Walter Parte_1
Gullotta e Luca Mariani
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023 e ritualmente notificato, l'istante esponeva di aver presentato domanda amministrativa del 23.03.2022 per il riconoscimento di un grado invalidante pari o superiore al 67% al fine di conseguire l'esenzione ticket, ma che la domanda non aveva avuto esito negativo.
Ritenendo che gli stati patologici da cui risultava affetto integrassero i requisiti di legge per le prestazioni richieste, ricorreva in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto alle prestazioni di cui sopra, con vittoria di spese di lite. Cont CP_ Nonostante rituale vocatio in ius, l imaneva contumace. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante CTU medico legale, all'esito, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
1 In via preliminare, va dichiarata la proponibilità del ricorso essendovi in atti la prova dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa. CP_ Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione dell' conventa in giudizio, posto che per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3500/2001) nei giudizi aventi Cont ad oggetto la domanda di esenzione dal ticket, unico legittimato passivo è l
Nel merito la domanda è infondata.
Gli stati patologici della ricorrente sono quelli accertati in sede di esame peritale dal consulente tecnico e descritti nella relazione agli atti.
Le patologie accertate, afferma il C.T.U., non determinano le condizioni per il beneficio richiesto importando un grado di invalidità complessivo inferiore al 67 % .
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Né è stata depositata documentazione medica successiva all'espletamento della CTU, dalla quale emerga un aggravamento delle patologie preesistenti ovvero l'insorgere di nuove patologie.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Visto l'art. 152 disp att c.p.c., dichiara irripetibili le spese. Cont Le spese di CTu vengono poste a carico dell ontumace e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
CP_ 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
2) rigetta la domanda;
3) dichiara irripetibili le spese;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' Parte_2
Si comunichi
Nola, lì 24 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
2 dott.ssa Carmen Maria Pigrini
3
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 12 giugno 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2466/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Walter Parte_1
Gullotta e Luca Mariani
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023 e ritualmente notificato, l'istante esponeva di aver presentato domanda amministrativa del 23.03.2022 per il riconoscimento di un grado invalidante pari o superiore al 67% al fine di conseguire l'esenzione ticket, ma che la domanda non aveva avuto esito negativo.
Ritenendo che gli stati patologici da cui risultava affetto integrassero i requisiti di legge per le prestazioni richieste, ricorreva in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto alle prestazioni di cui sopra, con vittoria di spese di lite. Cont CP_ Nonostante rituale vocatio in ius, l imaneva contumace. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante CTU medico legale, all'esito, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
1 In via preliminare, va dichiarata la proponibilità del ricorso essendovi in atti la prova dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa. CP_ Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione dell' conventa in giudizio, posto che per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3500/2001) nei giudizi aventi Cont ad oggetto la domanda di esenzione dal ticket, unico legittimato passivo è l
Nel merito la domanda è infondata.
Gli stati patologici della ricorrente sono quelli accertati in sede di esame peritale dal consulente tecnico e descritti nella relazione agli atti.
Le patologie accertate, afferma il C.T.U., non determinano le condizioni per il beneficio richiesto importando un grado di invalidità complessivo inferiore al 67 % .
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Né è stata depositata documentazione medica successiva all'espletamento della CTU, dalla quale emerga un aggravamento delle patologie preesistenti ovvero l'insorgere di nuove patologie.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Visto l'art. 152 disp att c.p.c., dichiara irripetibili le spese. Cont Le spese di CTu vengono poste a carico dell ontumace e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
CP_ 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
2) rigetta la domanda;
3) dichiara irripetibili le spese;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' Parte_2
Si comunichi
Nola, lì 24 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
2 dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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