TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1462/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BRACCO CRISTIANA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a AN LL (IM) in data 15/10/2001;
• hanno avuto minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
AN LL (IM) il 15/10/2001, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2001, parte 1, atto n. 4), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ove crede, se del caso anche all'estero, per il che si concedono già fin d'ora l'un l'altro l'assenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente, anche per il figlio minore Per_1
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abituale e prevalente presso l'abitazione della madre in NO EL (IM),
Via Monade n°29 bis.
2 tenuto conto anche dell'età dello stesso, trascorrerà eguali periodi di una Per_1
settimana ciascuno, sia con la madre che con il padre, attuandosi in tal modo un collocamento alternato.
3) I coniugi concordano che il sopra specificato regime possa essere modificato.
4) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio Per_1 la somma di € 250,00 mensili (duecentocinquanta/00), che verranno versati entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo assegno o altra forma di pagamento eventualmente comunicata dalla SIa Il predetto importo verrà adeguato all'aumento del Parte_1 costo della vita sulla base degli indici rilevati annualmente dall'ISTAT a partire dal gennaio 2025.
Per quanto concerne le spese straordinarie, il SI , contribuirà a Parte_2
corrispondere alla SIa il 50% delle seguenti spese, suddivise con il Parte_1
seguente criterio:
➢ spese che non richiedono il preventivo accordo:
- spese mediche: 1) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
4) ticket sanitari;
- spese scolastiche: 1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
➢ spese che richiedono il preventivo accordo:
- spese mediche: 1) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
4) farmaci particolari;
- spese scolastiche: 1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: 1) corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) viaggi e vacanze.
5) I coniugi dichiarano che il SI si è prima d'ora trasferito in altra Parte_2
abitazione in Villa Faraldi (IM), avendo pertanto prelevato dalla casa coniugale ogni effetto personale e suppellettili concordati con la moglie.
6) Le parti dichiarano altresì non doversi procedere a statuizioni in punto corresponsione assegni di mantenimento, da versare l'uno nei confronti dell'altra o viceversa, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3 Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di AN LL (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 06/02/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
4