CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1696/2022, promossa da
, con il patrocinio dell'avv. FORTUNATO VALENTINA e dell'avv. Parte_1
D'AMBROSIO GAETANO ( VIA ROCCANTONIO FRANCESCO C.F._1
D'AMELIO, 5 – 71122, FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA ROCCO ANTONIO D'AMELIO,
N. 5 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. FORTUNATO VALENTINA
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ABBINANTE NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO QUARANTA, 5/A -
CARBONARA 70100 - BARI, presso il difensore avv. ABBINANTE NICOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASONI GIUSEPPE MATTEO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Caprettari, ROMA, presso il difensore avv. MASONI GIUSEPPE
MATTEO pagina 1 di 6 Appellati avverso la sentenza n. 2656/2022, pubblicata in data 31 luglio 2022, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 6055/2022.
All'esito dell'udienza collegiale del 08.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata introitata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi, al precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la cartella di pagamento opposta, notificata il 10/09/2021, l'
[...]
ha intimato all'odierno appellante il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di € 14.247,89 in forza di ingiunzione fiscale n. 78350056042 emessa da ai fini del recupero del finanziamento agevolato ex DL 185/2000 concesso in data CP_2
10/12/2003.
2. L'opponente, odierno appellante, ha contestato la legittimità della cartella impugnata, assumendo l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione del vantato credito.
3. Si sono costituite le convenute che hanno eccepito, rispettivamente, , CP_2
l'incompetenza per territorio del Giudice, il difetto di legittimazione a contraddire su CP_4 ogni questione inerente l'operato dell'ente impositore;
ha altresì dedotto che nessuna prescrizione sarebbe comunque maturata dall'epoca (2019) di trasmissione del ruolo ad essa agente della riscossione. Nel corso dell'istruttoria in prime cure, l'opponente proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione della cartolina di ricevimento del 25/07/2016, prodotta da
, attestante la notifica dell'ingiunzione fiscale posta a base della cartella opposta. CP_2
4. Con ordinanza del 14/06/2022, il G.I. non autorizzava la proposizione dell'anzidetta querela incidentale, ritenendola non rilevante ai fini della decisione. La causa quindi veniva decisa sulla base dei documenti versati in atti e, respinte le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, l'opposizione era respinta e l'opponente veniva condannato alle spese in favore degli opposti.
5. Avverso la sentenza interponeva appello il censurandola anzitutto per aver Parte_1 qualificato come opposizione agli atti esecutivi la parte della domanda relativa alla omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente declaratoria di decadenza per la tardiva pagina 2 di 6 proposizione della detta domanda;
poi, con un ulteriore motivo, frammisto al primo, contestava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non prescritto il credito.
Concludeva chiedendo di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, ivi compresa la proposizione della querela di falso incidentale, in riforma della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
6. Con comparsa del 17.02.2023 si costituiva l' che chiedeva di dichiarare inammissibile CP_5
l'appello perché nullo e indeterminato, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle contestazioni sulla genesi e validità del credito e dell'iscrizione a CP_5 ruolo fatta dall'Ente Impositore, di rigettare la domanda nei suoi confronti e condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado da distrarre in favore del difensore antistatario.
7. Con distinta comparsa del 27.03.2023 si costituiva che chiedeva dichiararsi CP_2 inammissibile l'appello ovvero ne chiedeva il rigetto nel merito con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 08.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello è infondato.
I motivi addotti ripropongono questioni già risolte dal Tribunale.
9. Col primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi nel ”la parte afferente l'omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente declaratoria di decadenza per la tardiva proposizione della detta domanda” (cfr. testualmente).
Afferma l'appellante che “la contestazione mossa in ordine alla omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento non concerneva una mera irregolarità formale, ma atteneva all'esistenza stessa dell'ingiunzione amministrativa, la quale non poteva ritenersi efficacemente formata in assenza di notifica.“ (cfr. atto di appello); che la domanda proposta “… giammai poteva qualificarsi, nemmeno in parte, come opposizione ex art. 617, comma 1, cpc, né, conseguentemente, tanto meno, poteva dichiararsi tardiva. La domanda proposta dall'appellante, dunque, deve inquadrarsi nella fattispecie dell'opposizione ex art. 615 cpc e, conseguentemente, ritenersi pienamente tempestiva”; che era pagina 3 di 6 rilevante e influente ai fini della decisione “…la proposizione di querela di falso atta a dimostrare la non riconducibilità al della sottoscrizione della cartolina di ricevimento attestante la Parte_1 notifica in data 25/07/2016 del prefato atto presupposto.”. (cfr. cit.).
L'assunto è infondato e ciò conduce alla declaratoria di parziale inammissibilità del gravame, non potendosi impugnare le sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618, co. 2 c.p.c.
Come infatti già rilevato dal Tribunale, “in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali -omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. 2018/n. 8402; conf. Cass. 2022/n. 3582; Cass. 2012/n. 5333; Cas. 2007/n.
4018) ed il termine entro cui proporre l'opposizione è quello di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c., la cui violazione è rilevabile d'ufficio. Il termine non cambia quando il denunziato vizio formale venga fatto valere dopo il primo atto di esecuzione. Tale rilevata tardività determina, come duplice conseguenza,
l'impossibilità di far valere il vizio afferente l'asserita omessa notifica dell'atto presupposto e dunque l'ininfluenza della querela di falso incidentale proposta dall'opponente proprio al fine di dimostrare la non riconducibilità a sé della sottoscrizione della cartolina di ricevimento attestante la notifica, in data
25/07/2016, dell'atto presupposto presso il domicilio eletto nel contratto dallo stesso (via Parte_1
Molfetta n. 23/L).
In buona sostanza, poiché con l'opposizione sono stati fatti valere vizi formali relativi agli atti presupposti (segnatamente alla ingiunzione di pagamento) e di merito, i primi avrebbero dovuto proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella. A nulla rileva la invocata proposizione della querela di falso avverso la notificazione dell'atto presupposto perché non rilevante ai fini della decisione: l'affermazione di falsità sarebbe inutiliter data a fronte dello spirato termine decadenziale di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c. entro cui la doglianza avrebbe potuto esser fatta valere.
Di conseguenza, qualificata come opposizione agli atti esecutivi la prima censura prospettata con l'opposizione introdotta in prime cure, si deve dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello.
10. Col secondo motivo di appello l'appellante censura il rigetto della declaratoria di prescrizione del credito vantato. Secondo l'obiezione prospettata, il Tribunale non avrebbe individuato correttamente il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, facendolo coincidere con l'ultima rata di rimborso del prestito - individuata anch'essa erroneamente nel giorno 31/12/2011- e desumendo la mancata maturazione della prescrizione all'epoca della notifica della cartella opposta (10/09/2021). La pagina 4 di 6 difesa contesta le modalità di calcolo della data di scadenza dell'ultima rata del prestito quella del
31/12/2011, atteso che la stessa non emergeva né dall'art. 12.2 del contratto richiamato né tanto meno dal piano di ammortamento che indicava quale data di scadenza dell'ultima rata di rimborso quella del
31/12/2009. “Conseguentemente, pur a voler considerare quale dies a quo quello coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, quest'ultimo va individuato nel 31/12/2009, pertanto il credito, all'epoca della notifica della cartella opposta, era già inesorabilmente prescritto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.” (cfr. atto di appello).
Il motivo che incorpora l'eccezione di prescrizione già sollevata in prime cure è infondato.
Il Tribunale ha spiegato che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorre non dall'erogazione del mutuo, ma dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sic Cass. 2011/n. 17798). Ha poi precisato che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (sic Cass. 2013/n. 18951, conf. Cass. Sez.
3, 10/02/2023, n. 4232, Rv. 666773 - 01).
Ha quindi ricostruito il termine di prescrizione precisando che le parti concordarono il finanziamento il
10/12/2003 e che esso prevedeva il rimborso di quanto finanziato in venti rate trimestrali. Ha poi individuato il termine per la scadenza del pagamento dell'ultima rata nel 31/12/2011 (vd. art. 12.2 del contratto in atti).
Tale ultima data non appare corretta ma ciò non conduce all'accoglimento del motivo di gravame. A ben vedere, infatti, il detto contratto, all'art. 12.2 stabilisce che il beneficiario era obbligato alla restituzione del finanziamento mediante il pagamento di nr. 20 rate trimestrali consecutive, posticipate, la prima delle quali con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento (cfr. art. 12.2 cit.). E poiché il saldo è stato erogato il 24/04/2006 (cfr. doc. '06. Elenco
Erogazioni', in atti al fascicolo di parte del primo grado di ), il termine prescrizionale CP_2 decennale (vertendosi in tema di contratti) deve essere computato dal compimento del termine per il pagina 5 di 6 pagamento delle 20 rate trimestrali decorrente dal 31/03/2007 (anno successivo a quello dell'erogazione del saldo) con conseguente scadenza del termine al 31/03/2012. Ne deriva che è dal
31/03/2012 che decorre il termine decennale per la prescrizione del credito e pertanto il termine ultimo per esigerlo è il 31/03/2022 e non già il 31/12/2021 indicato dal Tribunale (in tal senso si intende modificata la sentenza impugnata) e men che meno quello precedente, decorrente dal 2006, indicato dall'appellante.
Il secondo motivo di appello è pertanto respinto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
11. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori minimi (attesa la semplicità della controversia) in base al valore della causa (in relazione allo scaglione di valore della causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in favore degli appellati.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
, così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.906,00, per ciascuna parte, oltre IVA e CAP come per legge e
R.S.G. al 15% e con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario;
CP_5
- pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1696/2022, promossa da
, con il patrocinio dell'avv. FORTUNATO VALENTINA e dell'avv. Parte_1
D'AMBROSIO GAETANO ( VIA ROCCANTONIO FRANCESCO C.F._1
D'AMELIO, 5 – 71122, FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA ROCCO ANTONIO D'AMELIO,
N. 5 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. FORTUNATO VALENTINA
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ABBINANTE NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO QUARANTA, 5/A -
CARBONARA 70100 - BARI, presso il difensore avv. ABBINANTE NICOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASONI GIUSEPPE MATTEO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Caprettari, ROMA, presso il difensore avv. MASONI GIUSEPPE
MATTEO pagina 1 di 6 Appellati avverso la sentenza n. 2656/2022, pubblicata in data 31 luglio 2022, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 6055/2022.
All'esito dell'udienza collegiale del 08.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata introitata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi, al precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la cartella di pagamento opposta, notificata il 10/09/2021, l'
[...]
ha intimato all'odierno appellante il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di € 14.247,89 in forza di ingiunzione fiscale n. 78350056042 emessa da ai fini del recupero del finanziamento agevolato ex DL 185/2000 concesso in data CP_2
10/12/2003.
2. L'opponente, odierno appellante, ha contestato la legittimità della cartella impugnata, assumendo l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione del vantato credito.
3. Si sono costituite le convenute che hanno eccepito, rispettivamente, , CP_2
l'incompetenza per territorio del Giudice, il difetto di legittimazione a contraddire su CP_4 ogni questione inerente l'operato dell'ente impositore;
ha altresì dedotto che nessuna prescrizione sarebbe comunque maturata dall'epoca (2019) di trasmissione del ruolo ad essa agente della riscossione. Nel corso dell'istruttoria in prime cure, l'opponente proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione della cartolina di ricevimento del 25/07/2016, prodotta da
, attestante la notifica dell'ingiunzione fiscale posta a base della cartella opposta. CP_2
4. Con ordinanza del 14/06/2022, il G.I. non autorizzava la proposizione dell'anzidetta querela incidentale, ritenendola non rilevante ai fini della decisione. La causa quindi veniva decisa sulla base dei documenti versati in atti e, respinte le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, l'opposizione era respinta e l'opponente veniva condannato alle spese in favore degli opposti.
5. Avverso la sentenza interponeva appello il censurandola anzitutto per aver Parte_1 qualificato come opposizione agli atti esecutivi la parte della domanda relativa alla omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente declaratoria di decadenza per la tardiva pagina 2 di 6 proposizione della detta domanda;
poi, con un ulteriore motivo, frammisto al primo, contestava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non prescritto il credito.
Concludeva chiedendo di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, ivi compresa la proposizione della querela di falso incidentale, in riforma della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
6. Con comparsa del 17.02.2023 si costituiva l' che chiedeva di dichiarare inammissibile CP_5
l'appello perché nullo e indeterminato, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle contestazioni sulla genesi e validità del credito e dell'iscrizione a CP_5 ruolo fatta dall'Ente Impositore, di rigettare la domanda nei suoi confronti e condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado da distrarre in favore del difensore antistatario.
7. Con distinta comparsa del 27.03.2023 si costituiva che chiedeva dichiararsi CP_2 inammissibile l'appello ovvero ne chiedeva il rigetto nel merito con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 08.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello è infondato.
I motivi addotti ripropongono questioni già risolte dal Tribunale.
9. Col primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi nel ”la parte afferente l'omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente declaratoria di decadenza per la tardiva proposizione della detta domanda” (cfr. testualmente).
Afferma l'appellante che “la contestazione mossa in ordine alla omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento non concerneva una mera irregolarità formale, ma atteneva all'esistenza stessa dell'ingiunzione amministrativa, la quale non poteva ritenersi efficacemente formata in assenza di notifica.“ (cfr. atto di appello); che la domanda proposta “… giammai poteva qualificarsi, nemmeno in parte, come opposizione ex art. 617, comma 1, cpc, né, conseguentemente, tanto meno, poteva dichiararsi tardiva. La domanda proposta dall'appellante, dunque, deve inquadrarsi nella fattispecie dell'opposizione ex art. 615 cpc e, conseguentemente, ritenersi pienamente tempestiva”; che era pagina 3 di 6 rilevante e influente ai fini della decisione “…la proposizione di querela di falso atta a dimostrare la non riconducibilità al della sottoscrizione della cartolina di ricevimento attestante la Parte_1 notifica in data 25/07/2016 del prefato atto presupposto.”. (cfr. cit.).
L'assunto è infondato e ciò conduce alla declaratoria di parziale inammissibilità del gravame, non potendosi impugnare le sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618, co. 2 c.p.c.
Come infatti già rilevato dal Tribunale, “in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali -omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. 2018/n. 8402; conf. Cass. 2022/n. 3582; Cass. 2012/n. 5333; Cas. 2007/n.
4018) ed il termine entro cui proporre l'opposizione è quello di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c., la cui violazione è rilevabile d'ufficio. Il termine non cambia quando il denunziato vizio formale venga fatto valere dopo il primo atto di esecuzione. Tale rilevata tardività determina, come duplice conseguenza,
l'impossibilità di far valere il vizio afferente l'asserita omessa notifica dell'atto presupposto e dunque l'ininfluenza della querela di falso incidentale proposta dall'opponente proprio al fine di dimostrare la non riconducibilità a sé della sottoscrizione della cartolina di ricevimento attestante la notifica, in data
25/07/2016, dell'atto presupposto presso il domicilio eletto nel contratto dallo stesso (via Parte_1
Molfetta n. 23/L).
In buona sostanza, poiché con l'opposizione sono stati fatti valere vizi formali relativi agli atti presupposti (segnatamente alla ingiunzione di pagamento) e di merito, i primi avrebbero dovuto proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella. A nulla rileva la invocata proposizione della querela di falso avverso la notificazione dell'atto presupposto perché non rilevante ai fini della decisione: l'affermazione di falsità sarebbe inutiliter data a fronte dello spirato termine decadenziale di cui all'art. 617, co. 1 c.p.c. entro cui la doglianza avrebbe potuto esser fatta valere.
Di conseguenza, qualificata come opposizione agli atti esecutivi la prima censura prospettata con l'opposizione introdotta in prime cure, si deve dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello.
10. Col secondo motivo di appello l'appellante censura il rigetto della declaratoria di prescrizione del credito vantato. Secondo l'obiezione prospettata, il Tribunale non avrebbe individuato correttamente il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, facendolo coincidere con l'ultima rata di rimborso del prestito - individuata anch'essa erroneamente nel giorno 31/12/2011- e desumendo la mancata maturazione della prescrizione all'epoca della notifica della cartella opposta (10/09/2021). La pagina 4 di 6 difesa contesta le modalità di calcolo della data di scadenza dell'ultima rata del prestito quella del
31/12/2011, atteso che la stessa non emergeva né dall'art. 12.2 del contratto richiamato né tanto meno dal piano di ammortamento che indicava quale data di scadenza dell'ultima rata di rimborso quella del
31/12/2009. “Conseguentemente, pur a voler considerare quale dies a quo quello coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, quest'ultimo va individuato nel 31/12/2009, pertanto il credito, all'epoca della notifica della cartella opposta, era già inesorabilmente prescritto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.” (cfr. atto di appello).
Il motivo che incorpora l'eccezione di prescrizione già sollevata in prime cure è infondato.
Il Tribunale ha spiegato che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorre non dall'erogazione del mutuo, ma dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sic Cass. 2011/n. 17798). Ha poi precisato che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (sic Cass. 2013/n. 18951, conf. Cass. Sez.
3, 10/02/2023, n. 4232, Rv. 666773 - 01).
Ha quindi ricostruito il termine di prescrizione precisando che le parti concordarono il finanziamento il
10/12/2003 e che esso prevedeva il rimborso di quanto finanziato in venti rate trimestrali. Ha poi individuato il termine per la scadenza del pagamento dell'ultima rata nel 31/12/2011 (vd. art. 12.2 del contratto in atti).
Tale ultima data non appare corretta ma ciò non conduce all'accoglimento del motivo di gravame. A ben vedere, infatti, il detto contratto, all'art. 12.2 stabilisce che il beneficiario era obbligato alla restituzione del finanziamento mediante il pagamento di nr. 20 rate trimestrali consecutive, posticipate, la prima delle quali con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento (cfr. art. 12.2 cit.). E poiché il saldo è stato erogato il 24/04/2006 (cfr. doc. '06. Elenco
Erogazioni', in atti al fascicolo di parte del primo grado di ), il termine prescrizionale CP_2 decennale (vertendosi in tema di contratti) deve essere computato dal compimento del termine per il pagina 5 di 6 pagamento delle 20 rate trimestrali decorrente dal 31/03/2007 (anno successivo a quello dell'erogazione del saldo) con conseguente scadenza del termine al 31/03/2012. Ne deriva che è dal
31/03/2012 che decorre il termine decennale per la prescrizione del credito e pertanto il termine ultimo per esigerlo è il 31/03/2022 e non già il 31/12/2021 indicato dal Tribunale (in tal senso si intende modificata la sentenza impugnata) e men che meno quello precedente, decorrente dal 2006, indicato dall'appellante.
Il secondo motivo di appello è pertanto respinto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
11. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori minimi (attesa la semplicità della controversia) in base al valore della causa (in relazione allo scaglione di valore della causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in favore degli appellati.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
, così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.906,00, per ciascuna parte, oltre IVA e CAP come per legge e
R.S.G. al 15% e con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario;
CP_5
- pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA pagina 6 di 6