Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1171/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati :
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n. 1171/2025 R.G., assunta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Alessio C.F._1
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Salzano C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 17.02.2025, , premettendo Parte_1
che con sentenza n. 4127/2018 pubbl. il 22/11/2018, parzialmente modificata con decreto del 13.03.2023, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con alle condizioni concordate Controparte_1
dalle parti, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, in particolare, la
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riduzione ad € 150,00 mensili dell'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre e in favore della figlia minore.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente si costituiva in giudizio, rappresentando di aver raggiunto con il ricorrente un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano congiuntamente nel modo che segue: “1) Preso atto del peggioramento delle condizioni patrimoniali e capacità economica del Sig.
, come rappresentate e documentate nel ricorso datato Parte_1
17.2.2025, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 4127/2018 del 20/11/2018, resa nel procedimento iscritto al N.
5802/2018 R.G. del Tribunale di Salerno e modificata con decreto di parziale accoglimento del 13/03/2023 all'esito del giudizio iscritto al N.R.G. 391/2022, ridurre con decorrenza dall'1 maggio 2025 l'importo dell'obbligo di mantenimento del figlio minore in capo al ricorrente, Sig. , in € 300,00 (Euro Parte_1 trecento/00) mensili, oltre ISTAT, come per legge, a prescindere dall'eventuale futura collocazione nel mondo del lavoro della resistente sig.ra , Controparte_1
attualmente in attesa di occupazione;
2) A far data dal 12.8.2031, allorquando il figlio minore diverrà maggiorenne, disporre sin d'ora il versamento diretto ex art. Per_1
337 septies, comma 1, c.c. in favore del figlio divenuto maggiorenne, fintanto che non sarà economicamente autosufficiente, con decorrenza, dunque, dalla mensilità di settembre 2031 in poi;
3) Sempre nel merito, confermare quanto stabilito nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 4127/2018 del 20/11/2018, resa nel procedimento iscritto al N. 5802/2018 R.G. del Tribunale di Salerno e modificata con decreto di parziale accoglimento del 13/03/2023 all'esito del giudizio iscritto al
N.R.G. 391/2022, circa l'affidamento condiviso e il diritto di visita;
4) Spese interamente compensate tra le parti.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che
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avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di divorzio è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio (C. Cass.
Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i genitori e i figli e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e riportato in parte motiva.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 4127/2018 pubbl. il 22/11/2018, pronunciata dal Tribunale di Salerno e parzialmente modificata con decreto del 13.03.2023, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 30 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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