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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI Sezione Distaccata di Sassari SEZIONE CIVILE La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa RI ON Presidente Relatore Dott.ssa Marina Capitta Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al n. R.G. 102/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARTA LUIGI e Parte_1
HI AM APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. SERRA PAOLA
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in funzione di Giudice di Parte_1 rinvio, ogni contraria istanza rigettata, in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione-Sezione Seconda Civile-Numero sezionale 293/2024-
Numero di raccolta generale 4007/2024-Data pubblicazione 13/02/2024, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante ed amministratore p.t., a Controparte_1 pagare in favore di la somma di €49.844,88, oltre spese ed interessi nella Parte_1 misura di legge ex d.lgs.vo n. 231/2002 dalla domanda al saldo effettivo, in ogni caso con condanna al pagamento di spese, onorari, diritti, rimborso spese generali 15% ed al rimborso del contributo unificato come per legge, in ordine ai precedenti gradi del giudizio, al giudizio di Cassazione ed al presente giudizio di rinvio”. pagina 1 di 4 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in forma Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Sassari n. 57/2020 1) accertare e dichiarare che gli importi richiesti dal socio , ivi compresi gli interessi, non sono dovuti per i motivi esposti in Parte_1 Pt_1 narrativa e/o comunque che nulla è dovuto dall'appellante al sig. per i motivi di cui in Pt_1 narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza di , il Tribunale di Sassari ingiungeva alla Parte_1 Controparte_1 il pagamento di € 49.235,48, quale corrispettivo di uva conferita negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la eccependo l'intervenuto pagamento delle CP_1 fatture prodotte in sede monitoria e chiedendo che fosse accertata la non debenza delle somme.
Si costituiva il contestando le imputazioni dei pagamenti e sostenendo la sussistenza di un Pt_1 credito residuo di € 49.844,88, per il quale produceva il partitario del 2010 con relativa fattura.
La debitrice opponente, alla prima udienza, eccepiva l'inammissibilità della nuova domanda nonché la prescrizione quinquennale della pretesa, trattandosi a suo dire di credito sociale.
Il Tribunale, rigettate tutte le istanze istruttorie, all'udienza del 16.1.2020, pronunciava sentenza n.
57/2020, con cui:
1. revocava il decreto ingiuntivo;
2. condannava la al pagamento di € 49.844,88 oltre interessi moratori;
CP_1
3. compensava le spese nella misura di 1/3, condannando la a rifondere i restanti 2/3. CP_1
Avvero tale decisione la proponeva appello, censurando la sentenza nella parte in cui: CP_1
- riteneva ammissibile la nuova domanda formulata dal Pt_1
- escludeva l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2949 c.c.;
- riteneva sufficiente il partitario dei fornitori quale prova del credito.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
La Corte d'Appello di Sassari, con sentenza n. 77/2021:
- accoglieva parzialmente l'appello;
-revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo nuova la domanda di condanna al pagamento riferita da un'altra annualità nonché prescritta ai sensi dell'art. 2949 c.c., trattandosi di diritto derivato da rapporti sociali.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il lamentando la falsa applicazione Pt_1 degli artt. 183 c.p.c. e 2949 c.c.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4007/2024, accoglieva entrambi i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello in diversa composizione. pagina 2 di 4 Con nuovo atto di citazione il ha riassunto il giudizio, reiterando la sua domanda di condanna. Pt_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione nonché CP_1 per difetto di prova del credito.
Alla udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione del credito azionato
1.1. Deve preliminarmente dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata, in conformità all'orientamento della Suprema Corte richiamato nella sentenza di legittimità versata in atti, secondo cui l'art. 2949 c.c. trova applicazione limitatamente ai diritti derivanti da rapporti strettamente connessi all'organizzazione sociale e al contratto sociale, nonché a quelli relativi alle dinamiche organizzative della vita societaria. Sono esclusi, pertanto, i rapporti “legati solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente” (Cass. 14.3.2017 n. 6561, pagg. 3-4).
1.2. Nel caso di specie, il conferimento delle uve da parte del socio alla Pt_1 Controparte_1 appare espressione diretta del vincolo sociale, finalizzato alla realizzazione dell'oggetto sociale consistente nella produzione vinicola. Esso, pertanto, discende dalla qualità di socio e si protrae per tutta la durata del rapporto associativo, rientrando pienamente tra i “rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale”.
1.3. Vari elementi in fatto confermano tale qualificazione: in primo luogo, si richiama quanto dichiarato dallo stesso nel ricorso monitorio, ove affermava di essere socio della Cooperativa e Pt_1 di aver “conferito le uve prodotte dai propri vigneti” per le annate 2011-2014 (ricorso per d.i., in atti), con ciò escludendo implicitamente che si trattasse di una ordinaria attività imprenditoriale di vendita, come invece sostenuto in riassunzione.
Anche l'arco temporale della prestazione, protrattosi per più annualità come ammesso dallo stesso e come confermato dalle fatture agli atti, induce a ritenere la natura strutturale del rapporto, Pt_1 non “legato solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente”.
Ulteriore conferma si ricava dall'art. 5 del Regolamento della Cooperativa ove stabilisce che “ogni socio ha l'obbligo di conferire la totalità delle uve” (doc. D in atti).
Ne consegue che l'obbligo di conferimento, protratto negli anni, appare legato al rapporto sociale: la relativa pretesa di pagamento è quindi soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
In altri termini, il credito azionato da si riferisce a prestazioni dovute in esecuzione del Pt_1 rapporto associativo, e pertanto soggette alla prescrizione breve “in quanto si tratta di un credito per pagina 3 di 4 una prestazione assimilabile allo scambio di cosa contro prezzo, nascendo le rispettive obbligazioni di pagamento dai conferimenti e di conferimento delle uve direttamente dal rapporto sociale che lega il socio alla cooperativa” (vedi sentenza n. 637/2018, in un caso analogo).
Considerato, quindi, che il credito azionato si fonda, in parte, sulla fattura n. 1/2010 e, per la restante parte, sul saldo della fattura n. 1/2009 la pretesa creditoria del deve ritenersi prescritta, con Pt_1 conseguente rigetto della domanda.
La domanda formulata dall'appellante deve pertanto essere rigettata per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nonché di quello di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti ratione temporis con i valori minimi dello scaglione indeterminabile-complessità bassa, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
1) dichiara che gli importi richiesti dal socio non sono dovuti stante la Parte_1 avvenuta prescrizione;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, liquidate in € 3.972,00
[...] per il primo grado, in € 5.338,00 per il secondo grado, in € 2.757,00 per il grado di legittimità nonché in € 4.996,00 per il presente grado, per complessivi € 17.063,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 11.11.2025 Il Presidente – est.
Dott.ssa RI ON
pagina 4 di 4
Dott.ssa RI ON Presidente Relatore Dott.ssa Marina Capitta Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al n. R.G. 102/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARTA LUIGI e Parte_1
HI AM APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. SERRA PAOLA
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in funzione di Giudice di Parte_1 rinvio, ogni contraria istanza rigettata, in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione-Sezione Seconda Civile-Numero sezionale 293/2024-
Numero di raccolta generale 4007/2024-Data pubblicazione 13/02/2024, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante ed amministratore p.t., a Controparte_1 pagare in favore di la somma di €49.844,88, oltre spese ed interessi nella Parte_1 misura di legge ex d.lgs.vo n. 231/2002 dalla domanda al saldo effettivo, in ogni caso con condanna al pagamento di spese, onorari, diritti, rimborso spese generali 15% ed al rimborso del contributo unificato come per legge, in ordine ai precedenti gradi del giudizio, al giudizio di Cassazione ed al presente giudizio di rinvio”. pagina 1 di 4 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in forma Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Sassari n. 57/2020 1) accertare e dichiarare che gli importi richiesti dal socio , ivi compresi gli interessi, non sono dovuti per i motivi esposti in Parte_1 Pt_1 narrativa e/o comunque che nulla è dovuto dall'appellante al sig. per i motivi di cui in Pt_1 narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza di , il Tribunale di Sassari ingiungeva alla Parte_1 Controparte_1 il pagamento di € 49.235,48, quale corrispettivo di uva conferita negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la eccependo l'intervenuto pagamento delle CP_1 fatture prodotte in sede monitoria e chiedendo che fosse accertata la non debenza delle somme.
Si costituiva il contestando le imputazioni dei pagamenti e sostenendo la sussistenza di un Pt_1 credito residuo di € 49.844,88, per il quale produceva il partitario del 2010 con relativa fattura.
La debitrice opponente, alla prima udienza, eccepiva l'inammissibilità della nuova domanda nonché la prescrizione quinquennale della pretesa, trattandosi a suo dire di credito sociale.
Il Tribunale, rigettate tutte le istanze istruttorie, all'udienza del 16.1.2020, pronunciava sentenza n.
57/2020, con cui:
1. revocava il decreto ingiuntivo;
2. condannava la al pagamento di € 49.844,88 oltre interessi moratori;
CP_1
3. compensava le spese nella misura di 1/3, condannando la a rifondere i restanti 2/3. CP_1
Avvero tale decisione la proponeva appello, censurando la sentenza nella parte in cui: CP_1
- riteneva ammissibile la nuova domanda formulata dal Pt_1
- escludeva l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2949 c.c.;
- riteneva sufficiente il partitario dei fornitori quale prova del credito.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
La Corte d'Appello di Sassari, con sentenza n. 77/2021:
- accoglieva parzialmente l'appello;
-revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo nuova la domanda di condanna al pagamento riferita da un'altra annualità nonché prescritta ai sensi dell'art. 2949 c.c., trattandosi di diritto derivato da rapporti sociali.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il lamentando la falsa applicazione Pt_1 degli artt. 183 c.p.c. e 2949 c.c.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4007/2024, accoglieva entrambi i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello in diversa composizione. pagina 2 di 4 Con nuovo atto di citazione il ha riassunto il giudizio, reiterando la sua domanda di condanna. Pt_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione nonché CP_1 per difetto di prova del credito.
Alla udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione del credito azionato
1.1. Deve preliminarmente dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata, in conformità all'orientamento della Suprema Corte richiamato nella sentenza di legittimità versata in atti, secondo cui l'art. 2949 c.c. trova applicazione limitatamente ai diritti derivanti da rapporti strettamente connessi all'organizzazione sociale e al contratto sociale, nonché a quelli relativi alle dinamiche organizzative della vita societaria. Sono esclusi, pertanto, i rapporti “legati solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente” (Cass. 14.3.2017 n. 6561, pagg. 3-4).
1.2. Nel caso di specie, il conferimento delle uve da parte del socio alla Pt_1 Controparte_1 appare espressione diretta del vincolo sociale, finalizzato alla realizzazione dell'oggetto sociale consistente nella produzione vinicola. Esso, pertanto, discende dalla qualità di socio e si protrae per tutta la durata del rapporto associativo, rientrando pienamente tra i “rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale”.
1.3. Vari elementi in fatto confermano tale qualificazione: in primo luogo, si richiama quanto dichiarato dallo stesso nel ricorso monitorio, ove affermava di essere socio della Cooperativa e Pt_1 di aver “conferito le uve prodotte dai propri vigneti” per le annate 2011-2014 (ricorso per d.i., in atti), con ciò escludendo implicitamente che si trattasse di una ordinaria attività imprenditoriale di vendita, come invece sostenuto in riassunzione.
Anche l'arco temporale della prestazione, protrattosi per più annualità come ammesso dallo stesso e come confermato dalle fatture agli atti, induce a ritenere la natura strutturale del rapporto, Pt_1 non “legato solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente”.
Ulteriore conferma si ricava dall'art. 5 del Regolamento della Cooperativa ove stabilisce che “ogni socio ha l'obbligo di conferire la totalità delle uve” (doc. D in atti).
Ne consegue che l'obbligo di conferimento, protratto negli anni, appare legato al rapporto sociale: la relativa pretesa di pagamento è quindi soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
In altri termini, il credito azionato da si riferisce a prestazioni dovute in esecuzione del Pt_1 rapporto associativo, e pertanto soggette alla prescrizione breve “in quanto si tratta di un credito per pagina 3 di 4 una prestazione assimilabile allo scambio di cosa contro prezzo, nascendo le rispettive obbligazioni di pagamento dai conferimenti e di conferimento delle uve direttamente dal rapporto sociale che lega il socio alla cooperativa” (vedi sentenza n. 637/2018, in un caso analogo).
Considerato, quindi, che il credito azionato si fonda, in parte, sulla fattura n. 1/2010 e, per la restante parte, sul saldo della fattura n. 1/2009 la pretesa creditoria del deve ritenersi prescritta, con Pt_1 conseguente rigetto della domanda.
La domanda formulata dall'appellante deve pertanto essere rigettata per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nonché di quello di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti ratione temporis con i valori minimi dello scaglione indeterminabile-complessità bassa, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
1) dichiara che gli importi richiesti dal socio non sono dovuti stante la Parte_1 avvenuta prescrizione;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, liquidate in € 3.972,00
[...] per il primo grado, in € 5.338,00 per il secondo grado, in € 2.757,00 per il grado di legittimità nonché in € 4.996,00 per il presente grado, per complessivi € 17.063,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 11.11.2025 Il Presidente – est.
Dott.ssa RI ON
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