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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/02/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Carla Romana Raineri Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1053/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), all'avv. TAVANO ANNA C.F._1
( ), all'avv. SILVIA DONATELLA e C.F._2 C.F._3
all'avv. RHO CHANTAL ( ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._5
VIALE MONTE NERO, 28 20135 presso lo studio dell'avv. LARATRO Pt_1
MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PIRONTI ANTONIO ( ) C.F._6
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello proposto dal riformare in parte qua la sentenza del Parte_1
Tribunale Civile di Milano n. 8036/2021, pubblicata il 6.10.2021, non notificata e, per
l'effetto:
- respingere l'opposizione proposta da , perché infondata e non Controparte_1
provata, confermando integralmente l'ingiunzione n. 2019 04330147200000055979 di
€. 34.439,00 notificata in data 5.11.2019, emessa per il mancato pagamento di somme dalla stessa dovute al Comune di a titolo di indennità di occupazione abusiva di Pt_1
un alloggio di , di proprietà del Comune di , sito in , Via Org_1 Pt_1 Pt_1
Pascarella 20, alloggio 120 scala “E” piano 1°, per il periodo 2008 – 2014;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare al Controparte_1
la somma di complessivi €. 34.439,00, relativamente al periodo 2008 Parte_1
- 2014, come meglio esposti nell'ingiunzione opposta, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, e condannare l'odierna appellata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell di Organizzazione_2
. Pt_1
pagina 2 di 14 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8036/21 del Parte_1
Tribunale di Milano del 6.10.2021 e confermare la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.7.2019 il Comune di emetteva una ingiunzione ai sensi dell'art. 2 Pt_1
R.D. 14.4.1910 n. 639 con la quale intimava a il pagamento di Controparte_1
complessivi euro 34.439,00, ritenuti dovuti per canoni di locazione/indennizzo occupazione senza titolo e oneri accessori per gli anni dal 2008 al 2015 compresi, in relazione all'unità immobiliare sita in via Cesare Pascarella 20 (doc. 1 appellante Pt_1
e doc. 1 appellata).
Nell'ingiunzione veniva richiamata una comunicazione del 18.10.2017, con la quale al tempo gestore del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Parte_2
, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 47.024,87 a Pt_1
titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri accessori per il periodo sino al
31.12.2016, in relazione alla suddetta unità immobiliare di via Cesare Pascarella 20
(doc. 12 appellante).
In data 6.12.2019 assumendo di aver ricevuto il 5.11.2019 la notifica Controparte_1
della suddetta ingiunzione di pagamento, evocava in giudizio davanti al Tribunale di
Milano il chiedendo l'accertamento dell'illegittimità Parte_1
dell'ingiunzione e comunque l'accertamento dell'estinzione del credito per il periodo antecedente al 5.11.2015, per l'intervenuta prescrizione.
pagina 3 di 14 In punto di fatto, l'attrice riferiva:
-di essere indigente, come lo stesso aveva attestato (doc. 5 appellata); Pt_1
-di essere separata e di convivere con i propri cinque figli, di cui quattro minorenni ed uno invalido (docc. 2/4 appellata);
-di aver liberato l'immobile di via Pascarella il 24.11.2014 (doc. 6 appellata);
-di aver tentato più volte nel corso degli anni di regolarizzare la propria posizione abitativa (doc. 7 appellata).
In punto di diritto, l'attrice deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito azionato, costituendo l'occupazione sine titulo fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, e non potendo, quindi, il Pt_1
determinare con atto unilaterale la somma dovuta a titolo risarcitorio. In ogni caso, secondo l'attrice, il credito risarcitorio del si sarebbe prescritto, poiché la Pt_1
notifica dell'ingiunzione sarebbe avvenuta dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione. L'attrice invocava poi l'esimente dello stato di necessità, che avrebbe escluso l'antigiuridicità della condotta di occupazione dell'alloggio, e contestava le modalità di determinazione dell'indennizzo da parte del Comune.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, formulando in Pt_1
via subordinata domanda riconvenzionale di accertamento del credito azionato e di condanna dell'attrice al pagamento.
Il Comune riferiva, in fatto, delle plurime richieste, sia di liberazione dell'alloggio occupato abusivamente che di pagamento dei canoni e degli oneri, inviate dai soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale, anche con effetti interruttivi della prescrizione, e, in diritto, contestava l'eccezione di prescrizione e insisteva per la legittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale, ritenendo l'ammontare delle indennità di occupazione determinabile sulla base di atti normativi.
pagina 4 di 14 Senza istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 8036/21, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava l'ingiunzione e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal condannava Pt_1
“al pagamento in favore del della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di €10.950,46, oltre a rivalutazione sull'importo di € 4.738,58 con decorrenza da gennaio 2009 sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità di occupazione, nonchè ad interessi al tasso legale sull'intero credito, da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo”, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
In sintesi e per quanto ancora interessa, il Tribunale ha ritenuto non consentito il ricorso da parte del allo strumento della c.d. ingiunzione fiscale, poiché ha qualificato Pt_1
l'indennità di occupazione abusiva richiesta dal come credito risarcitorio ed ha, Pt_1
pertanto, escluso i caratteri della certezza e liquidità, necessari per l'emissione dell'ingiunzione. Sotto altro profilo il Tribunale ha ritenuto che la legislazione regionale richiamata dal non contenga norme “regolanti il pagamento di indennità da Pt_1
occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere”.
Con esame puntuale e approfondito delle disposizioni richiamate dal il Pt_1
Tribunale ha così motivato la propria decisione sul punto:
“… il ha quantificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta Pt_1
comunale n 30 del 9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e
b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di € 250,00”
pagina 5 di 14 Secondo la prospettazione del tale delibera costituisce attuazione delle Pt_1
previsioni contenute nella legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e
27/2009) e negli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004.
Tuttavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abusiva”.
Sulle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. 27/07, poi sostituito dall'art. 34 L.R. 27/09 richiamate dal il Tribunale ha osservato innanzitutto che si tratta di “misure di Pt_1
contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare [che] riguardano il controllo
e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestivamente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica delle procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto”, che non contemplano, tuttavia, poteri di autoliquidazione delle indennità di occupazione.
Proseguendo nell'esame delle norme, il Tribunale ha poi osservato che, ove sono previste misure incidenti sul canone, si tratta di previsioni che si applicano a “inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiorazioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai soggetti assegnatari …”.
Osservazioni analoghe vengono svolte in riferimento alle altre norme invocate dal quali l'art. 3 L. R. 27/07, l'art. 33 L. R. 27/09, l'art. 9 e l'art. 31 L.R. 27/09, Pt_1
l'art. 7 co. 4 LR 16/16, l'art. 24 Regolamento Regionale 1/04, l'art. 23 Regolamento
Regionale 4/17.
Sulla domanda riconvenzionale del il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza Pt_1
innanzitutto della domanda di risarcimento del danno emergente derivante dalle spese sostenute per la manutenzione e per i servizi relativi alle parti comuni, ed ha ritenuto pagina 6 di 14 dovuta a tale titolo, sulla base dei prospetti non contestati sul punto dall'attrice, la somma di “€ 6.211,88 (considerando nei conteggi le spese generali, le spese di riscaldamento ed i conguagli, così come quantificate nell'ingiunzione, con esclusione Organ delle voci relative ai bolli e spese che esulano da tale tipo di danno)”.
Sulla domanda di indennizzo per l'occupazione illegittima, il Tribunale, ferma la qualificazione del diritto come risarcitorio, ha ritenuto che il danno possa essere provato in via presuntiva e, in proposito, ha desunto dalle finalità della normativa di settore che
“l'occupazione abusiva di tali immobili sia, secondo l'id quod plerumque accidit, fonte di danno per l'ente proprietario, che per effetto di tale illecita condotta, viene privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti per effetto della assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione”.
Sul quantum il Tribunale ha ritenuto, però, non condivisibile il criterio adottato dal che ha determinato l'indennità nella misura del 200% del valore locativo, Pt_1
poiché “tale tipologia di canoni si applica … a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata – e quindi ad inquilini per cui si potrebbe profilare, in base alla normativa regionale, la futura decadenza dalla assegnazione o che comunque potrebbero continuare a godere dell'immobile per periodi di tempo limitati - e che, per tale motivo, non possono costituire parametro generale dell'entrata dell'ente pubblico in caso di utilizzazione del bene secondo la sua normale destinazione”.
Procedendo, pertanto, alla liquidazione equitativa partendo dal canone locativo annuo, indicato dal Comune per l'alloggio occupato dall'attrice in euro 2.134,51, il Tribunale ha ritenuto di determinare il risarcimento in misura pari al 36% di tale canone locativo, misura che costituisce il canone minimo che il Comune avrebbe ricavato, in mancanza di allegazione e prova della possibile assegnazione dell'alloggio a soggetti ai quali potesse pagina 7 di 14 essere applicato un canone maggiore. L'importo complessivo dovuto per l'intero periodo a tale titolo è stato determinato in euro 4.738,58.
La sentenza è stata appellata dal sulla base di due motivi che Parte_1
verranno di seguito esposti. si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910. Violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale Pubblica e, in particolare, della
L.R. Lombardia n. 16/2016, n. 27/2007 e n. 27/2009, nonché del Regolamento Regionale
n. 4/2017 e del precedente Regolamento n. 1/2004. Violazione della delibera della
Giunta Comunale n. 30/2009.
Il ritiene erronea la qualificazione del credito azionato come credito Pt_1
risarcitorio, ritenendo che si tratti di una “indennità di occupazione di immobili vincolati, soggetti ad un regime pubblicistico e regolati da una normativa speciale”.
Il Comune richiama sul punto le norme regionali sulla determinazione del canone, in base alle quali (v. art. 31 L.R. 27/09) il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alle condizioni economiche dell'assegnatario e deve essere determinato in una percentuale del valore locativo, definito secondo criteri prestabiliti.
La normativa regionale individua in base al reddito quattro categorie di assegnatari e, secondo il Comune, agli occupanti abusivi dovrebbe essere applicato il canone più elevato, previsto per la quarta categoria, c.d. area della decadenza, per i nuclei con
pagina 8 di 14 ISEE-ERP superiore a 35.000,00 e/o per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).
La norma regionale (art. 31 cit. comma 5) demanda all'ente proprietario la determinazione del canone per la tale area, stabilendo che esso sia pari al valore locativo dell'immobile maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato.
Secondo la difesa del pertanto, l'Ente avrebbe emanato, in attuazione di tale Pt_1
normativa, la Delibera di Giunta n. 30 del 9.1.2009 con la quale ha previsto che “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”.
Sempre secondo la difesa del “la posizione degli occupanti è stata parificata a Pt_1
quella degli inquilini collocati nell'area di decadenza (cfr. art. 6 legge regionale n.
27/2007 ed art. 34 legge regionale n. 27/2009). Agli occupanti abusivi è stato ragionevolmente applicato un canone che è pari a quello che avrebbero dovuto – comunque - corrispondere trovandosi nelle medesime condizioni degli inquilini che hanno perso i requisiti per accedere all'ERP”.
Secondo il pertanto, la determinazione dell'indennità in base a criteri fissati Pt_1
normativamente renderebbe il credito certo, liquido ed esigibile e consentirebbe il ricorso all'ingiunzione fiscale.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
Come è stato osservato in altra sentenza di questa Corte riguardante una vicenda analoga
(Corte d'Appello Milano n. 224/24), qui richiamata anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'ingiunzione di pagamento notificata all'appellante […] è illegittima ed è
pagina 9 di 14 stata, quindi, correttamente annullata, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato - non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità (Cfr. Cass. n. 5658/1994 “Lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di auto-accertamento della P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”), posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da corrispondere.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del Parte_1
n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 n. reg. [con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha
[...]
stabilito che “per gli occupanti abusivi …. la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo;
indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, pagina 10 di 14 trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno. La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9.1.2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e Pt_1
provenienza unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente, l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti
LL.RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva”.
Può altresì aggiungersi, sempre al fine di escludere che la normativa richiamata attribuisca al il potere di autoliquidare l'indennità di occupazione, che in base a Pt_1
tale normativa l'occupante abusivo non è equiparabile all'assegnatario dell'alloggio che può essere collocato nell'area della c.d. decadenza, poiché quest'ultimo, pur trovandosi in una situazione sopravvenuta che riduce la possibilità di continuare a fruire dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimane pur sempre un occupante “legittimo” che corrisponde un canone maggiorato.
Secondo motivo
Violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale Pubblica e, in particolare, della L.R. Lombardia n. 16/2016, n. 27/2007 e n. 27/2009, nonché del
Regolamento Regionale n. 4/2017 e del precedente Regolamento n. 1/2004. Violazione della delibera della Giunta Comunale n. 30/2009. Manifesta illogicità e irragionevolezza della sentenza.
Con tale motivo il contesta il criterio scelto dal Tribunale per quantificare Pt_1
l'indennità di occupazione.
pagina 11 di 14 Il insiste nel sostenere che gli occupanti abusivi dovrebbero corrispondere una Pt_1
indennità pari a quella degli assegnatari collocati nell'area della decadenza, trovandosi nelle stesse condizioni di coloro che hanno perso i requisiti per accedere all'ERP, e ritiene che il criterio minimale, scelto dal Tribunale, finisca per incentivare l'abusivismo.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato.
Fermo restando il rilievo già svolto nell'esame del primo motivo in ordine alla non equiparazione tra occupante abusivo e assegnatario collocato nell'area della c.d. decadenza ed escludendo, pertanto, di commisurare l'indennità al 200% del valore locativo, ritiene la Corte che non sia condivisibile neppure la determinazione effettuata dal primo giudice, che ha commisurato l'indennità al 36% del valore locativo.
La misura del risarcimento stabilita dal Tribunale non risulta, infatti, idonea, ad avviso della Corte, a ristorare la perdita subita dal che consiste nella perdita del Pt_1
canone che sarebbe stato percepito in base ad una regolare assegnazione.
Poiché la misura di tale canone sarebbe dipesa anche dal reddito dell'ipotetico assegnatario, che non è possibile prevedere, si deve procedere con liquidazione equitativa e, a tal fine, risulta ragionevole ipotizzare un valore intermedio fra il minimo
(36% del valore locativo) e il massimo (200% del valore locativo) previsti dalla normativa richiamata, e, pertanto, il 100% del valore locativo.
Fermi restando gli oneri accessori dovuti quale danno emergente e liquidati dal
Tribunale in euro 6.211,88, la sentenza deve, quindi, essere riformata nella parte in cui ha liquidato in complessivi euro 4.738,58 l'indennità di occupazione commisurandola al
36% del valore locativo annuo di euro 2.134,51.
Per l'intero periodo di occupazione si deve, invece, liquidare quale indennizzo la somma di euro 13.162,73 di cui: pagina 12 di 14 -euro 533,61 per i tre mesi del 2008
-euro 10.672,55 per ogni annualità dal 2009 al 2013
-euro 1.956,57 per gli 11 mesi del 2014.
L'appellata deve, quindi, essere condannata al pagamento di complessivi euro 19.374,61
(6.211,88+13.162,73) oltre interessi come da domanda, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dal 5.11.2019, data di notifica della ingiunzione fiscale, che vale quale atto di costituzione in mora, sino alla data di proposizione della domanda giudiziale (8.6.2020, data di costituzione in giudizio del davanti al Tribunale), e Pt_1
ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale (8.6.2020) al saldo (v. Cass.
61/23).
L'esito complessivo del giudizio giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%; la restante quota (50%) viene posta a carico di parte prevalentemente soccombente, nella misura Controparte_1
liquidata in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento di euro 19.374,61 oltre interessi di Controparte_1
mora come indicati in motivazione;
-compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione del 50%;
-condanna al pagamento del residuo 50%, liquidato per il primo Controparte_1
grado in euro 3.808,00 per compensi e per il secondo grado in euro 388,50 per rimborso del contributo unificato e in euro 3.473,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori.
Così deciso in Milano il 14.12.2023
pagina 13 di 14 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Carla Romana Raineri
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Carla Romana Raineri Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1053/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), all'avv. TAVANO ANNA C.F._1
( ), all'avv. SILVIA DONATELLA e C.F._2 C.F._3
all'avv. RHO CHANTAL ( ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._5
VIALE MONTE NERO, 28 20135 presso lo studio dell'avv. LARATRO Pt_1
MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PIRONTI ANTONIO ( ) C.F._6
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello proposto dal riformare in parte qua la sentenza del Parte_1
Tribunale Civile di Milano n. 8036/2021, pubblicata il 6.10.2021, non notificata e, per
l'effetto:
- respingere l'opposizione proposta da , perché infondata e non Controparte_1
provata, confermando integralmente l'ingiunzione n. 2019 04330147200000055979 di
€. 34.439,00 notificata in data 5.11.2019, emessa per il mancato pagamento di somme dalla stessa dovute al Comune di a titolo di indennità di occupazione abusiva di Pt_1
un alloggio di , di proprietà del Comune di , sito in , Via Org_1 Pt_1 Pt_1
Pascarella 20, alloggio 120 scala “E” piano 1°, per il periodo 2008 – 2014;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare al Controparte_1
la somma di complessivi €. 34.439,00, relativamente al periodo 2008 Parte_1
- 2014, come meglio esposti nell'ingiunzione opposta, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, e condannare l'odierna appellata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell di Organizzazione_2
. Pt_1
pagina 2 di 14 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8036/21 del Parte_1
Tribunale di Milano del 6.10.2021 e confermare la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.7.2019 il Comune di emetteva una ingiunzione ai sensi dell'art. 2 Pt_1
R.D. 14.4.1910 n. 639 con la quale intimava a il pagamento di Controparte_1
complessivi euro 34.439,00, ritenuti dovuti per canoni di locazione/indennizzo occupazione senza titolo e oneri accessori per gli anni dal 2008 al 2015 compresi, in relazione all'unità immobiliare sita in via Cesare Pascarella 20 (doc. 1 appellante Pt_1
e doc. 1 appellata).
Nell'ingiunzione veniva richiamata una comunicazione del 18.10.2017, con la quale al tempo gestore del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Parte_2
, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 47.024,87 a Pt_1
titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri accessori per il periodo sino al
31.12.2016, in relazione alla suddetta unità immobiliare di via Cesare Pascarella 20
(doc. 12 appellante).
In data 6.12.2019 assumendo di aver ricevuto il 5.11.2019 la notifica Controparte_1
della suddetta ingiunzione di pagamento, evocava in giudizio davanti al Tribunale di
Milano il chiedendo l'accertamento dell'illegittimità Parte_1
dell'ingiunzione e comunque l'accertamento dell'estinzione del credito per il periodo antecedente al 5.11.2015, per l'intervenuta prescrizione.
pagina 3 di 14 In punto di fatto, l'attrice riferiva:
-di essere indigente, come lo stesso aveva attestato (doc. 5 appellata); Pt_1
-di essere separata e di convivere con i propri cinque figli, di cui quattro minorenni ed uno invalido (docc. 2/4 appellata);
-di aver liberato l'immobile di via Pascarella il 24.11.2014 (doc. 6 appellata);
-di aver tentato più volte nel corso degli anni di regolarizzare la propria posizione abitativa (doc. 7 appellata).
In punto di diritto, l'attrice deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito azionato, costituendo l'occupazione sine titulo fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, e non potendo, quindi, il Pt_1
determinare con atto unilaterale la somma dovuta a titolo risarcitorio. In ogni caso, secondo l'attrice, il credito risarcitorio del si sarebbe prescritto, poiché la Pt_1
notifica dell'ingiunzione sarebbe avvenuta dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione. L'attrice invocava poi l'esimente dello stato di necessità, che avrebbe escluso l'antigiuridicità della condotta di occupazione dell'alloggio, e contestava le modalità di determinazione dell'indennizzo da parte del Comune.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, formulando in Pt_1
via subordinata domanda riconvenzionale di accertamento del credito azionato e di condanna dell'attrice al pagamento.
Il Comune riferiva, in fatto, delle plurime richieste, sia di liberazione dell'alloggio occupato abusivamente che di pagamento dei canoni e degli oneri, inviate dai soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale, anche con effetti interruttivi della prescrizione, e, in diritto, contestava l'eccezione di prescrizione e insisteva per la legittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale, ritenendo l'ammontare delle indennità di occupazione determinabile sulla base di atti normativi.
pagina 4 di 14 Senza istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 8036/21, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava l'ingiunzione e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal condannava Pt_1
“al pagamento in favore del della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di €10.950,46, oltre a rivalutazione sull'importo di € 4.738,58 con decorrenza da gennaio 2009 sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità di occupazione, nonchè ad interessi al tasso legale sull'intero credito, da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo”, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
In sintesi e per quanto ancora interessa, il Tribunale ha ritenuto non consentito il ricorso da parte del allo strumento della c.d. ingiunzione fiscale, poiché ha qualificato Pt_1
l'indennità di occupazione abusiva richiesta dal come credito risarcitorio ed ha, Pt_1
pertanto, escluso i caratteri della certezza e liquidità, necessari per l'emissione dell'ingiunzione. Sotto altro profilo il Tribunale ha ritenuto che la legislazione regionale richiamata dal non contenga norme “regolanti il pagamento di indennità da Pt_1
occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere”.
Con esame puntuale e approfondito delle disposizioni richiamate dal il Pt_1
Tribunale ha così motivato la propria decisione sul punto:
“… il ha quantificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta Pt_1
comunale n 30 del 9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e
b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di € 250,00”
pagina 5 di 14 Secondo la prospettazione del tale delibera costituisce attuazione delle Pt_1
previsioni contenute nella legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e
27/2009) e negli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004.
Tuttavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abusiva”.
Sulle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. 27/07, poi sostituito dall'art. 34 L.R. 27/09 richiamate dal il Tribunale ha osservato innanzitutto che si tratta di “misure di Pt_1
contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare [che] riguardano il controllo
e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestivamente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica delle procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto”, che non contemplano, tuttavia, poteri di autoliquidazione delle indennità di occupazione.
Proseguendo nell'esame delle norme, il Tribunale ha poi osservato che, ove sono previste misure incidenti sul canone, si tratta di previsioni che si applicano a “inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiorazioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai soggetti assegnatari …”.
Osservazioni analoghe vengono svolte in riferimento alle altre norme invocate dal quali l'art. 3 L. R. 27/07, l'art. 33 L. R. 27/09, l'art. 9 e l'art. 31 L.R. 27/09, Pt_1
l'art. 7 co. 4 LR 16/16, l'art. 24 Regolamento Regionale 1/04, l'art. 23 Regolamento
Regionale 4/17.
Sulla domanda riconvenzionale del il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza Pt_1
innanzitutto della domanda di risarcimento del danno emergente derivante dalle spese sostenute per la manutenzione e per i servizi relativi alle parti comuni, ed ha ritenuto pagina 6 di 14 dovuta a tale titolo, sulla base dei prospetti non contestati sul punto dall'attrice, la somma di “€ 6.211,88 (considerando nei conteggi le spese generali, le spese di riscaldamento ed i conguagli, così come quantificate nell'ingiunzione, con esclusione Organ delle voci relative ai bolli e spese che esulano da tale tipo di danno)”.
Sulla domanda di indennizzo per l'occupazione illegittima, il Tribunale, ferma la qualificazione del diritto come risarcitorio, ha ritenuto che il danno possa essere provato in via presuntiva e, in proposito, ha desunto dalle finalità della normativa di settore che
“l'occupazione abusiva di tali immobili sia, secondo l'id quod plerumque accidit, fonte di danno per l'ente proprietario, che per effetto di tale illecita condotta, viene privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti per effetto della assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione”.
Sul quantum il Tribunale ha ritenuto, però, non condivisibile il criterio adottato dal che ha determinato l'indennità nella misura del 200% del valore locativo, Pt_1
poiché “tale tipologia di canoni si applica … a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata – e quindi ad inquilini per cui si potrebbe profilare, in base alla normativa regionale, la futura decadenza dalla assegnazione o che comunque potrebbero continuare a godere dell'immobile per periodi di tempo limitati - e che, per tale motivo, non possono costituire parametro generale dell'entrata dell'ente pubblico in caso di utilizzazione del bene secondo la sua normale destinazione”.
Procedendo, pertanto, alla liquidazione equitativa partendo dal canone locativo annuo, indicato dal Comune per l'alloggio occupato dall'attrice in euro 2.134,51, il Tribunale ha ritenuto di determinare il risarcimento in misura pari al 36% di tale canone locativo, misura che costituisce il canone minimo che il Comune avrebbe ricavato, in mancanza di allegazione e prova della possibile assegnazione dell'alloggio a soggetti ai quali potesse pagina 7 di 14 essere applicato un canone maggiore. L'importo complessivo dovuto per l'intero periodo a tale titolo è stato determinato in euro 4.738,58.
La sentenza è stata appellata dal sulla base di due motivi che Parte_1
verranno di seguito esposti. si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910. Violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale Pubblica e, in particolare, della
L.R. Lombardia n. 16/2016, n. 27/2007 e n. 27/2009, nonché del Regolamento Regionale
n. 4/2017 e del precedente Regolamento n. 1/2004. Violazione della delibera della
Giunta Comunale n. 30/2009.
Il ritiene erronea la qualificazione del credito azionato come credito Pt_1
risarcitorio, ritenendo che si tratti di una “indennità di occupazione di immobili vincolati, soggetti ad un regime pubblicistico e regolati da una normativa speciale”.
Il Comune richiama sul punto le norme regionali sulla determinazione del canone, in base alle quali (v. art. 31 L.R. 27/09) il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alle condizioni economiche dell'assegnatario e deve essere determinato in una percentuale del valore locativo, definito secondo criteri prestabiliti.
La normativa regionale individua in base al reddito quattro categorie di assegnatari e, secondo il Comune, agli occupanti abusivi dovrebbe essere applicato il canone più elevato, previsto per la quarta categoria, c.d. area della decadenza, per i nuclei con
pagina 8 di 14 ISEE-ERP superiore a 35.000,00 e/o per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).
La norma regionale (art. 31 cit. comma 5) demanda all'ente proprietario la determinazione del canone per la tale area, stabilendo che esso sia pari al valore locativo dell'immobile maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato.
Secondo la difesa del pertanto, l'Ente avrebbe emanato, in attuazione di tale Pt_1
normativa, la Delibera di Giunta n. 30 del 9.1.2009 con la quale ha previsto che “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”.
Sempre secondo la difesa del “la posizione degli occupanti è stata parificata a Pt_1
quella degli inquilini collocati nell'area di decadenza (cfr. art. 6 legge regionale n.
27/2007 ed art. 34 legge regionale n. 27/2009). Agli occupanti abusivi è stato ragionevolmente applicato un canone che è pari a quello che avrebbero dovuto – comunque - corrispondere trovandosi nelle medesime condizioni degli inquilini che hanno perso i requisiti per accedere all'ERP”.
Secondo il pertanto, la determinazione dell'indennità in base a criteri fissati Pt_1
normativamente renderebbe il credito certo, liquido ed esigibile e consentirebbe il ricorso all'ingiunzione fiscale.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
Come è stato osservato in altra sentenza di questa Corte riguardante una vicenda analoga
(Corte d'Appello Milano n. 224/24), qui richiamata anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'ingiunzione di pagamento notificata all'appellante […] è illegittima ed è
pagina 9 di 14 stata, quindi, correttamente annullata, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato - non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità (Cfr. Cass. n. 5658/1994 “Lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di auto-accertamento della P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”), posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da corrispondere.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del Parte_1
n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 n. reg. [con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha
[...]
stabilito che “per gli occupanti abusivi …. la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo;
indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, pagina 10 di 14 trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno. La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9.1.2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e Pt_1
provenienza unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente, l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti
LL.RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva”.
Può altresì aggiungersi, sempre al fine di escludere che la normativa richiamata attribuisca al il potere di autoliquidare l'indennità di occupazione, che in base a Pt_1
tale normativa l'occupante abusivo non è equiparabile all'assegnatario dell'alloggio che può essere collocato nell'area della c.d. decadenza, poiché quest'ultimo, pur trovandosi in una situazione sopravvenuta che riduce la possibilità di continuare a fruire dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimane pur sempre un occupante “legittimo” che corrisponde un canone maggiorato.
Secondo motivo
Violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale Pubblica e, in particolare, della L.R. Lombardia n. 16/2016, n. 27/2007 e n. 27/2009, nonché del
Regolamento Regionale n. 4/2017 e del precedente Regolamento n. 1/2004. Violazione della delibera della Giunta Comunale n. 30/2009. Manifesta illogicità e irragionevolezza della sentenza.
Con tale motivo il contesta il criterio scelto dal Tribunale per quantificare Pt_1
l'indennità di occupazione.
pagina 11 di 14 Il insiste nel sostenere che gli occupanti abusivi dovrebbero corrispondere una Pt_1
indennità pari a quella degli assegnatari collocati nell'area della decadenza, trovandosi nelle stesse condizioni di coloro che hanno perso i requisiti per accedere all'ERP, e ritiene che il criterio minimale, scelto dal Tribunale, finisca per incentivare l'abusivismo.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato.
Fermo restando il rilievo già svolto nell'esame del primo motivo in ordine alla non equiparazione tra occupante abusivo e assegnatario collocato nell'area della c.d. decadenza ed escludendo, pertanto, di commisurare l'indennità al 200% del valore locativo, ritiene la Corte che non sia condivisibile neppure la determinazione effettuata dal primo giudice, che ha commisurato l'indennità al 36% del valore locativo.
La misura del risarcimento stabilita dal Tribunale non risulta, infatti, idonea, ad avviso della Corte, a ristorare la perdita subita dal che consiste nella perdita del Pt_1
canone che sarebbe stato percepito in base ad una regolare assegnazione.
Poiché la misura di tale canone sarebbe dipesa anche dal reddito dell'ipotetico assegnatario, che non è possibile prevedere, si deve procedere con liquidazione equitativa e, a tal fine, risulta ragionevole ipotizzare un valore intermedio fra il minimo
(36% del valore locativo) e il massimo (200% del valore locativo) previsti dalla normativa richiamata, e, pertanto, il 100% del valore locativo.
Fermi restando gli oneri accessori dovuti quale danno emergente e liquidati dal
Tribunale in euro 6.211,88, la sentenza deve, quindi, essere riformata nella parte in cui ha liquidato in complessivi euro 4.738,58 l'indennità di occupazione commisurandola al
36% del valore locativo annuo di euro 2.134,51.
Per l'intero periodo di occupazione si deve, invece, liquidare quale indennizzo la somma di euro 13.162,73 di cui: pagina 12 di 14 -euro 533,61 per i tre mesi del 2008
-euro 10.672,55 per ogni annualità dal 2009 al 2013
-euro 1.956,57 per gli 11 mesi del 2014.
L'appellata deve, quindi, essere condannata al pagamento di complessivi euro 19.374,61
(6.211,88+13.162,73) oltre interessi come da domanda, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dal 5.11.2019, data di notifica della ingiunzione fiscale, che vale quale atto di costituzione in mora, sino alla data di proposizione della domanda giudiziale (8.6.2020, data di costituzione in giudizio del davanti al Tribunale), e Pt_1
ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale (8.6.2020) al saldo (v. Cass.
61/23).
L'esito complessivo del giudizio giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%; la restante quota (50%) viene posta a carico di parte prevalentemente soccombente, nella misura Controparte_1
liquidata in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento di euro 19.374,61 oltre interessi di Controparte_1
mora come indicati in motivazione;
-compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione del 50%;
-condanna al pagamento del residuo 50%, liquidato per il primo Controparte_1
grado in euro 3.808,00 per compensi e per il secondo grado in euro 388,50 per rimborso del contributo unificato e in euro 3.473,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori.
Così deciso in Milano il 14.12.2023
pagina 13 di 14 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Carla Romana Raineri
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