Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 962
Articolo 2
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15 gennaio 1954
Art. 3.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai materiali dei servizi del naviglio ed automobilistico dell'Amministrazione della guardia di finanza.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1954