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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 2603/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CARAMIA ANTONIO;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to COSTANZA Controparte_1
DINO; resistente nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MATTIA MARCELLA;
CP_2
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava, innanzi al Tribunale di Brindisi, l'intimazione di pagamento n. 02420229002164408/000 - notificata dall'
[...]
in data 29 aprile 2023 - recante la richiesta di pagamento per la complessiva Controparte_1 somma di €. 39.645,89 parte della quale inerente gli avvisi di addebito di seguito elencati:
1. avviso di addebito n. 32420112000288814000 di €. 11.550,84 relativo a contributi previdenziali
I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento
2010; 2. avviso di addebito n. 32420120001295946000 di €. 5.199,01 relativo a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2011; 3. avviso di addebito n. 32420130002214609000 di €. 1.420,93 relativo a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali, oltre somme aggiuntive, anni di riferimento 2010 e 2011. In particolare, il ricorrente eccepiva, a sostegno dell'illegittimità della procedura azionata, la mancata notifica di tutti gli atti sopraelencati, nonché l'intervenuta prescrizione - ex art. 3, comma 9, legge n.
335 del 1995 - delle pretese creditorie contenute negli atti tutti impugnati di cui chiedeva sospendersi l'esecuzione.
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via d'urgenza e preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva degli avvisi addebito n. 3242011000288814000, n. 32420120001295946000 e
n. 32420130002214609000, atti presupposti dell'intimazione di pagamento n.
02420229002164408000, per la palese fondatezza dei motivi esposti in precedenza nonché per
l'importo degli avvisi di addebito opposti pari ad €. 18.170,78 e non alla portata delle disponibilità finanziarie della ricorrente. Nel merito, accertata l'omessa notifica degli avvisi addebito n.
3242011000288814000, n. 32420120001295946000 e n. 32420130002214609000 indicati in premessa, provvedere al loro annullamento. - Sempre nel merito, accertare e dichiarare, altresì, la sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995, delle somme portate degli avvisi addebito 3242011000288814000, n. 32420120001295946000 e n.
32420130002214609000 e provvedere all'annullamento degli stessi.”
Si costituivano gli enti convenuti contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e deducendo come ai rispettivi scritti difensivi. In particolare, eccepivano parimenti ciascuno la propria carenza di legittimazione passiva e la decadenza dall'impugnazione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 quanto ai profili tutti dell'azione riconducibili all'art. 617 c.p.c. e riportavano giurisprudenza a supporto;
nel merito, adducevano l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, stante la regolare e tempestiva notifica degli avvisi impugnati, in ordine ai quali venivano notificati diversi atti interruttivi della prescrizione (richiamati pure nei rispettivi scritti difensivi), nonché la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione imposta dalla normativa emergenziale covid19, e l'infondatezza delle doglianze tutte del ricorrente, instando per il rigetto della domanda.
Sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti impugnati, istruita la causa con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di notificazione e/o di inesistenza- nullità della notificazione degli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Sul punto, il Tribunale osserva come l'odierna opposizione sia stata incardinata (con atto depositato il 10.07.2023) oltre il termine di 20 gg dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 29.4.2023, con la conseguenza che l'eccezione formulata è inammissibile.
Ed infatti, per ciò che attiene ai vizi formali, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass.
12.11.2008, n. 27019).
L'eccezione va pertanto sotto tale profilo rigettata.
Inoltre è agli atti la prova della notifica a mezzo posta degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa.
Da ultimo si osserva come alcuna prescrizione sopravvenuta può dirsi maturata nella specie con riguardo agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, regolarmente notificati il 10.10.2011, 8.10.2012 e 11.2.2014, essendo stata la notifica di tali avvisi seguita da idonei atti interruttivi della prescrizione (ovvero intimazione di pagamento del 2015 notificata il 10.2.2015, allegata nel fascicolo ader e successivamente intimazione di pagamento 2018 notificata il 3.7.2019).
Ne consegue che non può ritenersi intervenuta alcuna prescrizione sopravvenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
- Rigetta il ricorso,
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in favore di in CP_3
euro 900,00 oltre accessori come per legge e in favore di in euro 900,00 oltre accessori CP_2
come per legge
Brindisi18.2.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio