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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/01/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 1940/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 15/01/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/07/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 07/12/2023 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Cocconato (AT) il 06/08/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22, Parte II - Serie C,
Anno 2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Cocconato (AT) il 06/08/2022, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22, Parte II - Serie C, Anno 2022.
CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
cesserà il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
2. Il sig. si obbliga ed impegna a cedere alla sig.ra che Parte_1 Parte_2 ad egual titolo si obbliga ad acquistare la quota indivisa pari al 50% della casa coniugale sita in Casale Monferrato (AL), Viale Luigi Beretta n.ro 7, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, censita nel N.C.E.U. del predetto comune al foglio n.ro 36, mappale n.ro 4708, sub. 38, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, rendita Euro
411,87 -VIALE LUIGI BERETTA n. 7 Piano 1-S1; nella vendita è pure compreso pro quota il bene comune non censibile individuato nel N.C.E.U. del predetto comune al foglio n.ro
36, mappale n.ro 4708, sub. 64 (cortile, due vani scala, corridoio, due centrali termiche ed un locale comune al piano interrato comune al sub. 31 e ai subb. dal 34 al 63 ambo inclusi) per il prezzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che parte cessionaria verserà alla parte cedente al momento del trasferimento immobiliare stipulando dal notaio Persona_1 entro 30 gg dall'emissione della sentenza di separazione.
3. La presente cessione viene convenuta a definizione dei rapporti giuridici patrimoniali dipendenti e/o afferenti al periodo di costanza di matrimonio ed è funzionale al presente accordo.
4. L'unità immobiliare relativamente alla quale è stato assunto l'obbligo di trasferimento sarà ceduta e trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuti ed accettati dalla parte cessionaria, con ogni inerente diritto, azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, così come spettano alla parte cedente in forza dei suoi titoli di proprietà e del possesso, subentrando la parte cessionaria in preciso stato e luogo della parte cedente sia dal lato attivo e passivo e segnatamente nelle condizioni di natura sia obbligatoria sia reale così come enunciati e richiamati.
La presente assegnazione avverrà ai patti e condizioni, in particolare a quelli del titolo di provenienza, che qui si intendono integralmente trascritti e richiamati per relationem e di cui alla scrittura autenticata e depositata ai rogiti del Notaio del Persona_2
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Casale Monferrato, Vercelli e Novara in data
21.03.2018 repertorio n.ro 3314 raccolta n.ro 2266, registrato a Vercelli in data 29.03.2018 al n.ro 1918 serie IT e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Alessandria in data 29.03.2018 ai n.ri 1579 reg. gen e 1288 reg. part.
La proprietà, il possesso ed il godimento di quanto qui dedotto si trasferiranno a favore della parte cessionaria, con tutti gli utili e gli oneri relativi, a far data dall'atto notarile di trasferimento che sarà stipulato entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
Le spese e gli oneri di qualsiasi natura (notarili, fiscali etc.) connessi al trasferimento immobiliare saranno a carico della sig.ra per intero. L'APE rilasciato in Parte_2 data 24.03.2016 è tutt'ora vigente e sarà prodotto per la stipulazione dell'atto di trasferimento notarile.
La parte cedente rinuncerà ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potesse nascere in dipendenza della futura cessione.
La parte cedente presterà le garanzie di legge e al luogo garantirà la parte cessionaria circa l'evizione sia totale che parziale, con tutte le dichiarazioni di legge circa la piena ed esclusiva proprietà, libero da pesi, vincoli derivanti da sequestro o pignoramento, oneri,
l'iscrizione trascrizioni pregiudizievoli, nonché dei diritti di prelazione dei diritti reali o personali a favore di terzi che comunque possono diminuirne il pieno godimento, eccezione fatta per la formalità ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo citato e tutte le clausole contenute nel regolamento di condominio attualmente vigente.
La parte cedente dichiara che l'immobile presenta tutte le caratteristiche urbanistiche di piena regolarità e conformità alla documentazione catastale che sarà prodotta al momento dell'atto notarile, unitamente alla prescritta certificazione energetica.
I coniugi convengono che l'arredamento, mobili e suppellettili che corredano la casa coniugale vengano acquisiti in piena proprietà dalla moglie , ad Parte_2 eccezione degli effetti personali del marito che quest'ultimo provvederà ad asportare a sua cura e spese entro il termine infra convenuto.
5. Il sig. si è impegnato a trasferire la propria residenza dalla casa Parte_1 coniugale non appena avrebbe reperito un'altra collocazione ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2023. Al momento del trasferimento il marito consegnerà le chiavi di casa alla moglie.
6. Si dà atto che i coniugi hanno già provveduto alla suddivisione e alla ripartizione al 50% delle disponibilità mobiliari presenti sul conto corrente bancario, precisando al riguardo che ciascun coniuge ha mantenuto la titolarità esclusiva sulle proprie risorse finanziarie, polizze e/o investimenti di natura personale e ai medesimi singolarmente intestati.
7. Le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle pattuizioni di cui ai precedenti punti, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere per le causali del presente atto, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione. 8. Le spese legali della procedura di separazione saranno corrisposte in ragione del 50% ciascuno.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/01/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone Dott.ssa Simona Francese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 1940/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 15/01/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/07/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 07/12/2023 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Cocconato (AT) il 06/08/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22, Parte II - Serie C,
Anno 2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Cocconato (AT) il 06/08/2022, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 22, Parte II - Serie C, Anno 2022.
CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
cesserà il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
2. Il sig. si obbliga ed impegna a cedere alla sig.ra che Parte_1 Parte_2 ad egual titolo si obbliga ad acquistare la quota indivisa pari al 50% della casa coniugale sita in Casale Monferrato (AL), Viale Luigi Beretta n.ro 7, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, censita nel N.C.E.U. del predetto comune al foglio n.ro 36, mappale n.ro 4708, sub. 38, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, rendita Euro
411,87 -VIALE LUIGI BERETTA n. 7 Piano 1-S1; nella vendita è pure compreso pro quota il bene comune non censibile individuato nel N.C.E.U. del predetto comune al foglio n.ro
36, mappale n.ro 4708, sub. 64 (cortile, due vani scala, corridoio, due centrali termiche ed un locale comune al piano interrato comune al sub. 31 e ai subb. dal 34 al 63 ambo inclusi) per il prezzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che parte cessionaria verserà alla parte cedente al momento del trasferimento immobiliare stipulando dal notaio Persona_1 entro 30 gg dall'emissione della sentenza di separazione.
3. La presente cessione viene convenuta a definizione dei rapporti giuridici patrimoniali dipendenti e/o afferenti al periodo di costanza di matrimonio ed è funzionale al presente accordo.
4. L'unità immobiliare relativamente alla quale è stato assunto l'obbligo di trasferimento sarà ceduta e trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuti ed accettati dalla parte cessionaria, con ogni inerente diritto, azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, così come spettano alla parte cedente in forza dei suoi titoli di proprietà e del possesso, subentrando la parte cessionaria in preciso stato e luogo della parte cedente sia dal lato attivo e passivo e segnatamente nelle condizioni di natura sia obbligatoria sia reale così come enunciati e richiamati.
La presente assegnazione avverrà ai patti e condizioni, in particolare a quelli del titolo di provenienza, che qui si intendono integralmente trascritti e richiamati per relationem e di cui alla scrittura autenticata e depositata ai rogiti del Notaio del Persona_2
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Casale Monferrato, Vercelli e Novara in data
21.03.2018 repertorio n.ro 3314 raccolta n.ro 2266, registrato a Vercelli in data 29.03.2018 al n.ro 1918 serie IT e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Alessandria in data 29.03.2018 ai n.ri 1579 reg. gen e 1288 reg. part.
La proprietà, il possesso ed il godimento di quanto qui dedotto si trasferiranno a favore della parte cessionaria, con tutti gli utili e gli oneri relativi, a far data dall'atto notarile di trasferimento che sarà stipulato entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
Le spese e gli oneri di qualsiasi natura (notarili, fiscali etc.) connessi al trasferimento immobiliare saranno a carico della sig.ra per intero. L'APE rilasciato in Parte_2 data 24.03.2016 è tutt'ora vigente e sarà prodotto per la stipulazione dell'atto di trasferimento notarile.
La parte cedente rinuncerà ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potesse nascere in dipendenza della futura cessione.
La parte cedente presterà le garanzie di legge e al luogo garantirà la parte cessionaria circa l'evizione sia totale che parziale, con tutte le dichiarazioni di legge circa la piena ed esclusiva proprietà, libero da pesi, vincoli derivanti da sequestro o pignoramento, oneri,
l'iscrizione trascrizioni pregiudizievoli, nonché dei diritti di prelazione dei diritti reali o personali a favore di terzi che comunque possono diminuirne il pieno godimento, eccezione fatta per la formalità ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo citato e tutte le clausole contenute nel regolamento di condominio attualmente vigente.
La parte cedente dichiara che l'immobile presenta tutte le caratteristiche urbanistiche di piena regolarità e conformità alla documentazione catastale che sarà prodotta al momento dell'atto notarile, unitamente alla prescritta certificazione energetica.
I coniugi convengono che l'arredamento, mobili e suppellettili che corredano la casa coniugale vengano acquisiti in piena proprietà dalla moglie , ad Parte_2 eccezione degli effetti personali del marito che quest'ultimo provvederà ad asportare a sua cura e spese entro il termine infra convenuto.
5. Il sig. si è impegnato a trasferire la propria residenza dalla casa Parte_1 coniugale non appena avrebbe reperito un'altra collocazione ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2023. Al momento del trasferimento il marito consegnerà le chiavi di casa alla moglie.
6. Si dà atto che i coniugi hanno già provveduto alla suddivisione e alla ripartizione al 50% delle disponibilità mobiliari presenti sul conto corrente bancario, precisando al riguardo che ciascun coniuge ha mantenuto la titolarità esclusiva sulle proprie risorse finanziarie, polizze e/o investimenti di natura personale e ai medesimi singolarmente intestati.
7. Le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle pattuizioni di cui ai precedenti punti, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere per le causali del presente atto, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione. 8. Le spese legali della procedura di separazione saranno corrisposte in ragione del 50% ciascuno.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/01/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone Dott.ssa Simona Francese