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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8214/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° luglio 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti elettivamente domiciliati in Padova, Corso del Parte_5
Popolo, 16, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Damiano Cisternino, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Franco Scarpelli, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte, 15, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Pessi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
[...]
e all'Avv. Raffaele Fabozzi, per procura in calce alla memoria di Parte_6 costituzione;
convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte, 15, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Pessi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
[...]
e all'Avv. Raffaele Fabozzi, per procura in calce alla memoria di Parte_6 costituzione;
convenuto OGGETTO: superminimo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1 1) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei Controparte_1 ricorrenti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
3) condannarsi e sino al 30 06 2024, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei superminimi individuali (voce
“Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
4) condannarsi e sino al 30 06 2024, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio e da luglio 2018;
5) il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, da riconoscersi direttamente in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari, oltre spese generali, cpa e iva, C.U. pari ad € 259,00 e l'aumento del 30% per il collegamento ipertestuale ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014 (si precisa al riguardo che per i documenti nn. 36, 40, 41, 42, 43 e 44, compressi in un'unica cartella in considerazione delle loro dimensioni, non è possibile la creazione di un link ipertestuale).
PER LE CONVENUTE Controparte_1 Controparte_2
1) in via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° luglio 2025, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
e di CP_1 Controparte_2
Rilevavano i ricorrenti di essere stati dipendenti di Controparte_1
2 Il 1° luglio 2024 essi erano passati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di ai sensi dell'art. 2112 c.c. a seguito del conferimento di ramo Controparte_2
d'azienda. Ai ricorrenti era stato sempre riconosciuto un superminimo di diverso importo, mai assoggettato ad alcun assorbimento. Tale condotta era stata adottata da verso tutti i propri Controparte_1 dipendenti, come confermato da molti precedenti giurisdizionali. Solo a febbraio 2018 e a luglio 2018, in corrispondenza dei due aumenti dei minimi tabellari, previsti dall'Accordo di programma del 23 novembre 2017, il superminimo aveva subito una decurtazione corrispondente a dette voci. Poiché alcun altro assorbimento si era mai registrato in corrispondenza degli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dai CCNL e dagli accordi antecedenti e successivi a quello del 2017, ritenuta l'instaurazione di un uso aziendale o, in subordine, considerata la reiterata condotta di come Controparte_1 concludente nel senso dell'implicita rinuncia a far valere l'assorbibilità degli aumenti contrattuali, i ricorrenti instavano per far dichiarare gli assorbimenti operati in relazione agli incrementi di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 come illegittimi, con diritto dei lavoratori al ripristino del superminimo nella misura dovuta in assenza delle decurtazioni subite ed al pagamento delle somme sino ad oggi indebitamente assorbite. Si costituivano le convenute e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso. Esse ritenevano che, contrariamente all'asserto di controparte, non esistesse alcun uso aziendale relativo al non assorbimento, sia per la mancata prova della sua sussistenza, sia sulla base del dato contrattuale;
non ultimo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di superminimo. Segnalavano recente giurisprudenza favorevole, resa dal Tribunale di Bergamo. Le convenute eccepivano in ogni caso la prescrizione quinquennale delle pretese delle parti ricorrenti, ex art. 2948 c.c.
Con dichiarazione resa in via telematica in data 8 ottobre 2025, i ricorrenti dichiaravano di rinunziare agli atti nei confronti di Controparte_2
Sopraggiungeva l'accettazione della società convenuta in data 25 novembre 2025. All'udienza del 27 novembre 2025, omessa ogni ulteriore attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, fra tutti i ricorrenti ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e visto l'atto di rinunzia agli atti e
[...] Parte_5 Controparte_2 la posteriore accettazione da parte di Controparte_2
3 2. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
è fondato e va accolto, nei limiti che Parte_4 Parte_5 seguono.
3. Quanto al merito della causa, il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 12 e ss.: App. Milano 12 aprile 2023, n. Controparte_1
434, 11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 2 e 4 fasc. conv.). Così come dissente dalle nuove pronunzie di merito indicate da
[...]
e rese dal Tribunale di Bergamo (docc. 27 e 28 fasc. conv.). CP_1
Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Tale indirizzo ha trovato poi conferma presso il giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato (App. Milano, 11 CP_1 dicembre 2023, n. 1136). Le pronunzie di merito (e poi di legittimità) qui valorizzate hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Parte l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
4. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 2, 4, 9, 11 e 14 fasc. ric.).
4 Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.; in tal senso Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
5 5. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). E' pacifico che la convenuta negli anni dedotti in causa, Controparte_1 ossia dal 1994 fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia mai disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, pur a seguito di una valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi e consentire il cumulo con gli aumenti sopravvenuti. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato formalmente come “assorbibile”, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria a quella precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre da lei reiterata (pur in considerazione della natura formalmente assorbibile del superminimo: memoria p. Controparte_1
4), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, il codice civile prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici relativi al contratto, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto negoziale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società datrice in quanto asseritamente di carattere incolore, non
6 espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificato quel fascio di precetti derivanti dalla condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la datrice decida sic et simpliciter di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti. Al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di ciò non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la Parte sola introduzione dell' circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
6. Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è Pt_7 stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio 2018 la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Parte somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
7 L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può Parte essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_7 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
7. Il ricorso deve quindi essere accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 sino al 30 giugno 2024. I ricorrenti chiedono in questa sede solo una condanna generica, con riserva di agire per il recupero del dovuto in separato giudizio.
8. ccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati Controparte_1 dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (1° luglio 2025), oppure dalla diffida comunicata via pec il 30 giugno 2025 (doc. 20 fasc. ric.), primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. L'eccezione è infondata. Come è noto, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4 c.p.c.) la retribuzione ordinaria, il compenso per lavoro straordinario (Cass. 20 gennaio 2010 n. 947), le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro (Cass. 10 novembre 2004 n. 21377; Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018). A seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (così App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352).
8 Tale è stata anche la decisione della Cassazione, con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conforme anche la successiva Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957). Poiché tutti i ricorrenti risultano ad oggi dipendenti di e quindi Controparte_2 passati da dal 1° luglio 2024, la prescrizione (nei Controparte_1 confronti di quest'ultima società) non può certamente dirsi ad oggi maturata.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'estinzione del giudizio fra Parte_1 Parte_2
, e ex Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2 art. 306 c.p.c.; 2) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale di
[...]
e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “Sovraminimo CP_1 individuale” operati in danno dei ricorrenti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
3) condanna sino al 30 giugno 2024, al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio e da luglio 2018; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
4) condanna, alla rifusione in solido delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dei ricorrenti liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° luglio 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti elettivamente domiciliati in Padova, Corso del Parte_5
Popolo, 16, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Damiano Cisternino, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Franco Scarpelli, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte, 15, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Pessi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
[...]
e all'Avv. Raffaele Fabozzi, per procura in calce alla memoria di Parte_6 costituzione;
convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte, 15, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Pessi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
[...]
e all'Avv. Raffaele Fabozzi, per procura in calce alla memoria di Parte_6 costituzione;
convenuto OGGETTO: superminimo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1 1) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei Controparte_1 ricorrenti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
3) condannarsi e sino al 30 06 2024, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei superminimi individuali (voce
“Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
4) condannarsi e sino al 30 06 2024, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio e da luglio 2018;
5) il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, da riconoscersi direttamente in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari, oltre spese generali, cpa e iva, C.U. pari ad € 259,00 e l'aumento del 30% per il collegamento ipertestuale ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014 (si precisa al riguardo che per i documenti nn. 36, 40, 41, 42, 43 e 44, compressi in un'unica cartella in considerazione delle loro dimensioni, non è possibile la creazione di un link ipertestuale).
PER LE CONVENUTE Controparte_1 Controparte_2
1) in via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° luglio 2025, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
e di CP_1 Controparte_2
Rilevavano i ricorrenti di essere stati dipendenti di Controparte_1
2 Il 1° luglio 2024 essi erano passati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di ai sensi dell'art. 2112 c.c. a seguito del conferimento di ramo Controparte_2
d'azienda. Ai ricorrenti era stato sempre riconosciuto un superminimo di diverso importo, mai assoggettato ad alcun assorbimento. Tale condotta era stata adottata da verso tutti i propri Controparte_1 dipendenti, come confermato da molti precedenti giurisdizionali. Solo a febbraio 2018 e a luglio 2018, in corrispondenza dei due aumenti dei minimi tabellari, previsti dall'Accordo di programma del 23 novembre 2017, il superminimo aveva subito una decurtazione corrispondente a dette voci. Poiché alcun altro assorbimento si era mai registrato in corrispondenza degli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dai CCNL e dagli accordi antecedenti e successivi a quello del 2017, ritenuta l'instaurazione di un uso aziendale o, in subordine, considerata la reiterata condotta di come Controparte_1 concludente nel senso dell'implicita rinuncia a far valere l'assorbibilità degli aumenti contrattuali, i ricorrenti instavano per far dichiarare gli assorbimenti operati in relazione agli incrementi di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 come illegittimi, con diritto dei lavoratori al ripristino del superminimo nella misura dovuta in assenza delle decurtazioni subite ed al pagamento delle somme sino ad oggi indebitamente assorbite. Si costituivano le convenute e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso. Esse ritenevano che, contrariamente all'asserto di controparte, non esistesse alcun uso aziendale relativo al non assorbimento, sia per la mancata prova della sua sussistenza, sia sulla base del dato contrattuale;
non ultimo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di superminimo. Segnalavano recente giurisprudenza favorevole, resa dal Tribunale di Bergamo. Le convenute eccepivano in ogni caso la prescrizione quinquennale delle pretese delle parti ricorrenti, ex art. 2948 c.c.
Con dichiarazione resa in via telematica in data 8 ottobre 2025, i ricorrenti dichiaravano di rinunziare agli atti nei confronti di Controparte_2
Sopraggiungeva l'accettazione della società convenuta in data 25 novembre 2025. All'udienza del 27 novembre 2025, omessa ogni ulteriore attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, fra tutti i ricorrenti ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e visto l'atto di rinunzia agli atti e
[...] Parte_5 Controparte_2 la posteriore accettazione da parte di Controparte_2
3 2. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
è fondato e va accolto, nei limiti che Parte_4 Parte_5 seguono.
3. Quanto al merito della causa, il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 12 e ss.: App. Milano 12 aprile 2023, n. Controparte_1
434, 11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 2 e 4 fasc. conv.). Così come dissente dalle nuove pronunzie di merito indicate da
[...]
e rese dal Tribunale di Bergamo (docc. 27 e 28 fasc. conv.). CP_1
Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Tale indirizzo ha trovato poi conferma presso il giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato (App. Milano, 11 CP_1 dicembre 2023, n. 1136). Le pronunzie di merito (e poi di legittimità) qui valorizzate hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Parte l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
4. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 2, 4, 9, 11 e 14 fasc. ric.).
4 Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.; in tal senso Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
5 5. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). E' pacifico che la convenuta negli anni dedotti in causa, Controparte_1 ossia dal 1994 fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia mai disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, pur a seguito di una valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi e consentire il cumulo con gli aumenti sopravvenuti. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato formalmente come “assorbibile”, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria a quella precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre da lei reiterata (pur in considerazione della natura formalmente assorbibile del superminimo: memoria p. Controparte_1
4), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, il codice civile prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici relativi al contratto, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto negoziale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società datrice in quanto asseritamente di carattere incolore, non
6 espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificato quel fascio di precetti derivanti dalla condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la datrice decida sic et simpliciter di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti. Al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di ciò non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la Parte sola introduzione dell' circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
6. Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è Pt_7 stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio 2018 la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Parte somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
7 L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può Parte essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_7 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
7. Il ricorso deve quindi essere accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 sino al 30 giugno 2024. I ricorrenti chiedono in questa sede solo una condanna generica, con riserva di agire per il recupero del dovuto in separato giudizio.
8. ccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati Controparte_1 dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (1° luglio 2025), oppure dalla diffida comunicata via pec il 30 giugno 2025 (doc. 20 fasc. ric.), primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. L'eccezione è infondata. Come è noto, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4 c.p.c.) la retribuzione ordinaria, il compenso per lavoro straordinario (Cass. 20 gennaio 2010 n. 947), le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro (Cass. 10 novembre 2004 n. 21377; Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018). A seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (così App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352).
8 Tale è stata anche la decisione della Cassazione, con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conforme anche la successiva Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957). Poiché tutti i ricorrenti risultano ad oggi dipendenti di e quindi Controparte_2 passati da dal 1° luglio 2024, la prescrizione (nei Controparte_1 confronti di quest'ultima società) non può certamente dirsi ad oggi maturata.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'estinzione del giudizio fra Parte_1 Parte_2
, e ex Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2 art. 306 c.p.c.; 2) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale di
[...]
e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “Sovraminimo CP_1 individuale” operati in danno dei ricorrenti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
3) condanna sino al 30 giugno 2024, al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio e da luglio 2018; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
4) condanna, alla rifusione in solido delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dei ricorrenti liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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