Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4280/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
Orlando ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Giotto n. 25;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare che le condizioni sanitarie determinano la parziale riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in genere nonché di quella “ in occupazioni confacenti alle sue attitudini” ai sensi della legge 222/84 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/02/2021) o da quando ritenuto di diritto;
2) accertare e dichiarare per l'effetto il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/84, a partire dalla data della domanda amministrativa (18/02/2021), o comunque subordinatamente da quando ritenuto di diritto ed accertato in corso di causa;
3) per l'effetto condannare le convenute amministrazioni, in persona dei rispettivi rapp.ti p.t., come sopra indicati
e domiciliati, per quanto di diritto, a corrispondere a favore dell'istante l'assegno ordinario di invaldità ex L. 222/84 e tanto a partire dalla data della domanda amministrativa (18/02/2021), o comunque subordinatamente da quando ritenuto di diritto ed accertato in corso di causa, con maggiorazione degli interessi di mora, come per legge, quantificando ex art. 38 DL98/2011, convertito in L. 111/11, il valore complessivo della controversia è indeterminato. Con vittoria di spese, con distrazione.
PER L' : 1) - in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di CP_1 merito in questa fase del giudizio;
2) - nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto alla pensione di ordinaria di inabilità ed all'assegno ordinario di invalidità; 3)- condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 25.07.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1 Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole patologie - specie quella a carico dell'apparato psichico e l'ipoacusia bilaterale - sulle specifiche mansioni disimpegnate nella qualità di operaio elettricista. Deduceva, inoltre, un significativo peggioramento delle infermità sofferte, come da documentazione medica sopravvenuta.
2.1. In considerazione dei rilevi critici di parte nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott. procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale, Persona_1 anche al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente ha rilevato un effettivo peggioramento delle condizioni cliniche del sig. tale da integrare il requisito sanitario necessario per l'assegno Pt_1 ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorrere dal mese di giugno 2024.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, ha formulato la seguente diagnosi “diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali con iniziale neuropatia;
segni radiografici di artrosi diffusa senza significative ripercussioni funzionali;
sindrome ansiosa-depressiva reattiva di lieve entità” precisando che “Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento a quelle riportato nel certificato per la richiesta di invalidità
(Modello SS3), si precisa che non trova riscontro nessuna rilevante ipoacusia posto che
l'esaminando percepiva normalmente la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria.
Inoltre è sempre con riferimento a quanto si legge in detto certificato, non risultano mai praticate visite specialistiche o indagini strumentali finalizzate ad accertare una patologia prostatica. E, quello in diagnosi, un quadro patologico di modesta entità, che va poco al di là di quelli che sono i normali fenomeni di senescenza di un soggetto di 63 anni e certamente non in grado di ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini in modo permanente a meno di un terzo”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali osservava il c.t.u.: “… passando alla disamina delle varie patologie in atto, va precisato che il diabete mellito è estremamente modesto tanto da essere trattato unicamente con ipoglicemizzanti orali e in monoterapia e, inoltre, gli esami di laboratorio agli atti del 20/09/2022 mostrano un'emoglobina glicata appena superiore ai valori normali (45, valore normale 29-42) e una velocità di filtrazione glomerulare ampiamente nella norma (87,7, valori normali > 60). Sempre con riferimento al diabete mellito, la visita oculistica non ha evidenziato nessun accenno a retinopatia diabetica e la stessa elettromiografia è estremamente dubbia circa un reale danno riconducibile a polineuropatia diabetica tanto che nello stesso referto si parla di “probabile quadro polineuropatico”. Altrettanto modesti sono i fenomeni artrosici posto anche che alla visita medica non sono emerse significative limitazioni funzionali né vi è una lunga pregressa storia di indagini strumentali o visite specialistiche per patologie di tale natura. Infine, nel corso della visita non è emerso un importante quadro psicopatologico posto che
l'esaminando era ben presente e cosciente del fine della visita e ha tenuto un comportamento congruo e finalistico il che è sufficiente ad escludere una grave forma depressiva.
In conclusione, non ritengo che esistano i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Inoltre, l'esaminando può continuare la propria attività lavorativa o altre attività affini senza che ciò costituisca pericolo di abnorme usura o di danni per il suo organismo, per i compagni di lavoro o per i materiali di lavoro”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte e del documentato aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente, in considerazione della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha così osservato: “Il quadro clinico rispetto al precedente controllo è peggiorato ed attualmente è un operaio elettricista di 65 anni …, affetto dalle Parte_1 seguenti, sostanziali infermità:
- diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali con iniziale neuropatia;
- quadro clinico di artrosi diffusa con discreto impegno funzionale;
- marcata sindrome ansiosa-depressiva ricorrente;
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Le infermità suddette trovano adeguata conferma in quanto si evince dalla documentazione sanitaria disponibile e in quanto emerso dalla visita medica.
E', quello in diagnosi, un quadro patologico abbastanza avanzata e che tenuto conto anche dell'età attualmente raggiunta dal ricorrente (65 anni compiuti, come già detto), è in grado di ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
In particolare, l'assicurato ha sempre svolta l'attività di operaio elettricista e, tenuto conto dell'età oramai raggiunta, è utopistico ipotizzare una riqualificazione professionale in altre tipologie di lavoro di tipo leggero o medio-leggero, le uniche che potrebbe svolgere tenuto conto del quadro patologico attualmente presente.
Per quanto attiene alla retrodatazione ovvero al momento in cui sono stati raggiunti tali requisiti, credo possa prendersi come riferimento il certificato del Dott. del giugno Persona_2
2024 che descrive per la prima volta fatti artrosici di media gravità.
In conclusione, credo che i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità siano maturati
a partire del giugno 2024”.
In replica poi alle osservazioni critiche mosse dall'istante alla relazione peritale di prima fase, il consulente ha evidenziato che “…il soggetto è in normopeso e non in sovrappeso;
che nel corso della mia precedente visita medica percepiva normalmente la voce di conversazione e che la patologia artrosica, come è naturale che sia, ha subito un ulteriore peggioramento nell'intervallo di circa due anni intercorso tra le due visite….”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né sono state formulate specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
5. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
6. Quanto al governo delle spese, tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario da data successiva al deposito del ricorso in opposizione, si dispone la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorrere dal giugno 2024;
• Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 16/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno