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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del Giudice Dott.ssa SS AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1051 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con sede in Parte_1
Riesi (CL), Via Simeto snc, (p.iva: , in persona del suo legale rappresentate, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Gela, Via Giovanni falcone n. 5, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
AN (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
, con sede in Catania (CT), Corso Italia n. 104, (c.f.: ), in persona del
[...] P.IVA_2
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mussomeli,
Piazzetta P. Sorce n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Caruso (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025, alle quali si rinvia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
168/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 23.5.2022, con il quale era stato intimato alla stessa di pagare alla come sopra identificata, la somma di € 34.916,61, CP_1
a saldo di un finanziamento, oltre interessi e spese, chiedendo ai fideiussori personali e solidali il pagamento limitatamente agli importi garantiti.
L'opponente Parte_1
ha eccepito in via preliminare che al decreto ingiuntivo erano state allegate soltanto
[...]
le certificazioni ex art. 50 TUB, e, dunque, in relazione al suddetto contratto di finanziamento ha lamentato la carenza della prova del credito, la mancata comprensione della finalità del finanziamento, l'improcedibilità del decreto ingiuntivo prima dell'evasione dell'istanza ex art. 119 TUB da parte della Banca, la nullità della clausola di determinazione del tasso TAEG/ISC, la mancata indicazione dell'applicazione della capitalizzazione composta nella formazione della rata, l'applicazione di un tasso di interesse superiore in ragione del sistema di ammortamento alla francese, la nullità dell'attestazione di conformità di tutti gli atti notificati alla stessa con indicazione di quale Istituto di credito procedente. CP_2
Si è costituita la Controparte_1
, contestando i motivi di opposizione;
in primo luogo ha rilevato che i motivi posti
[...]
a fondamento dell'opposizione non erano pertinenti rispetto al credito azionato dalla CP_1
ma sembravano relativi ad altro giudizio avverso un decreto ingiuntivo emesso in danno del Sig.
e nascente da un contratto di mutuo ipotecario rep 87916 stipulato in data Parte_2
21.11.2003 (cfr. pagg. 3-13-15 atto di opposizione).
Nel merito l'opposta ha rilevato l'erroneità del presupposto di controparte secondo cui il credito vantato da deriverebbe da un contratto di mutuo bancario e ipotecario, CP_1
trattandosi invece di contratto di finanziamento agevolato concesso a società agricole e imprenditori agricoli in seguito alla presentazione di apposita domanda di finanziamento;
ha poi rilevato che la documentazione risultava completa essendo stati depositati oltre alla domanda di finanziamento, la certificazione di liquidità ed esigibilità del credito, la certificazione di avvenuto accredito della somma sul C/C intestato alla società finanziata e l'autorizzazione all'addebito delle rate previste per l'estinzione del finanziamento.
L'opposta ha prodotto, ad integrazione della documentazione depositata nel giudizio monitorio, la documentazione estratta dai propri registri contabili, ossia i piani di
2 ammortamento analitico e sintetico ed il calcolo analitico del credito vantato ed azionato dall'opposta. In merito alla richiesta della documentazione ex art. 119 TUB ha rilevato che la stessa era pervenuta in data 1.6.2022 e nei termini la documentazione era stata inoltrata al richiedente oltre che allegata al presente giudizio;
ha poi dedotto riguardo alla natura e destinazione del finanziamento, erogato ai sensi di una L.R. per l'aiuto in agricoltura, che lo stesso non poteva trovare altra destinazione;
in relazione alla lamentata nullità della clausola di determinazione degli interessi ha rilevato che non si era in presenza di un C/C né di un mutuo ipotecario, dunque il tasso di riferimento applicato al finanziamento era quello fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea al quale si aggiungeva l'interesse di mora come previsto nella domanda di finanziamento, che non poteva considerarsi usurario tenuto conto della variazione subita dallo
0,25% del 13.11.2013 allo 0,00% del 10.3.2016. In ultimo, sulla nullità del D.I. opposto per mancata indicazione della capitalizzazione composta delle rate, ha dedotto che tale motivo di opposizione si riferiva ad altra opposizione che sicuramente riguardava il contratto di mutuo stipulato dal Sig. e dunque non poteva trovare applicazione in quanto si Parte_2
trattava di finanziamento, non di mutuo ipotecario bancario, con tassi ben definiti e dettati dalla
Commissione Europea sin dalla domanda di finanziamento, ed, altresì, ha dedotto che nell'attestazione di conformità ex art. 16 bis co. 9 D.L. 179/12, come introdotto dall'art. 52 D.L.
90/14, risultava dichiarato quale istituto procedente la e non l' dunque, non CP_1 CP_2
sussisteva il motivo di nullità del decreto opposto.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 168/2022 e, nel merito, di rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento in favore della Parte_3
e di condannare l'opponente alla rifusione delle spese e degli
[...]
onorari del presente giudizio, oltre a quelle già liquidate nel procedimento monitorio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 168/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 23.5.2022, e assegnato il termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione, chiusa per mancato accordo a seguito della omessa partecipazione della parte invitata , la causa è stata posta in decisione assegnando i termini Parte_1
di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
3 In linea generale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Nel caso di specie, la in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata CP_1
secondo quanto sopra specificato, ha dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierna attrice, producendo in giudizio la documentazione comprovante l'erogazione in favore dell'opponente di un finanziamento pari a complessivi €
34.916,61 comprensivi di interessi, ossia il contratto da cui origina il credito, la certificazione di avvenuto accredito della somma finanziata su C/C intestato alla società opponente e l'autorizzazione all'addebito delle rate previste per l'estinzione del finanziamento, oltre alla corrispondenza intercorsa tra le parti in relazione ad un piano di rientro.
Occorre del resto rilevare che l'opponente non ha contestato affatto e anzi ha implicitamente ammesso l'esistenza del fatto costitutivo del credito in favore della ovvero più nel CP_1
dettaglio l'erogazione del finanziamento e l'omesso pagamento di quanto dovuto, ma si è limitato ad obiettare genericamente che la documentazione prodotta in fase monitoria dall'opposta non consentiva di procedere ad un ricalcolo della relazione bancaria.
Le doglianze formulate appaiono, oltre che generiche, in gran parte sconnesse dall'oggetto del procedimento e dalla tipologia di finanziamento da cui origina il credito;
ciò si ricava sia dal fatto che nel corpo dell'atto si fa riferimento ad un soggetto estraneo al giudizio e ad un rapporto di mutuo fondiario evidentemente diverso da quello azionato in via monitoria, sia dal fatto che nessun estratto ex art. 50 TUB è stato all'evidenza prodotto da parte opposta e che le contestazioni relative all'indeterminatezza dei tassi o alla nullità degli stessi non tengono conto della normativa di settore che disciplina le condizioni di erogazione dei finanziamenti.
Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2009, infatti, l'erogazione dei finanziamenti da parte di avviene in base ad una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura CP_1
e delle foreste;
è la stessa legge a fissare il tasso di interesse;
per quanto attiene al tasso di mora, lo stesso è riportato nella domanda di finanziamento sottoscritta dall'opponente.
Nessuna indeterminatezza o nullità può dunque dirsi verificata.
Parimenti generica, oltre che non riferita al contratto da cui origina il credito, è la contestazione relativa alla dedotta capitalizzazione composta.
4 Il tema, pertanto, non appare suscettibile di approfondimento per mezzo di consulenza d'ufficio che, per tale via, si appaleserebbe irrimediabilmente ed inammissibilmente esplorativa.
Di difficile comprensione risulta poi la contestazione relativa alla nullità dell'attestazione di conformità per erronea indicazione dell'istituto di credito procedente già solo per il fatto che il creditore è chiaramente identificato in CP_1
Nessuna violazione dell'art. 119 Tub può poi essere imputata all'opposta tenuto conto che la richiesta trasmessa da parte opponente è stata prontamente riscontrata come dimostrato dalla documentazione allegata in data 28.2.2024.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'opponente e in favore dell'opposta , riducendo Controparte_1
i valori medi dello scaglione di riferimento tenuto conto della limitata attività svolta.
Non può essere riconosciuto il diritto alla ripetizione delle spese di mediazione considerato che le spese connesse alla procedura di mediazione, essendo equiparate agli esborsi, sono rimborsabili laddove vi sia prova del pagamento (cfr. Cass. n. 5389/2024 “per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda”), prova che nel caso di specie difetta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Caltanissetta che, per l'effetto, conferma;
condanna l'opponente Parte_1
alla refusione in favore dell'opposta
[...] Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 20.11.2025.
Il Giudice
SS AS
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