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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 641/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SARDEGNA FRANCESCO con domicilio digitale P.IVA_1 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIA FRANCESCO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. STRANGIS SALVATORE ( , con domicilio digitale come da PEC C.F._1 tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Transazione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 17.4.24 svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 28.3.24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo, con ordinanza 18.2.25, fissando udienza di trattazione scritta per il 6.3.25, ove le part, confermando le conclusioni e le comparse conclusionali depositate, hanno rinunciato ai termini.
Svolgimento del processo
1. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Perugia Decreto ingiuntivo n. Parte_2
1700/2018 – R.G. 5046/2018, con il quale è stato ingiunto alla RES COSTRUZIONI s.a.s. di
ON IU e C. in liquidazione, (già “RES COSTRUZIONI s.d.f.”) di pagare alla la somma di € 99.753,60, oltre a spese legali. CP_1
2. Nel suo ricorso monitorio ha posto a fondamento del credito la scrittura Pt_2
15/07/2000 con cui le parti si sono accordate per la risoluzione di un precedente contratto preliminare di compravendita del 31.12.1999. Sulla base di tale accordo Parte_1 si è obbligata a restituire Lire 361.000.000 maggiorato di Lire 100.000.000, quale somma forfettaria, il cui pagamento è stato fissato entro il 31.12.2003. ha Parte_1 eseguito alcuni versamenti in acconto che però si sono interrotti nel 2016. Pertanto, CP_1 ha chiesto la ingiunzione di pagamento della residua somma di € 99.753,60.
[...]
3. ha proposto opposizione alla ingiunzione di pagamento intimatagli Parte_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare, la nullità parziale dell'art. 2) della scrittura privata del
15 luglio 2000 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente alla ricorrente opposta per le ragioni dedotte in decreto;
Accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori corrisposti dall'opponente a far data dal 01.01.2004 sino al 15.01.2018 per complessivi € 48.733,27 e per l'effetto condannare la società opposta al rimborso della medesima a favore dell'opponente”.
4. si è costituita avanti al Tribunale per far osservare la corretta qualificazione Pt_2 del contratto concluso tra le parti e concludendo per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale.
5. A seguito della istruttoria documentale il Tribunale di Perugia ha pronunciato sentenza n. 452/2022 pubblicata il 31/03/2022, Repertorio n. 1016/2022 del 31/03/2022 (RG n.
5872/2018) con cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1700/2018 ed ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente disponendo sulle spese secondo soccombenza.
pagina 2 di 6 6. ha proposto appello sostenendo, con il primo motivo, che il Tribunale Parte_3 avrebbe erroneamente qualificato come transazione l'atto con cui con cui le parti hanno risolto il contratto preliminare del 31.12.1999. Segnatamente l'opponente ha censurato quella parte della sentenza in cui (pag. 7 della sentenza) il primo giudice ha affermato che
“se non fosse in discussione tra le parti l'esistenza o meno di un inadempimento imputabile all'opponente (res litigiosa) non si spiegherebbero i richiami agli artt. 1384 c.c. (caparra confirmatoria) e 1453 c.c. (risoluzione del contratto per inadempimento) che sottendono entrambi il ricorrere dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali”. Pone quindi in discussione la natura di contratto transattivo della scrittura 15.7.2000 non ravvisando nella motivazione del Tribunale il rispetto di una motivazione logica e congrua essendosi limitata a richiamare gli artt. 1385 (caparra confirmatoria) r 1453 c.c. (risoluzione del contratto per inadempimento).
Presentando per la prima volta in appello una visura estratta dai registri della CCIAA di Perugia (doc. all.3-4), la difesa della sostiene che la sig.ra Parte_1 CP_2
e il sig. avessero una relazione diretta con la società
[...] Parte_1 in quanto, la prima deteneva quote di partecipazione del capitale sociale di Controparte_1 nella misura del 12,50%, mentre il secondo, sig. che CP_1 Parte_1 interveniva nella scrittura privata del 15.7.2000 per in qualità di legale Parte_1 rappresentante, oltre a detenere quote di partecipazione nella stessa misura (12,50%), partecipava anche tramite la società Invest ON Immobiliare s.a.s., che deteneva il
50% del capitale sociale di della quale era socio. Ravvisa in ciò un conflitto di CP_1 interessi.
7. Il secondo motivo, rimarcando l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il
Tribunale, è volto a sostenere che nella scrittura 15.7.2000 non si ravviserebbe alcun inadempimento ma solo l'accordo di risolvere di comune accordo il preliminare per cui emergerebbe il solo effetto restitutorio, conseguendo da ciò la :“nullità e/o comunque
l'inefficacia della clausola avente ad oggetto l'ulteriore importo posto a carico di
[...]
pari a lire 100.000.000 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto.” Parte_1
8. Il terzo motivo argomenta circa il richiamo dell'art. 2 della scrittura del 15.7.2000 alla caparra confirmatoria, a sua volta prevista dal contratto preliminare del 31.12.1999, che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe priva di causa, quindi affetta da nullità insanabile.
Ravvisa altresì motivi di nullità dell'art. 2 della scrittura privata del 15.7.2000 anche per il richiamo all'art. 4 del contratto preliminare del 31.12.1999, a sua volta nullo per pagina 3 di 6 indeterminatezza, laddove è stato fissato un termine “indicativo” (15.7.00) di ultimazione di un immobile.
9. Con il quarto motivo lamenta l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale respinta in esito al mancato accoglimento degli argomenti dell'opponente.
10. Si è costituita la che ha eccepito la inammissibilità dell'appello per Controparte_3 violazione del divieto dello ius novorum, disciplinato dall'art 345 c.c. e per l'omessa contestazione in primo grado, da parte dell'appellante, di eccezioni e deduzioni sollevate dall'odierna appellata. Lamenta la tardività della produzione e l'ulteriore eccezione di nullità con richiamo all'art 4 del contratto preliminare del 31.12.99. Parte appellata confuta gli argomenti posti a base dei motivi di impugnazione e conclude per il rigetto dell'appello.
motivi della decisione
11. Preliminarmente va esaminata l'eccezione posta dalla circa la violazione del CP_1 principio di cui all'articolo 345 c.p.c. per l'introduzione in appello di nuove eccezioni relative a fatti che non sono stati indicati tempestivamente in primo grado;
segnatamente per ciò che riguarda la posizione societaria della a sig.ra ed del sig. Controparte_2 in relazione con la società nonché alla produzione Parte_1 CP_1 intempestiva di ulteriore documentazione (visure) correlata tesa a suffragare la indicata posizione nel sodalizio societario.
L'eccezione è fondata poiché non risulta che in primo grado tale prospettazione dei fatti sia stata tempestivamente dedotta;
fatti che, circa l'ipotizzato conflitto di interessi, ben potevano essere sottoposti tempestivamente al Tribunale non ravvisandosi, pertanto, in questa sede i caratteri di novità o di sopravvenienza.
12. Sempre in via preliminare la difesa della contesta la tardività di ulteriore CP_1 eccezione sollevata in appello, con il terzo motivo, secondo cui la nullità della scrittura privata del 17 luglio 2000 sarebbe da collegarsi ad altra clausola contrattuale del contratto preliminare del 13.12.99 ove le parti hanno stabilito che: “l'immobile in oggetto dovrà essere dato ultimato e disponibile entro l'indicativo periodo del 15 luglio 2000”.
Trattandosi di questione essenzialmente interpretativa, circa la rilevabilità o meno d'ufficio della paventata nullità, la questione può essere affrontata o nel caso assorbita nella disamina dei motivi.
13. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché essi palesano l'univoco scopo di sottoporre a censura la valutazione del Tribunale circa la natura dell'atto sottoscritto il 15 luglio 2000. La difesa appellante ritiene non doversi riconoscere la natura di atto transattivo alla scrittura in questione, così come ritenuto dal primo giudice, non ravvisando in capo alla pagina 4 di 6 alcuna ipotesi di inadempimento;
quindi, sarebbe da valutare la scrittura Parte_1 quale mero atto di scioglimento dei rapporti per cui, in riconvenzionale, ha chiesto la restituzione degli interessi moratori.
14. La sola indicazione degli articoli 1385 e 1453 il codice civile operata dal tribunale nel ritenere l'atto sottoscritto il 15.7.2000 come espressione della volontà transattiva delle parti può da sola ritenersi non adeguata a descrivere la natura dell'accordo raggiunto.
Però l'ermeneutica contrattuale proposta dall'appellante non può essere condivisa.
Non può infatti dubitarsi che ci si trovi in presenza di un atto che consacra la risoluzione del rapporto e non il recesso.
Ciò emerge chiaramente dall'articolo 2 della scrittura privata del 15.7.2000 in cui le parti hanno stabilito di comune accordo di risolvere il preliminare e ciò è avvenuto in coincidenza alla data in cui si sarebbe dovuto procedere con la sottoscrizione dell'atto di acquisto con l'immobile disponibile per essere consegnato.
Ciò può ritersi un eloquente indizio che la non fosse in grado di Parte_1 mettere a disposizione l'immobile promesso in vendita. Per altro, neppure le argomentazioni dell'appellante si sono estese a sostenere che la sarebbe stata in condizione Parte_1 di mettere a disposizione l'immobile di cui al preliminare. Tanto meno ha prospettato, laddove sostiene la “indicatività del termine” la possibilità che una sua deroga avrebbe permesso di raggiungere la conclusione prefissata nel contratto preliminare.
Ciò, differentemente a quanto sostiene l'appellante, lascia ben intendere l'insorgenza di una condizione di litigiosità a cui le parti hanno voluto porre rimedio. In tal senso è da escludere l'ipotesi di nullità
Il riferimento nel successivo capoverso della scrittura privata alla restituzione della caparra confirmatoria, maggiorata di una pari somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 del codice civile, forfetizzata in complessive lire 100.000,00, non può essere inteso come collegato al recesso in senso tecnico, ma è indicato esclusivamente come criterio forfetario di liquidazione del pregiudizio subito per l'inadempimento consistito nella mancata conclusione del contratto definitivo dalla promissaria venditrice.
Tale conclusione trova ulteriore conferma letterale nel successivo capoverso in cui la rinuncia all'esecuzione del contratto è stata espressamente correlata all'art. 1453 c.c. che evoca chiaramente la risoluzione del contratto per inadempimento e nell'ultimo capoverso in cui è scritto "il preliminare di vendita in oggetto deve ritenersi definitivamente risolto” .
pagina 5 di 6 15. Sulla scorta delle valutazioni sopra raggiunte, con assorbimento degli altri aspetti sollevati nell'appello, l'impugnazione va respinta e confermato il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, aderendo così alle conclusioni raggiunte del primo giudice
16. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio (€ 99.753,60) e tenuto conto della non complessità delle questioni trattate possono considerarsi di poco sopra i parametri minimi (scaglione da € 26.000,00 a €
260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante ( a rimborsare alla parte appellata Parte_1
( ) le spese di lite, che si liquidano in complessive € 8.000,00, per competenze Pt_2 professionali, 15 % per spese forfettarie, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 9 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 641/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SARDEGNA FRANCESCO con domicilio digitale P.IVA_1 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIA FRANCESCO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. STRANGIS SALVATORE ( , con domicilio digitale come da PEC C.F._1 tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Transazione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 17.4.24 svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 28.3.24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo, con ordinanza 18.2.25, fissando udienza di trattazione scritta per il 6.3.25, ove le part, confermando le conclusioni e le comparse conclusionali depositate, hanno rinunciato ai termini.
Svolgimento del processo
1. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Perugia Decreto ingiuntivo n. Parte_2
1700/2018 – R.G. 5046/2018, con il quale è stato ingiunto alla RES COSTRUZIONI s.a.s. di
ON IU e C. in liquidazione, (già “RES COSTRUZIONI s.d.f.”) di pagare alla la somma di € 99.753,60, oltre a spese legali. CP_1
2. Nel suo ricorso monitorio ha posto a fondamento del credito la scrittura Pt_2
15/07/2000 con cui le parti si sono accordate per la risoluzione di un precedente contratto preliminare di compravendita del 31.12.1999. Sulla base di tale accordo Parte_1 si è obbligata a restituire Lire 361.000.000 maggiorato di Lire 100.000.000, quale somma forfettaria, il cui pagamento è stato fissato entro il 31.12.2003. ha Parte_1 eseguito alcuni versamenti in acconto che però si sono interrotti nel 2016. Pertanto, CP_1 ha chiesto la ingiunzione di pagamento della residua somma di € 99.753,60.
[...]
3. ha proposto opposizione alla ingiunzione di pagamento intimatagli Parte_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare, la nullità parziale dell'art. 2) della scrittura privata del
15 luglio 2000 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente alla ricorrente opposta per le ragioni dedotte in decreto;
Accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori corrisposti dall'opponente a far data dal 01.01.2004 sino al 15.01.2018 per complessivi € 48.733,27 e per l'effetto condannare la società opposta al rimborso della medesima a favore dell'opponente”.
4. si è costituita avanti al Tribunale per far osservare la corretta qualificazione Pt_2 del contratto concluso tra le parti e concludendo per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale.
5. A seguito della istruttoria documentale il Tribunale di Perugia ha pronunciato sentenza n. 452/2022 pubblicata il 31/03/2022, Repertorio n. 1016/2022 del 31/03/2022 (RG n.
5872/2018) con cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1700/2018 ed ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente disponendo sulle spese secondo soccombenza.
pagina 2 di 6 6. ha proposto appello sostenendo, con il primo motivo, che il Tribunale Parte_3 avrebbe erroneamente qualificato come transazione l'atto con cui con cui le parti hanno risolto il contratto preliminare del 31.12.1999. Segnatamente l'opponente ha censurato quella parte della sentenza in cui (pag. 7 della sentenza) il primo giudice ha affermato che
“se non fosse in discussione tra le parti l'esistenza o meno di un inadempimento imputabile all'opponente (res litigiosa) non si spiegherebbero i richiami agli artt. 1384 c.c. (caparra confirmatoria) e 1453 c.c. (risoluzione del contratto per inadempimento) che sottendono entrambi il ricorrere dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali”. Pone quindi in discussione la natura di contratto transattivo della scrittura 15.7.2000 non ravvisando nella motivazione del Tribunale il rispetto di una motivazione logica e congrua essendosi limitata a richiamare gli artt. 1385 (caparra confirmatoria) r 1453 c.c. (risoluzione del contratto per inadempimento).
Presentando per la prima volta in appello una visura estratta dai registri della CCIAA di Perugia (doc. all.3-4), la difesa della sostiene che la sig.ra Parte_1 CP_2
e il sig. avessero una relazione diretta con la società
[...] Parte_1 in quanto, la prima deteneva quote di partecipazione del capitale sociale di Controparte_1 nella misura del 12,50%, mentre il secondo, sig. che CP_1 Parte_1 interveniva nella scrittura privata del 15.7.2000 per in qualità di legale Parte_1 rappresentante, oltre a detenere quote di partecipazione nella stessa misura (12,50%), partecipava anche tramite la società Invest ON Immobiliare s.a.s., che deteneva il
50% del capitale sociale di della quale era socio. Ravvisa in ciò un conflitto di CP_1 interessi.
7. Il secondo motivo, rimarcando l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il
Tribunale, è volto a sostenere che nella scrittura 15.7.2000 non si ravviserebbe alcun inadempimento ma solo l'accordo di risolvere di comune accordo il preliminare per cui emergerebbe il solo effetto restitutorio, conseguendo da ciò la :“nullità e/o comunque
l'inefficacia della clausola avente ad oggetto l'ulteriore importo posto a carico di
[...]
pari a lire 100.000.000 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto.” Parte_1
8. Il terzo motivo argomenta circa il richiamo dell'art. 2 della scrittura del 15.7.2000 alla caparra confirmatoria, a sua volta prevista dal contratto preliminare del 31.12.1999, che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe priva di causa, quindi affetta da nullità insanabile.
Ravvisa altresì motivi di nullità dell'art. 2 della scrittura privata del 15.7.2000 anche per il richiamo all'art. 4 del contratto preliminare del 31.12.1999, a sua volta nullo per pagina 3 di 6 indeterminatezza, laddove è stato fissato un termine “indicativo” (15.7.00) di ultimazione di un immobile.
9. Con il quarto motivo lamenta l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale respinta in esito al mancato accoglimento degli argomenti dell'opponente.
10. Si è costituita la che ha eccepito la inammissibilità dell'appello per Controparte_3 violazione del divieto dello ius novorum, disciplinato dall'art 345 c.c. e per l'omessa contestazione in primo grado, da parte dell'appellante, di eccezioni e deduzioni sollevate dall'odierna appellata. Lamenta la tardività della produzione e l'ulteriore eccezione di nullità con richiamo all'art 4 del contratto preliminare del 31.12.99. Parte appellata confuta gli argomenti posti a base dei motivi di impugnazione e conclude per il rigetto dell'appello.
motivi della decisione
11. Preliminarmente va esaminata l'eccezione posta dalla circa la violazione del CP_1 principio di cui all'articolo 345 c.p.c. per l'introduzione in appello di nuove eccezioni relative a fatti che non sono stati indicati tempestivamente in primo grado;
segnatamente per ciò che riguarda la posizione societaria della a sig.ra ed del sig. Controparte_2 in relazione con la società nonché alla produzione Parte_1 CP_1 intempestiva di ulteriore documentazione (visure) correlata tesa a suffragare la indicata posizione nel sodalizio societario.
L'eccezione è fondata poiché non risulta che in primo grado tale prospettazione dei fatti sia stata tempestivamente dedotta;
fatti che, circa l'ipotizzato conflitto di interessi, ben potevano essere sottoposti tempestivamente al Tribunale non ravvisandosi, pertanto, in questa sede i caratteri di novità o di sopravvenienza.
12. Sempre in via preliminare la difesa della contesta la tardività di ulteriore CP_1 eccezione sollevata in appello, con il terzo motivo, secondo cui la nullità della scrittura privata del 17 luglio 2000 sarebbe da collegarsi ad altra clausola contrattuale del contratto preliminare del 13.12.99 ove le parti hanno stabilito che: “l'immobile in oggetto dovrà essere dato ultimato e disponibile entro l'indicativo periodo del 15 luglio 2000”.
Trattandosi di questione essenzialmente interpretativa, circa la rilevabilità o meno d'ufficio della paventata nullità, la questione può essere affrontata o nel caso assorbita nella disamina dei motivi.
13. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché essi palesano l'univoco scopo di sottoporre a censura la valutazione del Tribunale circa la natura dell'atto sottoscritto il 15 luglio 2000. La difesa appellante ritiene non doversi riconoscere la natura di atto transattivo alla scrittura in questione, così come ritenuto dal primo giudice, non ravvisando in capo alla pagina 4 di 6 alcuna ipotesi di inadempimento;
quindi, sarebbe da valutare la scrittura Parte_1 quale mero atto di scioglimento dei rapporti per cui, in riconvenzionale, ha chiesto la restituzione degli interessi moratori.
14. La sola indicazione degli articoli 1385 e 1453 il codice civile operata dal tribunale nel ritenere l'atto sottoscritto il 15.7.2000 come espressione della volontà transattiva delle parti può da sola ritenersi non adeguata a descrivere la natura dell'accordo raggiunto.
Però l'ermeneutica contrattuale proposta dall'appellante non può essere condivisa.
Non può infatti dubitarsi che ci si trovi in presenza di un atto che consacra la risoluzione del rapporto e non il recesso.
Ciò emerge chiaramente dall'articolo 2 della scrittura privata del 15.7.2000 in cui le parti hanno stabilito di comune accordo di risolvere il preliminare e ciò è avvenuto in coincidenza alla data in cui si sarebbe dovuto procedere con la sottoscrizione dell'atto di acquisto con l'immobile disponibile per essere consegnato.
Ciò può ritersi un eloquente indizio che la non fosse in grado di Parte_1 mettere a disposizione l'immobile promesso in vendita. Per altro, neppure le argomentazioni dell'appellante si sono estese a sostenere che la sarebbe stata in condizione Parte_1 di mettere a disposizione l'immobile di cui al preliminare. Tanto meno ha prospettato, laddove sostiene la “indicatività del termine” la possibilità che una sua deroga avrebbe permesso di raggiungere la conclusione prefissata nel contratto preliminare.
Ciò, differentemente a quanto sostiene l'appellante, lascia ben intendere l'insorgenza di una condizione di litigiosità a cui le parti hanno voluto porre rimedio. In tal senso è da escludere l'ipotesi di nullità
Il riferimento nel successivo capoverso della scrittura privata alla restituzione della caparra confirmatoria, maggiorata di una pari somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 del codice civile, forfetizzata in complessive lire 100.000,00, non può essere inteso come collegato al recesso in senso tecnico, ma è indicato esclusivamente come criterio forfetario di liquidazione del pregiudizio subito per l'inadempimento consistito nella mancata conclusione del contratto definitivo dalla promissaria venditrice.
Tale conclusione trova ulteriore conferma letterale nel successivo capoverso in cui la rinuncia all'esecuzione del contratto è stata espressamente correlata all'art. 1453 c.c. che evoca chiaramente la risoluzione del contratto per inadempimento e nell'ultimo capoverso in cui è scritto "il preliminare di vendita in oggetto deve ritenersi definitivamente risolto” .
pagina 5 di 6 15. Sulla scorta delle valutazioni sopra raggiunte, con assorbimento degli altri aspetti sollevati nell'appello, l'impugnazione va respinta e confermato il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, aderendo così alle conclusioni raggiunte del primo giudice
16. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio (€ 99.753,60) e tenuto conto della non complessità delle questioni trattate possono considerarsi di poco sopra i parametri minimi (scaglione da € 26.000,00 a €
260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante ( a rimborsare alla parte appellata Parte_1
( ) le spese di lite, che si liquidano in complessive € 8.000,00, per competenze Pt_2 professionali, 15 % per spese forfettarie, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 9 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
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