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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 4192/2020
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. CABONI RICCARDO attori contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA convenuto e con notifica del ricorso a
, in persona del Dirigente Controparte_2
pro tempore, e , in persona Controparte_3
del Dirigente Scolastico pro tempore,
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti introduttivi e da note scritte depositate in vista dell'udienza del 22/4/2025 da intendersi qui trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 23/04/2020 parte attrice ha agito in giudizio ai sensi degli artt. 2-3, L. 67/2006, deducendo quanto segue: i) (n. 10/9/2012) Per_1
è un'alunna certificata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L.
104/1992 (doc. 12-13) iscritta presso l di Nuvolento Controparte_3
(BS); ii) in relazione agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 all'alunna è stato riconosciuto, in base al Piano Educativo Individualizzato (cd. PEI), il diritto a n. 22 ore di insegnante di sostegno (doc. 3 - 6); iii) ciononostante, ha potuto fruire Per_1
soltanto di n. 11 ore di insegnante di sostegno per tutto l'anno scolastico 2018-2019
e, quanto all'anno scolastico 2019-2020, di un pari numero di ore fino al 3/3/2020 allorché è stata disposta l'invocata integrazione a n. 22 ore di insegnante di sostegno
(doc. 7-9). A fronte dell'inadempienza dell'Amministrazione nel dare attuazione al
PEI attribuendo all'alunna il previsto numero di ore di sostegno si è ingenerata una discriminazione indiretta ai danni della minore la quale ha visto, suo malgrado, pregiudicato il proprio diritto costituzionalmente garantito ad un'istruzione effettiva e in condizioni di parità rispetto agli altri discenti della sua classe.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la natura discriminatoria della condotta serbata dall'Amministrazione e condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dalla minore da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione depositata il 26/9/2020 si è costituta parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del
; il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti i quali hanno agito proprio e CP_1
comunque in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 320 c.c.; il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo al quale compete ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a la cognizione sull'adeguatezza del PEI rispetto alle specifiche esigenze dell'alunna ed il conseguente risarcimento del danno.
Nel merito, ha contestato l'assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione antidiscriminatoria e la carenza di prova circa la sussistenza di un danno risarcibile. pag. 2/8 In conclusione, ha chiesto: in via pregiudiziale declinare la giurisdizione in favore del
Giudice amministrativo;
in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in proprio ed in quanto privi di autorizzazione ex art. 320 c.c., e passiva delle articolazioni territoriali del;
nel merito il rigetto del ricorso. CP_1
Disposto il mutamento di rito e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo una serie di rinvii la causa è stata chiamata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto. CP_1
Detta eccezione appare infondata alla luce del orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n. 20164/2020).
Il fatto che nel caso di specie si controverta dell'attuazione e non dell'adeguatezza del
PEI è comprovato dalla documentazione in atti.
In particolare, i documenti nn. 4 e 6 di parte attrice evidenziano una richiesta da parte del Dirigente scolastico di n. 22 ore di insegnamento di sostegno in conformità alle indicazioni del PEI relativo rispettivamente all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020, nonché della delibera del Gruppo Lavoro Handicap Operativo
(acronimo ) in data 25/5/2017. Pt_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, ciò che viene in rilievo in questa sede non è quindi l'adeguatezza del numero delle ore di sostegno attribuite all'alunna, ma piuttosto la concreta attuazione del PEI la quale rientra nel perimetro del cognizione del Giudice ordinario. pag. 3/8 Parte convenuta ha inoltre eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori in proprio e nella loro qualità di genitori di per difetto di Per_1
autorizzazione ex art. 320 c.c..
Al riguardo merita osservare quanto segue. Se pure è vero che i sig.ri Parte_1
e hanno dichiarato nell'intestazione del ricorso di agire “in proprio e in Parte_2
quanto esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Per_1
”, va rilevato che essi non hanno svolto conclusioni “in proprio”, ma soltanto
[...]
quali genitori di reclamando il “risarcimento del danno non patrimoniale Per_1
subito dall'alunna disabile”, di talché non si pone nessuna questione circa la carenza di legittimazione ad agire degli attori in proprio non avendo questi formulato alcuna domanda in tale loro veste.
Quanto, invece, alla carenza di autorizzazione ex art. 320, comma 3, c.c. si evidenzia che la stessa non appare necessaria per promuovere un'azione ex L. 67/2006, e ciò in quanto per costante giurisprudenza: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” (cfr. Cass. Civ. n. 743/2012; id. n. 10930/2022).
Venendo ora all'eccezione di difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del convenuto, la stessa, per quanto fondata, è priva di ricadute pratiche CP_1
attesa la mancata costituzione in giudizio dei soggetti erroneamente intimati.
Sgombrato così il campo dalle questioni pregiudiziali/preliminari può ora scrutinarsi il merito della domanda.
Anzitutto l'azione appare correttamente inquadrata come antidiscriminatoria ai sensi della L. 67/2006.
Ed infatti, al di là della mera questione terminologica enfatizzata dalla difesa Erariale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il «piano educativo individualizzato», definito ai sensi pag. 4/8 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica
a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili […].
Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario” (cfr. Cass.
Civ. SS.UU., n. 25011/2014).
Per la Suprema Corte, quindi, la mancata attuazione del PEI costituisce una forma di discriminazione indiretta precludendo all'alunno con disabilità l'accesso al medesimo livello di istruzione impartito agli altri studenti frequentanti la medesima classe, con ciò frustrando il principio di uguaglianza sostanziale sancito a livello costituzionale dall'art. 3, comma 2, Cost..
Tanto premesso, nel caso di specie risulta essersi effettivamente realizzata tale forma di discriminazione ad opera dell'Amministrazione.
Risulta, infatti, documentato che a fronte di una richiesta di insegnante di sostegno per un numero di ore pari a 22 come previsto dal PEI (doc. 4 e 6), ha fruito Per_1
fino al 3/3/2020 della metà delle ore ad essa spettanti. Né vale a supplire tale lacuna la presenza dell'assistente ad personam, come sostenuto dal convenuto, e CP_1
ciò in quanto, a tacer d'altro, le ore di presenza di tale figura erano già previste in aggiunta all'insegnate di sostegno indicando il PEI n. 8 ore di assistenza ad personam oltre (e non in alternativa) alle n. 22 ore di insegnante di sostegno.
La condizione di giustificava la deroga accordatale in quanto, come si evince Per_1
dalla richiesta formalizzata dal Dirigente scolastico, la minore presenta una “notevole compromissione comunicativa che rende faticosi i rapporti interpersonali e le relazioni in generale […]. Lo sviluppo cognitivo è compromesso” (doc. 4).
L'alunna “ha un'età mentale di 36 mesi, scarsi comportamenti sociali di base e si esprime solo attraverso la parola frase accompagnata dal gesto” (doc. 6). pag. 5/8 Appare quindi evidente che la mancata puntuale attuazione dei PEI ha ingenerato un danno risarcibile ex art. 2059 c.c. essendo stato pregiudicato il diritto soggettivo della minore a fruire in condizioni di piena parità del servizio di istruzione che rientra tra i compiti dello Stato garantire al fine di assicurare un adeguato livello di formazione e di inclusione sociale.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice e alla quale si presta convita adesione: “nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L.
104/1992 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico - relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo
a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi
d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria invocata dagli originari ricorrenti, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. «danno conseguenza» ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere all'istruzione con «pari armi» rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno” (cfr. Corte Appello Caltanissetta, n. 394/2023 e le altre ivi richiamate).
Non si tratta, come sembra lasciare intendere la difesa del convenuto, di CP_1
monetizzare il diritto all'istruzione, ma piuttosto di ristorare un ingiusto pregiudizio per la cui liquidazione occorre fare riferimento agli usuali parametri di liquidazione del danno non patrimoniale (i.e. Tabelle milanesi) in relazione: al periodo di mancata implementazione del PEI;
al grado di disabilità che affligge l'alunno e giustifica la deroga;
alla rilevanza di rango costituzionale del diritto all'istruzione, non potendosi di contro ritenere che la parte che reclama il ristoro del danno subito sia onerata di fornire la prova delle conseguenze immediate e dirette dell'omessa implementazione pag. 6/8 del PEI che, purtroppo, possono emergere anche a distanza di un significativo lasso di tempo e non essere quindi immediatamente percepibili.
Assumendo quindi quale parametro base di liquidazione il valore riconosciuto dalle cd. Tabelle milanesi (aggiornamento 2024) per il risarcimento del danno da inabilità temporanea decurtato del 20% in considerazione del fatto che l'evento lesivo è circoscritto al solo periodo di frequenza scolastica (i.e. € 115,00 - 20% = € 92,00) e quale durata l'intervallo dal 12/9/2018 all'8/6/2019 e dal 12/9/2019 al 3/3/20201 (pari a complessivi giorni scolastici 303 al netto delle festività), emerge un danno finale di
€ 27.876,00. Tale importo andrà decurtato del 50% in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha comunque garantito 11 ore di insegnamento di sostegno sulle
22 previste, sicché il danno risarcibile in favore della minore ammonta Per_1
complessivamente ad € 13.938,00.
In assenza di specifica allegazione e prova, non si fa luogo ad alcun aumento a titolo di personalizzazione.
Le somme sono calcolate già in valori attuali e, quindi, su di esse non è dovuta la rivalutazione e, trattandosi di liquidazione equitativa, nel medesimo importo deve ritenersi incluso anche il danno da ritardato adempimento (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n.
1712/1995).
Sono invece dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della decisione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al decisum ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara carenti di legittimazione passiva l Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore, e l
[...] Controparte_3
, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore;
[...] accertata la mancata completa attribuzione delle ore di sostegno scolastico previste dal PEI, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma Controparte_4
complessiva di € 13.938,00;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 22/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I periodi di inizio e fine anno scolastico sono stati individuati in base alla deliberazione della Giunta regionale della
Lombardia n. IX/3318 del 18 aprile 2012. Di contro, la data finale del computo è desunta dal doc. 9 di parte attrice. pag. 7/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 4192/2020
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. CABONI RICCARDO attori contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA convenuto e con notifica del ricorso a
, in persona del Dirigente Controparte_2
pro tempore, e , in persona Controparte_3
del Dirigente Scolastico pro tempore,
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti introduttivi e da note scritte depositate in vista dell'udienza del 22/4/2025 da intendersi qui trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 23/04/2020 parte attrice ha agito in giudizio ai sensi degli artt. 2-3, L. 67/2006, deducendo quanto segue: i) (n. 10/9/2012) Per_1
è un'alunna certificata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L.
104/1992 (doc. 12-13) iscritta presso l di Nuvolento Controparte_3
(BS); ii) in relazione agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 all'alunna è stato riconosciuto, in base al Piano Educativo Individualizzato (cd. PEI), il diritto a n. 22 ore di insegnante di sostegno (doc. 3 - 6); iii) ciononostante, ha potuto fruire Per_1
soltanto di n. 11 ore di insegnante di sostegno per tutto l'anno scolastico 2018-2019
e, quanto all'anno scolastico 2019-2020, di un pari numero di ore fino al 3/3/2020 allorché è stata disposta l'invocata integrazione a n. 22 ore di insegnante di sostegno
(doc. 7-9). A fronte dell'inadempienza dell'Amministrazione nel dare attuazione al
PEI attribuendo all'alunna il previsto numero di ore di sostegno si è ingenerata una discriminazione indiretta ai danni della minore la quale ha visto, suo malgrado, pregiudicato il proprio diritto costituzionalmente garantito ad un'istruzione effettiva e in condizioni di parità rispetto agli altri discenti della sua classe.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la natura discriminatoria della condotta serbata dall'Amministrazione e condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dalla minore da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione depositata il 26/9/2020 si è costituta parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del
; il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti i quali hanno agito proprio e CP_1
comunque in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 320 c.c.; il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo al quale compete ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a la cognizione sull'adeguatezza del PEI rispetto alle specifiche esigenze dell'alunna ed il conseguente risarcimento del danno.
Nel merito, ha contestato l'assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione antidiscriminatoria e la carenza di prova circa la sussistenza di un danno risarcibile. pag. 2/8 In conclusione, ha chiesto: in via pregiudiziale declinare la giurisdizione in favore del
Giudice amministrativo;
in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in proprio ed in quanto privi di autorizzazione ex art. 320 c.c., e passiva delle articolazioni territoriali del;
nel merito il rigetto del ricorso. CP_1
Disposto il mutamento di rito e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo una serie di rinvii la causa è stata chiamata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto. CP_1
Detta eccezione appare infondata alla luce del orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n. 20164/2020).
Il fatto che nel caso di specie si controverta dell'attuazione e non dell'adeguatezza del
PEI è comprovato dalla documentazione in atti.
In particolare, i documenti nn. 4 e 6 di parte attrice evidenziano una richiesta da parte del Dirigente scolastico di n. 22 ore di insegnamento di sostegno in conformità alle indicazioni del PEI relativo rispettivamente all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020, nonché della delibera del Gruppo Lavoro Handicap Operativo
(acronimo ) in data 25/5/2017. Pt_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, ciò che viene in rilievo in questa sede non è quindi l'adeguatezza del numero delle ore di sostegno attribuite all'alunna, ma piuttosto la concreta attuazione del PEI la quale rientra nel perimetro del cognizione del Giudice ordinario. pag. 3/8 Parte convenuta ha inoltre eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori in proprio e nella loro qualità di genitori di per difetto di Per_1
autorizzazione ex art. 320 c.c..
Al riguardo merita osservare quanto segue. Se pure è vero che i sig.ri Parte_1
e hanno dichiarato nell'intestazione del ricorso di agire “in proprio e in Parte_2
quanto esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Per_1
”, va rilevato che essi non hanno svolto conclusioni “in proprio”, ma soltanto
[...]
quali genitori di reclamando il “risarcimento del danno non patrimoniale Per_1
subito dall'alunna disabile”, di talché non si pone nessuna questione circa la carenza di legittimazione ad agire degli attori in proprio non avendo questi formulato alcuna domanda in tale loro veste.
Quanto, invece, alla carenza di autorizzazione ex art. 320, comma 3, c.c. si evidenzia che la stessa non appare necessaria per promuovere un'azione ex L. 67/2006, e ciò in quanto per costante giurisprudenza: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” (cfr. Cass. Civ. n. 743/2012; id. n. 10930/2022).
Venendo ora all'eccezione di difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del convenuto, la stessa, per quanto fondata, è priva di ricadute pratiche CP_1
attesa la mancata costituzione in giudizio dei soggetti erroneamente intimati.
Sgombrato così il campo dalle questioni pregiudiziali/preliminari può ora scrutinarsi il merito della domanda.
Anzitutto l'azione appare correttamente inquadrata come antidiscriminatoria ai sensi della L. 67/2006.
Ed infatti, al di là della mera questione terminologica enfatizzata dalla difesa Erariale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il «piano educativo individualizzato», definito ai sensi pag. 4/8 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica
a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili […].
Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario” (cfr. Cass.
Civ. SS.UU., n. 25011/2014).
Per la Suprema Corte, quindi, la mancata attuazione del PEI costituisce una forma di discriminazione indiretta precludendo all'alunno con disabilità l'accesso al medesimo livello di istruzione impartito agli altri studenti frequentanti la medesima classe, con ciò frustrando il principio di uguaglianza sostanziale sancito a livello costituzionale dall'art. 3, comma 2, Cost..
Tanto premesso, nel caso di specie risulta essersi effettivamente realizzata tale forma di discriminazione ad opera dell'Amministrazione.
Risulta, infatti, documentato che a fronte di una richiesta di insegnante di sostegno per un numero di ore pari a 22 come previsto dal PEI (doc. 4 e 6), ha fruito Per_1
fino al 3/3/2020 della metà delle ore ad essa spettanti. Né vale a supplire tale lacuna la presenza dell'assistente ad personam, come sostenuto dal convenuto, e CP_1
ciò in quanto, a tacer d'altro, le ore di presenza di tale figura erano già previste in aggiunta all'insegnate di sostegno indicando il PEI n. 8 ore di assistenza ad personam oltre (e non in alternativa) alle n. 22 ore di insegnante di sostegno.
La condizione di giustificava la deroga accordatale in quanto, come si evince Per_1
dalla richiesta formalizzata dal Dirigente scolastico, la minore presenta una “notevole compromissione comunicativa che rende faticosi i rapporti interpersonali e le relazioni in generale […]. Lo sviluppo cognitivo è compromesso” (doc. 4).
L'alunna “ha un'età mentale di 36 mesi, scarsi comportamenti sociali di base e si esprime solo attraverso la parola frase accompagnata dal gesto” (doc. 6). pag. 5/8 Appare quindi evidente che la mancata puntuale attuazione dei PEI ha ingenerato un danno risarcibile ex art. 2059 c.c. essendo stato pregiudicato il diritto soggettivo della minore a fruire in condizioni di piena parità del servizio di istruzione che rientra tra i compiti dello Stato garantire al fine di assicurare un adeguato livello di formazione e di inclusione sociale.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice e alla quale si presta convita adesione: “nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L.
104/1992 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico - relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo
a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi
d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria invocata dagli originari ricorrenti, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. «danno conseguenza» ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere all'istruzione con «pari armi» rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno” (cfr. Corte Appello Caltanissetta, n. 394/2023 e le altre ivi richiamate).
Non si tratta, come sembra lasciare intendere la difesa del convenuto, di CP_1
monetizzare il diritto all'istruzione, ma piuttosto di ristorare un ingiusto pregiudizio per la cui liquidazione occorre fare riferimento agli usuali parametri di liquidazione del danno non patrimoniale (i.e. Tabelle milanesi) in relazione: al periodo di mancata implementazione del PEI;
al grado di disabilità che affligge l'alunno e giustifica la deroga;
alla rilevanza di rango costituzionale del diritto all'istruzione, non potendosi di contro ritenere che la parte che reclama il ristoro del danno subito sia onerata di fornire la prova delle conseguenze immediate e dirette dell'omessa implementazione pag. 6/8 del PEI che, purtroppo, possono emergere anche a distanza di un significativo lasso di tempo e non essere quindi immediatamente percepibili.
Assumendo quindi quale parametro base di liquidazione il valore riconosciuto dalle cd. Tabelle milanesi (aggiornamento 2024) per il risarcimento del danno da inabilità temporanea decurtato del 20% in considerazione del fatto che l'evento lesivo è circoscritto al solo periodo di frequenza scolastica (i.e. € 115,00 - 20% = € 92,00) e quale durata l'intervallo dal 12/9/2018 all'8/6/2019 e dal 12/9/2019 al 3/3/20201 (pari a complessivi giorni scolastici 303 al netto delle festività), emerge un danno finale di
€ 27.876,00. Tale importo andrà decurtato del 50% in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha comunque garantito 11 ore di insegnamento di sostegno sulle
22 previste, sicché il danno risarcibile in favore della minore ammonta Per_1
complessivamente ad € 13.938,00.
In assenza di specifica allegazione e prova, non si fa luogo ad alcun aumento a titolo di personalizzazione.
Le somme sono calcolate già in valori attuali e, quindi, su di esse non è dovuta la rivalutazione e, trattandosi di liquidazione equitativa, nel medesimo importo deve ritenersi incluso anche il danno da ritardato adempimento (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n.
1712/1995).
Sono invece dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della decisione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al decisum ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara carenti di legittimazione passiva l Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore, e l
[...] Controparte_3
, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore;
[...] accertata la mancata completa attribuzione delle ore di sostegno scolastico previste dal PEI, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma Controparte_4
complessiva di € 13.938,00;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 22/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I periodi di inizio e fine anno scolastico sono stati individuati in base alla deliberazione della Giunta regionale della
Lombardia n. IX/3318 del 18 aprile 2012. Di contro, la data finale del computo è desunta dal doc. 9 di parte attrice. pag. 7/8