Articolo 1 della Legge 18 giugno 1986, n. 281
Articolo 2
Versione
21 giugno 1986
Art. 1. 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altresi' esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di eta' - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all' articolo 147 del codice civile .
6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Entrata in vigore il 21 giugno 1986
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