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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/02/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1159/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il 07/09/ 1949 e ivi Parte_1
residente ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Straz- CodiceFiscale_1
zeri; appellante contro
, anche quale Controparte_1
mandatario di in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (c.f.: ); P.IVA_1
e nei confronti di
, subentrata ex lege a Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_4
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2020, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1310/2020 del Tribunale di Catania per i motivi indicati in ricorso, che qui devono intendersi trascritti. Con decreto del Presidente di Sezione del 29 dicembre 2020, debitamente comunicato dalla cancelleria all'appellante, veniva fissata la prima udienza del 20 luglio 2021 con le modalità cartolari, udienza successivamente rinviata con diversi decreti tutti comuni- cati al difensore dell'appellante.
Orbene, quest'ultimo non ha mai provveduto al deposito telematico di note e non ha dato prova della notifica dell'impugnazione agli enti appellati, non costituiti in giu- dizio.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza determina l'improcedibilità dell'impu- gnazione (cfr. Cass. n. 6159/2018; Cass. n. 20613/2013, Cass. SS. UU. n. 20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiara- to improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 c.p.c., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato (cfr. Cass. n. 2005/2015: “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza
(tale – nel caso specifico – deve considerarsi l'udienza effettiva di decisione) venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedi- mento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedi- bile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddit- torio già instaurato”).
Nulla va disposto per le spese.
Deve darsi atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 citato, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1159/2029 R.G., dichiara improcedibile l'appello. Nulla sulle spese.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 25 gennaio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1159/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il 07/09/ 1949 e ivi Parte_1
residente ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Straz- CodiceFiscale_1
zeri; appellante contro
, anche quale Controparte_1
mandatario di in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (c.f.: ); P.IVA_1
e nei confronti di
, subentrata ex lege a Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_4
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2020, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1310/2020 del Tribunale di Catania per i motivi indicati in ricorso, che qui devono intendersi trascritti. Con decreto del Presidente di Sezione del 29 dicembre 2020, debitamente comunicato dalla cancelleria all'appellante, veniva fissata la prima udienza del 20 luglio 2021 con le modalità cartolari, udienza successivamente rinviata con diversi decreti tutti comuni- cati al difensore dell'appellante.
Orbene, quest'ultimo non ha mai provveduto al deposito telematico di note e non ha dato prova della notifica dell'impugnazione agli enti appellati, non costituiti in giu- dizio.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza determina l'improcedibilità dell'impu- gnazione (cfr. Cass. n. 6159/2018; Cass. n. 20613/2013, Cass. SS. UU. n. 20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiara- to improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 c.p.c., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato (cfr. Cass. n. 2005/2015: “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza
(tale – nel caso specifico – deve considerarsi l'udienza effettiva di decisione) venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedi- mento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedi- bile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddit- torio già instaurato”).
Nulla va disposto per le spese.
Deve darsi atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 citato, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1159/2029 R.G., dichiara improcedibile l'appello. Nulla sulle spese.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 25 gennaio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti