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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6568/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo di dichiarare il diritto di ad accedere al contatore gas matricola n. 0008410902 posto Parte_1
in Via Marino 3, 95031 Adrano (CT) al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 02132700094580 e di autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione,
La ricorrente ha premesso di svolgere l'attività di distribuzione e misura del gas alle società che nel mercato di riferimento operano la vendita del gas agli utenti finali e che l'attività svolta è sottoposta alle norme regolamentari dettate dall'ARERA - Autorità di pagina 2 di 4 Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ossia l'Ente pubblico che svolge l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;
che per le ipotesi di morosità dell'utente finale la società, in accordo all'art. 13bis del Testo Integrato Morosità Gas (T.I.G.M.), è tenuta ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anche ponendo in essere iniziative giudiziarie.
Parte convenuta non si è costituita e se ne dichiara la contumacia.
Alla udienza odierna, la ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto, nelle more, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre
2024, è intervenuta modificando l'art. 13bis sopra richiamato ed innalzando il CP_2
valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno.
Dal momento che l'odierno giudizio è stato avviato per un PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
Alla luce di quanto sopra è venuto meno l'interesse alla pronuncia giudiziale.
Spese irripetibili attesa la non costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Catania, 12 marzo 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE dott. Elena Codecasa
pagina 4 di 4
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6568/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo di dichiarare il diritto di ad accedere al contatore gas matricola n. 0008410902 posto Parte_1
in Via Marino 3, 95031 Adrano (CT) al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 02132700094580 e di autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione,
La ricorrente ha premesso di svolgere l'attività di distribuzione e misura del gas alle società che nel mercato di riferimento operano la vendita del gas agli utenti finali e che l'attività svolta è sottoposta alle norme regolamentari dettate dall'ARERA - Autorità di pagina 2 di 4 Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ossia l'Ente pubblico che svolge l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;
che per le ipotesi di morosità dell'utente finale la società, in accordo all'art. 13bis del Testo Integrato Morosità Gas (T.I.G.M.), è tenuta ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anche ponendo in essere iniziative giudiziarie.
Parte convenuta non si è costituita e se ne dichiara la contumacia.
Alla udienza odierna, la ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto, nelle more, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre
2024, è intervenuta modificando l'art. 13bis sopra richiamato ed innalzando il CP_2
valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno.
Dal momento che l'odierno giudizio è stato avviato per un PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
Alla luce di quanto sopra è venuto meno l'interesse alla pronuncia giudiziale.
Spese irripetibili attesa la non costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Catania, 12 marzo 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE dott. Elena Codecasa
pagina 4 di 4