Articolo 7 sexies decies della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Articolo 7 quinquies deciesArticolo 7 septies decies
Versione
1 dicembre 2021
Art. 7-sexies decies. (( (Societa' di controllo dell'aggregato di copertura). )) ((1. La banca emittente incarica un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti del controllo, in via continuativa, sulla regolarita' delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e, in particolare, sul rispetto degli articoli da 7-octies a 7-terdecies e dell'articolo 7-septiesdecies e delle relative disposizioni attuative. La banca assicura alla societa' incaricata l'accesso alle informazioni necessarie per l'espletamento del proprio incarico.
2. La societa' individuata al comma 1 soddisfa i requisiti, anche in termini di indipendenza e separatezza, previsti dalla Banca d'Italia. La perdita di tali requisiti costituisce causa di revoca dell'incarico.
3. La societa' individuata al comma 1 comunica almeno annualmente alla Banca d'Italia l'esito dei controlli effettuati. Si applica l'articolo 52 del testo unico bancario.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021