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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/08/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
R.G. P.U. 31-1 /2025
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 10 (CF. C.F._1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da parte debitrice prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro €
123.775,30 (di cui euro 10.310,56 al privilegio e per la differenza al chirografo), della somma globale di euro € 30.808,40, somma rinveniente dal finanziamento Intesa Sanpaolo, assistito dalla garanzia della Fondazione San Matteo (all. 19), nonché per l'importo aggiornato di Euro 808,40 da parte di finanza esterna proveniente dal figlio del sig. Pt_1
Tale somma risulta idonea al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 14,66 % dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. relazione OCC e successiva integrazione).
La parte debitrice ha ritenuto, inoltre, di escludere dal piano proposto due autovetture piuttosto vetuste (immatricolate rispettivamente nell'anno 2002 e nel maggio 2009) perché di valore del tutto risibile.
Parte debitrice non risulta titolare di altri beni mobili registrati di valore e percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo lordo, riferito all'anno 2023, di circa 24.159,05 (come risultante dalla relazione) reddito questo che risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del debitore e del suo nucleo famigliare;
esigenze quantificate ragionevolmente in circa Euro 2.425,90 al mese
(pag. 8 relazione OCC).
Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita e contrazione del reddito in capo al coniuge (la stessa risulta aver perso l'occupazione con orario Parte_2 lavorativo a tempo pieno nell'anno 1999 e risulta essere stata impiegata, poi, solo per pochi anni con contratto part time per poi tornare nuovamente inoccupata) nonché -sotto distinto ma connesso
1 profilo- derivano da vicissitudini personali che hanno fatto sì che a fronte dell'allargamento del nucleo famigliare (nascita del secondo e terzo figlio) non sia seguito anche un incremento economico che consentisse al nucleo di sostentarsi, ciò ha condotto la parte a indebitarsi progressivamente sia per far fronte a bisogni primari, sia per cercare di onorare i debiti pregressi accumulatesi per le spese di vita quotidiana (bollette, affitto etc)
Il sovraindebitamento, in altri termini, è dovuto a un fattore esogeno, cioè la riduzione reddituale che si è prodotta fin dagli anni 2000, con la perdita del lavoro in capo al coniuge e con la crescita del nucleo famigliare, senza sostanziale incremento di reddito.
Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.
Nessuno dei creditori, eccettuata la EG NT, , e la CP_1 Controparte_2 cooperativa LI “ ” hanno presentato osservazioni al piano. Controparte_3
In seguito alle precisazioni del credito e alle osservazioni dianzi menzionate, l'OCC ha provveduto ad integrare il piano dando atto dei maggior importi richiesti.
Con memoria del 16.07.2025 parte ricorrente ha confermato il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati e il pagamento dei crediti chirografari al 14,66%; riconosciuto il maggior debito nei confronti dei Creditori e EG NT per gli importi Controparte_4 che non erano stati inseriti nella proposta di piano iniziale depositata;
e confermato di aver considerato, con la proposta di piano, l'intero suo debito nei confronti del Controparte_5
Alla luce di tali osservazioni il piano prevede conclusivamente le seguenti percentuali, spese prededucibili Euro 3.859,21 100%, Creditori al privilegio Euro 10.310,56 100%, Creditori al chirografo per l'ammontare di Euro 16.638,63 al 14,6641% per un totale di Euro 30.808,4.
La somma aggiuntiva di euro 808,40 (rispetto al piano originario) verrà soddisfatta con versamento aggiuntivo da parte del figlio del ricorrente in unica soluzione contestualmente Parte_3 all'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia prestata dalla Fondazione San Matteo.
Sussiste, in ultimo, il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del coniuge e del progressivo allargamento del nucleo famigliare.
Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che l'esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale del ricorrente o quantomeno con la valutazione che è stata fatta dagli enti erogatori. Parte ricorrente ha inoltre evidenziato come il credito concesso reiteratamente al sig. non sia stato Parte_1 supportato da adeguata istruttoria da parte delle finanziarie, le quali come soggetti qualificati avrebbero dovuto compiere una scrupolosa indagine in ordine al merito creditizio. (cfr. memoria integrativa - pagina 6).
2 Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro mensili 1.287,04 (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro), il debitore ha uscite che assorbono pressoché interamente le entrate;
sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario, in assenza dell'apporto dello stipendio del figlio, come documentato nella relazione particolareggiata.
Non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo parte debitrice determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Quanto, infine, alla richiesta di cancellazione dei gravami e formalità pregiudizievoli presenti sugli autoveicoli CD978WZ e DW13HC di proprietà del ricorrente, la stessa cancellazione può essere disposta solo all'esito dell'adempimento integrale dell'accordo omologato.
Il Giudice non può, infine, esdebitare una parte terza estranea all'accordo ovvero la sig.ra Pt_2
, la quale non è formalmente parte dell'accordo; richiesta, dunque, che non può essere accolta
[...] in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da nato a [...], il [...], Parte_1 residente in [...] (CF. ; C.F._1
DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;
DICHIARA la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega volontaria gravanti sugli emolumenti del debitore;
DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del
Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;
DISPONE che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ivrea, 04.08.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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