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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4597/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
, in persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano Parte_1 in Corso Como n. 17, Cod. fisc. P.Iva , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro P.IVA_1 P.IVA_2
FU del Foro di Como (Cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Como in Via Morazzone n. 19, pec: o via fax al n. 031/269046Email_1
-attrice-
CONTRO
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. residente in [...]CP_1 C.F._2
(CO) – Via C. Carpani n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Soffitta (Cod. Fisc. , fax C.F._3
031/266476, pec , e dall'Avv. Giuseppe Soffitta (Cod. Fisc. Email_2
pec fax 031/266476) ed elettivamente domiciliato C.F._4 Email_3 presso lo studio degli stessi in Como – Via Mentana n. 1.
-convenuta- Oggetto: arricchimento indebito oggettivo ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali (comparse conclusionali e memorie di replica) sulle seguenti conclusioni:
Par per parte attrice
1 In via principale nel merito: per i titoli e le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione e per quant'altro risulterà in esito all'istruttoria, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione e previe le declaratorie del caso, condannarsi il sig. a restituire o ripetere o comunque a pagare a CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di € 16.400,00, o la diversa somma che
[...] risulterà provata e di giustizia, con interessi dal 02.12.2019 al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
per parte convenuta : CP_1
In via preliminare
si rinnova la inammissibilità delle prove ammesse e la incapacità a testimoniare delle sig.re e Testimone_1
e conseguentemente si chiede disporsi la nullità delle testimonianze assunte in violazione Testimone_2 dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale e la revoca dell'ordinanza ammissiva.
Nel merito:
Respingere tutte le domande avanzate da nei confronti del sig. poiché Parte_1 CP_1 infondate tanto in fatto quanto in diritto per le ragioni tutte esposte in atti.
In ogni caso
Spese ed onorari di giudizio rifusi a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 15.12.2022 (in Parte_1 Par seguito per brevità evocava in giudizio chiedendone la condanna alla restituzione (o CP_1 ripetizione, in ogni caso al pagamento) dell'importo di € 16.400,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi decorrenti dal 02.12.2019 al saldo.
Par Deduceva l'attrice che il convenuto, assicurato con per la RCA (Responsabilità Civile Auto) in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 9 marzo 2019 dal quale riportò lesioni, aveva formulato richiesta risarcitoria, tanto nei confronti della propria Compagnia di assicurazione, odierna attrice, quanto nei confronti di Compagnia di assicurazione del veicolo antagonista, responsabile civile;
ottenendo dalla prima, il CP_2 Par 2.12.2019 (doc.3 , la corresponsione dell'importo di €16.400, in ragione della quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 8% da parte del medico-legale fiduciario (oltre che in 35 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; 30 gg. di inabilità temporanea parziale al 50%; 50 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%; oltre spese mediche nella minor misura riconosciuta congrua e pertinente); e quasi contemporaneamente evocando in giudizio la seconda, con atto di citazione notificato il 22.11.2019, in procedimento (R.G. 5501/2019 Trib. Como) conclusosi in via transattiva con riconoscimento da parte di dell'importo di € 27.300,00 –oltre spese di lite- a titolo risarcitorio, e dunque astrattamente superiore CP_2 al limite previsto dall'art. 139 D.LGS. n.209/2005 per la trattazione del sinistro in regime di indennizzo, che Par aveva giustificato l'interessamento di e il ristoro del danno da parte della stessa ex art. 149 Cod. Ass).
2 La condotta di che aveva contemporaneamente attivato la procedura di ristoro per indennizzo diretto CP_1 davanti alla propria compagnia nonché agito contro il responsabile civile (sul presupposto della possibilità di riconoscimento di una percentuale superiore al limite del 9% previsto dall'art. 139 Cod.Ass), asseritamente omettendo di rappresentare la circostanza ad entrambe le compagnie assicurative, veniva quindi stigmatizzata poiché funzionale ad ottenere una locupletazione del risarcimento in relazione al medesimo danno, ed in particolare tale da determinare il ricevimento di una somma di denaro proveniente da astrattamente CP_2 Par congrua e non esorbitante nella sola ipotesi di mancato ricevimento di alcun ristoro da parte di cosa che non era.
In particolare, il complessivo importo che veniva incassato da era pari a € 43.700,00, a fronte di perizie, CP_1 per entrambe le compagnie, collocanti l'invalidità permanente nella misura del 8%.
Par Secondo pertanto, la somma da questa versata a titolo di risarcimento tramite la procedura di indennizzo diretto, era stata indebitamente acquisita, o quantomeno indebitamente trattenuta a seguito del versamento di e pertanto doveva essere restituita, poiché ottenuta dall'assicurato dopo che questi aveva CP_2 chiamato in giudizio la compagnia del responsabile civile sul presupposto di una perizia di parte (propria) che individuava il danno biologico con invalidità al 11% (vds all.
5-6 atto di citazione proc. e perizia Persona_1 di parte a firma dott. ), dunque con impossibilità di agire in via diretta verso la propria compagnia Per_2 assicurativa.
Si costituiva, tempestivamente, il 9.3.2023, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del CP_1 giudizio per mancato esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita e mediazione, ritenuti condizioni di procedibilità della domanda;
ed in ogni caso chiedendo nel merito il rigetto della domanda per infondatezza in fatto ed in diritto, sul presupposto di aver correttamente richiesto ed ottenuto da entrambe le compagnie assicurative il giusto indennizzo, trattenendo i relativi importi esclusivamente a titolo di acconto sul dovuto.
In sede di prima udienza, il 29 marzo 2023, il (sottoscritto) G.I., concedeva alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 1 e seguenti del d.lgs 28/2010, ed alla successiva udienza del
13.7.2023 prendeva atto dell'avvenuto esperimento della stessa, infruttuoso, e concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6 c.p.c, scaduti i quali delibava sulle istanze istruttorie ammettendo l'interpello di CP_1
sui capp. da 1 a 6 della seconda memoria attorea, ammettendo la prova orale sui medesimi capitoli,
[...] con i due testi indicati, e disponendo l'acquisizione del fascicolo n. 5501/2019 R.G. Tribunale di Como
(concernente la vertenza tra vs ). CP_1 Controparte_3
All'udienza istruttoria del 16.10.2024 veniva assunto l'interpello di parte convenuta e la prova testimoniale del teste comparso ( ) ed alla successiva del 1.12.2024 veniva sentito il teste precedentemente non Testimone_1 comparso, ; all'esito il sottoscritto G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 23 Testimone_2 giugno 2025. In tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica); nel rispetto dei quali sia parte attrice che parte convenuta depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di
3 contestazione, tanto l'interesse ad agire, quanto la legittimazione ad causam, attiva e passiva, quanto la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
E' stata ritualmente esperita, seppur su imput del G.I. previa eccezione di parte, la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, con esito negativo.
III. Sul merito della domanda –sull'autosufficienza della prova documentale.
III.I – La domanda attorea merita di essere accolta.
E a tali conclusioni il Tribunale giunge già solo alla luce del vaglio documentale, rispetto cui l'istruttoria compiuta assume elemento corroborante.
Il combinato disposto dei succitati artt. 139 e 149 D.Lgs. n.209/2005 (codice delle assicurazioni private) disegna un impianto di ripartizione delle competenze risarcitorie in ipotesi di risarcimento danni da infortunistica stradale in ragione del quale, allorquando i danni alla persona comportino un'invalidità permanente inferiore o pari al 9%, seguono il regime di indennizzo diretto e dunque il vaglio e il risarcimento spettano alla compagnia assicurativa del danneggiato medesimo, mentre laddove l'invalidità permanente è stimata in percentuale superiore (al 9%), la competenza spetta all'assicurazione del responsabile civile.
Risulta evidente come “electa una via, non datur recursus ad alteram”, o meglio, una volta che il danneggiato, con propria perizia di parte, abbia preso consapevolezza della non riconducibilità del proprio sinistro nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 Cod.Ass, avendo stimato l'invalidità permanente in ammontare ritenuto superiore al limite previsto dall'articolo 139 Cod.Ass., dovesse sospendere la richiesta Par svolta ad –che stava agendo nel rispetto delle disposizioni del codice delle assicurazioni, ed in particolare dell'art. 149 avendo ritenuto il danno entro soglia 9%-, informandola della pendenza di giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, al più attendendo l'esito del giudizio pendente con quest'ultima compagnia ( . CP_2
Ed in ogni caso, anche ove non avesse inteso così comportarsi, una volta raggiunta una transazione con Par riconoscimento di importo superiore rispetto alla percentuale riconosciuta da avrebbe dovuto notiziare quest'ultima e restituire l'importo liquidato a satisfazione di un danno nuovamente e maggiormente liquidato dall'altra compagnia in sede transattiva.
Ma anche ove per qualsivoglia motivo –in latente violazione degli obblighi di buona fede- non si fosse avveduto Par sua sponte del pagamento ricevuto da quest'ultimo sarebbe divenuto inequivocabilmente indebito, al più tardi, al momento dell'incasso della somma di € 27.300 da parte di (in data 23.9.2020, vds doc. 7 CP_2
: quantomeno a far data da questo momento, avrebbe dovuto prendere contezza, e provvedere CP_1 CP_1 Par conseguentemente alla restituzione della somma versata da una volta notiziata da questa della Par circostanza, ovvero con missive del 13.7.2021 e del 23.9.2021 (docc.10 e 11 della compagnia, non riscontrate, e del 8.2.2022 del legale della stessa (doc.12), quest'ultima riscontrata dal legale di CP_1
(Avv.Serena Soffitta) con negazione di “alcuna anomalia o indebito arricchimento” (vds doc.13).
III.II - Ebbene rispetto al quadro descritto da parte attrice, ne contesta la ricostruzione, ritenuta CP_1
“volutamente omissiva” e basa le proprie difese:
4 - sulla circostanza che tramite i propri legali, avesse comunicato già nel mese di settembre 2025, CP_1 Par Par tanto ad quanto ad (vds mail del 23, 25 e 26 settembre 2019 tra Avv.ti Soffitta, e CP_4
sub doc.2,3,4 , l'entità dei postumi invalidanti permanenti, ritenuti superiori al 9%; e CP_2 CP_1 le due compagnie si sarebbero 'rimbalzate' tra loro la gestione del sinistro;
- sulla tesi di aver agito per ottenere il complessivo danno che intendeva riconoscersi giudizialmente, Par ovvero € 46.504,79 e pertanto di aver accettato il versamento corrisposto da quale acconto sul maggior danno e quello di quale frutto della definizione in sede stragiudiziale della causa CP_2 giudiziale ma non per questo integralmente satisfattivo rispetto al danno subito;
Par
- sulla mancanza di elementi di prova da parte di a suffragio della propria tesi nonché sull'assenza di valore probatorio delle valutazioni medico-legali di parte delle due Compagnie di assicurazioni;
Par
- sull'assenza di malafede nel non aver comunicato a il versamento compiuto da in ragione CP_4 dell'impossibilità di darne informativa giudiziale, prima per intervenuto rinvio d'ufficio della prima udienza in ragione dell'epidemia da OV (udienza del 25.3.2020 differita al 9.9.2020 giusta decreto del G.I. sub doc.5 e poi per effettiva mancata celebrazione dell'udienza stante la nel frattempo CP_1 intervenuta transazione;
La tesi di parte convenuta risulta inconferente, non prendendo posizione rispetto al dato, ineludibile, del Par corretto comportamento, nel rispetto degli obblighi normativi, posto in essere da laddove, ricevuta la denuncia di incidente dal proprio assicurato, ha aperto il sinistro, fatto visitare il danneggiato da proprio perito e, stimata l'invalidità entro la soglia di cui al risarcimento diretto, ha provveduto a liquidare il danno.
Non rileva a fine dell'accertamento della somma come indebita –semmai alla diversa valutazione in ordine alla sussistenza o meno di condotta dolosa del convenuto, e penalmente rilevante- che nel settembre 2019 CP_1 abbia comunicato (vds doc.2 e 4 mail del 23 e 26 settembre 2019) di aver quantificato i danni subiti, CP_1 come da propria perizia, in misura superiore al 9%, e precisamente pari al 11%, dovendosi a riguardo rilevare come nei casi di differenza tra la stima fatta dal fiduciario della compagnia e quella compiuta dal perito del danneggiato, a rilevare ai fini dell'individuazione della procedura di risarcimento del danno sia la prima. E infatti, prescrive l'art. 149 co.V Cod.Ass che “l'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno”
In ogni caso, la tesi di parte convenuta appalesa le sue incongruenze laddove non solo non prova di aver CP_1 Par omesso di comunicare ad l'avvenuto versamento, da parte di di € 16.400,00, ma addirittura non CP_2 nega la circostanza.
III.III - Risulta pertanto pacifico che abbia transatto ad uno specifico importo senza conoscere che per CP_2 il medesimo sinistro il danneggiato aveva già incassato denari dalla propria compagnia assicurativa. Altrettanto pacifico, poiché espressamente riconosciuto da è che tali denari non siano stati detratti dal conteggio CP_1 versato da CP_4
Par E' indubitabile pertanto che tanto quanto abbiano corrisposto a gli importi da questo CP_2 CP_1 trattenuti –rispettivamente pari ad € 16.400 ed € 27.300- nella convinzione di corrispondergli l'integrale importo a lui spettantegli a ristoro del danno subito.
5 D'altronde, e solo ad ulteriore controprova delle conclusioni che precedono, osserva il Tribunale come tenendo conto delle speculari valutazioni dei professionisti fiduciari delle due compagnie assicurative (dott.ri e CP_5 Par
, rispettivamente per doc.2 attoreo, e doc.7) e dunque di un'invalidità permanente nella CP_6 CP_4 misura del 8% (e dunque € 14.943 (punto danno biologico, o, al più, € 18.679, tenuto conto anche dell'incremento percentuale di sofferenza)), e di inabilità temporanea totale per giorni 5 (€ 575), parziale al
75% per 35 gg.(€ 3.019,00), temporanea parziale al 50% per giorni 30 (€ 1.725) e parziale al 25% per giorni 50
(€ 1.438), in applicazione delle più recenti tabelle milanesi del danno alla persona avrebbe visto il CP_1 riconoscimento di a titolo danno biologico di complessivi € 21.700,00 (€14.943 + 6.757,00) o, al più, €
25.436,00 (€ 18.679+ 6.757,00). Importo sensibilmente minore tenuto conto dell'applicazione, invero, delle tabelle vigenti al momento del sinistro (tabelle 2018).
E' evidente la prossimità di tali importi con quelli liquidati da –dunque la congruità e, soprattutto, CP_2
l'onnicomprensività della somma versata dalla compagnia del responsabile civile- e la significativa sproporzione, invece, avuto riguardo alla sommatoria tra i pagamenti effettuati dalle due compagnie (€
43.700), importo pari al doppio, o prossimo ad esso rispetto a quello effettivamente ristorabile secondo le perizie delle compagnie assicurative, sulle quali hanno compiuto le loro offerte.
Risulta incomprensibile, del resto, la giustificazione addotta per la mancata comunicazione ad CP_2 Par dell'avvenuto pagamento da parte di non essendo necessario (quand'anche dovesse ritenersi fondata la giustificazione relativa al differimento per pandemia della prima udienza) che la comunicazione vada fatta necessariamente in sede di udienza e non con nota fuori dalla stessa, e, soprattutto e a monte, che debba essere fatta giudizialmente.
Egualmente, priva di pregio è la tesi di parte convenuta secondo cui la domanda non sarebbe fondata per mancata prova dei fatti costitutivi, ed in particolare dell'omessa produzione di quietanza liberatoria o accordo da cui emergesse la natura definitiva dei pagamenti;
si osserva sul punto come tale prova non è stata fornita perché non poteva esserlo, non avendo alcuna delle due compagnie assicurative avuto contezza dell'avvenuto pagamento da parte dell'altra, condizione in presenza di conoscenza della quale, soltanto, avrebbe avuto senso per le compagnie assicurative specificare il carattere satisfattivo dei rispettivi pagamenti.
Tutto quanto precede porta a ritenere infondata la tesi a sostegno della difesa di parte convenuta, e fondata, invece, la domanda di parte attrice, che ha provato l'avvenuto versamento dell'importo, la ricezione, da parte di controparte, di un'ulteriore somma relativamente al medesimo danno causato dal medesimo sinistro –e dunque per il medesimo titolo- e pertanto la presenza di un arricchimento ingiustificato rispetto cui non CP_1 ha provveduto alla ripetizione.
IV. Sul merito della domanda – sulle ulteriori evidenze della prova orale.
Per tali ragioni risulta utile ad avvalorare le conclusioni documentali che precedono, ma non essenziale, la prova orale assunta in giudizio, utilizzabile seppur avversata da parte convenuta da reiterati rilievi di inammissibilità ex artt. 1967 cc- 2721 co.I cc -2722 e 2725 c.c.; rilievi che, in ogni caso, ove anche fondati, atterebbero esclusivamente i passaggi delle testimonianze relativi ai capitoli concernenti la prova della transazione –in ogni caso non verificatasi nei rapporti con e non le testimonianze nel loro complesso. Pt_1
6 Svolte le premesse che precedono, osserva il Tribunale come la teste , dipendente di e Testimone_1 CP_2 dunque terzo indifferente al presente giudizio, ha dichiarato:
- (vds pag.3 verbale di udienza del 16.10.2024) che il pagamento effettuato da fosse “a totale CP_2 definizione del danno alla persona che era stato patito dallo stesso sig. in conseguenza CP_1 del sinistro stradale occorsogli il 09.03.2019”, circostanza di cui il teste aveva piena e diretta conoscenza avendo provveduto personalmente alla quantificazione del danno “con quel metodo che le ho spiegato prima” [quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 9,5% in via transattiva],
“e veniva 27.300. E quello era il totale, non al netto di acconti. Per me era quello il valore del danno in relazione a quel sinistro”.
- di essere certo che fosse stato versato l'importo di € 27.300, ed in ogni caso superiore ad €20,000, in quanto ella aveva un limite di capacità di liquidare fissato in € 20.000 ed aveva dovuto interagire con il superiore per il residuo (ibidem);
Par
- che “nessuna comunicazione scritta era giunta né da né dall'Avvocato Soffitta”, ragione per cui Par non poteva essere a conoscenza del già avvenuto pagamento da parte di (“quindi io non CP_2 lo potevo sapere”, ibidem).
Par Speculari le risultanze dell'assunzione orale delle dichiarazioni di dipendente e Testimone_2 responsabile per essa della gestione del sinistro del convenuto;
l'escussione ha permesso di rilevare, invece –in senso difforme dalla ricostruzione attorea-, come fosse a conoscenza della pendenza di giudizio Tes_2 proposto da contro e nondimeno abbia provveduto a sottoporre offerta poiché obbligo di CP_1 CP_2 legge (“Come mai ha fatto comunque l'offferta? a.d.r In quanto per i termini di legge dovevo comunque fare
l'offerta. In ogni caso ho ritenuto di fare l'offerta perché per me il danno era quello. G.I. Quali termini? a.d.r
Termini IVASS e del codice dell'assicurazione (prescrizione di una presentazione dell'offerta)”, vds verbale
11.12.24 pag.3)
Non illuminante, infine, l'interpello di parte convenuta, che ha visto affermare di non essere in grado di CP_1 ricordare le circostanze capitolate ad eccezione, casualmente, dei cap.2 e 5 relativi alla richiesta di confermare Par se i pagamenti compiuti, rispettivamente, da e da fossero a totale definizione del danno alla CP_2 persona: rammenta il Tribunale, in ogni caso, come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale abbiano valore solo contra l'interrogato, e dunque solo a fini confessori e per i contenuti confessori.
L'istruttoria orale ha pertanto confermato la tesi di parte convenuta in ordine alla preesistenza, rispetto Par Par all'offerta di liquidazione proposta da all'assicurato (€ 16.400), della conoscenza da parte di stessa della circostanza che avesse promosso giudizio nei confronti di per il medesimo danno relativo CP_1 CP_2 al medesimo sinistro;
ma la circostanza, rilevante sotto il profilo dell'esclusione della connotazione di rilievo penale alla condotta posta in essere da non incide invece relativamente al presupposto fondativo della CP_1 domanda attorea, ovvero l'indebito arricchimento maturato dal convenuto.
E' proprio l'istruttoria orale ad individuare, confermando la tesi difensiva, la ragione giustificativa del pagamento, ovvero la convinzione della liquidatrice responsabile che comunque un'offerta al Tes_2 Par danneggiato dovesse essere compiuta da (“stante la perizia in mio possesso e ritenendo che comunque un'offerta al danneggiato andasse fatta” (pag.2)” e “per termini di legge dovevo comunque fare l'offerta. In
7 ogni caso ho ritenuto di fare l'offerta perché per me il danno era quello”, pag.3) poiché così previsto da legge e poiché peraltro trattavasi di offerta congrua e rispecchiante l'effettivo ammontare del danno.
Par Orbene, in questa sede non rileva statuire se le valutazioni del liquidatore di fossero corrette o meno, trattandosi di profilo attenente il carattere erroneo o meno dell'impoverimento (e altrui arricchimento) laddove invece la scusabilità dell'errore rileva, limitando l'area di operatività della norma, solo in materia di indebito soggettivo ex art. 2036 cc. e non anche nell'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2041 cc (ove manca previsione analoga a quella del primo comma dell'art. 2036 cc), cui va ricondotta la fattispecie in esame.
Conta, ai fini dell'accoglimento della domanda e nel rispetto del principio di distribuzione dell'onere della prova, che parte convenuta non sia stata in grado di provare –né documentalmente né a mezzo prova Par costituenda, non richiesta- (I) di aver informato dell'avvenuto pagamento, da parte di della CP_2 somma di € 16.400,00; e conseguentemente, (II) che abbia tenuto in considerazione l'importo CP_2 Par versato da nel provvedere a transigere la posizione con CP_1
In difetto di tale prova, ed in presenza della verificata circostanza che l'importo versato da fosse CP_2 maggiore (o, quantomeno, prossimo, tenuto conto delle spese mediche) rispetto a quello risarcibile tenuto conto dell'invalidità individuata dal proprio fiduciario, si appalesa con manifesta evidenza, a mezzo di prove precostituite e costituende nonché di indici presuntivi convergenti, come il pagamento di sia stato CP_2 Par per satisfattivo, e quello, precedente, di sia stato pertanto indebito, poiché non conosciuto, non CP_1 valorizzato e non detratto dal conteggio definitivo da parte della compagnia assicurativa del responsabile civile;
in ultima analisi: senza giusta causa ex art. 2041 cc.
La circostanza che avesse comunicato ad entrambe le compagnie gli esiti della propria perizia di parte, CP_1 Par nonché che avesse informato dell'introduzione di giudizio nei confronti di concorrono, invece, ad CP_2 escludere rilievo penale alla condotta posta in essere.
V. Sulle conclusioni.
Par Alla luce di tutto quanto precede deve essere condannato alla ripetizione in favore di della CP_1 somma da questa versata al primo, pari a € 16.400,00, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, dal dì del dovuto (data del pagamento, id est 2.12.2019) fino al saldo.
Si richiami sul punto, ex multis, recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del
05/10/2022) secondo cui “l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”.
VI. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, integrale, di parte convenuta, e vengono liquidate ai medi con riferimento a tutte e quattro le fasi, anche quella di trattazione (essendo stata espletata istruttoria), tenuto
8 conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,00 - 26.000,00) alla luce del valore di causa (€ 16.400,00), e dunque per € 5.077,00 oltre oneri per onorari del presente giudizio oltre € 800,00 oltre oneri per la fase di mediazione –in ragione del principio di causalità- ed € 264,00 di spese vive (C.U. e marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
in accoglimento della domanda attorea.
Accerta l'arricchimento indebito conseguito da nella misura di € 16.400,00, pari all'importo CP_1 corrispostogli da in data 2.12.2019 a titolo di indennizzo diretto ex art. 149 cod.Ass. per il Parte_1 danno non patrimoniale relativo al sinistro stradale occorsogli il 9.3.2019.
Condanna, per l'effetto, a ripetere ad l'importo di € 16.400,00 CP_1 Parte_1
(sedicimilaquattrocento/00), oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal 2.12.2019 alla data del futuro pagamento.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del CP_1 Parte_1
l.r.p.t, che quantifica, complessivamente, in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, quale compenso per il presente giudizio, ed € 800,00 oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, per la prodromica attività di mediazione, oltre € 264,00 a titolo di C.U. e marca.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 23 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
, in persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano Parte_1 in Corso Como n. 17, Cod. fisc. P.Iva , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro P.IVA_1 P.IVA_2
FU del Foro di Como (Cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Como in Via Morazzone n. 19, pec: o via fax al n. 031/269046Email_1
-attrice-
CONTRO
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. residente in [...]CP_1 C.F._2
(CO) – Via C. Carpani n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Soffitta (Cod. Fisc. , fax C.F._3
031/266476, pec , e dall'Avv. Giuseppe Soffitta (Cod. Fisc. Email_2
pec fax 031/266476) ed elettivamente domiciliato C.F._4 Email_3 presso lo studio degli stessi in Como – Via Mentana n. 1.
-convenuta- Oggetto: arricchimento indebito oggettivo ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali (comparse conclusionali e memorie di replica) sulle seguenti conclusioni:
Par per parte attrice
1 In via principale nel merito: per i titoli e le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione e per quant'altro risulterà in esito all'istruttoria, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione e previe le declaratorie del caso, condannarsi il sig. a restituire o ripetere o comunque a pagare a CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di € 16.400,00, o la diversa somma che
[...] risulterà provata e di giustizia, con interessi dal 02.12.2019 al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
per parte convenuta : CP_1
In via preliminare
si rinnova la inammissibilità delle prove ammesse e la incapacità a testimoniare delle sig.re e Testimone_1
e conseguentemente si chiede disporsi la nullità delle testimonianze assunte in violazione Testimone_2 dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale e la revoca dell'ordinanza ammissiva.
Nel merito:
Respingere tutte le domande avanzate da nei confronti del sig. poiché Parte_1 CP_1 infondate tanto in fatto quanto in diritto per le ragioni tutte esposte in atti.
In ogni caso
Spese ed onorari di giudizio rifusi a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 15.12.2022 (in Parte_1 Par seguito per brevità evocava in giudizio chiedendone la condanna alla restituzione (o CP_1 ripetizione, in ogni caso al pagamento) dell'importo di € 16.400,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi decorrenti dal 02.12.2019 al saldo.
Par Deduceva l'attrice che il convenuto, assicurato con per la RCA (Responsabilità Civile Auto) in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 9 marzo 2019 dal quale riportò lesioni, aveva formulato richiesta risarcitoria, tanto nei confronti della propria Compagnia di assicurazione, odierna attrice, quanto nei confronti di Compagnia di assicurazione del veicolo antagonista, responsabile civile;
ottenendo dalla prima, il CP_2 Par 2.12.2019 (doc.3 , la corresponsione dell'importo di €16.400, in ragione della quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 8% da parte del medico-legale fiduciario (oltre che in 35 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; 30 gg. di inabilità temporanea parziale al 50%; 50 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%; oltre spese mediche nella minor misura riconosciuta congrua e pertinente); e quasi contemporaneamente evocando in giudizio la seconda, con atto di citazione notificato il 22.11.2019, in procedimento (R.G. 5501/2019 Trib. Como) conclusosi in via transattiva con riconoscimento da parte di dell'importo di € 27.300,00 –oltre spese di lite- a titolo risarcitorio, e dunque astrattamente superiore CP_2 al limite previsto dall'art. 139 D.LGS. n.209/2005 per la trattazione del sinistro in regime di indennizzo, che Par aveva giustificato l'interessamento di e il ristoro del danno da parte della stessa ex art. 149 Cod. Ass).
2 La condotta di che aveva contemporaneamente attivato la procedura di ristoro per indennizzo diretto CP_1 davanti alla propria compagnia nonché agito contro il responsabile civile (sul presupposto della possibilità di riconoscimento di una percentuale superiore al limite del 9% previsto dall'art. 139 Cod.Ass), asseritamente omettendo di rappresentare la circostanza ad entrambe le compagnie assicurative, veniva quindi stigmatizzata poiché funzionale ad ottenere una locupletazione del risarcimento in relazione al medesimo danno, ed in particolare tale da determinare il ricevimento di una somma di denaro proveniente da astrattamente CP_2 Par congrua e non esorbitante nella sola ipotesi di mancato ricevimento di alcun ristoro da parte di cosa che non era.
In particolare, il complessivo importo che veniva incassato da era pari a € 43.700,00, a fronte di perizie, CP_1 per entrambe le compagnie, collocanti l'invalidità permanente nella misura del 8%.
Par Secondo pertanto, la somma da questa versata a titolo di risarcimento tramite la procedura di indennizzo diretto, era stata indebitamente acquisita, o quantomeno indebitamente trattenuta a seguito del versamento di e pertanto doveva essere restituita, poiché ottenuta dall'assicurato dopo che questi aveva CP_2 chiamato in giudizio la compagnia del responsabile civile sul presupposto di una perizia di parte (propria) che individuava il danno biologico con invalidità al 11% (vds all.
5-6 atto di citazione proc. e perizia Persona_1 di parte a firma dott. ), dunque con impossibilità di agire in via diretta verso la propria compagnia Per_2 assicurativa.
Si costituiva, tempestivamente, il 9.3.2023, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del CP_1 giudizio per mancato esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita e mediazione, ritenuti condizioni di procedibilità della domanda;
ed in ogni caso chiedendo nel merito il rigetto della domanda per infondatezza in fatto ed in diritto, sul presupposto di aver correttamente richiesto ed ottenuto da entrambe le compagnie assicurative il giusto indennizzo, trattenendo i relativi importi esclusivamente a titolo di acconto sul dovuto.
In sede di prima udienza, il 29 marzo 2023, il (sottoscritto) G.I., concedeva alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 1 e seguenti del d.lgs 28/2010, ed alla successiva udienza del
13.7.2023 prendeva atto dell'avvenuto esperimento della stessa, infruttuoso, e concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6 c.p.c, scaduti i quali delibava sulle istanze istruttorie ammettendo l'interpello di CP_1
sui capp. da 1 a 6 della seconda memoria attorea, ammettendo la prova orale sui medesimi capitoli,
[...] con i due testi indicati, e disponendo l'acquisizione del fascicolo n. 5501/2019 R.G. Tribunale di Como
(concernente la vertenza tra vs ). CP_1 Controparte_3
All'udienza istruttoria del 16.10.2024 veniva assunto l'interpello di parte convenuta e la prova testimoniale del teste comparso ( ) ed alla successiva del 1.12.2024 veniva sentito il teste precedentemente non Testimone_1 comparso, ; all'esito il sottoscritto G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 23 Testimone_2 giugno 2025. In tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica); nel rispetto dei quali sia parte attrice che parte convenuta depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di
3 contestazione, tanto l'interesse ad agire, quanto la legittimazione ad causam, attiva e passiva, quanto la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
E' stata ritualmente esperita, seppur su imput del G.I. previa eccezione di parte, la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, con esito negativo.
III. Sul merito della domanda –sull'autosufficienza della prova documentale.
III.I – La domanda attorea merita di essere accolta.
E a tali conclusioni il Tribunale giunge già solo alla luce del vaglio documentale, rispetto cui l'istruttoria compiuta assume elemento corroborante.
Il combinato disposto dei succitati artt. 139 e 149 D.Lgs. n.209/2005 (codice delle assicurazioni private) disegna un impianto di ripartizione delle competenze risarcitorie in ipotesi di risarcimento danni da infortunistica stradale in ragione del quale, allorquando i danni alla persona comportino un'invalidità permanente inferiore o pari al 9%, seguono il regime di indennizzo diretto e dunque il vaglio e il risarcimento spettano alla compagnia assicurativa del danneggiato medesimo, mentre laddove l'invalidità permanente è stimata in percentuale superiore (al 9%), la competenza spetta all'assicurazione del responsabile civile.
Risulta evidente come “electa una via, non datur recursus ad alteram”, o meglio, una volta che il danneggiato, con propria perizia di parte, abbia preso consapevolezza della non riconducibilità del proprio sinistro nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 Cod.Ass, avendo stimato l'invalidità permanente in ammontare ritenuto superiore al limite previsto dall'articolo 139 Cod.Ass., dovesse sospendere la richiesta Par svolta ad –che stava agendo nel rispetto delle disposizioni del codice delle assicurazioni, ed in particolare dell'art. 149 avendo ritenuto il danno entro soglia 9%-, informandola della pendenza di giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, al più attendendo l'esito del giudizio pendente con quest'ultima compagnia ( . CP_2
Ed in ogni caso, anche ove non avesse inteso così comportarsi, una volta raggiunta una transazione con Par riconoscimento di importo superiore rispetto alla percentuale riconosciuta da avrebbe dovuto notiziare quest'ultima e restituire l'importo liquidato a satisfazione di un danno nuovamente e maggiormente liquidato dall'altra compagnia in sede transattiva.
Ma anche ove per qualsivoglia motivo –in latente violazione degli obblighi di buona fede- non si fosse avveduto Par sua sponte del pagamento ricevuto da quest'ultimo sarebbe divenuto inequivocabilmente indebito, al più tardi, al momento dell'incasso della somma di € 27.300 da parte di (in data 23.9.2020, vds doc. 7 CP_2
: quantomeno a far data da questo momento, avrebbe dovuto prendere contezza, e provvedere CP_1 CP_1 Par conseguentemente alla restituzione della somma versata da una volta notiziata da questa della Par circostanza, ovvero con missive del 13.7.2021 e del 23.9.2021 (docc.10 e 11 della compagnia, non riscontrate, e del 8.2.2022 del legale della stessa (doc.12), quest'ultima riscontrata dal legale di CP_1
(Avv.Serena Soffitta) con negazione di “alcuna anomalia o indebito arricchimento” (vds doc.13).
III.II - Ebbene rispetto al quadro descritto da parte attrice, ne contesta la ricostruzione, ritenuta CP_1
“volutamente omissiva” e basa le proprie difese:
4 - sulla circostanza che tramite i propri legali, avesse comunicato già nel mese di settembre 2025, CP_1 Par Par tanto ad quanto ad (vds mail del 23, 25 e 26 settembre 2019 tra Avv.ti Soffitta, e CP_4
sub doc.2,3,4 , l'entità dei postumi invalidanti permanenti, ritenuti superiori al 9%; e CP_2 CP_1 le due compagnie si sarebbero 'rimbalzate' tra loro la gestione del sinistro;
- sulla tesi di aver agito per ottenere il complessivo danno che intendeva riconoscersi giudizialmente, Par ovvero € 46.504,79 e pertanto di aver accettato il versamento corrisposto da quale acconto sul maggior danno e quello di quale frutto della definizione in sede stragiudiziale della causa CP_2 giudiziale ma non per questo integralmente satisfattivo rispetto al danno subito;
Par
- sulla mancanza di elementi di prova da parte di a suffragio della propria tesi nonché sull'assenza di valore probatorio delle valutazioni medico-legali di parte delle due Compagnie di assicurazioni;
Par
- sull'assenza di malafede nel non aver comunicato a il versamento compiuto da in ragione CP_4 dell'impossibilità di darne informativa giudiziale, prima per intervenuto rinvio d'ufficio della prima udienza in ragione dell'epidemia da OV (udienza del 25.3.2020 differita al 9.9.2020 giusta decreto del G.I. sub doc.5 e poi per effettiva mancata celebrazione dell'udienza stante la nel frattempo CP_1 intervenuta transazione;
La tesi di parte convenuta risulta inconferente, non prendendo posizione rispetto al dato, ineludibile, del Par corretto comportamento, nel rispetto degli obblighi normativi, posto in essere da laddove, ricevuta la denuncia di incidente dal proprio assicurato, ha aperto il sinistro, fatto visitare il danneggiato da proprio perito e, stimata l'invalidità entro la soglia di cui al risarcimento diretto, ha provveduto a liquidare il danno.
Non rileva a fine dell'accertamento della somma come indebita –semmai alla diversa valutazione in ordine alla sussistenza o meno di condotta dolosa del convenuto, e penalmente rilevante- che nel settembre 2019 CP_1 abbia comunicato (vds doc.2 e 4 mail del 23 e 26 settembre 2019) di aver quantificato i danni subiti, CP_1 come da propria perizia, in misura superiore al 9%, e precisamente pari al 11%, dovendosi a riguardo rilevare come nei casi di differenza tra la stima fatta dal fiduciario della compagnia e quella compiuta dal perito del danneggiato, a rilevare ai fini dell'individuazione della procedura di risarcimento del danno sia la prima. E infatti, prescrive l'art. 149 co.V Cod.Ass che “l'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno”
In ogni caso, la tesi di parte convenuta appalesa le sue incongruenze laddove non solo non prova di aver CP_1 Par omesso di comunicare ad l'avvenuto versamento, da parte di di € 16.400,00, ma addirittura non CP_2 nega la circostanza.
III.III - Risulta pertanto pacifico che abbia transatto ad uno specifico importo senza conoscere che per CP_2 il medesimo sinistro il danneggiato aveva già incassato denari dalla propria compagnia assicurativa. Altrettanto pacifico, poiché espressamente riconosciuto da è che tali denari non siano stati detratti dal conteggio CP_1 versato da CP_4
Par E' indubitabile pertanto che tanto quanto abbiano corrisposto a gli importi da questo CP_2 CP_1 trattenuti –rispettivamente pari ad € 16.400 ed € 27.300- nella convinzione di corrispondergli l'integrale importo a lui spettantegli a ristoro del danno subito.
5 D'altronde, e solo ad ulteriore controprova delle conclusioni che precedono, osserva il Tribunale come tenendo conto delle speculari valutazioni dei professionisti fiduciari delle due compagnie assicurative (dott.ri e CP_5 Par
, rispettivamente per doc.2 attoreo, e doc.7) e dunque di un'invalidità permanente nella CP_6 CP_4 misura del 8% (e dunque € 14.943 (punto danno biologico, o, al più, € 18.679, tenuto conto anche dell'incremento percentuale di sofferenza)), e di inabilità temporanea totale per giorni 5 (€ 575), parziale al
75% per 35 gg.(€ 3.019,00), temporanea parziale al 50% per giorni 30 (€ 1.725) e parziale al 25% per giorni 50
(€ 1.438), in applicazione delle più recenti tabelle milanesi del danno alla persona avrebbe visto il CP_1 riconoscimento di a titolo danno biologico di complessivi € 21.700,00 (€14.943 + 6.757,00) o, al più, €
25.436,00 (€ 18.679+ 6.757,00). Importo sensibilmente minore tenuto conto dell'applicazione, invero, delle tabelle vigenti al momento del sinistro (tabelle 2018).
E' evidente la prossimità di tali importi con quelli liquidati da –dunque la congruità e, soprattutto, CP_2
l'onnicomprensività della somma versata dalla compagnia del responsabile civile- e la significativa sproporzione, invece, avuto riguardo alla sommatoria tra i pagamenti effettuati dalle due compagnie (€
43.700), importo pari al doppio, o prossimo ad esso rispetto a quello effettivamente ristorabile secondo le perizie delle compagnie assicurative, sulle quali hanno compiuto le loro offerte.
Risulta incomprensibile, del resto, la giustificazione addotta per la mancata comunicazione ad CP_2 Par dell'avvenuto pagamento da parte di non essendo necessario (quand'anche dovesse ritenersi fondata la giustificazione relativa al differimento per pandemia della prima udienza) che la comunicazione vada fatta necessariamente in sede di udienza e non con nota fuori dalla stessa, e, soprattutto e a monte, che debba essere fatta giudizialmente.
Egualmente, priva di pregio è la tesi di parte convenuta secondo cui la domanda non sarebbe fondata per mancata prova dei fatti costitutivi, ed in particolare dell'omessa produzione di quietanza liberatoria o accordo da cui emergesse la natura definitiva dei pagamenti;
si osserva sul punto come tale prova non è stata fornita perché non poteva esserlo, non avendo alcuna delle due compagnie assicurative avuto contezza dell'avvenuto pagamento da parte dell'altra, condizione in presenza di conoscenza della quale, soltanto, avrebbe avuto senso per le compagnie assicurative specificare il carattere satisfattivo dei rispettivi pagamenti.
Tutto quanto precede porta a ritenere infondata la tesi a sostegno della difesa di parte convenuta, e fondata, invece, la domanda di parte attrice, che ha provato l'avvenuto versamento dell'importo, la ricezione, da parte di controparte, di un'ulteriore somma relativamente al medesimo danno causato dal medesimo sinistro –e dunque per il medesimo titolo- e pertanto la presenza di un arricchimento ingiustificato rispetto cui non CP_1 ha provveduto alla ripetizione.
IV. Sul merito della domanda – sulle ulteriori evidenze della prova orale.
Per tali ragioni risulta utile ad avvalorare le conclusioni documentali che precedono, ma non essenziale, la prova orale assunta in giudizio, utilizzabile seppur avversata da parte convenuta da reiterati rilievi di inammissibilità ex artt. 1967 cc- 2721 co.I cc -2722 e 2725 c.c.; rilievi che, in ogni caso, ove anche fondati, atterebbero esclusivamente i passaggi delle testimonianze relativi ai capitoli concernenti la prova della transazione –in ogni caso non verificatasi nei rapporti con e non le testimonianze nel loro complesso. Pt_1
6 Svolte le premesse che precedono, osserva il Tribunale come la teste , dipendente di e Testimone_1 CP_2 dunque terzo indifferente al presente giudizio, ha dichiarato:
- (vds pag.3 verbale di udienza del 16.10.2024) che il pagamento effettuato da fosse “a totale CP_2 definizione del danno alla persona che era stato patito dallo stesso sig. in conseguenza CP_1 del sinistro stradale occorsogli il 09.03.2019”, circostanza di cui il teste aveva piena e diretta conoscenza avendo provveduto personalmente alla quantificazione del danno “con quel metodo che le ho spiegato prima” [quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 9,5% in via transattiva],
“e veniva 27.300. E quello era il totale, non al netto di acconti. Per me era quello il valore del danno in relazione a quel sinistro”.
- di essere certo che fosse stato versato l'importo di € 27.300, ed in ogni caso superiore ad €20,000, in quanto ella aveva un limite di capacità di liquidare fissato in € 20.000 ed aveva dovuto interagire con il superiore per il residuo (ibidem);
Par
- che “nessuna comunicazione scritta era giunta né da né dall'Avvocato Soffitta”, ragione per cui Par non poteva essere a conoscenza del già avvenuto pagamento da parte di (“quindi io non CP_2 lo potevo sapere”, ibidem).
Par Speculari le risultanze dell'assunzione orale delle dichiarazioni di dipendente e Testimone_2 responsabile per essa della gestione del sinistro del convenuto;
l'escussione ha permesso di rilevare, invece –in senso difforme dalla ricostruzione attorea-, come fosse a conoscenza della pendenza di giudizio Tes_2 proposto da contro e nondimeno abbia provveduto a sottoporre offerta poiché obbligo di CP_1 CP_2 legge (“Come mai ha fatto comunque l'offferta? a.d.r In quanto per i termini di legge dovevo comunque fare
l'offerta. In ogni caso ho ritenuto di fare l'offerta perché per me il danno era quello. G.I. Quali termini? a.d.r
Termini IVASS e del codice dell'assicurazione (prescrizione di una presentazione dell'offerta)”, vds verbale
11.12.24 pag.3)
Non illuminante, infine, l'interpello di parte convenuta, che ha visto affermare di non essere in grado di CP_1 ricordare le circostanze capitolate ad eccezione, casualmente, dei cap.2 e 5 relativi alla richiesta di confermare Par se i pagamenti compiuti, rispettivamente, da e da fossero a totale definizione del danno alla CP_2 persona: rammenta il Tribunale, in ogni caso, come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale abbiano valore solo contra l'interrogato, e dunque solo a fini confessori e per i contenuti confessori.
L'istruttoria orale ha pertanto confermato la tesi di parte convenuta in ordine alla preesistenza, rispetto Par Par all'offerta di liquidazione proposta da all'assicurato (€ 16.400), della conoscenza da parte di stessa della circostanza che avesse promosso giudizio nei confronti di per il medesimo danno relativo CP_1 CP_2 al medesimo sinistro;
ma la circostanza, rilevante sotto il profilo dell'esclusione della connotazione di rilievo penale alla condotta posta in essere da non incide invece relativamente al presupposto fondativo della CP_1 domanda attorea, ovvero l'indebito arricchimento maturato dal convenuto.
E' proprio l'istruttoria orale ad individuare, confermando la tesi difensiva, la ragione giustificativa del pagamento, ovvero la convinzione della liquidatrice responsabile che comunque un'offerta al Tes_2 Par danneggiato dovesse essere compiuta da (“stante la perizia in mio possesso e ritenendo che comunque un'offerta al danneggiato andasse fatta” (pag.2)” e “per termini di legge dovevo comunque fare l'offerta. In
7 ogni caso ho ritenuto di fare l'offerta perché per me il danno era quello”, pag.3) poiché così previsto da legge e poiché peraltro trattavasi di offerta congrua e rispecchiante l'effettivo ammontare del danno.
Par Orbene, in questa sede non rileva statuire se le valutazioni del liquidatore di fossero corrette o meno, trattandosi di profilo attenente il carattere erroneo o meno dell'impoverimento (e altrui arricchimento) laddove invece la scusabilità dell'errore rileva, limitando l'area di operatività della norma, solo in materia di indebito soggettivo ex art. 2036 cc. e non anche nell'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2041 cc (ove manca previsione analoga a quella del primo comma dell'art. 2036 cc), cui va ricondotta la fattispecie in esame.
Conta, ai fini dell'accoglimento della domanda e nel rispetto del principio di distribuzione dell'onere della prova, che parte convenuta non sia stata in grado di provare –né documentalmente né a mezzo prova Par costituenda, non richiesta- (I) di aver informato dell'avvenuto pagamento, da parte di della CP_2 somma di € 16.400,00; e conseguentemente, (II) che abbia tenuto in considerazione l'importo CP_2 Par versato da nel provvedere a transigere la posizione con CP_1
In difetto di tale prova, ed in presenza della verificata circostanza che l'importo versato da fosse CP_2 maggiore (o, quantomeno, prossimo, tenuto conto delle spese mediche) rispetto a quello risarcibile tenuto conto dell'invalidità individuata dal proprio fiduciario, si appalesa con manifesta evidenza, a mezzo di prove precostituite e costituende nonché di indici presuntivi convergenti, come il pagamento di sia stato CP_2 Par per satisfattivo, e quello, precedente, di sia stato pertanto indebito, poiché non conosciuto, non CP_1 valorizzato e non detratto dal conteggio definitivo da parte della compagnia assicurativa del responsabile civile;
in ultima analisi: senza giusta causa ex art. 2041 cc.
La circostanza che avesse comunicato ad entrambe le compagnie gli esiti della propria perizia di parte, CP_1 Par nonché che avesse informato dell'introduzione di giudizio nei confronti di concorrono, invece, ad CP_2 escludere rilievo penale alla condotta posta in essere.
V. Sulle conclusioni.
Par Alla luce di tutto quanto precede deve essere condannato alla ripetizione in favore di della CP_1 somma da questa versata al primo, pari a € 16.400,00, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, dal dì del dovuto (data del pagamento, id est 2.12.2019) fino al saldo.
Si richiami sul punto, ex multis, recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del
05/10/2022) secondo cui “l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”.
VI. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, integrale, di parte convenuta, e vengono liquidate ai medi con riferimento a tutte e quattro le fasi, anche quella di trattazione (essendo stata espletata istruttoria), tenuto
8 conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,00 - 26.000,00) alla luce del valore di causa (€ 16.400,00), e dunque per € 5.077,00 oltre oneri per onorari del presente giudizio oltre € 800,00 oltre oneri per la fase di mediazione –in ragione del principio di causalità- ed € 264,00 di spese vive (C.U. e marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
in accoglimento della domanda attorea.
Accerta l'arricchimento indebito conseguito da nella misura di € 16.400,00, pari all'importo CP_1 corrispostogli da in data 2.12.2019 a titolo di indennizzo diretto ex art. 149 cod.Ass. per il Parte_1 danno non patrimoniale relativo al sinistro stradale occorsogli il 9.3.2019.
Condanna, per l'effetto, a ripetere ad l'importo di € 16.400,00 CP_1 Parte_1
(sedicimilaquattrocento/00), oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal 2.12.2019 alla data del futuro pagamento.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del CP_1 Parte_1
l.r.p.t, che quantifica, complessivamente, in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, quale compenso per il presente giudizio, ed € 800,00 oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, per la prodromica attività di mediazione, oltre € 264,00 a titolo di C.U. e marca.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 23 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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