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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 941/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 941/2025
All'udienza del 27/10/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ME Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Gilli e la parte personalmente;
per parte resistente nessuno compare, già contumace;
L'avv. Gilli rileva che ai fini dell'interpello è stato effettuato un deposito in casa comunale il 16 ottobre 2025 dell'ordinanza del Giudice ammissiva dell'interpello, sia la Start Srls che la legale rappresentante sono irreperibili, come da documento notifica ordinanza prodotto in pct in data 23.10.25;
Viene introdotto il teste che viene identificato tramite carta d'identità n. Tes_1 Numero_1 rilasciata in data 16.3.23 dal Comune di Moncalieri il quale, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: sono e mi chiamo nato il [...] a Tes_1
OU (Marocco) residente a [...], parte ricorrente è il mio collega di lavoro, ero dipendente della Start S.r.l.s. fino al marzo 2025 e c'è un contenzioso in essere con la Start S.rl.s., allo stato sono disoccupato.
Interrogato dal Giudice risponde:
Presso la Start S.r.l.s. ero operaio e poi senza il mio consenso è stato spostato il contratto di lavoro a e poi adesso al padre . Io so che parte ricorrente ha un contratto di lavoro a CP_1 Persona_1 tempo indeterminato, questo me lo diceva il ricorrente e . Il contratto era con la Persona_1
Start S.r.l.s.. L'orario di lavoro iniziava la mattina e non sapevamo quando finiva, dipendeva dallo scavo e dal tipo di lavoro e dal tempo di trasporto fino al cantiere. Non so che contratto di lavoro abbia il ricorrente dal punto di vista orario. L'orario di rientro a casa non era mai prima delle 19,00. Alla mattina iniziavamo alle 6,30 al magazzino. Nulla so del contenuto scritto del contratto del ricorrente. Il ricorrente compieva gli scavi per la fibra ottica, con macchinari. Non so quando ha iniziato a lavorare, non ricordo di preciso. So da lui che oggi non lavora più. So che il datore di lavoro mi ha detto che l'aveva licenziato circa un anno o un anno e mezzo fa, ma non ricordo di preciso giorno o mese. Non ho mai visto nulla, né mi è stato detto nulla sulla retribuzione del ricorrente. Non so cosa sia un CCNL.
Viene data rilettura delle dichiarazioni e si dà atto che il teste conferma le dichiarazioni.
L'avv. Gilli chiede che venga fissata udienza di p.c. da remoto;
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente;
Parte ricorrente richiama le conclusioni di cui alla nota di chiarimenti del 15 ottobre 2025;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G.L. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 941/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
START SRLS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 29 maggio 2025 deduceva di aver lavorato con mansioni di manovale Parte_1 di manovra, sin dal mese di luglio 2022 per la Start S.r.l.s., ricevendo lettera di formale assunzione in data 26.9.2022 con applicazione del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi ed inquadramento nella qualifica di operaio di III livello, per un orario lavorativo dalle 7,00 alle 18,30, ed accordo per una retribuzione arrotondata alla somma di €.1.400,00 netti. Nei mesi di luglio ed agosto 2022 il lavoratore era mandato in trasferta presso varie località indicate nel ricorso, senza riconoscimento dell'indennità di trasferta. Da gennaio 2024 il datore di lavoro non effettuava più i versamenti dovuti dal lavoratore a titolo di retribuzione ed ometteva, altresì, qualsiasi pagamento dei ratei di tredicesima per tutta la durata del rapporto lavorativo. Rilevava, inoltre, che era assente la contrattazione collettiva di secondo livello, sì che era debendo in favore del lavoratore l'elemento perequativo di cui all'art. 48 del CCNL applicato, mai erogato da parte del datore di lavoro. A fine gennaio 2024 il datore di lavoro intimava, inoltre, al lavoratore di non recarsi più sul posto di lavoro a causa della crisi aziendale e solo nel mese di febbraio 2024 gli veniva richiesto sporadicamente di recarsi presso il luogo di lavoro, licenziando definitivamente il lavoratore nel maggio 2024 con comunicazione verbale, formalizzata presso il solo centro dell'impiego e mai comunicata per iscritto al lavoratore. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale e per l'effetto la condanna alla reintegra del lavoratore e al risarcimento secondo il disposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, nonché condannarsi la resistente al pagamento delle retribuzioni pagina 2 di 7 omesse e dei ratei di tredicesima omessi fino al 5 maggio 2024 (data dell'avvenuto licenziamento) per complessivi €.9.000,26, oltre accessori ed €.5.132,97 a titolo di indennità di trasferta ed €.1.091,25 a titolo di indennità perequativa. In via subordinata, domandavano la condanna della controparte al pagamento delle minori somme debende a titolo di elemento perequativo fino al momento dell'intervenuto licenziamento, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e del Tfr.
Con successiva memoria autorizzata del 3 ottobre 2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda volta alla condanna della controparte al pagamento dell'indennità di trasferta.
Con successiva memoria autorizzata del 15 ottobre 2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda volta alla condanna della controparte al pagamento dell'indennità perequativa.
Nessuno si costituiva per la Start S.r.l.s. che rimaneva contumace nel presente giudizio.
***
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Parte ricorrente ha comprovato per tabulas la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Start S.r.l.s, come da lettera di assunzione prodotta sub. doc. 2, allegando l'avvenuto licenziamento in forma orale e documentando la comunicazione di avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 5 maggio 2025 al solo centro per l'impiego, sub. doc. 13. Ne consegue che il lavoratore ha, quindi, comprovato l'avvenuto licenziamento come da comunicazione inviata dal datore di lavoro mentre la controparte non ha inteso costituirsi in giudizio, così rinunciando a far valere fatti modificativi della pretesa del ricorrente, ed in particolare, così rinunciando ad assolvere all'onere probatorio che su di ella gravava in punto di requisiti formali del licenziamento – tra cui la comunicazione in forma scritta dello stesso al lavoratore.
In ordine alle conseguenze del licenziamento orale intimato va rilevato che il primo comma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 stabilisce che il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il secondo comma applicabile ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/12, stabilisce che la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 604/1966 stabilisce che il licenziamento adottato senza il rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi è inefficace. Il termine usato dal legislatore è stato ritenuto infelice ma l'opinione prevalente in dottrina, già prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del
2012, riteneva di poter qualificare il licenziamento formalmente viziato come nullo ex art. 1325 e 1418 c.c.. In particolare, l'orientamento pacifico in tema di licenziamento orale era nel senso che: “Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio
1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal citato art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto), conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e, segnatamente, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l'osservanza del dovuto pagina 3 di 7 procedimento presuppone anzitutto il rispetto della forma scritta, quale prescrizione che risponde ad una fondamentale esigenza di certezza e si pone su un piano di tutela più generale. (Nella specie, la sentenza della corte territoriale - in riforma della sentenza di primo grado che, su una domanda di nullità del licenziamento intimato oralmente, aveva affermato la natura disciplinare del recesso con conseguente declaratoria di illegittimità dello stesso in regime obbligatorio - dichiarava, a seguito di gravame del lavoratore sulla sola statuizione relativa all'applicata tutela risarcitoria, l'inefficacia del recesso per inosservanza della forma scritta e condannava il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando altresì infondato il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva denunciato la violazione del giudicato interno formatosi rispetto alla incontestata statuizione della pronuncia di primo grado relativa alla riconosciuta natura disciplinare del licenziamento” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 16955 del 01/08/2007). Dal tenore della massima citata si evince che la Giurisprudenza qualificava il licenziamento orale come “tamquam non esset”, e di conseguenza, inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, indipendentemente dal regime di tutela – reale o obbligatoria – applicabile nel caso specifico e indipendentemente, altresì, dall'impugnativa stragiudiziale nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966 (arg. ex Cass. sent. n. 5519/1999). Ne conseguiva che una volta dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale, venisse disposta la ricostituzione del rapporto lavorativo, e condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. A dirimere ogni dubbio sul tipo di tutela applicabile al licenziamento orale è intervenuta, come già accennato, la legge n. 92 del 2012 - il cui regime sostanziale è applicabile pacificamente anche al licenziamento impugnato in questa sede, in quanto successivo al 18 luglio 2012 - la quale, nel novellare l'art. 18 della Statuto dei Lavoratori, ha espressamente qualificato il licenziamento orale come inefficace, ricollegando alla dichiarazione di inefficacia la reintegra del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato quale che sia il numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro e quale che sia il motivo formalmente addotto. Da ultimo il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo è stato modificato dal legislatore con il Decreto Legislativo 23/2015, in materia di “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, attuativo della legge 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), che ha introdotto come base di calcolo dell'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività. Ne consegue che la domanda di reintegra avanzata da parte ricorrente deve trovare integrale accoglimento, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da determinarsi nella misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non essendo emerso agli atti di causa che il lavoratore abbia percepito alcunchè a titolo di retribuzione nel periodo dell'estromissione.
In secondo luogo, parte ricorrente domanda il pagamento delle retribuzioni di cui il datore di lavoro ha omesso il versamento, prima del suesposto licenziamento orale. Sul punto giova premettere che nessun versamento retributivo risulta mai pervenuto da parte del datore di lavoro formale a favore del ricorrente mentre è stato documentato il versamento di somme di denaro aventi la causale di stipendio da parte della e della Parte ricorrente ha prodotto sub. docc. 1 e 8 - 9 le Parte_2 Parte_3 visure camerali facenti capo all'odierna resistente e alla da cui si evince Parte_4
pagina 4 di 7 che le tre società hanno la medesima attività sociale e la prima fa capo, quale amministratore unico, a
, mentre la seconda cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede Controparte_2 sociale a Reggio Calabria, fa capo a , così come la terza società avente sede a Reggio Controparte_3
Calabria e derivante dalla trasformazione della precedente (doc.9 – pag. 9). Entrambe le Controparte_4 rappresentanti legali appartengono al medesimo nucleo famigliare, secondo il certificato dello stato di famiglia prodotto da parte ricorrente sub. doc.
4. I pagamenti così corrisposti di fatto da soggetti terzi sono imputati dal ricorrente alla retribuzione debenda dal datore di lavoro, non sussistendo altre causali
– ovvero altri rapporti negoziali che siano intercorsi tra il ricorrente e la o la Parte_2 Parte_3
Al lavoratore, secondo la lettera di assunzione, era attribuita la retribuzione prevista dal CCNL
Metalmeccanica Piccola Industria Confapi - inquadramento di operaio di III livello. Parte ricorrente ha domandato il pagamento delle retribuzioni dal 1.1.2024 al 5.05.2024, parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di fatti estintivi delle suddette retribuzioni. In ordine al quantum va richiamato il CCNL, prodotto sub. doc. 3 da parte ricorrente, il quale prevede una retribuzione lorda per €.1.796,07, moltiplicata per le quattro mensilità di cui è stato omesso il pagamento e così per €.7.184,28 lordi.
In terzo luogo, il ricorrente domanda il pagamento dei ratei di tredicesima, mai versati da parte del datore di lavoro. In ordine a tale ratei parte ricorrente si richiama alla retribuzione di cui al CCNL applicabile, ovvero per l'anno 2022, la retribuzione lorda di €.1.684,87, da rapportarsi ai tre mesi di svolgimento del rapporto di lavoro e così per €.421,22 lordi;
per l'anno 2023, la retribuzione lorda di
€.1.796,07 pari al valore della tredicesima di spettanza per l'intero anno lavorato dal ricorrente, e la medesima retribuzione per l'anno 2024 da rapportare ai quattro mesi di lavoro svolti e così per
€.598,69 lordi.
Parte ricorrente ha dato conto in seno al ricorso di aver ricevuto un pagamento di €.1.000,00 netti da parte del datore di lavoro, il quale è da trasformarsi nella somma lorda €.1.430,10, da scomputarsi dal suddetto credito (€.2.815,98 - €.1.430,10) e così per €.1.385,88.
Si deve concludere con l'accoglimento delle domande attoree per la complessiva somma (€.7.184,28 +
€.1.385,88) di €.8.570,16
In quarto luogo, deve prendersi atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda dell'indennità di trasferta di cui all'art. 7 del CCNL, sì che essa tale domanda è da dichiararsi estinta per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
In quinto luogo, deve prendersi atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda dell'indennità di perequazione di cui all'art. 48 CCNL, sì che essa tale domanda è da dichiararsi estinta per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
In ordine agli accessori delle suddette somme deve rilevarsi che trattasi di somme debende a favore di parte ricorrente a titolo retributivo, sì che va accolta la domanda di applicazione degli interessi a norma dell'art. 39 CCNL del contratto collettivo applicato che prevede che “qualora l'azienda ritardi oltre i
15 giorni il pagamento delle competenze dovute al lavoratore decorreranno di pieno diritto a favore dello stesso gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza”. Sulle somme così definite non sono dovuti diversi accessori, né rivalutazione monetaria – volta a ristorare il danno da ritardo che le parti hanno, per pagina 5 di 7 effetto della contrattazione della maggior tasso di interesse, già ristorato in maniera forfettizzata e senza che il lavoratore abbia dato alcuna prova di un maggior danno subito (nemmeno allegato) per effetto del tardivo pagamento delle suddette somme – né gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. debendi a norma di legge per le sole obbligazioni di valuta dal momento della domanda giudiziaria e limitatamente ai casi in cui le parti non abbiano contrattato in via pattizia un diverso tasso contrattuale, come avvenuto nel caso di specie per effetto del rinvio del contratto individuale di lavoro alla contrattazione collettiva.
Le domande subordinate, avanzate da parte ricorrente per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia lavoro con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.5.201,00 ad
€.26.000,00, in considerazione del valore della domanda attorea accolta (€.8.570,16), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata, lo svolgimento di limitate udienze di trattazione e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.348,34 per esborsi ed in €.2.694,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
- dichiara l'inefficacia del licenziamento irrogato in forma orale a e, per l'effetto, Parte_1 condanna la Start S.r.l.s. alla reintegra di nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 occupato, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi ex art. 39 CCNL dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singole obbligazioni fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
- condanna la Start S.r.l.s. al pagamento della somma di €.8.570,16 lordi a favore di Parte_1 oltre interessi ex art. 39 CCNL dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singole obbligazioni fino al soddisfo;
- dichiara l'estinzione della domanda volta al pagamento dell'indennità di trasferta di cui all'art. 7 del
CCNL per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente;
- dichiara l'estinzione della domanda volta al pagamento dell'indennità di perequazione di cui all'art. 48 CCNL per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente;
- dichiara assorbite le domande subordinate avanzate da parte ricorrente;
- condanna la Start S.r.l.s. alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
che liquida nella misura di €.348,34 per esborsi ed in €.2.694,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e
[...] spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
pagina 6 di 7 Ivrea, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa ME Papalia
pagina 7 di 7
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 941/2025
All'udienza del 27/10/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ME Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Gilli e la parte personalmente;
per parte resistente nessuno compare, già contumace;
L'avv. Gilli rileva che ai fini dell'interpello è stato effettuato un deposito in casa comunale il 16 ottobre 2025 dell'ordinanza del Giudice ammissiva dell'interpello, sia la Start Srls che la legale rappresentante sono irreperibili, come da documento notifica ordinanza prodotto in pct in data 23.10.25;
Viene introdotto il teste che viene identificato tramite carta d'identità n. Tes_1 Numero_1 rilasciata in data 16.3.23 dal Comune di Moncalieri il quale, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: sono e mi chiamo nato il [...] a Tes_1
OU (Marocco) residente a [...], parte ricorrente è il mio collega di lavoro, ero dipendente della Start S.r.l.s. fino al marzo 2025 e c'è un contenzioso in essere con la Start S.rl.s., allo stato sono disoccupato.
Interrogato dal Giudice risponde:
Presso la Start S.r.l.s. ero operaio e poi senza il mio consenso è stato spostato il contratto di lavoro a e poi adesso al padre . Io so che parte ricorrente ha un contratto di lavoro a CP_1 Persona_1 tempo indeterminato, questo me lo diceva il ricorrente e . Il contratto era con la Persona_1
Start S.r.l.s.. L'orario di lavoro iniziava la mattina e non sapevamo quando finiva, dipendeva dallo scavo e dal tipo di lavoro e dal tempo di trasporto fino al cantiere. Non so che contratto di lavoro abbia il ricorrente dal punto di vista orario. L'orario di rientro a casa non era mai prima delle 19,00. Alla mattina iniziavamo alle 6,30 al magazzino. Nulla so del contenuto scritto del contratto del ricorrente. Il ricorrente compieva gli scavi per la fibra ottica, con macchinari. Non so quando ha iniziato a lavorare, non ricordo di preciso. So da lui che oggi non lavora più. So che il datore di lavoro mi ha detto che l'aveva licenziato circa un anno o un anno e mezzo fa, ma non ricordo di preciso giorno o mese. Non ho mai visto nulla, né mi è stato detto nulla sulla retribuzione del ricorrente. Non so cosa sia un CCNL.
Viene data rilettura delle dichiarazioni e si dà atto che il teste conferma le dichiarazioni.
L'avv. Gilli chiede che venga fissata udienza di p.c. da remoto;
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente;
Parte ricorrente richiama le conclusioni di cui alla nota di chiarimenti del 15 ottobre 2025;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G.L. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 941/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
START SRLS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 29 maggio 2025 deduceva di aver lavorato con mansioni di manovale Parte_1 di manovra, sin dal mese di luglio 2022 per la Start S.r.l.s., ricevendo lettera di formale assunzione in data 26.9.2022 con applicazione del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi ed inquadramento nella qualifica di operaio di III livello, per un orario lavorativo dalle 7,00 alle 18,30, ed accordo per una retribuzione arrotondata alla somma di €.1.400,00 netti. Nei mesi di luglio ed agosto 2022 il lavoratore era mandato in trasferta presso varie località indicate nel ricorso, senza riconoscimento dell'indennità di trasferta. Da gennaio 2024 il datore di lavoro non effettuava più i versamenti dovuti dal lavoratore a titolo di retribuzione ed ometteva, altresì, qualsiasi pagamento dei ratei di tredicesima per tutta la durata del rapporto lavorativo. Rilevava, inoltre, che era assente la contrattazione collettiva di secondo livello, sì che era debendo in favore del lavoratore l'elemento perequativo di cui all'art. 48 del CCNL applicato, mai erogato da parte del datore di lavoro. A fine gennaio 2024 il datore di lavoro intimava, inoltre, al lavoratore di non recarsi più sul posto di lavoro a causa della crisi aziendale e solo nel mese di febbraio 2024 gli veniva richiesto sporadicamente di recarsi presso il luogo di lavoro, licenziando definitivamente il lavoratore nel maggio 2024 con comunicazione verbale, formalizzata presso il solo centro dell'impiego e mai comunicata per iscritto al lavoratore. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale e per l'effetto la condanna alla reintegra del lavoratore e al risarcimento secondo il disposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, nonché condannarsi la resistente al pagamento delle retribuzioni pagina 2 di 7 omesse e dei ratei di tredicesima omessi fino al 5 maggio 2024 (data dell'avvenuto licenziamento) per complessivi €.9.000,26, oltre accessori ed €.5.132,97 a titolo di indennità di trasferta ed €.1.091,25 a titolo di indennità perequativa. In via subordinata, domandavano la condanna della controparte al pagamento delle minori somme debende a titolo di elemento perequativo fino al momento dell'intervenuto licenziamento, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e del Tfr.
Con successiva memoria autorizzata del 3 ottobre 2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda volta alla condanna della controparte al pagamento dell'indennità di trasferta.
Con successiva memoria autorizzata del 15 ottobre 2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda volta alla condanna della controparte al pagamento dell'indennità perequativa.
Nessuno si costituiva per la Start S.r.l.s. che rimaneva contumace nel presente giudizio.
***
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Parte ricorrente ha comprovato per tabulas la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Start S.r.l.s, come da lettera di assunzione prodotta sub. doc. 2, allegando l'avvenuto licenziamento in forma orale e documentando la comunicazione di avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 5 maggio 2025 al solo centro per l'impiego, sub. doc. 13. Ne consegue che il lavoratore ha, quindi, comprovato l'avvenuto licenziamento come da comunicazione inviata dal datore di lavoro mentre la controparte non ha inteso costituirsi in giudizio, così rinunciando a far valere fatti modificativi della pretesa del ricorrente, ed in particolare, così rinunciando ad assolvere all'onere probatorio che su di ella gravava in punto di requisiti formali del licenziamento – tra cui la comunicazione in forma scritta dello stesso al lavoratore.
In ordine alle conseguenze del licenziamento orale intimato va rilevato che il primo comma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 stabilisce che il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il secondo comma applicabile ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/12, stabilisce che la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 604/1966 stabilisce che il licenziamento adottato senza il rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi è inefficace. Il termine usato dal legislatore è stato ritenuto infelice ma l'opinione prevalente in dottrina, già prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del
2012, riteneva di poter qualificare il licenziamento formalmente viziato come nullo ex art. 1325 e 1418 c.c.. In particolare, l'orientamento pacifico in tema di licenziamento orale era nel senso che: “Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio
1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal citato art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto), conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e, segnatamente, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l'osservanza del dovuto pagina 3 di 7 procedimento presuppone anzitutto il rispetto della forma scritta, quale prescrizione che risponde ad una fondamentale esigenza di certezza e si pone su un piano di tutela più generale. (Nella specie, la sentenza della corte territoriale - in riforma della sentenza di primo grado che, su una domanda di nullità del licenziamento intimato oralmente, aveva affermato la natura disciplinare del recesso con conseguente declaratoria di illegittimità dello stesso in regime obbligatorio - dichiarava, a seguito di gravame del lavoratore sulla sola statuizione relativa all'applicata tutela risarcitoria, l'inefficacia del recesso per inosservanza della forma scritta e condannava il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando altresì infondato il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva denunciato la violazione del giudicato interno formatosi rispetto alla incontestata statuizione della pronuncia di primo grado relativa alla riconosciuta natura disciplinare del licenziamento” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 16955 del 01/08/2007). Dal tenore della massima citata si evince che la Giurisprudenza qualificava il licenziamento orale come “tamquam non esset”, e di conseguenza, inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, indipendentemente dal regime di tutela – reale o obbligatoria – applicabile nel caso specifico e indipendentemente, altresì, dall'impugnativa stragiudiziale nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966 (arg. ex Cass. sent. n. 5519/1999). Ne conseguiva che una volta dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale, venisse disposta la ricostituzione del rapporto lavorativo, e condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. A dirimere ogni dubbio sul tipo di tutela applicabile al licenziamento orale è intervenuta, come già accennato, la legge n. 92 del 2012 - il cui regime sostanziale è applicabile pacificamente anche al licenziamento impugnato in questa sede, in quanto successivo al 18 luglio 2012 - la quale, nel novellare l'art. 18 della Statuto dei Lavoratori, ha espressamente qualificato il licenziamento orale come inefficace, ricollegando alla dichiarazione di inefficacia la reintegra del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato quale che sia il numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro e quale che sia il motivo formalmente addotto. Da ultimo il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo è stato modificato dal legislatore con il Decreto Legislativo 23/2015, in materia di “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, attuativo della legge 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), che ha introdotto come base di calcolo dell'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività. Ne consegue che la domanda di reintegra avanzata da parte ricorrente deve trovare integrale accoglimento, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da determinarsi nella misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non essendo emerso agli atti di causa che il lavoratore abbia percepito alcunchè a titolo di retribuzione nel periodo dell'estromissione.
In secondo luogo, parte ricorrente domanda il pagamento delle retribuzioni di cui il datore di lavoro ha omesso il versamento, prima del suesposto licenziamento orale. Sul punto giova premettere che nessun versamento retributivo risulta mai pervenuto da parte del datore di lavoro formale a favore del ricorrente mentre è stato documentato il versamento di somme di denaro aventi la causale di stipendio da parte della e della Parte ricorrente ha prodotto sub. docc. 1 e 8 - 9 le Parte_2 Parte_3 visure camerali facenti capo all'odierna resistente e alla da cui si evince Parte_4
pagina 4 di 7 che le tre società hanno la medesima attività sociale e la prima fa capo, quale amministratore unico, a
, mentre la seconda cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede Controparte_2 sociale a Reggio Calabria, fa capo a , così come la terza società avente sede a Reggio Controparte_3
Calabria e derivante dalla trasformazione della precedente (doc.9 – pag. 9). Entrambe le Controparte_4 rappresentanti legali appartengono al medesimo nucleo famigliare, secondo il certificato dello stato di famiglia prodotto da parte ricorrente sub. doc.
4. I pagamenti così corrisposti di fatto da soggetti terzi sono imputati dal ricorrente alla retribuzione debenda dal datore di lavoro, non sussistendo altre causali
– ovvero altri rapporti negoziali che siano intercorsi tra il ricorrente e la o la Parte_2 Parte_3
Al lavoratore, secondo la lettera di assunzione, era attribuita la retribuzione prevista dal CCNL
Metalmeccanica Piccola Industria Confapi - inquadramento di operaio di III livello. Parte ricorrente ha domandato il pagamento delle retribuzioni dal 1.1.2024 al 5.05.2024, parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di fatti estintivi delle suddette retribuzioni. In ordine al quantum va richiamato il CCNL, prodotto sub. doc. 3 da parte ricorrente, il quale prevede una retribuzione lorda per €.1.796,07, moltiplicata per le quattro mensilità di cui è stato omesso il pagamento e così per €.7.184,28 lordi.
In terzo luogo, il ricorrente domanda il pagamento dei ratei di tredicesima, mai versati da parte del datore di lavoro. In ordine a tale ratei parte ricorrente si richiama alla retribuzione di cui al CCNL applicabile, ovvero per l'anno 2022, la retribuzione lorda di €.1.684,87, da rapportarsi ai tre mesi di svolgimento del rapporto di lavoro e così per €.421,22 lordi;
per l'anno 2023, la retribuzione lorda di
€.1.796,07 pari al valore della tredicesima di spettanza per l'intero anno lavorato dal ricorrente, e la medesima retribuzione per l'anno 2024 da rapportare ai quattro mesi di lavoro svolti e così per
€.598,69 lordi.
Parte ricorrente ha dato conto in seno al ricorso di aver ricevuto un pagamento di €.1.000,00 netti da parte del datore di lavoro, il quale è da trasformarsi nella somma lorda €.1.430,10, da scomputarsi dal suddetto credito (€.2.815,98 - €.1.430,10) e così per €.1.385,88.
Si deve concludere con l'accoglimento delle domande attoree per la complessiva somma (€.7.184,28 +
€.1.385,88) di €.8.570,16
In quarto luogo, deve prendersi atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda dell'indennità di trasferta di cui all'art. 7 del CCNL, sì che essa tale domanda è da dichiararsi estinta per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
In quinto luogo, deve prendersi atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda dell'indennità di perequazione di cui all'art. 48 CCNL, sì che essa tale domanda è da dichiararsi estinta per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
In ordine agli accessori delle suddette somme deve rilevarsi che trattasi di somme debende a favore di parte ricorrente a titolo retributivo, sì che va accolta la domanda di applicazione degli interessi a norma dell'art. 39 CCNL del contratto collettivo applicato che prevede che “qualora l'azienda ritardi oltre i
15 giorni il pagamento delle competenze dovute al lavoratore decorreranno di pieno diritto a favore dello stesso gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza”. Sulle somme così definite non sono dovuti diversi accessori, né rivalutazione monetaria – volta a ristorare il danno da ritardo che le parti hanno, per pagina 5 di 7 effetto della contrattazione della maggior tasso di interesse, già ristorato in maniera forfettizzata e senza che il lavoratore abbia dato alcuna prova di un maggior danno subito (nemmeno allegato) per effetto del tardivo pagamento delle suddette somme – né gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. debendi a norma di legge per le sole obbligazioni di valuta dal momento della domanda giudiziaria e limitatamente ai casi in cui le parti non abbiano contrattato in via pattizia un diverso tasso contrattuale, come avvenuto nel caso di specie per effetto del rinvio del contratto individuale di lavoro alla contrattazione collettiva.
Le domande subordinate, avanzate da parte ricorrente per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia lavoro con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.5.201,00 ad
€.26.000,00, in considerazione del valore della domanda attorea accolta (€.8.570,16), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata, lo svolgimento di limitate udienze di trattazione e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.348,34 per esborsi ed in €.2.694,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
- dichiara l'inefficacia del licenziamento irrogato in forma orale a e, per l'effetto, Parte_1 condanna la Start S.r.l.s. alla reintegra di nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 occupato, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi ex art. 39 CCNL dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singole obbligazioni fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
- condanna la Start S.r.l.s. al pagamento della somma di €.8.570,16 lordi a favore di Parte_1 oltre interessi ex art. 39 CCNL dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singole obbligazioni fino al soddisfo;
- dichiara l'estinzione della domanda volta al pagamento dell'indennità di trasferta di cui all'art. 7 del
CCNL per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente;
- dichiara l'estinzione della domanda volta al pagamento dell'indennità di perequazione di cui all'art. 48 CCNL per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente;
- dichiara assorbite le domande subordinate avanzate da parte ricorrente;
- condanna la Start S.r.l.s. alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
che liquida nella misura di €.348,34 per esborsi ed in €.2.694,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e
[...] spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
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Il Giudice
dott.ssa ME Papalia
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