Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale e professionale(o commerciale o lavorativa), la sola comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di fatti attribuiti al lavoratore e non veritieri, anche se astrattamente idonei ad influire negativamente sul rapporto di lavoro, benché ascrivibile a colpa, integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio. La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale. Provata la lesione della reputazione professionale del lavoratore, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 cod. civ. è il danno - conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto. Ove il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati; altrimenti detta, più propriamente, onore e prestigio), la quale va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio"), una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale)della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Corte cost. n. 372 del 1994), sia pure in tema di danno biologico. Varia pertanto l'estensione degli oneri probatori a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale o di reputazione professionale, ma, in entrambi i casi non è sufficiente la prova del "fatto altrui" (dichiarazione non veritiera o offensiva)per ritenersi provato anche l'evento lesivo subito dal danneggiato.
In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo(Corte cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art.2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto.
Commentari • 13
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato CIROTTI VITTORIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BROFFERIO 3, presso Avvocato CUCCI, difeso dall'avvocato FERRETTI ALFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2120/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Terza Civile emessa i16/5/1998, depositata il 18/06/98; RG. 4119/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato VITTORIO CIROTTI;
udito l'Avvocato ALFREDO FERRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 16.1.1988 NE AN conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, RN NI e, premesso che il convenuto aveva inviato all'ACEA, datrice di lavoro dell'attore, una comunicazione in esito alla quale quest'ultima aveva assunto provvedimenti nei suoi confronti, chiedeva la condanna del NI al risarcimento dei danni.
Precisava in proposito l'attore che la lamentata missiva aveva fatto seguito all'invito che egli, quale amministratore del condominio di via Amiterno 3, aveva inviato al convenuto, quale amministratore del condominio di via Amiterno 1 e 5, di consentire i lavori di sostituzione di una tubatura idrica. Aggiungeva che, a seguito dello scritto del convenuto, la sua datrice di lavoro, adottando un provvedimento illegittimo ed arbitrario, lo aveva messo a disposizione.
Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 15.7.1995 rigettava la domanda.
Proponeva appello il AN.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 18.6.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte che l'attore aveva ristretto la domanda, come posto in luce dal primo giudice, ai danni patiti e patiendi in conseguenza della comunicazione del NI alla Acea;
che nemmeno in sede di appello l'attore aveva fornito la prova di detti danni;
che il procedimento disciplinare da lui subito era relativo ad addebito del 12.6.1986, mentre gli scritti del NI risultavano inoltrati tra il dicembre del 1987 ed il 6.5.1988.
Conseguenzialmente riteneva la corte di merito che l'attore non avesse fornito la prova dei danni lamentati.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN.
Resiste con controricorso il NI.
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente, per mancata esposizione sommaria del fatto, a norma dell'art. 366, n. 3 c.p.c.. Infatti, sebbene in modo estremamente sintetico, i fatti di causa sono stati esposti nel ricorso.
1.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Assume il ricorrente che la corte di appello ha omesso di pronunciarsi in ordine all'antigiuridicità del comportamento diffamatorio e denigratorio, posto arbitrariamente in essere dal NI.
Assume il ricorrente che, avendo il convenuto riferito all'ACEA presunte irregolarità addebitabili ad esso attore, in qualità di amministratore di condominio, in contrasto con gli interessi dell'Azienda, datrice di lavoro di esso ricorrente, aveva danneggiato la reputazione personale e professionale di esso ricorrente. Ritiene il ricorrente che, nella fattispecie non era in discussione il rapporto di lavoro di esso ricorrente con l'ACEA, ma doveva essere valutato anche il solo fatto dell'antigiuridicità del comportamento del NI nell'inoltrare dette missive all'Acea.
1.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2043 c.c.; assume il ricorrente che la corte di merito l'ha valutato in negativo il danno sofferto dalla reputazione personale e professionale del AN, in conseguenza delle iniziative epistolari denigratorie del NI, e questa perdita di reputazione professionale e personale, costituiva il danno, che doveva liquidarsi equitativamente.
3.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Va, anzitutto, premesso che la sentenza impugnata ha esaminato la domanda del AN nell'ottica della domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla reputazione professionale per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. e non del danno non patrimoniale (morale) da reato di diffamazione (art. 2059 c.c.). Lo stesso ricorrente, per quanto assuma anche l'esistenza di un danno alla reputazione personale oltre che professionale, rimane nel paradigma dell'art. 2043 c.c. (espressamente invocato), assumendo non l'esistenza di un reato e di un suo danno morale ex art. 2059 c.c. (nell'atto di appello - p.
2 - dà atto che il magistrato penale aveva ritenuto non sussistere fatti di rilevanza penale), ma un comportamento antigiuridico del NI che avrebbe procurato un "ingiusto danno" con riferimento alla "posizione personale e professionale del AN".
Si rimane, quindi, sempre nell'ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., sia pure nel diverso atteggiarsi di danno (evento)
patrimoniale per lesione di un diritto della persona umana - la reputazione personale - ovvero di danno (conseguenza) patrimoniale consistente nel pregiudizio economico, conseguente alla lesione del diritto alla reputazione professionale (o lavorativa), di cui si dirà piu, diffusamente in seguito.
Premesso ciò, osserva questa Corte che non può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui il solo fatto dell'inoltro all'ACEA, datrice di lavoro del AN, di una missiva con cui venivano addebitati fatti non veritieri, sia causa di risarcimento del danno perché lede la reputazione del soggetto, cui lo scritto si riferisce.
La linea logica svolta in questa doglianza, si fonda essenzialmente sul presupposto che, una volta acquisita la certezza della non veridicità dei fatti addebitati e comunicati al datore di lavoro e della riconducibilità del contenuto dello scritto stesso a colpa dell'autore, la dimostrazione del danno sarebbe "in re ipsa", per cui non ricadrebbe sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili. Questa impostazione logica non è accettabile.
Ed invero, sostenere che, in presenza di uno scritto non veritiero, la prova del danno, ed in particolare dei vari tipi di danno richiesti, è in re ipsa, significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto illecito, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del tipo di danno oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza del pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così- operando si pone a carico del convenuto danneggiante l'onere della prova contraria all'esistenza del danno, senza che esso sia stato provato dall'attore danneggiato, ritenendo che il fatto illecito costituisca di per sè, sulla base di un criterio di regolarità causale, dimostrazione del danno.
3.2. Ritiene questa Corte che la sola comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di fatti attribuiti al lavoratore e non veritieri, anche se astrattamente idonei ad influire negativamente sul rapporto di lavoro, integra solo pericolo di danno e non costituisce da solo un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato un pregiudizio (Vedansi Cass. Sent. n. 13002/1997; n. 28783/77; n. 3065/75; n. 1750/71; n. 2452/65, che, per quanto attinenti al danno da illegittimo protesto di assegno, distinguono tra fatto potenzialmente dannoso e l'effettiva sussistenza dello stesso).
3.3. In altri termini, sussumendo la questione nel paradigma dell'art. 2043 c.c., la prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto.
Il verificarsi del danno non è, tuttavia, automaticamente e necessariamente collegato alla falsità di quanto comunicato. Tali fatti, benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno: implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che, in concreto, gli siano derivate. Tale prova può essere data, indubbiamente, con ogni prezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale.
4.1. Secondo un più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 11103/1998; Cass. n. 2576/1996), per quanto formatosi in tema di illegittimo protesto cambiario, il fatto lesivo della reputazione, non può essere considerato in un'ottica esclusivamente commerciale o imprenditoriale, perché esso può costituire causa di discredito sia personale, che commerciale o professionale, e, pertanto, se illegittimo, è idoneo a provocare un danno patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, al di la, dei propri interessi tipicamente economici. Infatti nel caso in cui il fatto illegittimo abbia leso diritti della persona, come quelli alla reputazione, per il discredito subito, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno. Solo ove sia dedotta la lesione della reputazione commerciale - a causa dell'illegittimità, del fatto (nella specie del surricordato orientamento: il protesto) - quest'ultima costituisce semplice indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce.
Si è, pertanto concluso che allorché il fatto illecito sia stato causa di discredito sia personale che commerciale il danno è in re ipsa quanto alla lesione della reputazione personale e dovrà essere risarcito senza che incomba al danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno;
nel caso in cui, invece, sia dedotta la lesione della reputazione commerciale quest'ultima costituisce semplice indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inerisce.
4.2. Ritiene questa Corte che quest'ultimo orientamento vada condiviso solo in parte, dovendosi effettuare un adeguato coordinamento con i principi in precedenza esposti. Anzitutto, come sopra detto, la sola falsità della comunicazione, effettuata da un terzo al datore di lavoro, di comportamenti negativi relativi al lavoratore, non integra ancora danno per quest'ultimo (sia alla reputazione personale o a quella professionale). La prova della falsità dello scritto costituisce, quindi, solo la prova del fatto altrui potenzialmente generatore di un danno ingiusto.
Occorre provare che da detto fatto sia appunto conseguito l'evento della lesione della reputazione personale o di quella professionale (o commerciale o lavorativa) del lavoratore dipendente: e detta prova grava su quest'ultimo, secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.. 5. Provata la lesione della reputazione professionale del lavoratore, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. è il danno - conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto.
Solo la prova dell'esistenza di detta perdita patrimoniale (che certamente può essere data anche attraverso presunzioni, con le caratteristiche codicistiche di cui all'art. 2729 c.c.) integra la prova dell'esistenza di un danno risarcibile da lesione della reputazione professionale.
6.1. Diverso è il discorso nel caso in cui il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati;
altrimenti detta, più, impropriamente, onore o prestigio).
Anche in questo caso andrà provato l'evento dannoso della detta lesione.
6.2. Sennonché, ai fini della risarcibilità secondo le regole ordinarie dei pregiudizi recati ai diritti della persona, deve anche tenersi presente quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 184 del 1986, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui prevederebbe la risarcibilità del danno per lesione del diritto alla salute solo quando sia conseguenza di un reato. La Corte costituzionale ha infatti affermato che l'art. 2059 riguarda soltanto i danni non patrimoniali soggettivi, mentre il pregiudizio obbiettivo ai diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalita, umana, come il decoro, il prestigio, la dignità e la salute, deve trovare indefettibilmente ristoro, in applicazione dell'art. 2043 c.c., al di là dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reati. La più recente dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost. 10.12.1987 n. 479, secondo cui "l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana").
In tale contesto si inserisce certamente la disciplina degli ambiti di tutela della reputazione del soggetto, come persona, che sebbene non trovi espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia si ricava dai principi di cui all'art. 2 Cost. (oltre che dall'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale).
6.3. Infatti, superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.
L'espresso riferimento alla persona come singolo (art. 2 Cost.) rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto soggettivo alla reputazione del soggetto, con conseguente sua tutela da parte dell'ordinamento.
La considerazione del diritto alla reputazione quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art. 2 Cost.:
inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3.2.1994, n. 13). Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica", dei diritti della personalità (in questo senso v. Cass. 7.2.1996, n. 978; Cass n. 5658/1998), aiuta a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.
7.1. Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.
Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il titolare ed il bene protetto.
7.2. La reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (Cass. Pen., sez. V, 24.3.1995, n. 3247). Essa va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio").
7.3. Sennonché una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato, come osserva la Corte Cost. 27.10.1994 n. 372, sia pure in tema di danno biologico.
Ciò, pur costituendo un più esatto inquadramento dogmatico degli schemi operativi del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di valori assoluti della persona umana, in quanto tale, poiché
non viene risarcito il fatto di lesione in sè (cioè, l'evento) ma la riduzione (o la perdita) di tale valore, che l'evento lesivo ha prodotto, non contraddice il principio che detto danno è in re ipsa.
7.4. Infatti con detta formula non si intende dire che viene risarcita la lesione in sè e non la perdita o diminuzione del valore leso, secondo gli schemi operativi della conseguenzialità giuridica, che, fissati dall'art. 1223 c.c., sono applicabili anche in tema di responsabilità aquiliana, giusto il rinvio a detta norma operato dall'art. 2056 c.c.. Si intende solo dire che provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. In altri termini non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e conseguenziale perdita o diminuzione della stessa, ma si assume solo che provata la prima risulta provata anche la seconda.
Trattasi, cioè di una formula sintetica per quanto dogmaticamente probabilmente inesatta, molto simile a quella che, soprattutto in passato, si è adottata in materia penale in tema di dolus in re ipsa per alcune specie di reato (soprattutto in tema di falso). Per quanto anche lì l'espressione non fosse dogmaticamente esatta e fu sotto questo profilo oggetto di accese critiche, non si voleva con essa significare che l'elemento soggettivo doloso scomparisse nella sola esistenza del fatto cosciente e volontario, ma che, provato questo, risultava provato anche il dolo, pur rimanendo lo stesso ontologicamente differente, giusto quanto previsto dall'art. 43 c.p., dalla mera coscienza e volontarietà del fatto.
8.1. La conseguenza di quanto sopra detto è che per effetto della falsa comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di notizie negative attinenti al lavoratore può verificarsi sia una lesione alla reputazione professionale del lavoratore, dalla quale può conseguire un danno patrimoniale (oggetto di risarcimento), sia una lesione alla reputazione del lavoratore quale persona, dalla quale consegue automaticamente la perdita o la riduzione di un valore della persona umana, che dà diritto al risarcimento del danno.
8.2. Da quanto sopra derivano ulteriori conseguenze. Anzitutto varia l'estensione degli oneri probatori, a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale o di reputazione professionale.
In entrambi i casi, come detto al punto 3, non è sufficiente la prova del "fatto altrui" (dichiarazione non veritiera o offensiva) per ritenersi provato anche l'evento. Infatti una cosa è la condotta del danneggiante ed altra è l'evento lesivo subito dal danneggiato. Inoltre, se il danno di cui si chiede il risarcimento, ha natura patrimoniale (danno - conseguenza), il danneggiante deve anche provare il pregiudizio economico conseguente alla lesione della reputazione.
8.3. Soprattutto, per quanto interessa ai fini del presente motivo di ricorso, il soggetto danneggiato, con la sua domanda giudiziale, può richiedere sia il risarcimento per il danno da lesione della reputazione professionale, sia quello da lesione della reputazione personale, sia entrambi.
8.4. Quanto al risarcimento del danno da perdita o diminuzione della reputazione professionale, trattandosi di tipico danno patrimoniale - conseguenza, l'esistenza di esso andrà valutata dal giudice con espresso riferimento ai singoli pregiudizi economici che l'attore danneggiato assume aver subito per effetto dell'evento lesivo.
9. Nella fattispecie, la sentenza impugnata, dopo aver premesso (pag. 3) che l'attore assumeva che a seguito della non veritiera comunicazione era stato "messo a disposizione" dal suo datore di lavoro, ritiene (pag. 4) che il AN "non ha offerto la prova dei danni lamentati non potendosi in alcun modo desumere dalla documentazione prodotta che egli abbia, a causa delle comunicazioni anzidette, subito le conseguenze che assume di aver patito". Osserva, infatti, la corte di merito che il procedimento disciplinare nei suoi confronti risale al giugno 1986, mentre gli scritti del NI, oggetto di causa sono successivi (dicembre 1987 e maggio 1998).
In altri termini il giudice di appello ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata proposta solo con riferimento ai pregiudizi economici subiti dall'attore nel suo rapporto di lavoro, pregiudizi espressamente indicati.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata, avendo ristretto la sua decisione agli specifici pregiudizi conseguenziali (danno risarcibile) assunti dall'attore, nell'ambito dei rapporti di lavoro, ha ritenuto che la domanda fosse limitata al solo risarcimento dei danni economici, conseguenti alla lesione della reputazione professionale, poiché solo questi erano stati prospettati con la domanda.
10.1. L'interpretazione della domanda, come è noto, compete al giudice di merito, come l'interpretazione dell'atto di appello (Cass. 26.5.1995, n. 5829) e non è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Ne consegue che, nella fattispecie solo dopo aver rilevato l'erroneità di detta interpretazione riduttiva della domanda, poteva farsi valere il vizio dell'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., relativamente a quelle richieste, che, pur avanzate nell'atto introduttivo, ove correttamente interpretato, non erano state oggetto di pronuncia da parte del giudice.
Sennonché nell'atto di citazione il ricorrente lamenta che, per effetto delle comunicazioni effettuate dal convenuto all'ACEA, quest'ultima l'aveva privato delle funzioni fino a quel momento espletate ed, al di fuori di questo evento dannoso, non ne indica altri. Infatti egli ha notificato l'atto di citazione anche all'Acea, perché mettesse a disposizione del giudice istruttore queste comunicazioni, di cui ignorava il contenuto (per cui l'unico pregiudizio che egli aveva potuto constatare era quello relativo alla sua attività professionale, e cioè alla privazione delle funzioni fino ad allora espletate).
Ne consegue che non appare viziata l'interpretazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che la domanda di risarcimento attenesse ai soli danni relativi alla reputazione professionale dell'attore. Lo stesso ricorrente non indica quali fossero i vizi di interpretazione dell'atto introduttivo in cui era incorso il giudice di merito. 10.2. Peraltro i ricorrenti lamentano nel primo motivo la violazione dell'art. 112 c.p.c., ma l'oggetto di tale assunta omessa pronuncia attiene all'omessa decisione sull'accertamento dell'antigiuridicità del comportamento del NI.
Sennonché, a parte il rilievo relativo a quanto detto in tema di potere del giudice di merito nell'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio con solo riferimento ai danni da lesione della reputazione professionale, in ogni caso nella struttura dell'azione ex art. 2043 c.c. non era autonomamente rilevante che fosse da qualificare antigiuridico il fatto in sè del NI, ma era anche necessario che da detto fatto si fosse realizzato un danno, consistente o nella lesione della reputazione personale o nei pregiudizi economici conseguenti alla lesione della reputazione professionale (la cui prova gravava sull'attore danneggiato). Avendo il giudice di merito ritenuto non provato il danno lamentato, correttamente si è limitato a rigettare la domanda, non emettendo alcuna specifica pronuncia sul punto se il comportamento del NI fosse, in ogni caso, antigiuridico, non avendo tale elemento una specifica autonomia nella struttura normativa dell'art. 2043 c.c., tale da giustificare una pronuncia sullo stesso, pur in assenza di un (provato) danno.
Infatti l'ingiustizia, cui fa riferimento detta norma, è esclusivamente quella che connota il danno ("danno ingiusto") e non il fatto generatore dello stesso.
Se il danno ingiusto manca (id est: non è provato), è irrilevante che il fatto dell'agente possa essere in sè antigiuridico. 11. Infondata è anche la censura, secondo cui erroneamente il giudice di appello non avrebbe provveduto alla liquidazione equitativa del danno.
Infatti le problematiche relative alla forma di liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli art. 2056 e 1226 c.c., presuppongono che sia fornita la prova certa che un danno si sia verificato e che siano forniti gli elementi ed i dati di fatto sui quali il giudice possa fondare il proprio apprezzamento atto a colmare le ineliminabili lacune probatorie derivanti dalla natura della fattispecie (ciò vale in particolare per i danni ai diritti assoluti ed inalienabili della persona umana), mentre se ne deve escludere la possibilità allorché quella prova manchi. Nella fattispecie, avendo il giudice di appello ritenuto che non fosse stata provata l'esistenza del danno assunto, correttamente non ha provveduto ad alcuna liquidazione, neppure equitativa, del danno. 12. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001