Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6507
CASS
Sentenza 10 maggio 2001

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In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale e professionale(o commerciale o lavorativa), la sola comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di fatti attribuiti al lavoratore e non veritieri, anche se astrattamente idonei ad influire negativamente sul rapporto di lavoro, benché ascrivibile a colpa, integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio. La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale. Provata la lesione della reputazione professionale del lavoratore, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 cod. civ. è il danno - conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto. Ove il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati; altrimenti detta, più propriamente, onore e prestigio), la quale va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio"), una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale)della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Corte cost. n. 372 del 1994), sia pure in tema di danno biologico. Varia pertanto l'estensione degli oneri probatori a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale o di reputazione professionale, ma, in entrambi i casi non è sufficiente la prova del "fatto altrui" (dichiarazione non veritiera o offensiva)per ritenersi provato anche l'evento lesivo subito dal danneggiato.

In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo(Corte cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art.2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6507
Data del deposito : 10 maggio 2001

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