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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Martina Badano - giudice dott. Roberto Casini - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1513/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato in [...] l'[...], codice Controparte_1 fiscale C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. FERRARI MARCELLO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a AN MA (IM) in data 12/11/2016;
• non hanno avuto figli;
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi in Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN MA il 12/11/2016 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2016, parte II, serie B, atto n. 25) tra e , alle seguenti concordate Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1) (Residenza) I coniugi vivranno separati, con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, garantendosi reciproco rispetto.
2) (Casa coniugale) Nella casa coniugale sita in Imperia (IM), Via Vecchia Piemonte,
124/10 continuerà a vivere il marito al quale in sede di separazione è già stata promessa in
2 assegnazione la quota di comproprietà del 50% della moglie;
promessa di trasferimento che, per l'ipotesi in cui, alla data del divorzio, non sia ancora stato effettuato il trasferimento notarile, i coniugi confermano ad ogni effetto di legge.
3) (Rinunce e liberatorie) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a qualunque assegno potesse loro reciprocamente competere;
dichiarano di avere prima d'ora definito ogni questione economica e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo o ragione.
4) (Spese legali) Le spese legali del presente procedimento sono a carico esclusivo del marito.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di AN MA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 22/12/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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