Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2003, n. 7642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7642 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/03/2003
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 941
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 035861/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 28 giugno 2002 dal Tribunale di Taranto;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Considerato in:
FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2002, la sezione distaccata in Taranto della Corte di assise di appello di Lecce, all'esito del giudizio di secondo grado, nel quale PA GN, dopo essere stato assolto in primo grado dalle medesime imputazioni, è stato condannato alla pena di ventidue anni di reclusione per il delitto di omicidio volontario ex artt. 82 e 575 cod. pen., oltre che per i connessi delitti in materia di armi, ha sottoposto l'imputato alla misura della custodia cautelare in carcere in applicazione dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen..
In sede di riesame, il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 28 giugno 2002, ha confermato la cautela restrittiva dopo aver respinto l'eccezione di inefficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., per la mancata trasmissione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, dello stesso codice e dopo aver ritenuto l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Avverso tale decisione, il GN ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene innanzi tutto che la documentazione inviata al giudice del riesame (consistente nel solo dispositivo della sentenza di appello e nella richiesta del Procuratore Generale) non poteva ritenersi neppure parziale (come ormai richiesto dal consolidato orientamento di questa suprema Corte), essendo invece del tutto mancante, specialmente con riguardo agli elementi favorevoli all'imputato.
Deduce inoltre che, pur non rilevando nel caso di specie, per ragioni tecniche e temporali, la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, la Corte di assise di appello prima, ed il Tribunale del riesame poi, avrebbero dovuto fornire un minimo elemento da cui estrapolare che il delitto per il quale è stata applicata la misura cautelare sia oggettivamente inquadrabile nella previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto manifestamente commesso al fine di agevolare l'attività di contrapposte associazioni criminose e, anzi, riconducibile ad una vera e propria logica di guerra fra clan rivali.
Le censure sono infondate.
Non v'è dubbio, invero, che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare debbono essere tali da lasciar desumere, con qualificata probabilità, la colpevolezza del soggetto. Deve quindi ritenersi che, se è intervenuta una condanna, e cioè l'affermazione della colpevolezza, ogni questione riguardante la sussistenza, o meno, dei predetti gravi indizi sia preclusa in nuce. Tanto è vero che l'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. fa esclusivo riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) o c), e non anche agli altri presupposti necessari per l'applicazione di misure cautelari coercitive.
Inoltre, l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è limitata alla fase delle indagini preliminari, ma è correlata al tipo di reato e persiste durante le diverse fasi processuali.
Conseguentemente, questa Corte ha avuto modo di precisare che, ove sia impugnata davanti al tribunale del riesame l'ordinanza impositiva della misura emessa ai sensi del quinto comma dell'art. 300 cod. proc. pen. e si verta in ipotesi di esigenze cautelari presunte ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., non devono essere trasmessi al giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, gli atti previsti dalla stessa norma, perché, mentre per ciò che attiene ai gravi indizi di colpevolezza, il compendio indiziario (divenuto compendio probatorio) è contenuto nella sentenza, ancorché non irrevocabile, per quel che riguarda le esigenze cautelari la presunzione prevista dal citato art. 275 è applicabile anche ai casi in cui la misura sia emessa dal giudice procedente. Tuttavia, se l'interessato deduca, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, che l'istruttoria dibattimentale ha posto in luce elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato, il giudice che ha emesso la misura cautelare deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti dai quali tali elementi risultano, ferma la loro valutazione del giudice della libertà, a pena di inefficacia della misura cautelare (vedi Sez. 6^, sent. n. 3092 del 6 settembre 2000, ric. Scarci, riv. n. 217746).
Orbene, nel caso in esame, l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. era desumibile, come ha precisato il Tribunale, dalla stessa descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione, ove era contestata la strumentalità dell'omicidio all'agevolazione dell'associazione mafiosa. Era quindi indispensabile solo la dimostrazione che fosse intervenuta una sentenza di condanna ed, a tal fine, era più che sufficiente il dispositivo, comprensivo dell'imputazione, ne' vi erano da trasmettere altri atti, non avendo la difesa specificato quali potevano essere gli elementi atti a far ritenere l'insussistenza di esigenze cautelari.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dal comma 1 ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., inserito dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004