Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona soggetta alle indagini, sancito dall'art. 62 cod. proc. pen., non si applica quando l'interessato sia stato sentito in qualità di persona informata sui fatti, e proprio le sue dichiarazioni abbiano dato vita al reato perseguito mediante il procedimento nel cui ambito la testimonianza deve essere assunta. (Fattispecie relativa al giudizio promosso per il reato di favoreggiamento contro la vittima di un reato, relativamente alle false dichiarazioni da questa rese alla polizia giudiziaria al fine di ostacolare l'individuazione dei relativi autori).
Commentario • 1
- 1. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2005, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 62
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 24911/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RA, n. a Frattamaggiore il 26.1.1963;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 6.4.2004;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G., Dr. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con cui il tribunale, in data 22.10.2001, condannò RA AN ad otto mesi di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), perché, in seguito a suo ferimento cagionato a colpi d'arma da fuoco, dichiarando il falso agli ufficiali di polizia giudiziaria del commissariato di Afragola che, nelle fasi immediatamente successive all'attentato, procedevano alla sua escussione a sommarie informazioni testimoniali relativamente alla dinamica, al luogo e alle persone che presero parte all'attentato, aiutava gli autori dello stesso ad eludere le indagini di polizia giudiziaria.
Ricorre per Cassazione l'imputato che, con il ricorso originario, infondatamente censura la sentenza per vizio di motivazione, che invece risulta logica, coerente, esaustiva, avendo i giudici di merito, sulla base di tutte le risultanze (nessuna traccia ematica nel luogo in cui il AN disse di essere stato ferito, inesistenza di alcun danno alla motocicletta da cui egli dichiarò di essere caduto, nessuno che avesse udito colpi di arma da fuoco), concluso che il ferimento del AN era avvenuto in tutt'altro luogo e che il deliberato mendacio era finalizzato ad aiutare gli autori del delitto ad eludere le investigazioni di polizia.
Con i "motivi aggiunti", il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità, ex art. 62 c.p.p., delle dichiarazioni testimoniali dai carabinieri che hanno riferito sulla prime dichiarazioni rese dal AN alla polizia giudiziaria. La censura non ha pregio. Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. è diretto ad assicurare che nessun uso si possa fare di quanto è stato dichiarato dall'indagato o dall'imputato, al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore. Ma il divieto si riferisce evidentemente a soggetti che hanno, o avrebbero dovuto avere, la qualità di imputato e di indagato, cioè di persona su cui siano emersi indizi di reità. Non può riferirsi a dichiarazioni rese da una persona informata dei fatti (testimone o parte offesa), in sede di denuncia o di sommarie informazione, dichiarazioni costituenti esse stesse delitto di calunnia o simulazione di reato o favoreggiamento personale.
Infondatamente il ricorrente cita, a sostegno della sua tesi, un precedente di questa Corte (Cass. sez., 6^, n. 2307/1998, Simonetti), che correttamente esclude l'utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di P.G., assunte "dopo" che l'agente si sia reso conto dell'inattendibilità della denuncia, idonea a integrare gli estremi della simulazione di rato.
Nel caso in esame, invece, la falsità della dichiarazioni del AN e la finalizzazione del mendacio a "coprire" l'autore del ferimento è emersa soltanto dopo le indagini svolte, mentre mancavano elementi di sospetto nel momento in cui il AN rese le sue dichiarazioni come parte offesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2005