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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato in [...] in data [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Mario Nava ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto della Questura di Bergamo emesso l'1.12.2024 e notificato in data 1.8.2024 è stata disposta la revoca della carta di soggiorno familiare U.E. n. rilasciata il 21.10.2021 al ricorrente Numero_1
che si era allontanato dal territorio dello Stato dal 6.1.2023 alla 18.10.2023, dal 20.6.05.2022 al
27.12.2022 e dal 6.12.2019 al 29.7.2021 sulle con clusi oni
a. di parte ricorrente: annullare il provvedimento e disporre la restituzione della carta di soggiorno e comunque disporre qualunque utile provvedimento al fine di ripristinare il permesso di soggiorno
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato il seguente sen ten za
1. Il periodo che va dal 6.12.2019 al 29.7.2021 non può essere considerato alla luce del fatto che il titolo di soggiorno è stato emesso in data 21.10.2021, quindi in un periodo successivo.
Il periodo dal 25.6.2022 al 27.12.2022 rispetta il periodo indicato nell'articolo 10 comma 5 decreto legislativo n. 30/2007.
In ogni caso e con particolare riguardo ai periodi indicati nel provvedimento relativi all'anno 2023, vanno valorizzati a favore del ricorrente i documenti medici prodotti (documenti da 3 a 10), da cui
1 di 2 emergono patologie (cardiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa aritmia corretta da pacemaker e ipertrofia prostatica), che rendono estremamente difficoltosi spostamenti come quelli che il ricorrente avrebbe dovuto affrontare per fare rientro in Italia.
Le assenze non sono, dunque, ingiustificate: il ricorso è fondato.
2. Il giudizio è stato definito grazie ai documenti prodotti soltanto in questa sede. L'amministrazione non ha dato causa al processo. Segue l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di al rilascio del titolo di soggiorno indicato in motivazione. Parte_1
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 20.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato in [...] in data [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Mario Nava ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto della Questura di Bergamo emesso l'1.12.2024 e notificato in data 1.8.2024 è stata disposta la revoca della carta di soggiorno familiare U.E. n. rilasciata il 21.10.2021 al ricorrente Numero_1
che si era allontanato dal territorio dello Stato dal 6.1.2023 alla 18.10.2023, dal 20.6.05.2022 al
27.12.2022 e dal 6.12.2019 al 29.7.2021 sulle con clusi oni
a. di parte ricorrente: annullare il provvedimento e disporre la restituzione della carta di soggiorno e comunque disporre qualunque utile provvedimento al fine di ripristinare il permesso di soggiorno
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato il seguente sen ten za
1. Il periodo che va dal 6.12.2019 al 29.7.2021 non può essere considerato alla luce del fatto che il titolo di soggiorno è stato emesso in data 21.10.2021, quindi in un periodo successivo.
Il periodo dal 25.6.2022 al 27.12.2022 rispetta il periodo indicato nell'articolo 10 comma 5 decreto legislativo n. 30/2007.
In ogni caso e con particolare riguardo ai periodi indicati nel provvedimento relativi all'anno 2023, vanno valorizzati a favore del ricorrente i documenti medici prodotti (documenti da 3 a 10), da cui
1 di 2 emergono patologie (cardiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa aritmia corretta da pacemaker e ipertrofia prostatica), che rendono estremamente difficoltosi spostamenti come quelli che il ricorrente avrebbe dovuto affrontare per fare rientro in Italia.
Le assenze non sono, dunque, ingiustificate: il ricorso è fondato.
2. Il giudizio è stato definito grazie ai documenti prodotti soltanto in questa sede. L'amministrazione non ha dato causa al processo. Segue l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di al rilascio del titolo di soggiorno indicato in motivazione. Parte_1
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 20.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2