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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1080 del RG lav. dell'anno 2024 cui è stata riunita la causa n.
1784/2024 RG lav. e prev. introdotta da in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cosenza, Parte_1 via XXIV maggio n. 74/E presso lo studio dell'Avv. Francesca De Marco che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con gli Avv. Gilda Avena Controparte_1
e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Parte_2
22.3.2024, rep. n. 37875, racc. 7313, elettivamente domiciliato presso la sede in Cosenza, piazza
Loreto n. 22/A
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società con ricorso del 18.3.2024 (introduttivo del giudizio iscritto al n. Parte_1
1080/2024 RG lav. e prev.) ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' al fine di contestare CP_2 la fondatezza della pretesa restitutoria dell'Istituto che, con provvedimento del 18.10.2023, ha comunicato l'indebita fruizione di sgravi contributivi in relazione al lavoratore Persona_1
Rappresentava, in particolare, di aver assunto con contratto a tempo indeterminato in data Persona_1
1.3.2021 e che lo stesso, in precedenza, era stato assunto dall'11.11.2015 all'11.11.2017 da società F.lli
Parise s.n.c. in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, eccependo che tale rapporto precedente non può essere considerato quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della fruizione dell'esonero contributivo. Concludeva per l'accertamento dell'illegittimità della procedura di recupero e della insussistenza del suo obbligo di restituire la somma richiesta.
Si costitutiva l contestando diffusamente la fondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto. CP_2
Con successivo ricorso del 7.5.2024 (introduttivo del giudizio n. 1784/2024 RG lav. e prev.), ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 334 2024 00006717 57 000 con il quale l' ha intimato il pagamento della somma di CP_2
euro 8.148,94 per il recupero dello sgravio contributivo fruito in relazione al lavoratore Persona_1
Disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, la causa – matura per la decisione sulla base degli atti – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 30.4.2024 come da allegata documentazione donde l'ammissibilità dell'opposizione, introdotta con ricorso del 7.5.2024, nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che l' , con provvedimento del 18.10.2023, ha CP_2
chiesto alla ricorrente società la restituzione della somma pari a euro 7.782,26 per Parte_1 indebita fruizione da parte della stessa del beneficio dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato in relazione al lavoratore per il periodo 11/2021-9/2022; Persona_1 alla richiesta di restituzione è seguita l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito. Assume parte ricorrente di avere, al contrario, diritto all'esonero contributivo fruito, posto che il lavoratore è stato in precedenza assunto con contratto di apprendistato Persona_1 professionalizzante;
l' sostiene l'indebita fruizione del beneficio, in quanto il lavoratore CP_2 Per_1
è stato titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal novembre 2015 al novembre
[...]
2017, circostanza ostativa alla fruizione dell'esonero contributivo per cui è causa.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, si osserva che l'art. 1, comma 10 della legge n. 178/
2020 (recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) prevede che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il richiamato Art. 1, comma 101 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone: "L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a
108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma
103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato".
Dalla lettura delle suddette norme, risulta che il diritto all'esonero spetta al datore di lavoro in relazione a quei soggetti che, cumulativamente, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati in precedenza occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Tanto premesso, in relazione all'oggetto della controversia, deve richiamarsi il principio consolidato secondo cui “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. Sent. n. 1157/2018). A supporto delle proprie ragioni, parte ricorrente, con riferimento al lavoratore (nato il Persona_1
7.6.1989), ha comprovato che lo stesso, per il periodo novembre 2015/novembre 2017, ha lavorato per la società F.lli Parise s.n.c. in forza di contratto di apprendistato professionalizzante cui non è seguita assunzione a tempo indeterminato, avendo di poi lavorato con contratto a tempo determinato dall'11.5.2019 al 20.10.2019 alle dipendenze di cui è seguita assunzione a Controparte_3
tempo determinato dal 9.11.2019 al 7.12.2019 alle dipendenze di Timer s.r.l. e, sempre a tempo determinato dal 20.5.2020 al 30.10.2020 per la società New food services s.r.l..
La società ricorrente ha assunto il lavoratore dapprima con contratto a tempo determinato in data 3-9-
2020 con termine al 28.2.2021 cui è seguita l'assunzione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.
Orbene, non constando alcun pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ed essendo Per_1
stato assunto dalla società F.lli Parise s.n.c. con contratto di apprendistato che, ai sensi della normativa prima indicata, non è ostativo al riconoscimento dell'esonero, siccome prestato presso altro datore di lavoro senza che sia seguita assunzione a tempo indeterminato, deve affermarsi il diritto della società ricorrente alla fruizione dell'esonero, ricorrendone i presupposti di legge.
La circostanza rappresentata dall' nelle note dell'11.2.2025 vale a dire l'avvenuto versamento per CP_2
il lavoratore , dal precedente datore di lavoro, di contribuzione con aliquota al 38% Parte_3
(aliquota del lavoro subordinato a tempo indeterminato) e non al 2% che è l'aliquota da applicare nel caso di apprendistato non è idonea a superare le risultanze documentali (comunicazione UNILAV, modello SAP) siccome il pagamento con aliquota superiore – applicata al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – rispetto a quella applicata al rapporto di apprendistato ben può essere imputabile ad errore/ignoranza del precedente datore di lavoro che, al contempo, ha sottoscritto contratto di apprendistato con il lavoratore, comunicando agli enti competenti tale tipologia di assunzione.
A tanto consegue che deve essere dichiarata la non debenza delle somme di cui all'opposto avviso di addebito. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la legittima fruizione dell'esonero contributivo in relazione al lavoratore Per_1
e, per l'effetto, la non debenza delle somme di cui all'opposto avviso di addebito;
[...] condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre rimborso c.u., CP_2 spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. De Marco per dichiarazione di antistarietà.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1080 del RG lav. dell'anno 2024 cui è stata riunita la causa n.
1784/2024 RG lav. e prev. introdotta da in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cosenza, Parte_1 via XXIV maggio n. 74/E presso lo studio dell'Avv. Francesca De Marco che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con gli Avv. Gilda Avena Controparte_1
e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Parte_2
22.3.2024, rep. n. 37875, racc. 7313, elettivamente domiciliato presso la sede in Cosenza, piazza
Loreto n. 22/A
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società con ricorso del 18.3.2024 (introduttivo del giudizio iscritto al n. Parte_1
1080/2024 RG lav. e prev.) ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' al fine di contestare CP_2 la fondatezza della pretesa restitutoria dell'Istituto che, con provvedimento del 18.10.2023, ha comunicato l'indebita fruizione di sgravi contributivi in relazione al lavoratore Persona_1
Rappresentava, in particolare, di aver assunto con contratto a tempo indeterminato in data Persona_1
1.3.2021 e che lo stesso, in precedenza, era stato assunto dall'11.11.2015 all'11.11.2017 da società F.lli
Parise s.n.c. in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, eccependo che tale rapporto precedente non può essere considerato quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della fruizione dell'esonero contributivo. Concludeva per l'accertamento dell'illegittimità della procedura di recupero e della insussistenza del suo obbligo di restituire la somma richiesta.
Si costitutiva l contestando diffusamente la fondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto. CP_2
Con successivo ricorso del 7.5.2024 (introduttivo del giudizio n. 1784/2024 RG lav. e prev.), ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 334 2024 00006717 57 000 con il quale l' ha intimato il pagamento della somma di CP_2
euro 8.148,94 per il recupero dello sgravio contributivo fruito in relazione al lavoratore Persona_1
Disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, la causa – matura per la decisione sulla base degli atti – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 30.4.2024 come da allegata documentazione donde l'ammissibilità dell'opposizione, introdotta con ricorso del 7.5.2024, nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che l' , con provvedimento del 18.10.2023, ha CP_2
chiesto alla ricorrente società la restituzione della somma pari a euro 7.782,26 per Parte_1 indebita fruizione da parte della stessa del beneficio dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato in relazione al lavoratore per il periodo 11/2021-9/2022; Persona_1 alla richiesta di restituzione è seguita l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito. Assume parte ricorrente di avere, al contrario, diritto all'esonero contributivo fruito, posto che il lavoratore è stato in precedenza assunto con contratto di apprendistato Persona_1 professionalizzante;
l' sostiene l'indebita fruizione del beneficio, in quanto il lavoratore CP_2 Per_1
è stato titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal novembre 2015 al novembre
[...]
2017, circostanza ostativa alla fruizione dell'esonero contributivo per cui è causa.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, si osserva che l'art. 1, comma 10 della legge n. 178/
2020 (recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) prevede che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il richiamato Art. 1, comma 101 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone: "L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a
108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma
103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato".
Dalla lettura delle suddette norme, risulta che il diritto all'esonero spetta al datore di lavoro in relazione a quei soggetti che, cumulativamente, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati in precedenza occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Tanto premesso, in relazione all'oggetto della controversia, deve richiamarsi il principio consolidato secondo cui “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. Sent. n. 1157/2018). A supporto delle proprie ragioni, parte ricorrente, con riferimento al lavoratore (nato il Persona_1
7.6.1989), ha comprovato che lo stesso, per il periodo novembre 2015/novembre 2017, ha lavorato per la società F.lli Parise s.n.c. in forza di contratto di apprendistato professionalizzante cui non è seguita assunzione a tempo indeterminato, avendo di poi lavorato con contratto a tempo determinato dall'11.5.2019 al 20.10.2019 alle dipendenze di cui è seguita assunzione a Controparte_3
tempo determinato dal 9.11.2019 al 7.12.2019 alle dipendenze di Timer s.r.l. e, sempre a tempo determinato dal 20.5.2020 al 30.10.2020 per la società New food services s.r.l..
La società ricorrente ha assunto il lavoratore dapprima con contratto a tempo determinato in data 3-9-
2020 con termine al 28.2.2021 cui è seguita l'assunzione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.
Orbene, non constando alcun pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ed essendo Per_1
stato assunto dalla società F.lli Parise s.n.c. con contratto di apprendistato che, ai sensi della normativa prima indicata, non è ostativo al riconoscimento dell'esonero, siccome prestato presso altro datore di lavoro senza che sia seguita assunzione a tempo indeterminato, deve affermarsi il diritto della società ricorrente alla fruizione dell'esonero, ricorrendone i presupposti di legge.
La circostanza rappresentata dall' nelle note dell'11.2.2025 vale a dire l'avvenuto versamento per CP_2
il lavoratore , dal precedente datore di lavoro, di contribuzione con aliquota al 38% Parte_3
(aliquota del lavoro subordinato a tempo indeterminato) e non al 2% che è l'aliquota da applicare nel caso di apprendistato non è idonea a superare le risultanze documentali (comunicazione UNILAV, modello SAP) siccome il pagamento con aliquota superiore – applicata al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – rispetto a quella applicata al rapporto di apprendistato ben può essere imputabile ad errore/ignoranza del precedente datore di lavoro che, al contempo, ha sottoscritto contratto di apprendistato con il lavoratore, comunicando agli enti competenti tale tipologia di assunzione.
A tanto consegue che deve essere dichiarata la non debenza delle somme di cui all'opposto avviso di addebito. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la legittima fruizione dell'esonero contributivo in relazione al lavoratore Per_1
e, per l'effetto, la non debenza delle somme di cui all'opposto avviso di addebito;
[...] condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre rimborso c.u., CP_2 spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. De Marco per dichiarazione di antistarietà.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti