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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1994 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Vincenzo Palladino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Arpino n. 90, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avvocato Vincenzo Palladino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Arpino n. 90, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 07.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n. 1994/2025
Il Pubblico Ministero in data 23.07.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) in data 19.07.2017 e che dalla loro unione
è nato n. 1 figlio - (nato ad [...] il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
2 R.g. V.g. n. 1994/2025
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato Napoli il 03.08.1987) con Parte_1 CP_1 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n. 21, parte I, Serie A, sez. J,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1994 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Vincenzo Palladino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Arpino n. 90, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avvocato Vincenzo Palladino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla via Arpino n. 90, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 07.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n. 1994/2025
Il Pubblico Ministero in data 23.07.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) in data 19.07.2017 e che dalla loro unione
è nato n. 1 figlio - (nato ad [...] il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
2 R.g. V.g. n. 1994/2025
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato Napoli il 03.08.1987) con Parte_1 CP_1 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n. 21, parte I, Serie A, sez. J,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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