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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 1121/2025, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, (c.f. ) Parte_2 Pt_3 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SCOPECE ROSA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, con memoria di costituzione del 20.10.25 le parti rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni del divorzio. All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano nella domanda di divorzio alle seguenti condizioni:” 1) I coniugi continueranno a vivere separati con il reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Foggia al V.le degli Aviatori n. 72 , di proprietà esclusiva di resterà definitivamente Parte_1
assegnata alla stessa unitamente a tutti i mobili e suppellettili ivi esistenti;
3)
Ciascuna delle parti rinuncia alla richiesta di assegno divorzile nei confronti dell'altra, godendo ciascuno di adeguati redditi propri;
4) Data l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne, nulla si prevede in relazione al mantenimento della stessa. 5) Le spese e le competenze tutte della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti”. Il difensore precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Si precisa che nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale che, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, segue il regime civilistico;
a tal fine si dà atto che le parti hanno dichiarato che la casa coniugale è di proprietà esclusiva di Parte_1
.
[...]
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 22.7.1992 a Foggia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Foggia (anno 1192, atto n. 426, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 1121/2025, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, (c.f. ) Parte_2 Pt_3 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SCOPECE ROSA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, con memoria di costituzione del 20.10.25 le parti rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni del divorzio. All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano nella domanda di divorzio alle seguenti condizioni:” 1) I coniugi continueranno a vivere separati con il reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Foggia al V.le degli Aviatori n. 72 , di proprietà esclusiva di resterà definitivamente Parte_1
assegnata alla stessa unitamente a tutti i mobili e suppellettili ivi esistenti;
3)
Ciascuna delle parti rinuncia alla richiesta di assegno divorzile nei confronti dell'altra, godendo ciascuno di adeguati redditi propri;
4) Data l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne, nulla si prevede in relazione al mantenimento della stessa. 5) Le spese e le competenze tutte della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti”. Il difensore precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Si precisa che nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale che, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, segue il regime civilistico;
a tal fine si dà atto che le parti hanno dichiarato che la casa coniugale è di proprietà esclusiva di Parte_1
.
[...]
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 22.7.1992 a Foggia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Foggia (anno 1192, atto n. 426, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3