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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2321 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc.: ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'omonimo titolare-legale rappresentante pro tempore, con sede in Mosciano T'NG
(TE) alla Via Quaresima n° 3, elettivamente domiciliata in Teramo al C.so C. De Michetti n°
80 presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Galassi (cod. fisc.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni ex lege all'indirizzo P.E.C.:
Email_1
OPPONENTE
Contro nato il [...] a [...], Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._5 C.F._6
ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_2 Email_3
Email_4
OPPOSTO
1
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto, previa sospensione – si opus sit anche inaudita altera parte – dell'efficacia esecutiva del titolo in questione, perché manifestamente viziato da improcedibilità ed in suoi elementi essenziali costitutivi, accertare la nullità totale e quindi l'improcedibilità/inefficacia dell'atto di precetto notificato il giorno 20/11/2024, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa che precede;
con vittoria di spese e compensi di lite necessitata, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte opposta: “si conclude per il rigetto dell'opposizione e la condanna del Sig. CP_2
rimborso delle spese di lite in favore dei procuratori dell'opposto che si dichiarano
[...] antistatari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 3.12.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato, nell'interesse del Sig. CP_1
, dagli Avv.ti Scarpantoni Carlo, Luca e Claudia in data 20.11.2024, con il quale
[...] veniva intimato il pagamento della somma di € 11.233,71.
A sostegno della domanda ha eccepito la omessa corrispondenza tra la parte rappresentata e domiciliata dagli Avv.Ti notificanti e quella intimante/presunta creditrice della , Parte_1
atteso che nella intimazione veniva indicato, come creditore, il nominativo di tal Sig. Per_1
persona diversa rispetto a quella generalizzato in epigrafe dell'intimazione.
[...]
Assumeva che tale discrasia era tale da inficiare la validità dell'atto di precetto, per violazione dell'articolo 480 c.p.c., aggiungendo, altresì, la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In particolare, assumeva che la indicazione del Sig. _2
quale destinatario del pagamento di una quota della somma precettata, era frutto di mero errore materiale commesso nella redazione del precetto, facilmente riconoscibile e come tale non in grado di inficiare la validità dell'atto di precetto. Aggiungeva che l'accoglimento della tesi avversaria non avrebbe comunque mai potuto condurre alla nullità del precetto giacché lo stesso si riferiva anche al credito vantato in proprio dallo studio legale, con la conseguenza che semmai si sarebbe potuto paventare una situazione di inefficacia relativa del precetto.
Quanto alla omessa indicazione nel pretetto della data di notifica, ne eccepiva la infondatezza in ragione delle indicazioni contenute nelle premesse dell'atto di precetto.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
2 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, con decreto di fissazione udienza veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa veniva fissata all'udienza del 25.2.2025 per discussione.
L'udienza si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e chiedendo, entrambi, la decisione della causa.
2. L'opposizione può essere decisa allo stato degli atti, essendo prettamente documentale ed avendo le parti già elaborato compiutamente le proprie tesi difensivi nei rispetti scritti difensivi, non applicandosi al presente giudizio, sottoposto al rito del lavoro, ex articolo 618 bic c.p.c., la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
L'opposizione al precetto si fonda sostanzialmente su due motivi di contestazione:
- nullità dell'atto di precetto in ragione della diversità tra il nominativo del soggetto agente ed il destinatario della somma precettata;
- nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
Si ritiene che entrambi i profili di opposizione siano privi di fondamento.
Il titolo esecutivo dell'atto di precetto qui opposto è rappresentato dalla sentenza n.
317/2024 emessa in data 15/05/2024, dal Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del lavoro che, nel decidere la causa (rubricata al n. 1081/2023 R.G.) promossa da
[...]
(Cod. Fisc. ) nei confronti della ditta individuale CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), in persona dell'omonimo titolare, con sede CP_3 C.F._1 legale in Mosciano T'NG (TE) Via Quaresima n. 3, rimasto nel giudizio contumace, così provvedeva:
“
P.Q.M.
…. – accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 2° livello della classificazione del personale di cui al C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili artigiane, nel periodo lavorativo alle dipendenze della impresa individuale FF di CP_2
dal 18/01/2022 al 1/08/2022;
[...]
3 per l'effetto, condanna la ditta convenuta, al pagamento delle differenze retributive a favore del ricorrente pari alla somma lorda € 6.095,21 oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese forfattarie, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”.
La sentenza suddetta veniva notificata alla parte resistente via pec in data 27.5.2024, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte opposta.
In data 20.11.2024 e gli Avv.ti Carlo, Luca e Claudia Scarpantoni, in Controparte_1
proprio ed in qualità di procuratori antistatari, notificavano alla ditta individuale di Pt_1
C.F. , in persona dell'omonimo titolare, atto di CP_2 C.F._1
precetto con cui intimavano di pagare:
- al Sig. la somma totale di € 6.957,02, di cui € 6.095,21 di sorte Controparte_1 capitale, € 371,80 di rivalutazione dal 01.08.2022 al 31.10.2024, € 490,22 di interessi dal 01.08.2022 al 31.10.2024;
- in favore degli Avv.ti Carlo, Luca e Claudia Scarpantoni la somma di € 3.932,33 a titolo di compensi.
Oltre alla somma di € 344,36 a titolo di onorario del precetto.
Il nominativo di era, dunque, indicato, oltre che nella intestazione Controparte_1 dell'atto di precetto, anche nella specificazione del credito precettato:
“precetto alla ditta individuale C.F. , in Controparte_3 C.F._1 persona dell'omonimo titolare, con sede legale in Mosciano T'NG (TE), Via
Quaresima n. 3, cap 64023, di pagare al Sig. Cod. Fisc., Controparte_1
, come sopra rappresentato e difeso, nonché agli Avv.ti Carlo, Luca e C.F._3
Claudia Scarpantoni, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto e con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata per le somme sottosegnate:
- In favore del Sig. Controparte_1
Sorte capitale € 6.095,21
Rivalutazione dal 01.08.2022 al 31.10.2024
€ 371,80 Interessi dal 01.08.2022 al 31.10.2024
€ 490,22
Totale - In favore degli Avv.ti Carlo, Luca e Claudia Scarpantoni:
€ 6.957,02
Spese liquidate € 2.694,00
Spese generali 15% € 404,25
4 C.P.A 4% € 123,97
IVA 22% € 709,11
Totale compensi € 3.932,33
Onorario precetto ex D.M. 55/2014 € 236,00
Rimborso forfettario 15% € 35,40
C.P.A. € 10,86
I.V.A. € 62,10
Totale onorario precetto € 344,36”.
Nella parte finale della terza pagina del precetto, nella parte in cui veniva quantificato il credito complessivo dovuto, la parte ricorrente indicava, però, il nominativo di R_ quale destinatario del pagamento della somma di € 6.957,02, anziché quello di
[...]
Controparte_1
Da qui la presente opposizione.
3. Ebbene, quanto al primo motivo di opposizione, il ricorso appare del tutto privo di fondamento.
Come è ben noto, la previsione della richiesta a pena di nullità nel precetto dell'indicazione delle parti, così come delle altre menzioni egualmente richieste, deve essere interpretata alla luce della costante giurisprudenza di conservazione degli atti meramente viziati, ma idonei al raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte ha più volte affermato che gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo (ex pluribus Cassazione civile, sez. III, 28/01/2020, n. 1928).
Nel caso di specie il riferimento al nominativo anziché a _2 [...]
è contenuto solo nella parte finale della terza pagina dell'atto di precetto, dove, di CP_1 converso, sia nella intestazione dell'atto, che nella stessa parte afferente la specificazione del credito precettato, è espressamente indicato, come creditore della sorte capitale, CP_1
5 (“precetto alla ditta individuale FF di NA EL ME ….., di pagare al Sig. CP_1
- In favore del Sig. .totale € 6.957,02”). Parte_2 Parte_2
Appare, dunque, evidente che il riferimento al nominativo sia frutto di un _2
mero refuso, facilmente riconoscibile dalla parte opponente e che, in quanto tale, non ha in alcun modo reso incerto il contenuto del credito precettato.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto il refuso dell'atto di precetto non è stato in grado di invalidare la funzione di intimazione di pagamento richiesta dal lavoratore
Controparte_1
Valga, peraltro, aggiungere, come ben sottolineato dalla parte opposta che, anche volendo escludere che l'erroneo nominativo sia il frutto di mero errore materiale, l'atto di precetto ha comunque mantenuto la sua funzione di intimazione, in relazione al credito pure richiesto dai procuratori antistatari, rispetto al quale nessuna contestazione è stata mossa dalla parte opponente.
Il primo motivo di opposizione risulta, dunque, infondato.
4. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di opposizione, con cui si contesta la omessa indicazione, nell'atto di precetto, della data di notifica del titolo esecutivo.
La infondatezza dell'opposizione risulta dalla mera lettura dell'atto di precetto, in cui viene espressamente rappresentato quanto segue:
“ - che la sentenza n. 317/2024 del 15/05/2024 emessa dal Tribunale di Teramo Sezione
Lavoro, nel procedimento r.g. n. 1081/2023, in copia attestata conforme all'originale ai sensi
e per gli effetti di legge e della normativa vigente, è stata notificata il 27/05/2024.”
Tale dichiarazione risponde a verità, in quanto, come emergente dai documenti prodotti, la sentenza suddetta è stata notifica via pec in data 27.5.2024.
In definitiva sintesi l'opposizione risulta integralmente infondata e va rigettata.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2321/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
6 • Condanna parte opponente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in € 4.216,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Teramo, 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc.: ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'omonimo titolare-legale rappresentante pro tempore, con sede in Mosciano T'NG
(TE) alla Via Quaresima n° 3, elettivamente domiciliata in Teramo al C.so C. De Michetti n°
80 presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Galassi (cod. fisc.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni ex lege all'indirizzo P.E.C.:
Email_1
OPPONENTE
Contro nato il [...] a [...], Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._5 C.F._6
ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_2 Email_3
Email_4
OPPOSTO
1
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto, previa sospensione – si opus sit anche inaudita altera parte – dell'efficacia esecutiva del titolo in questione, perché manifestamente viziato da improcedibilità ed in suoi elementi essenziali costitutivi, accertare la nullità totale e quindi l'improcedibilità/inefficacia dell'atto di precetto notificato il giorno 20/11/2024, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa che precede;
con vittoria di spese e compensi di lite necessitata, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte opposta: “si conclude per il rigetto dell'opposizione e la condanna del Sig. CP_2
rimborso delle spese di lite in favore dei procuratori dell'opposto che si dichiarano
[...] antistatari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 3.12.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato, nell'interesse del Sig. CP_1
, dagli Avv.ti Scarpantoni Carlo, Luca e Claudia in data 20.11.2024, con il quale
[...] veniva intimato il pagamento della somma di € 11.233,71.
A sostegno della domanda ha eccepito la omessa corrispondenza tra la parte rappresentata e domiciliata dagli Avv.Ti notificanti e quella intimante/presunta creditrice della , Parte_1
atteso che nella intimazione veniva indicato, come creditore, il nominativo di tal Sig. Per_1
persona diversa rispetto a quella generalizzato in epigrafe dell'intimazione.
[...]
Assumeva che tale discrasia era tale da inficiare la validità dell'atto di precetto, per violazione dell'articolo 480 c.p.c., aggiungendo, altresì, la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In particolare, assumeva che la indicazione del Sig. _2
quale destinatario del pagamento di una quota della somma precettata, era frutto di mero errore materiale commesso nella redazione del precetto, facilmente riconoscibile e come tale non in grado di inficiare la validità dell'atto di precetto. Aggiungeva che l'accoglimento della tesi avversaria non avrebbe comunque mai potuto condurre alla nullità del precetto giacché lo stesso si riferiva anche al credito vantato in proprio dallo studio legale, con la conseguenza che semmai si sarebbe potuto paventare una situazione di inefficacia relativa del precetto.
Quanto alla omessa indicazione nel pretetto della data di notifica, ne eccepiva la infondatezza in ragione delle indicazioni contenute nelle premesse dell'atto di precetto.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
2 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, con decreto di fissazione udienza veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa veniva fissata all'udienza del 25.2.2025 per discussione.
L'udienza si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e chiedendo, entrambi, la decisione della causa.
2. L'opposizione può essere decisa allo stato degli atti, essendo prettamente documentale ed avendo le parti già elaborato compiutamente le proprie tesi difensivi nei rispetti scritti difensivi, non applicandosi al presente giudizio, sottoposto al rito del lavoro, ex articolo 618 bic c.p.c., la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
L'opposizione al precetto si fonda sostanzialmente su due motivi di contestazione:
- nullità dell'atto di precetto in ragione della diversità tra il nominativo del soggetto agente ed il destinatario della somma precettata;
- nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
Si ritiene che entrambi i profili di opposizione siano privi di fondamento.
Il titolo esecutivo dell'atto di precetto qui opposto è rappresentato dalla sentenza n.
317/2024 emessa in data 15/05/2024, dal Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del lavoro che, nel decidere la causa (rubricata al n. 1081/2023 R.G.) promossa da
[...]
(Cod. Fisc. ) nei confronti della ditta individuale CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), in persona dell'omonimo titolare, con sede CP_3 C.F._1 legale in Mosciano T'NG (TE) Via Quaresima n. 3, rimasto nel giudizio contumace, così provvedeva:
“
P.Q.M.
…. – accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 2° livello della classificazione del personale di cui al C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili artigiane, nel periodo lavorativo alle dipendenze della impresa individuale FF di CP_2
dal 18/01/2022 al 1/08/2022;
[...]
3 per l'effetto, condanna la ditta convenuta, al pagamento delle differenze retributive a favore del ricorrente pari alla somma lorda € 6.095,21 oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese forfattarie, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”.
La sentenza suddetta veniva notificata alla parte resistente via pec in data 27.5.2024, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte opposta.
In data 20.11.2024 e gli Avv.ti Carlo, Luca e Claudia Scarpantoni, in Controparte_1
proprio ed in qualità di procuratori antistatari, notificavano alla ditta individuale di Pt_1
C.F. , in persona dell'omonimo titolare, atto di CP_2 C.F._1
precetto con cui intimavano di pagare:
- al Sig. la somma totale di € 6.957,02, di cui € 6.095,21 di sorte Controparte_1 capitale, € 371,80 di rivalutazione dal 01.08.2022 al 31.10.2024, € 490,22 di interessi dal 01.08.2022 al 31.10.2024;
- in favore degli Avv.ti Carlo, Luca e Claudia Scarpantoni la somma di € 3.932,33 a titolo di compensi.
Oltre alla somma di € 344,36 a titolo di onorario del precetto.
Il nominativo di era, dunque, indicato, oltre che nella intestazione Controparte_1 dell'atto di precetto, anche nella specificazione del credito precettato:
“precetto alla ditta individuale C.F. , in Controparte_3 C.F._1 persona dell'omonimo titolare, con sede legale in Mosciano T'NG (TE), Via
Quaresima n. 3, cap 64023, di pagare al Sig. Cod. Fisc., Controparte_1
, come sopra rappresentato e difeso, nonché agli Avv.ti Carlo, Luca e C.F._3
Claudia Scarpantoni, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto e con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata per le somme sottosegnate:
- In favore del Sig. Controparte_1
Sorte capitale € 6.095,21
Rivalutazione dal 01.08.2022 al 31.10.2024
€ 371,80 Interessi dal 01.08.2022 al 31.10.2024
€ 490,22
Totale - In favore degli Avv.ti Carlo, Luca e Claudia Scarpantoni:
€ 6.957,02
Spese liquidate € 2.694,00
Spese generali 15% € 404,25
4 C.P.A 4% € 123,97
IVA 22% € 709,11
Totale compensi € 3.932,33
Onorario precetto ex D.M. 55/2014 € 236,00
Rimborso forfettario 15% € 35,40
C.P.A. € 10,86
I.V.A. € 62,10
Totale onorario precetto € 344,36”.
Nella parte finale della terza pagina del precetto, nella parte in cui veniva quantificato il credito complessivo dovuto, la parte ricorrente indicava, però, il nominativo di R_ quale destinatario del pagamento della somma di € 6.957,02, anziché quello di
[...]
Controparte_1
Da qui la presente opposizione.
3. Ebbene, quanto al primo motivo di opposizione, il ricorso appare del tutto privo di fondamento.
Come è ben noto, la previsione della richiesta a pena di nullità nel precetto dell'indicazione delle parti, così come delle altre menzioni egualmente richieste, deve essere interpretata alla luce della costante giurisprudenza di conservazione degli atti meramente viziati, ma idonei al raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte ha più volte affermato che gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo (ex pluribus Cassazione civile, sez. III, 28/01/2020, n. 1928).
Nel caso di specie il riferimento al nominativo anziché a _2 [...]
è contenuto solo nella parte finale della terza pagina dell'atto di precetto, dove, di CP_1 converso, sia nella intestazione dell'atto, che nella stessa parte afferente la specificazione del credito precettato, è espressamente indicato, come creditore della sorte capitale, CP_1
5 (“precetto alla ditta individuale FF di NA EL ME ….., di pagare al Sig. CP_1
- In favore del Sig. .totale € 6.957,02”). Parte_2 Parte_2
Appare, dunque, evidente che il riferimento al nominativo sia frutto di un _2
mero refuso, facilmente riconoscibile dalla parte opponente e che, in quanto tale, non ha in alcun modo reso incerto il contenuto del credito precettato.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto il refuso dell'atto di precetto non è stato in grado di invalidare la funzione di intimazione di pagamento richiesta dal lavoratore
Controparte_1
Valga, peraltro, aggiungere, come ben sottolineato dalla parte opposta che, anche volendo escludere che l'erroneo nominativo sia il frutto di mero errore materiale, l'atto di precetto ha comunque mantenuto la sua funzione di intimazione, in relazione al credito pure richiesto dai procuratori antistatari, rispetto al quale nessuna contestazione è stata mossa dalla parte opponente.
Il primo motivo di opposizione risulta, dunque, infondato.
4. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di opposizione, con cui si contesta la omessa indicazione, nell'atto di precetto, della data di notifica del titolo esecutivo.
La infondatezza dell'opposizione risulta dalla mera lettura dell'atto di precetto, in cui viene espressamente rappresentato quanto segue:
“ - che la sentenza n. 317/2024 del 15/05/2024 emessa dal Tribunale di Teramo Sezione
Lavoro, nel procedimento r.g. n. 1081/2023, in copia attestata conforme all'originale ai sensi
e per gli effetti di legge e della normativa vigente, è stata notificata il 27/05/2024.”
Tale dichiarazione risponde a verità, in quanto, come emergente dai documenti prodotti, la sentenza suddetta è stata notifica via pec in data 27.5.2024.
In definitiva sintesi l'opposizione risulta integralmente infondata e va rigettata.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2321/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
6 • Condanna parte opponente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in € 4.216,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Teramo, 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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