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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1603 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Raffaella Mendicino, presso il cui Studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla Via F. Fiorentino n. 52 è elettivamente domiciliata;
-OPPONENTE-
CONTRO
p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), via Controparte_1 P.IVA_1
Privata Chieti n. 3, nella sua qualità di mandataria di (c.f./p.i. Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. del C.F._2
Foro di Napoli, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 16.11.2021, la sig.ra proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 360/2021, emesso Parte_1
in data 09.08.2021 dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di per la causale di cui al ricorso, l'importo di € 9.615,17 Controparte_1
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Deduceva l'opponente: a) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; b) la prescrizione del credito azionato;
c) l'erroneità ed eccessività della pretesa creditoria in conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, deducendo l'infondatezza degli assunti ex adverso formulati e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondati;
concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
svoltasi l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale allegato nel fascicolo di parte opponente).
1. L'opposizione è infondata e va rigettata, per come di seguito meglio evidenziato.
1.1. La contestazione in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al creditore- opposto è infondata.
Deduce l'opponente che il credito per cui è causa è stato oggetto di tre diverse cessioni, per come di seguito meglio specificato in punto di fatto:
a) in data 24.11.2004, la sig.ra aveva ottenuto da IP DU S.p.a. Parte_1 la concessione di un prestito personale dell'importo di € 10.410,00;
b) in data 21 dicembre 2009 IP DU S.p.a. effettuava fusione per incorporazione con cambiando denominazione in CP_3 Controparte_4
c) avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti della sig.ra Controparte_4 Pt_1
alla nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti Controparte_5
pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 152 del 28.12.2013; d) quindi, avrebbe a propria volta ceduto in blocco il medesimo Controparte_5
portafoglio di crediti alla come da avviso pubblicato Gazzetta Ufficiale Controparte_6
della Repubblica Italiana n. 141 del 05.12.2015;
e) infine, la società costituita da con conferimento in Controparte_7 Controparte_6 natura di ramo d'azienda formato da crediti in sofferenza, avrebbe asseritamente ceduto il credito oggi sub iudice a nell'ambito di ulteriore operazione di Controparte_2
cartolarizzazione di crediti pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte
Seconda n. 117 del 05.10.2019.
Dunque, lamenta l'opponente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, la quale avrebbe agito in via monitoria senza produrre documentazione idonea a dimostrare, in maniera certa, l'incorporazione e l'inclusione nelle diverse operazioni di cessione di crediti in blocco.
L'assunto è privo di pregio.
Innanzitutto, giova evidenziare come, ex art. 58, c. 2, T.U.B, in caso di cessione di crediti in blocco, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Tale adempimento, che ha natura di pubblicità cd. dichiarativa, deroga alla ordinaria disciplina della cessione del credito di cui all'art. 1264 c.c., e, dunque, non rende necessaria alcuna notifica al debitore ceduto.
Inoltre, con specifico riferimento al contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 7866 del 22 marzo 2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dalla disamina degli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, versati in atti dall'opposta (cfr. all.ti 4, 5 e 7 comparsa di risposta) è assai agevole desumere per relationem come il credito per cui è causa sia stato incluso nell'ambito delle predette cessioni, posto che le indicazioni relative alle caratteristiche dei crediti ceduti fornite sono tali da ricondurre il credito de quo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Dunque, è evidente come l'opposta abbia offerto idonea prova di essere Controparte_1 legittimata attiva, atteso che la stessa risulta essere l'unica titolare del credito de quo.
Ne consegue ulteriormente il rigetto della doglianza.
1.2. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito.
Come è noto, i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez.
III, Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente come il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 24.11.2004 aveva quale scadenza (ultima rata del prestito) la data del 26.11.2008, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione sarebbe naturalmente maturato decorso il 26.11.2018.
Tuttavia, parte opposta ha allegato in atti due raccomandate a/r, rispettivamente del
17.07.2016 e del 07.10.2019 (con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza) con le quali l'opponente veniva informato delle cessioni nel frattempo succedutesi, nonché diffidato ad adempiere e messo in mora (cfr. all.ti 8 e 10 comparsa di risposta).
Dunque, il decorso del termine prescrizionale veniva per due volte interrotto e, al momento in cui veniva incardinato il ricorso per decreto ingiuntivo, la prescrizione di credito ed interessi non era ancora maturata.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
1.3. Altrettanto infondata è la doglianza relativa all'erroneità ed eccessività della pretesa creditoria in conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto generica ed apodittica, senza alcuna allegazione probatoria né evidenze in punto di fatto e, pertanto, per ciò solo meritevole di rigetto. In secondo luogo, e nel merito, non può che evidenziarsi come nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Del resto, tale orientamento è stato confermato anche in sede di legittimità, ove si è statuito che “il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento "alla francese" non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti” (cfr. Cass.
Civ., SS. UU., sent. n. 15130 del 20 maggio 2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come non sussista alcuna illegittima applicazione di illegittime clausole anatocistiche e, di conseguenza, da tale statuizione non può che discendere l'infondatezza della contestazione.
2. Sulla base di tutto quanto esposto, non può che seguire il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
4. La manifesta genericità ed inconsistenza giuridica e la strumentale infondatezza dei motivi di opposizione, come sopra già ampiamente specificato, costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma che viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi. Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1603/2021, pendente tra contro in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente alla rifusione integrale, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 2.540,00;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ex. art 96, c.
4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Lamezia Terme, lì 16.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1603 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Raffaella Mendicino, presso il cui Studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla Via F. Fiorentino n. 52 è elettivamente domiciliata;
-OPPONENTE-
CONTRO
p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), via Controparte_1 P.IVA_1
Privata Chieti n. 3, nella sua qualità di mandataria di (c.f./p.i. Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. del C.F._2
Foro di Napoli, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 16.11.2021, la sig.ra proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 360/2021, emesso Parte_1
in data 09.08.2021 dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di per la causale di cui al ricorso, l'importo di € 9.615,17 Controparte_1
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Deduceva l'opponente: a) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; b) la prescrizione del credito azionato;
c) l'erroneità ed eccessività della pretesa creditoria in conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, deducendo l'infondatezza degli assunti ex adverso formulati e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondati;
concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
svoltasi l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale allegato nel fascicolo di parte opponente).
1. L'opposizione è infondata e va rigettata, per come di seguito meglio evidenziato.
1.1. La contestazione in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al creditore- opposto è infondata.
Deduce l'opponente che il credito per cui è causa è stato oggetto di tre diverse cessioni, per come di seguito meglio specificato in punto di fatto:
a) in data 24.11.2004, la sig.ra aveva ottenuto da IP DU S.p.a. Parte_1 la concessione di un prestito personale dell'importo di € 10.410,00;
b) in data 21 dicembre 2009 IP DU S.p.a. effettuava fusione per incorporazione con cambiando denominazione in CP_3 Controparte_4
c) avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti della sig.ra Controparte_4 Pt_1
alla nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti Controparte_5
pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 152 del 28.12.2013; d) quindi, avrebbe a propria volta ceduto in blocco il medesimo Controparte_5
portafoglio di crediti alla come da avviso pubblicato Gazzetta Ufficiale Controparte_6
della Repubblica Italiana n. 141 del 05.12.2015;
e) infine, la società costituita da con conferimento in Controparte_7 Controparte_6 natura di ramo d'azienda formato da crediti in sofferenza, avrebbe asseritamente ceduto il credito oggi sub iudice a nell'ambito di ulteriore operazione di Controparte_2
cartolarizzazione di crediti pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte
Seconda n. 117 del 05.10.2019.
Dunque, lamenta l'opponente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, la quale avrebbe agito in via monitoria senza produrre documentazione idonea a dimostrare, in maniera certa, l'incorporazione e l'inclusione nelle diverse operazioni di cessione di crediti in blocco.
L'assunto è privo di pregio.
Innanzitutto, giova evidenziare come, ex art. 58, c. 2, T.U.B, in caso di cessione di crediti in blocco, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Tale adempimento, che ha natura di pubblicità cd. dichiarativa, deroga alla ordinaria disciplina della cessione del credito di cui all'art. 1264 c.c., e, dunque, non rende necessaria alcuna notifica al debitore ceduto.
Inoltre, con specifico riferimento al contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 7866 del 22 marzo 2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dalla disamina degli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, versati in atti dall'opposta (cfr. all.ti 4, 5 e 7 comparsa di risposta) è assai agevole desumere per relationem come il credito per cui è causa sia stato incluso nell'ambito delle predette cessioni, posto che le indicazioni relative alle caratteristiche dei crediti ceduti fornite sono tali da ricondurre il credito de quo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Dunque, è evidente come l'opposta abbia offerto idonea prova di essere Controparte_1 legittimata attiva, atteso che la stessa risulta essere l'unica titolare del credito de quo.
Ne consegue ulteriormente il rigetto della doglianza.
1.2. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito.
Come è noto, i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez.
III, Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente come il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 24.11.2004 aveva quale scadenza (ultima rata del prestito) la data del 26.11.2008, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione sarebbe naturalmente maturato decorso il 26.11.2018.
Tuttavia, parte opposta ha allegato in atti due raccomandate a/r, rispettivamente del
17.07.2016 e del 07.10.2019 (con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza) con le quali l'opponente veniva informato delle cessioni nel frattempo succedutesi, nonché diffidato ad adempiere e messo in mora (cfr. all.ti 8 e 10 comparsa di risposta).
Dunque, il decorso del termine prescrizionale veniva per due volte interrotto e, al momento in cui veniva incardinato il ricorso per decreto ingiuntivo, la prescrizione di credito ed interessi non era ancora maturata.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
1.3. Altrettanto infondata è la doglianza relativa all'erroneità ed eccessività della pretesa creditoria in conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto generica ed apodittica, senza alcuna allegazione probatoria né evidenze in punto di fatto e, pertanto, per ciò solo meritevole di rigetto. In secondo luogo, e nel merito, non può che evidenziarsi come nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Del resto, tale orientamento è stato confermato anche in sede di legittimità, ove si è statuito che “il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento "alla francese" non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti” (cfr. Cass.
Civ., SS. UU., sent. n. 15130 del 20 maggio 2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come non sussista alcuna illegittima applicazione di illegittime clausole anatocistiche e, di conseguenza, da tale statuizione non può che discendere l'infondatezza della contestazione.
2. Sulla base di tutto quanto esposto, non può che seguire il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
4. La manifesta genericità ed inconsistenza giuridica e la strumentale infondatezza dei motivi di opposizione, come sopra già ampiamente specificato, costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma che viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi. Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1603/2021, pendente tra contro in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente alla rifusione integrale, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 2.540,00;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ex. art 96, c.
4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Lamezia Terme, lì 16.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone