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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 863/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 09/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03RD01341 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03RD01341 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 7.6.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Resistente_1 nei confronti di un avviso di accertamento relativo ad IRES e IRAP 2014 proponeva appello l'Agenzia delle Entrate.
La sentenza impugnata, dopo avere premesso che la Resistente_1, controllata da una società belga, opera nel campo della vendita on-line delle lenti a contatto, rilevava che l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i costi portati dalla fattura n. 20 del 17.2.2015, addebitati nel contro “transfer pricing” al 31.12.2024 come
“fattura da ricevere”, portante la causale “aggiustamenti al 31.12.2024 del prezzo di acquisto dei prodotti acquistati dal distributore Resistente_1 s.r.l.”: si trattava, a detta della società, di un aggiustamento dei prezzi di vendita della società madre al distributore, determinati in autonomia dalla stessa società madre “al fine di coprire i costi di gestione sostenuti”, basati per l'anno di interesse su un calcolo della redditività media al
3% calcolata prendendo a parametro un campione di 42 società.
La fattura oggetto della controversia è, di fatto, una fattura per rettifica in aumento dei prezzi di trasferimento delle merci cedute nel corso dell'anno, basata su una comparazione delle proprie performances fatta dalla capogruppo Società_1 con quelle di altre società indipendenti attraverso un database di pubblica consultazione su internet, che aveva consentito di individuare una redditività media del 3%; poiché la redditività della Resistente_1 s.r.l. era risultata dell'11%, era stata emessa la fattura per la differenza, determinando il costo per “transfer pricing”, per riportare tale redditività al 3%.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto alla contribuente documentazione atta a verificare tale redditività e, ritenendo non esaustivi i dati forniti dalla ricorrente, aveva calcolato una redditività media del 7,97% e una redditività reale della Resistente_1 dell'11% , ritenendo pertanto il costo di 110.000 portato dalla fattura un espediente diretto ad abbattere il reddito imponibile.
Il giudice di primo grado, ritenendo essenziale ricostruire il metodo seguito dall'Ufficio per calcolare la redditività di imprese similari, aveva invitato la resistente a produrre una relazione dettagliata, ma, ritenendo che l'Agenzia si fosse limitata a ribadire le motivazioni contenute nelle controdeduzioni, riteneva l'atto impugnato privo di adeguata motivazione e lo annullava.
Osservava l'Agenzia nell'appello che il recupero a tassazione del costo era dovuto al fatto che, trattandosi di un costo deducibile, gravava sulla parte l'onere di fornire adeguata dimostrazione, mentre la contribuente non aveva spiegato per quale ragione la merce finisse per avere al 31.12.2014 un costo maggiore di quello praticato nel corso dell'anno e che gli eventuali accordi civilistici intercorrenti tra le parti non potessero automaticamente riverberarsi in ambito tributario.
L'appellata, infatti, non aveva prodotto i bilanci delle società prese a campione per determinare la redditività media degli operatori economici del settore e si trattava comunque di dati riferiti all'ambito internazionale che non erano automaticamente applicabili alla realtà nazionale.
La Corte di primo grado, pertanto, aveva invertito l'onere della prova addossando all'Ufficio il compito di dimostrare il quantum dei costi deducibili individuando il valore “normale” dei beni acquistati ed aveva altresì confuso l'onere della prova con il vizio di motivazione dell'accertamento.
L'Agenzia rilevava inoltre che i documenti trasmessi dal contribuente non dimostravano i requisiti di deducibilità del costo di “transfer pricing” a norma dell'art. 110 co. 7 TUIR perché non chiarivano il motivo per cui la fattura fosse stata calcolata non in base ai prezzi praticati tra soggetti indipendenti operanti in regime di libera concorrenza e in circostanze comparabili, ma soltanto in base alla maggiore redditività del singolo distributore, generando in tal modo una riduzione della base imponibile sottratta all'imposizione nazionale: in definitiva, secondo l'Ufficio, nulla vietava alla società capogruppo di intervenire per modificare la redditività delle imprese consociate, ma perché questo intervento potesse avere delle conseguenze fiscali sarebbe stato necessario dimostrare un effettivo scostamento dei costi dal valore normale del prodotto e un conseguente errore di prezzo che determinasse un indebito arricchimento e giustificasse la rimodulazione postuma dei prezzi.
L'Ufficio si dilungava poi sulla disciplina della materia e sull'attività svolta per ricalcolare al 7,97% la redditività media del settore, riducendo il “transfer pricing” deducibile ad euro 42.900,53 euro., censurando il fatto che il giudice di primo grado non avesse rideterminato in tal modo la redditività ma avesse annullato in toto l'avviso impugnato.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. Resistente_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e deducendo in ogni caso l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'Agenzia; nel merito deduceva che la sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto non motivato l'avviso di accertamento e che la pratica del transfer pricing, ampiamente praticata in analoghe transazioni commerciali, era stata basata su valutazioni e metodi oggettivi e documentati , insistendo altresì in via subordinata sull'erroneo calcolo degli interessi e sull'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate produceva altresì due memorie: con la prima ribadiva la fondatezza nel merito dell'appello e con la seconda assumeva che l'appello era tempestivo, dovendosi sommare al termine ordinario di sei mesi la sospensione di 11 mesi prevista dalla legge 197/2022 e il periodo feriale in cui le diverse scadenze erano ricadute.
All'odierna udienza, trattata la causa, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e va accolta, con assorbimento di ogni questione di merito.
Muovendo dai dati pacifici, la sentenza di primo grado è stata depositata il 9.2.2023 e, in difetto di notifica, il termine dell'impugnazione è quello ordinario di sei mesi;
alla controversia si applica pacificamente il disposto dell'art. 1 comma 199 della legge 197/2022 che prevede una sospensione di undici mesi per le controversie definibili ai sensi della predetta normativa;
l'appello è stato proposto in data 23.8.2024.
L'appellante assume che il computo dei termini dovrebbe essere così effettuato: dal 9 febbraio 2023 decorrono
6 mesi, con scadenza nel periodo feriale e conseguente proroga all'11.9.2023; a tale termine dovrebbe essere aggiunta la sospensione di undici mesi ex legge 197/2022, che lo porterebbe all'11.8.2024, dunque nuovamente in periodo feriale, con conseguente spostamento del termine finale al 2.9.2024.
L'appellata invece ritiene che la sospensione di cui alla legge 197/2022 non sia cumulabile con quella del periodo feriale, giungendo a questa conclusione: ai sei mesi del termine ordinario per le impugnazioni
(scadenti il 9.8.2024) andrebbero aggiunti gli 11 mesi previsti dalla legge 197/2022, con termine finale al
9.7.2024. Entrambe le parti hanno citato recenti pronunce della Corte Suprema ritenute applicabili alla propria tesi.
In realtà ritiene questa Corte che entrambe le parti siano partite da un presupposto errato, ovvero quello di ritenere applicabile dapprima il termine di impugnazione ordinario e poi la sospensione prevista dalla legge
197/2022, mentre quest'ultima, prevedendo la sospensione dei termini di impugnazione per 11 mesi, logicamente impedisce sin dall'inizio la decorrenza del termine ordinario di cui all'art. 38 D. Lgs. 546/92, che inizierà soltanto dopo la scadenza dei predetti 11 mesi;
diversamente opinando, la legge avrebbe dovuto prevedere il “prolungamento” dei termini per l'impugnazione e non già la loro sospensione.
Se dunque si applica immediatamente la sospensione di 11 mesi, è evidente che nel caso in esame detta sospensione si vada a sovrapporre alla sospensione dei termini prevista per il periodo feriale dall'1 al 31 agosto 2023, con conseguente applicazione del principio giurisprudenziale, citato anche dall'Ufficio, in base al quale “il periodo di sospensione feriale cadente interamente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma sul condono resta in esso assorbito” (Cass. sent. 20000/2025; Cass. sent. 10252/2020;
Cass. sent. 8581/2021; Cass. sent. 12488/2021; Cass. sent. 28398/2021; Cass. sent. 34637/2022).
Il più volte citato termine di 11 mesi (che per le ragioni sopra esposte ha assorbito il periodo feriale del 2023) portava quindi l'inizio della decorrenza del termine ordinario al 9.1.2024 e i sei mesi del termine ordinario hanno determinato la scadenza del termine finale per la proposizione dell'appello al 9.7.2024.
L'appello, notificato, come già detto, il 23.8.2024, risulta pertanto proposto oltre il termine di legge.
La peculiarità del caso induce a ritenere congrua la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 863/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 09/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03RD01341 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03RD01341 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 7.6.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Resistente_1 nei confronti di un avviso di accertamento relativo ad IRES e IRAP 2014 proponeva appello l'Agenzia delle Entrate.
La sentenza impugnata, dopo avere premesso che la Resistente_1, controllata da una società belga, opera nel campo della vendita on-line delle lenti a contatto, rilevava che l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i costi portati dalla fattura n. 20 del 17.2.2015, addebitati nel contro “transfer pricing” al 31.12.2024 come
“fattura da ricevere”, portante la causale “aggiustamenti al 31.12.2024 del prezzo di acquisto dei prodotti acquistati dal distributore Resistente_1 s.r.l.”: si trattava, a detta della società, di un aggiustamento dei prezzi di vendita della società madre al distributore, determinati in autonomia dalla stessa società madre “al fine di coprire i costi di gestione sostenuti”, basati per l'anno di interesse su un calcolo della redditività media al
3% calcolata prendendo a parametro un campione di 42 società.
La fattura oggetto della controversia è, di fatto, una fattura per rettifica in aumento dei prezzi di trasferimento delle merci cedute nel corso dell'anno, basata su una comparazione delle proprie performances fatta dalla capogruppo Società_1 con quelle di altre società indipendenti attraverso un database di pubblica consultazione su internet, che aveva consentito di individuare una redditività media del 3%; poiché la redditività della Resistente_1 s.r.l. era risultata dell'11%, era stata emessa la fattura per la differenza, determinando il costo per “transfer pricing”, per riportare tale redditività al 3%.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto alla contribuente documentazione atta a verificare tale redditività e, ritenendo non esaustivi i dati forniti dalla ricorrente, aveva calcolato una redditività media del 7,97% e una redditività reale della Resistente_1 dell'11% , ritenendo pertanto il costo di 110.000 portato dalla fattura un espediente diretto ad abbattere il reddito imponibile.
Il giudice di primo grado, ritenendo essenziale ricostruire il metodo seguito dall'Ufficio per calcolare la redditività di imprese similari, aveva invitato la resistente a produrre una relazione dettagliata, ma, ritenendo che l'Agenzia si fosse limitata a ribadire le motivazioni contenute nelle controdeduzioni, riteneva l'atto impugnato privo di adeguata motivazione e lo annullava.
Osservava l'Agenzia nell'appello che il recupero a tassazione del costo era dovuto al fatto che, trattandosi di un costo deducibile, gravava sulla parte l'onere di fornire adeguata dimostrazione, mentre la contribuente non aveva spiegato per quale ragione la merce finisse per avere al 31.12.2014 un costo maggiore di quello praticato nel corso dell'anno e che gli eventuali accordi civilistici intercorrenti tra le parti non potessero automaticamente riverberarsi in ambito tributario.
L'appellata, infatti, non aveva prodotto i bilanci delle società prese a campione per determinare la redditività media degli operatori economici del settore e si trattava comunque di dati riferiti all'ambito internazionale che non erano automaticamente applicabili alla realtà nazionale.
La Corte di primo grado, pertanto, aveva invertito l'onere della prova addossando all'Ufficio il compito di dimostrare il quantum dei costi deducibili individuando il valore “normale” dei beni acquistati ed aveva altresì confuso l'onere della prova con il vizio di motivazione dell'accertamento.
L'Agenzia rilevava inoltre che i documenti trasmessi dal contribuente non dimostravano i requisiti di deducibilità del costo di “transfer pricing” a norma dell'art. 110 co. 7 TUIR perché non chiarivano il motivo per cui la fattura fosse stata calcolata non in base ai prezzi praticati tra soggetti indipendenti operanti in regime di libera concorrenza e in circostanze comparabili, ma soltanto in base alla maggiore redditività del singolo distributore, generando in tal modo una riduzione della base imponibile sottratta all'imposizione nazionale: in definitiva, secondo l'Ufficio, nulla vietava alla società capogruppo di intervenire per modificare la redditività delle imprese consociate, ma perché questo intervento potesse avere delle conseguenze fiscali sarebbe stato necessario dimostrare un effettivo scostamento dei costi dal valore normale del prodotto e un conseguente errore di prezzo che determinasse un indebito arricchimento e giustificasse la rimodulazione postuma dei prezzi.
L'Ufficio si dilungava poi sulla disciplina della materia e sull'attività svolta per ricalcolare al 7,97% la redditività media del settore, riducendo il “transfer pricing” deducibile ad euro 42.900,53 euro., censurando il fatto che il giudice di primo grado non avesse rideterminato in tal modo la redditività ma avesse annullato in toto l'avviso impugnato.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. Resistente_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e deducendo in ogni caso l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'Agenzia; nel merito deduceva che la sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto non motivato l'avviso di accertamento e che la pratica del transfer pricing, ampiamente praticata in analoghe transazioni commerciali, era stata basata su valutazioni e metodi oggettivi e documentati , insistendo altresì in via subordinata sull'erroneo calcolo degli interessi e sull'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate produceva altresì due memorie: con la prima ribadiva la fondatezza nel merito dell'appello e con la seconda assumeva che l'appello era tempestivo, dovendosi sommare al termine ordinario di sei mesi la sospensione di 11 mesi prevista dalla legge 197/2022 e il periodo feriale in cui le diverse scadenze erano ricadute.
All'odierna udienza, trattata la causa, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e va accolta, con assorbimento di ogni questione di merito.
Muovendo dai dati pacifici, la sentenza di primo grado è stata depositata il 9.2.2023 e, in difetto di notifica, il termine dell'impugnazione è quello ordinario di sei mesi;
alla controversia si applica pacificamente il disposto dell'art. 1 comma 199 della legge 197/2022 che prevede una sospensione di undici mesi per le controversie definibili ai sensi della predetta normativa;
l'appello è stato proposto in data 23.8.2024.
L'appellante assume che il computo dei termini dovrebbe essere così effettuato: dal 9 febbraio 2023 decorrono
6 mesi, con scadenza nel periodo feriale e conseguente proroga all'11.9.2023; a tale termine dovrebbe essere aggiunta la sospensione di undici mesi ex legge 197/2022, che lo porterebbe all'11.8.2024, dunque nuovamente in periodo feriale, con conseguente spostamento del termine finale al 2.9.2024.
L'appellata invece ritiene che la sospensione di cui alla legge 197/2022 non sia cumulabile con quella del periodo feriale, giungendo a questa conclusione: ai sei mesi del termine ordinario per le impugnazioni
(scadenti il 9.8.2024) andrebbero aggiunti gli 11 mesi previsti dalla legge 197/2022, con termine finale al
9.7.2024. Entrambe le parti hanno citato recenti pronunce della Corte Suprema ritenute applicabili alla propria tesi.
In realtà ritiene questa Corte che entrambe le parti siano partite da un presupposto errato, ovvero quello di ritenere applicabile dapprima il termine di impugnazione ordinario e poi la sospensione prevista dalla legge
197/2022, mentre quest'ultima, prevedendo la sospensione dei termini di impugnazione per 11 mesi, logicamente impedisce sin dall'inizio la decorrenza del termine ordinario di cui all'art. 38 D. Lgs. 546/92, che inizierà soltanto dopo la scadenza dei predetti 11 mesi;
diversamente opinando, la legge avrebbe dovuto prevedere il “prolungamento” dei termini per l'impugnazione e non già la loro sospensione.
Se dunque si applica immediatamente la sospensione di 11 mesi, è evidente che nel caso in esame detta sospensione si vada a sovrapporre alla sospensione dei termini prevista per il periodo feriale dall'1 al 31 agosto 2023, con conseguente applicazione del principio giurisprudenziale, citato anche dall'Ufficio, in base al quale “il periodo di sospensione feriale cadente interamente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma sul condono resta in esso assorbito” (Cass. sent. 20000/2025; Cass. sent. 10252/2020;
Cass. sent. 8581/2021; Cass. sent. 12488/2021; Cass. sent. 28398/2021; Cass. sent. 34637/2022).
Il più volte citato termine di 11 mesi (che per le ragioni sopra esposte ha assorbito il periodo feriale del 2023) portava quindi l'inizio della decorrenza del termine ordinario al 9.1.2024 e i sei mesi del termine ordinario hanno determinato la scadenza del termine finale per la proposizione dell'appello al 9.7.2024.
L'appello, notificato, come già detto, il 23.8.2024, risulta pertanto proposto oltre il termine di legge.
La peculiarità del caso induce a ritenere congrua la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese del grado.