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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 22.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5592/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardino Cardinale, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/05/2018, premetteva in fatto e diritto quanto Parte_1 segue: “il ricorrente ha lavorato dal 01.7.1973 al il 31.7.2000 presso la società ““Enichem Anic S.p.A.” in qualità di operaio, per n. 1410 settimane (pari a 27 anni e 11 mesi);
2. nel periodo dal 01.08.2000 al 30.4.2007 è stato in mobilità lunga e solo dal
1.5.2007 è andato in pensione con 35 anni di contribuzione 3. agli inizi del 2002, il ricorrente presentava all' richiesta di CP_2 accertamento esposizione amianto, ricevendone in data 10.10.2002 risposta negativa;
4. successivamente, in data 3.5.2005 CP presentava all' domanda di pensione di vecchiaia “con beneficio amianto”, ricevendone anche in questo caso risposta negativa;
5. il ricorrente, pertanto, si vedeva costretto ad instaurare un contenzioso innanzi al Tribunale di Foggia sez. Lavoro e rubricato al n.
pagina 1 di 5 n.2885/2006, terminato con sentenza passata in giudicato avente il n. 4887/2011 del 20.09.2011, con la quale il Tribunale adito riconosceva al ricorrente un periodo lavorativo di n. 1410 settimane per l'esposizione all'amianto con i relativi benefici CP previdenziali;
6. l non riconosceva al ricorrente il beneficio previdenziale relativo al diritto di accesso anticipato alla pensione, CP come previsto dalla art 13 comma 8 della L.257/1992 e riconosciuto ai lavoratori esposti per oltre 10 anni all'amianto;
7. l CP non riconosceva al ricorrente, nonostante una circolare informativa della stessa il diritto di rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto per oltre 10 anni, nella misura del 1,5; pertanto, moltiplicando i 27,11 anni di contribuzione maturati dal ricorrente alla data del 31.7.2000 per il coefficiente di rivalutazione 1,5, si ottiene un totale di oltre 40 anni di contribuzione;
quindi il ricorrente avrebbe maturato già nel 2000 il diritto alla pensione con il massimo della contribuzione;
8. alla luce di tutto ciò, la somma dovuta al ricorrente a far data dal 1.12.2000 ammonta ad euro 164.354,38; 9. il ricorrente ha così diritto a percepire la somma complessiva di euro 164. 354, 38 (che si viene a determinare partendo dall'importo base pari ad € 1.689, 87 rivalutato di anno in anno, in base all'indice di perequazione) a cui va sottratta la somma di euro 58.316,69 percepita durante la mobilità, residuando così la somma di euro 106.037,68; 10. malgrado le numerose istanze presentate dal ricorrente, l non ha mai CP_1 provveduto, inspiegabilmente, ad effettuare il pagamento della restante somma dovuta”.
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'importo della prestazione pensionistica in godimento con Parte_1 applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,5 ex L.257/92; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 di ottenere la rivalutazione del trattamento pensionistico con corresponsione dei ratei maturati e non riscossi a decorrere dal
[...] CP mese successivo alla prima richiesta di prestazione, oltre accessori per legge;
3) per l'effetto condannare l in persona del legale rapp.p.t al pagamento delle differenze pensionistiche fra l'ammontare riscosso e quello di cui il ricorrente avrebbe avuto diritto, oltre interessi legali e rivalutazione;
4) condannare l al risarcimento del danno "da determinarsi in via equitativa, in conseguenza CP_1 del ritardo nel riconoscimento del trattamento pensionistico e della prolungata esposizione al rischio amianto”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l contestava la domanda con articolate motivazioni, eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente, all'esito del giudizio definito con la sentenza n.4887/2011, aveva nuovamente adito il Tribunale di Foggia, il quale, con sentenza n. 5112/2017 aveva “condannato CP l al pagamento in favore dei ricorrenti (compreso il sig. delle differenze di importo tra i ratei di pensione riscossi e quelli Pt_1 spettanti in virtù del riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13 legge n. 257/92 e della conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione, rispetto alle singole originarie domande di pensione”. L' aveva quindi provveduto ad ottemperare al decisum con ricostituzione del 12.1.2012, CP_1 per cui nessuna altra somma poteva spettare al ricorrente;
nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3
c.p.c. per la somma equitativa di euro 5.000,00.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è infondata.
2. 1 Come si legge nella sentenza n. 4887/2011 emessa dal Tribunale di Foggia in data 20.9.2011, il ricorrente ha CP chiesto “la declaratoria di esposizione al rischio amianto con condanna dell al riconoscimento dei relativi benefici”. pagina 2 di 5 Il Tribunale ha quindi così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “a) accoglie la domanda e dichiara che i CP ricorrenti sono stati esposti al rischio amianto ex lege 257/92; b) ordina all' di riconoscere i benefici di cui alla predetta legge relativamente al trattamento pensionistico”.
Con successivo ricorso depositato in data 29.8.2012 (n. 7586/2012 rgl) il ricorrente ha nuovamente adito il
Tribunale di Foggia. Nella sentenza n. 5112/2017 del 13.6.2017, prodotta da entrambe le parti (benchè nell'odierno ricorso non vi sia alcun cenno alla stessa), resa a definizione di quel giudizio, si legge la richiesta del ricorrente, relativa al “diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dal mese successivo alla prima richiesta, oltre alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e al pagamento dell'eventuale differenza economica tra l'ammontare della pensione di anzianità
e l'importo dell'indennità di mobilità agli stessi corrisposta nei periodi indicati nei rispettivi estratti contributivi (quanto a …Righi…).
La sentenza ha statuito come segue, per quanto d'interesse nella presente sede: “c) accoglie, per le restanti parti, il ricorso e, CP per l'effetto, condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di importo tra i ratei di pensione riscossi e quelli spettanti in virtù del riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13 L. n. 257 del 1992 e della conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico, nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione, rispetto alle singole originarie domande di pensione e sino alla riliquidazione operata in virtù della surrichimata sentenza n. 4487/2011”.
Con l'odierno ricorso la parte ricorrente intende sentir dichiarare:
“il diritto alla riliquidazione dell'importo della prestazione pensionistica in godimento con applicazione del coefficiente moltiplicatore di
1,5 ex L.257/92” (previsione già contenuta nel dispositivo della sentenza n. 4887/2011 e alla quale l ha dato CP_1 esecuzione), senza tuttavia muovere specifiche contestazioni alla liquidazione effettuata dall'Ente, salvo offrire un calcolo alternativo, nell'allegata consulenza di parte, conteggiando il periodo di mobilità, sebbene, nella sentenza n.5112/2017, non vi sia alcuna indicazione sull'inclusione di tale periodo ai fini del ricalcolo pensionistico;
“2) accertare e dichiarare il diritto di ottenere la rivalutazione del trattamento pensionistico con corresponsione dei ratei maturati e non riscossi a decorrere dal mese successivo alla prima richiesta di prestazione, oltre accessori per legge;
3) per l'effetto condannare CP l in persona del legale rapp.p.t al pagamento delle differenze pensionistiche fra l'ammontare riscosso e quello di cui il ricorrente avrebbe avuto diritto, oltre interessi legali e rivalutazione”, sostanzialmente riproponendo le medesime conclusioni del ricorso n. 7586/2012 (all. 2 fascicolo di parte , anche se, in quella sede, espressamente CP_1 precisava di demandare ad altra la quantificazione.
Nell'odierno ricorso il quantum è determinato in € 164.354,38 (non espressamente indicato nelle conclusioni del ricorso) ed è agevole verificare che la somma è stata determinata includendo il periodo di mobilità
1.12.2000-30.4.2007.
2. 3 Ciò posto, deve evidenziarsi che la normativa “più favorevole”, riconosciuta dal Tribunale, è stata applicata al ricorrente, verosimilmente, proprio perché questi era già in mobilità alla data del 2.10.2003.
E' noto, infatti, che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispone: "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento ". Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pagina 3 di 5 intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la CP_2 medesima data.
Non può quindi il ricorrente pretendere la ricostituzione del trattamento pensionistico sulla base di un periodo di mobilità già valutato dal Tribunale e, soprattutto, in assenza di specifica domanda amministrativa prodromica a tale altrettanto dettagliata richiesta azionata con l'odierno ricorso.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte che in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio: “10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte)” (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep.03/12/2020), n. 27760).
L'applicazione dell'art. 13 della L. n. 257/1992 comporta, nel caso di specie, solo un trattamento pensionistico più favorevole, nei termini indicati nella sentenza n. 4487/2011, che in alcun modo ha sancito il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento pensionistico dalla data d'inizio della mobilità (né tale retrodatazione potrebbe derivare, quale diretto automatismo, dalla mera attuazione della predetta disciplina).
Del resto, tale istanza non è mai stata formulata nei ricorsi introduttivi dei giudizi definiti con le sentenze surrichiamate (o, si rimarca, in sede stragiudiziale).
Come recentemente rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente: “Ne consegue che il lavoratore ha diritto al solo ricalcolo del rateo (che va comunque erogato solo a partire dal pensionamento effettivo) secondo un computo che tenga conto dei benefici contributivi e che risulti quindi, al momento dell'effettivo pensionamento, basato su una contribuzione rivalutata;
ciò in quanto - giova ribadirlo - per espressa disposizione di legge i benefici conseguenti al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto incidono solo sulla misura della pensione ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento. Il ricalcolo, quindi, ha solo un'efficacia quantitativa sul rateo di pensione corrisposto in base al massimo contributivo riconosciuto, non anche cronologica su una virtuale rivalutazione decorrente dalla maturazione del diritto al pensionamento. E poiché in materia previdenziale e pensionistica vige la regola della necessità della domanda amministrativa, non potendosi erogare d'ufficio le prestazioni né tantomeno gli specifici benefici collegati alla esposizione all'amianto, gli effetti rivalutativi non possono farsi decorrere da un'epoca antecedente all'effettivo pensionamento” (Corte
d'Appello di Bari, sent. n. 1603/2021 dell'1.10.2021, Cons. Est. dott.ssa Deceglie).
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., poi, “si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. n. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 pagina 4 di 5 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass.
n. 13578 del 13 giugno 2014) e per tale motivo non è nemmeno invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione.
Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che la ricostituzione del trattamento pensionistico sia stata operata dall in maniera corretta. CP_1
Per tutte le ragioni che seguono, il ricorso deve essere rigettato, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Spese compensate, stante la complessità delle questioni sottese al “thema litis”.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 5592/2018, proposto da Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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