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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n.
225 del R.G. 2025, avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) mobiliare, promossa da
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
NA RU, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato al ricorso. –RICORRENTE–
CONTRO
elettivamente domiciliata presso l'avv. Lucia Rita Pistola, Controparte_1
dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2025, , quale Parte_1
1 debitrice esecutata, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 615, co. 2 e 617, co. 2 c.p.c., avverso il pignoramento di autoveicolo ex art. 521-bis c.p.c. notificatole dalla deducendo: Controparte_1
a) l'omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento richiamate nel pignoramento;
b) la mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 D.P.R. n. 602/1973; c) la violazione del beneficio di preventiva escussione previsto dagli artt. 2291 e 2304 c.c., non essendovi prova che sia stato preventivamente escusso il patrimonio della d) Controparte_2
l'estinzione per prescrizione dei crediti.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “In via preliminare 1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui sopra,
l'invalidità, la nullità e l'illegittimità dell'azione esecutiva per carenza di validi titoli utilmente azionabili e comunque mai notificati;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intrapresa azione esecutiva e del pignoramento impugnato, per violazione dell'art. 50 D.P.R. 600/73, con conseguente adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge, compresa la cancellazione di ogni pregiudizio trascritto sull'autoveicolo oggetto di pignoramento;
In via principale e nel merito 3) Accertare e Dichiarare l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione per violazione degli artt. 2291 c.c. e 2304 c.c., stante la garanzia del beneficio di preventiva escussione della società, in capo al socio di snc, con conseguente accoglimento dell'opposizione e successiva adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge, compresa la cancellazione di ogni pregiudizio trascritto sull'autoveicolo oggetto di pignoramento mobiliare;
In via subordinata 4) Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle ingiunzioni di pagamento n. 197138, n.
214974, n. 238895, n. 88441, n. 300229, n. 300230 e per l'effetto ridurre
l'importo della pretesa tributaria e del pignoramento impugnato. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
2 2. La si è costituita in giudizio, chiedendo che sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, poiché depositata in data 11.02.2025 e, quindi, oltre il termine perentorio del 10.02.2025 assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase sommaria.
3. Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso oralmente la causa.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente osservato che l'esecutata ha irritualmente introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione con ricorso in riassunzione ex art. 627 c.p.c., disposizione che, invece, riguarda la riassunzione del processo esecutivo una volta che sia stata rigettata nel merito l'opposizione che ne aveva determinato la sospensione.
Ciononostante, alla luce della previsione di cui all'art. 281-decies, co. 3 c.p.c., secondo cui le disposizioni relative al procedimento semplificato di cognizione si applicano anche alle opposizioni esecutive, tale ricorso può essere riqualificato quale ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.
Non osta a tale conclusione la circostanza che il ricorso sia privo degli avvertimenti previsti dal primo comma della disposizione da ultimo citata, tenuto conto che l'omissione dei predetti avvertimenti non ha comunque leso il diritto di difesa della convenuta, la quale si è ritualmente costituita, contrastando l'avversa domanda.
5. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva introduzione della fase di merito, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, come desumibile dall'esame del fascicolo telematico, il ricorso non è stato depositato in data
11.02.2025, ma alle ore 17:27 del 10.02.2025 e, dunque, entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase sommaria.
3 6. Passando ora alla trattazione del merito, si rileva che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza
o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 7822 del 14.04.2020).
Si rileva, altresì, che “in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. “recuperatorie”, con le quali
l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire “in executivis”, per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992” (Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 11900 del 07.05.2019).
Ne consegue che, in relazione ai crediti rivenienti dalle ingiunzioni di pagamento nn. 214974 del 13.11.2017, 88441 del 28.05.2018, 300229 del
4 10.12.2018, 300230 del 10.12.2018, 126318 del 09.09.2019, 350013 del
27.11.2023 e 418548 del 31.01.2024, aventi tutti natura tributaria, sussista senz'altro la giurisdizione del giudice tributario, in luogo del giudice ordinario, limitatamente alle doglianze riassunte alle lett. a), b) e d) del punto 1) della presente decisione.
7. Tale conclusione, a parere del Tribunale, non può invece essere recepita con riferimento al motivo di cui alla lett. c) del punto 1).
Ed invero, laddove, come nel caso di specie, l'opponente sostenga che il presupposto impositivo dell'imposta sia stato realizzato dalla società e che, pertanto, in applicazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, l'azione esecutiva avrebbe dovuto essere diretta in via preliminare nei confronti della società medesima e solo in via sussidiaria nei confronti del socio, si è al cospetto di doglianza che quest'ultimo ha interesse a sollevare non già allorquando riceva la notifica dell'ingiunzione di pagamento, che, come è noto, rappresenta un mero atto prodromico all'esercizio dell'azione esecutiva, bensì solo a seguito della notifica, nei suoi confronti, del pignoramento, che, invece, rappresenta proprio l'atto con cui ha inizio l'esecuzione.
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è
l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale
5 del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza
è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce
a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (Cass. Civ., Sez.
Un., sentenza n. 28709 del 16.12.2020).
Orbene, dalla disamina della documentazione in atti, emerge inequivocabilmente che i crediti riportati nelle ingiunzioni di pagamento nn.
214974 del 13.11.2017, 88441 del 28.05.2018, 300229 del 10.12.2018, 300230 del 10.12.2018, 126318 del 09.09.2019, 350013 del 27.11.2023 e 418548 del Contr 31.01.2024 afferiscono tutti a e carico della CP_4 Controparte_2
di cui parte reclamante è socia illimitatamente responsabile.
Ne deriva che, a fronte dell'eccezione relativa al beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale sollevata dall'esecutata, la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova dell'insufficienza totale o parziale di tale patrimonio.
In difetto di tale prova, neppure desumibile aliunde, non può dunque che ritenersi l'illegittimità dell'azione esecutiva limitatamente ai crediti rivenienti dalle predette ingiunzioni di pagamento.
8. Occorre adesso procedere all'esame delle doglianze compendiate alle lett. a),
b) e d) del punto 1 della decisione in relazione ai crediti per contravvenzioni conseguenti a violazioni del Codice della Strada indicati nelle ingiunzioni di pagamento n. 197138 del 12.09.2014 e 238895 del 13.12.2017.
6 Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti risulta che l'ingiunzione di pagamento n. 197138 del 12.09.2014 è stata notificata in data 27.03.2015 e che la successiva intimazione di pagamento n. 711158 del 04.12.2023 è stata notificata in data 27.12.2023, allorquando era abbondantemente decorso il termine di prescrizione di cinque anni.
Ne consegue l'estinzione per prescrizione di tale credito.
Quanto, invece, all'ingiunzione di pagamento n. 238895 del 13.12.2017, la stessa risulta notificata alla debitrice in data 28.02.2019 ed è stata seguita anch'essa dalla notifica, in data 27.12.2023, dell'intimazione di pagamento.
I motivi di opposizione sollevati in relazione a tale ingiunzione di pagamento appaiono quindi tutti infondati.
9. In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, la convenuta ha legittimamente avviato l'azione esecutiva solo per il credito portato dall'ingiunzione di pagamento n. 238895 del 13.12.2017.
Con riferimento ai crediti derivanti dalle altre ingiunzioni di pagamento va invece dichiarata l'illegittimità del pignoramento.
10. La complessità delle questioni giuridiche affrontate e la fondatezza solo parziale dell'opposizione giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del pignoramento di autoveicoli n. 5442/2024 del
31.07.2024, compiuto dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
limitatamente ai crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento nn.
[...]
7 del 10.12.2018, 300230 del 10.12.2018, 126318 del 09.09.2019, 350013 del
27.11.2023 e 418548 del 31.01.2024;
2) dichiara l'estinzione per prescrizione del credito riportato nell'ingiunzione di pagamento n. 197138 del 12.09.2014;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 16.12.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
197138 del 12.09.2014, 214974 del 13.11.2017, 88441 del 28.05.2018, 300229