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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 169/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MAGNONI FRANCESCO Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 14/05/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona , la ricorrente personalmente che liberamente interrogata si riporta al contenuto del ricorso che conferma
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 14.5.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 4.3.2025 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Magnoni Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alla fruizione del Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 5 bis, D. Lgs. 151/2001 e, per l'effetto, annullare il
Provvedimento di reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave
(art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001) n. A1935829, adottato in data 15.03.2024 da I.N.P.S. - Agenzia di Castiglione delle Stiviere, con conseguente accoglimento della domanda di Congedo straordinario biennale presentata dalla sig.ra al fine di assistere la madre non autosufficiente Parte_1
con lei convivente. Persona_1
Con vittoria di spese ed onorari
Per la parte convenuta
2 Voglia il Giudice del Lavoro adito rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti
CP_ dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore della ricorrente esponeva
- che, in data 06.03.2024, la sig.ra presentava Domanda di Congedo straordinario a mezzo Parte_1
Nu Patronato ( – ), n. prot. .4591.06/03/2024.0004947, con richiesta di congedo CP_2 Nu_2 CP_1
straordinario per assistere la madre per il periodo compreso tra il 30.03.2024 – Persona_1
25.03.2026 ; che l' ha rigettato la domanda perché la lavoratrice ha utilizzato il periodo di 730 giorni di CP_1
congedo straordinario per assistere il padre Persona_2
che il Comitato Provinciale di Mantova in data 19.07.2024 ha rigettato il ricorso CP_1
amministrativo ritualmente presentato;
che la ricorrente convive con gli anziani genitori ambedue con grave disabilità accertata dalla
Commissione Medica Integrata ASL/INPS
Tanto premesso contestava con ampie e articolate e motivazioni la legittimità del diniego del congedo straordinario richiesto dalla ricorrente invocando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e auspicando una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell' previdenziale rilevava che l' ha fatto applicazione della Circolare CP_3 CP_1
32/2012 in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ribadiva , con altrettante articolate argomentazioni , che l'operato è pienamente legittimo;
sottolineava che anche il CP_1
Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 ha disposto che il limite del biennio di fruizione è compiuto entro un unico «contatore» complessivo «a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito», con la conseguenza che il lavoratore che fa domanda di congedo straordinario ha diritto ad un periodo di permesso retribuito dal lavoro che può durare massimo 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del richiedente
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , veniva discussa e decisa
La materia di causa è disciplinata dall'art. 42, commi 5 ess., del d.lgs. n. 151/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.lgs. 18.7.2011 n. 119, che così dispone:
3 “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
4
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 .
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto” .
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 “ I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
E' pacifico che la ricorrente ha fruito del “tetto massimo” di giorni 730 di congedo straordinario per assistere un genitore invalido ed ora ha necessità di fruire di uguale congedo per assistere il secondo genitore parimenti portatore di handicap grave
Quindi il nodo da sciogliere nella presente controversia attiene all'esistenza o meno di un diritto a richiedere il congedo straordinario per potere assistere un famigliare malgrado quello già integralmente usufruito per assisterne un altro .
L'ormai consolidato insegnamento della Corte di legittimità, in materia di congedi e permessi per i genitori di figli affetti da handicap, di cui al citato art.42, è nel senso che “Il diritto al congedo per handicap grave, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, applicabile "ratione temporis", secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare.(v. Cass sez lav. sent. n.11031 del 5 maggio 2017).
Si legge in motivazione, che l'art. 42, 5 comma del d.lgs.151/2001, riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare "la durata complessiva di due anni".
L'art.4, comma 2 della l.53/2000 parla allo stesso scopo di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni".
5 L'art.2 del DM 278/2000 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione "può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.".
Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno;
talché' esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32
Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto
Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore : "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...."
Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare 10 CP_4 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare del 12.3.2004 n. 31)”. CP_4
Si tratta di principi ribaditi dalla Suprema Corte, sia con l'Ordinanza n. 11126/2019: “Il diritto al congedo per handicap grave, di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, applicabile “ratione temporis”, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2,3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale – non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare” (Cass. n. 11031 del 05/05/2017; per l'affermazione di un analogo principio cfr. Cass. n. 4623 del 25/02/2010 in tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 2)”, nella quale è pure precisato che “Del resto, la stessa legge grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4, nel modificare il D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151, art. 42, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
6 della vita lavorativa….” ha riconosciuto espressamente che il limite biennale previsto si riferisce a ciascuna persona portatrice di handicap, nel caso in esame, a ciascun figlio portatore di handicap;
sia con la Sentenza n. 26605/2020 nella quale la Cassazione, Sez. Lavoro, oltre a ribadire quanto chiarito con le superiori pronunce e confermare ancora una volta detto orientamento, evidenzia che “… il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non e' il nucleo familiare in se', ovvero il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap
(cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009).
Una configurazione siffatta, d'altronde, e' in linea con la definizione contenuta nella Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita', approvata il 13 dicembre 2006, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri, nonché' con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito la disabilità come difficoltà all'espletamento delle "attività personali" e alla "partecipazione sociale" (cfr. Cass., sez. un., n. 16102 del 2009)”,
Questo giudice reputa di condividere , come altri giudici, la tesi attorea aderente all'insegnamento della Corte di legittimità su esposto, in quanto il principio affermato con riguardo ai genitori che si trovino a dovere assistere due figli invalidi, non può non valere anche nell'ipotesi, come quella in esame, di un familiare che abbia la evidente e non contestata necessità di assistere sia il padre che la madre entrambi disabili;
tenuto conto, altresì, che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'ordinamento, attraverso le norme riguardanti i permessi per disabilità, tutela non certo il lavoratore onerato dell'assistenza, ma le persone affette da handicap e, dunque, tutti i disabili presenti nel suo nucleo familiare.
Il ricorso deve essere quindi accolto
Le spese di lite , tuttavia , non seguono la soccombenza per la natura interpretativa delle questioni trattate e, quindi, in virtu' della interpretazione costituzionalmente orientata qui operata
P.Q.M.
definitivamente provvedendo , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto , dichiara il diritto di di fruire del Parte_1
Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 5 bis, D. Lgs. 151/2001 per assistere anche la madre portatrice di disabilità grave;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova, il 14.5.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
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TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MAGNONI FRANCESCO Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 14/05/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona , la ricorrente personalmente che liberamente interrogata si riporta al contenuto del ricorso che conferma
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 14.5.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 4.3.2025 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Magnoni Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alla fruizione del Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 5 bis, D. Lgs. 151/2001 e, per l'effetto, annullare il
Provvedimento di reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave
(art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001) n. A1935829, adottato in data 15.03.2024 da I.N.P.S. - Agenzia di Castiglione delle Stiviere, con conseguente accoglimento della domanda di Congedo straordinario biennale presentata dalla sig.ra al fine di assistere la madre non autosufficiente Parte_1
con lei convivente. Persona_1
Con vittoria di spese ed onorari
Per la parte convenuta
2 Voglia il Giudice del Lavoro adito rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti
CP_ dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore della ricorrente esponeva
- che, in data 06.03.2024, la sig.ra presentava Domanda di Congedo straordinario a mezzo Parte_1
Nu Patronato ( – ), n. prot. .4591.06/03/2024.0004947, con richiesta di congedo CP_2 Nu_2 CP_1
straordinario per assistere la madre per il periodo compreso tra il 30.03.2024 – Persona_1
25.03.2026 ; che l' ha rigettato la domanda perché la lavoratrice ha utilizzato il periodo di 730 giorni di CP_1
congedo straordinario per assistere il padre Persona_2
che il Comitato Provinciale di Mantova in data 19.07.2024 ha rigettato il ricorso CP_1
amministrativo ritualmente presentato;
che la ricorrente convive con gli anziani genitori ambedue con grave disabilità accertata dalla
Commissione Medica Integrata ASL/INPS
Tanto premesso contestava con ampie e articolate e motivazioni la legittimità del diniego del congedo straordinario richiesto dalla ricorrente invocando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e auspicando una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell' previdenziale rilevava che l' ha fatto applicazione della Circolare CP_3 CP_1
32/2012 in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ribadiva , con altrettante articolate argomentazioni , che l'operato è pienamente legittimo;
sottolineava che anche il CP_1
Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 ha disposto che il limite del biennio di fruizione è compiuto entro un unico «contatore» complessivo «a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito», con la conseguenza che il lavoratore che fa domanda di congedo straordinario ha diritto ad un periodo di permesso retribuito dal lavoro che può durare massimo 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del richiedente
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , veniva discussa e decisa
La materia di causa è disciplinata dall'art. 42, commi 5 ess., del d.lgs. n. 151/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.lgs. 18.7.2011 n. 119, che così dispone:
3 “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
4
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 .
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto” .
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 “ I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
E' pacifico che la ricorrente ha fruito del “tetto massimo” di giorni 730 di congedo straordinario per assistere un genitore invalido ed ora ha necessità di fruire di uguale congedo per assistere il secondo genitore parimenti portatore di handicap grave
Quindi il nodo da sciogliere nella presente controversia attiene all'esistenza o meno di un diritto a richiedere il congedo straordinario per potere assistere un famigliare malgrado quello già integralmente usufruito per assisterne un altro .
L'ormai consolidato insegnamento della Corte di legittimità, in materia di congedi e permessi per i genitori di figli affetti da handicap, di cui al citato art.42, è nel senso che “Il diritto al congedo per handicap grave, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, applicabile "ratione temporis", secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare.(v. Cass sez lav. sent. n.11031 del 5 maggio 2017).
Si legge in motivazione, che l'art. 42, 5 comma del d.lgs.151/2001, riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare "la durata complessiva di due anni".
L'art.4, comma 2 della l.53/2000 parla allo stesso scopo di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni".
5 L'art.2 del DM 278/2000 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione "può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.".
Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno;
talché' esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32
Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto
Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore : "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...."
Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare 10 CP_4 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare del 12.3.2004 n. 31)”. CP_4
Si tratta di principi ribaditi dalla Suprema Corte, sia con l'Ordinanza n. 11126/2019: “Il diritto al congedo per handicap grave, di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, applicabile “ratione temporis”, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2,3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale – non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare” (Cass. n. 11031 del 05/05/2017; per l'affermazione di un analogo principio cfr. Cass. n. 4623 del 25/02/2010 in tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 2)”, nella quale è pure precisato che “Del resto, la stessa legge grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4, nel modificare il D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151, art. 42, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
6 della vita lavorativa….” ha riconosciuto espressamente che il limite biennale previsto si riferisce a ciascuna persona portatrice di handicap, nel caso in esame, a ciascun figlio portatore di handicap;
sia con la Sentenza n. 26605/2020 nella quale la Cassazione, Sez. Lavoro, oltre a ribadire quanto chiarito con le superiori pronunce e confermare ancora una volta detto orientamento, evidenzia che “… il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non e' il nucleo familiare in se', ovvero il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap
(cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009).
Una configurazione siffatta, d'altronde, e' in linea con la definizione contenuta nella Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita', approvata il 13 dicembre 2006, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri, nonché' con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito la disabilità come difficoltà all'espletamento delle "attività personali" e alla "partecipazione sociale" (cfr. Cass., sez. un., n. 16102 del 2009)”,
Questo giudice reputa di condividere , come altri giudici, la tesi attorea aderente all'insegnamento della Corte di legittimità su esposto, in quanto il principio affermato con riguardo ai genitori che si trovino a dovere assistere due figli invalidi, non può non valere anche nell'ipotesi, come quella in esame, di un familiare che abbia la evidente e non contestata necessità di assistere sia il padre che la madre entrambi disabili;
tenuto conto, altresì, che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'ordinamento, attraverso le norme riguardanti i permessi per disabilità, tutela non certo il lavoratore onerato dell'assistenza, ma le persone affette da handicap e, dunque, tutti i disabili presenti nel suo nucleo familiare.
Il ricorso deve essere quindi accolto
Le spese di lite , tuttavia , non seguono la soccombenza per la natura interpretativa delle questioni trattate e, quindi, in virtu' della interpretazione costituzionalmente orientata qui operata
P.Q.M.
definitivamente provvedendo , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto , dichiara il diritto di di fruire del Parte_1
Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 5 bis, D. Lgs. 151/2001 per assistere anche la madre portatrice di disabilità grave;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova, il 14.5.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
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