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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1255 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma via Parte_1
Valdinievole n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare CP_1
Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con sentenza n. 384/2024 resa all'esito del procedimento RG n. 5711/2022, era stato accertato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza dal mese di marzo 2023 e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici (18.3.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445- bis comma 5 c.p.c., CP_1 non gli è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene decisa con la presente sentenza.
1 Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti con decurtazione della somma di euro 631,86 a titolo di trattenuta (vedi allegati nella memoria difensiva).
All'odierna a udienza, la difesa di parte ricorrente non ha contestato tale trattenuta e si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 14.7.2025 e corrisposti in data 1.9.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giurisdizionale e dall'invio della documentazione amministrativa (18.3.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 28.10.2025
Il Giudice
ES Di ET
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