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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA C.F._1
FRAMARIN del Foro di Vicenza
-ricorrente -
contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO BERTELLE del C.F._2
Foro di Vicenza
1 -resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)il figlio minore viene affidato in esclusiva alla madre, con residenza e Per_1
collocamento presso la stessa;
b)il padre, quando sarà cessata la detenzione domiciliare, potrà vedere il figlio minore esclusivamente in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi su richiesta dell'interessato, con facoltà dei Servizi Sociali di sospendere gli incontri se disturbanti per il minore;
c) contribuirà al mantenimento dei figli ed CP_1 Per_2 Per_1
corrispondendo alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300 (euro
150 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT e sosterrà al
50% le spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
d)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.11.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
2 matrimonio con in Siria il 23.12.1995; che l'atto di matrimonio era CP_1
stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Altavilla Vicentina;
che l'unione entrata in irreversibile crisi e che con sentenza n. 822/2022 il Tribunale di
Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 19.3.2025 si costituiva in giudizio derendo CP_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex
adverso indicate.
All'udienza del 7.5.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 822/2022 (irrevocabile il 13.12.2022) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
3 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta (viste le statuizioni contenute nella sentenza di separazione) alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento del figlio minore Per_1
in via esclusiva alla madre ed alla disciplina delle visite da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne a carico del padre, così come Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Siria il 23.12.1995 alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla Vicentina competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.5, parte II, serie C, anno 2006;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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