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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/11/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8733/2022 per querela di falso promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. OPPICELLI ANTONIO e DE RANGO Parte_1 MARIO
ATTORE Parte_2 contro
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO
CONVENUTA
Pubblico Ministero intervenuto in giudizio in data 20/6/2023
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE QUERELANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe tutte le pronunzie anche istruttorie meglio viste:
1) Dichiarare a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso nulli e/o inesistenti e/o annullabili: le sottoscrizioni delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali e/o le relative ricevute di notificazione nonché le dichiarazioni ivi pretese annotarsi tanto siccome provenienti dall'ufficiale postale che curò le notifiche, quanto dai presunti destinatari e/o dai presunti addetti alla ricezione delle stesse, in quanto false.
2) 2.1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; 2.2) condannare in via generica parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente, danni da liquidarsi in separato giudizio che l'esponente si riserva di svolgere.
3) Anche occorrendo in via alternativa e come autonoma azione inter partes dichiarare – ove sia applicabile il caso – la inesistenza e/o insanabile nullità di tutte o talune delle presunte notifiche di
pagina 1 di 5 cui alle cartoline, sempre docc. 4/10 e 14 vero (prodotto con la II Mem. Istruttoria a correzione di errore materiale nel dep. del doc. 14 originario). 4) In ogni caso escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie legali, in particolare ai fini del Ricorso impugnativo azionato dall'esponente nel giudizio nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Rgn. 59/2023 inter partes / Pt_3 Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
5) In ogni caso dichiarando infondate in fatto e in diritto domande, deduzioni, eccezioni e contestazioni della controparte.
6) E comunque con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia codesta Ecc.ma Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, rigettare l'azione avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta dopo il 28.2.2023 ma prima del 30.6.2023, per querela di falso, origina dall'opposizione, proposta da avverso la cartella esattoriale n. 05676202200001128000 del Pt_1
19.12.2022 (Prod. n. 1 Attore), davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia (Prod. n. 2 Attore).
Nel processo tributario contestava e disconosceva le notifiche (asseritamente effettuate tra il Pt_1 2011 e il 2013) di precedenti cartelle, relative a:
- crediti per IRAP, IVA, Studi di Settore ed altre voci (Prod. n. 4 – 8 Attore e Convenuta), secondo la tesi attorea inesistenti e comunque riferiti alla società , dichiarata chiusa e cancellata CP_3 dal Registro dell'Imprese della Spezia in data 20.12.2010 (Prod. n. 3 Attore, pag. 2), mentre le relative notifiche sarebbero avvenute tra la fine del 2011 e il luglio 2013;
- crediti (ammontanti comunque a sole € 457,57) per Irpef e canone RAI non pagato, riferiti a fondati su cartelle asseritamente notificate nel 2014 (Prod. n. 9 e 10 Attore e n. 9 Pt_1
Convenuta).
assumeva: Pt_1
- di non avere avuto contezza di alcuna di tali notifiche, fino a quando, ricevuta la notifica della cartella del 19.12.2022, aveva svolto accertamenti e reperito copie delle asserite antecedenti notifiche (Prod. n. 12 Attore);
- in particolare, che le firme apposte su tre delle correlate cartoline di notifica (di cui alle Prod. n. 5, 6 e 7 Attore e Convenuta) e a lui attribuite erano apocrife;
- di non comprendere perché le cartelle intestate e notificate alla società estinta fossero azionate in odio al medesimo personalmente;
- di avere aderito nel 2017 alla Definizione agevolata delle cartelle pendenti a suo nome, tra le quali non erano inserite quelle di cui è causa.
- L nel costituirsi nel processo tributario (Prod. n. 13 e 13-bis Attore), opponeva Controparte_1 che le cartelle dovevano ritenersi validamente notificate.
pagina 2 di 5 proponeva, pertanto, querela di falso con riferimento alle cartoline attestanti la notifica delle Pt_1 impugnate cartelle a sé stesso (Prod. n. 5, 6 e 7 Attore e Convenuta), alla moglie (Prod. n. 8 Attore e Convenuta) e alla madre (Prod. n. 4, 9, 10 e 14 Attore e n. 4, 9 e 3 Convenuta). L costituendosi nel presente giudizio eccepiva, in primo luogo, la parziale Controparte_1 inammissibilità dell'azione attorea, osservando che il giudizio di falso concerne esclusivamente la verifica dell'autenticità di documenti fidefacenti, ed eccepiva l'inammissibilità delle richieste riguardanti il procedimento notificatorio e delle relative domande di risarcimento danni.
Contestava in ogni caso le doglianze attoree, relative alle singole notifiche, e ribadiva che qualunque contestazione sulla cessazione della società destinataria e sulla ritualità delle notifiche era da ritenersi estranea al procedimento per querela di falso.
Cont All'udienza del 25.01.2024, l'Avvocatura dello Stato per depositava gli originali delle cartoline relative alle notifiche delle cartelle esattoriali impugnate, riservandosi di produrre la cartolina ex Prod. n. 4.
Esaminate le memorie 171 ter c.p.c. il Giudice, con ordinanza del 5.3.2024, dichiarava l'inammissibilità delle prove orali in quanto afferenti a circostanze irrilevanti ai fini della querela di falso, esulando dal presente giudizio le questioni relative alla irritualità delle notifiche, e licenziava ctu grafologica sulle firme apposte nello spazio riservato al “destinatario” nelle cartoline originali custodite in cancelleria sul seguente quesito:
“Accerti tramite saggio grafico e valutazione comparativa delle firme oggetto di querela di falso con quelle apposte su documenti ufficiali, da acquisire presso i pubblici uffici, se le firme che risultano nello spazio riservato al destinatario nelle cartoline originali prodotte in atti sub nn. 5,6 ,7 siano autografe o apocrife”.
Il Ctu, dando atto che le parti non avevano presentato osservazioni critiche alla bozza, depositava o la relazione finale così concludendo:
“Alla luce delle suddette risultanze grafiche individuate, è possibile riconoscere una sostanziale presenza di analogie e coincidenze del movimento scrittorio, delle strutture morfologiche e dei gesti di dettaglio. Elementi che lasciano emergere una oggettiva compatibilità tra le caratteristiche delle firme in verifica e l'autografia del Sig. . Le risultanze e le considerazioni tecniche esposte nelle pagine Controparte_2 precedenti permettono di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice come segue: “Acquisito il saggio grafico ed attuata valutazione comparativa delle firme oggetto di querela di falso con quelle apposte su documenti ufficiali, acquisite presso i pubblici uffici, le firme che risultano nello spazio riservato al destinatario nelle cartoline originali prodotte in atti sub nn. 5, 6, 7 sono autografe”.
La causa perveniva quindi a decisione.
Tutto ciò premesso occorre precisare in primo luogo che l'agente postale, così come l'ufficiale giudiziario, non ha l'obbligo di accertare l'identità del ricevente (tale obbligo sussiste nell'ipotesi in cui l'atto venga ritirato presso l'ufficio postale perché in tal caso l'addetto alla consegna deve accertare l'identità del soggetto che ritira secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma n. 1 delle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con Delibera del 20 giugno 2013 ), ma ciò non toglie che, nell'ipotesi in cui la firma non sia autografa, se ne debba dichiarare la falsità.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Genova con la sentenza n.1133/2011 che, pur non ritenendo provata la falsità integrale delle relate di notifica, ha dichiarato, all'esito della ctu, la falsità delle firme. pagina 3 di 5 Tale pronuncia è stata confermata con la sentenza n.140/2016 della Corte di Appello di Genova che ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'ufficiale giudiziario non ha l'obbligo di accertare l'identità della persona alla quale consegna l'atto, bastando raccogliere le sue dichiarazioni (Cassazione n.2323 del 2000) e ha ritenuto invece non condivisibile l'assunto dell'appellante per cui dalla falsità della sottoscrizione del destinatario della notifica a mani proprie dovrebbe discendere la falsità ideologica dell'intera notifica in maniera automatica.
La Corte ha osservato come la prova del falso ideologico presupponga la prova che il pubblico ufficiale non si sia recato presso l'indirizzo del destinatario e non abbia consegnato l'atto alla persona presentatasi come il destinatario e quindi abbia attestato falsamente tali circostanze.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1213/2017 che, respingendo il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, ha osservato:
“Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della (…) in calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come (..) ha sottoscritto l'atto per ricevuta — attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Come è stato correttamente rilevato dall'Avvocatura il querelante nel presente giudizio ha sovrapposto il piano della validità delle notifiche e quello della falsità della documentazione di notifica, con specifico riferimento ad aspetti non fidefacenti, eccezion fatta per le sottoscrizioni immediatamente attribuite all'attore.
Questo Tribunale ha ritenuto che nella relata di notifica l'efficacia fidefacente operi, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma. Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia, a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato quali, ad esempio, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). La Cassazione ha ben evidenziato che in relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può nella sede idonea (e quindi nel giudizio ove dovrà essere valutata la regolarità della notifica), fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza però dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). Il disconoscimento della firma apparentemente apposta al destinatario della notificazione e l'eventuale assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono infatti circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono se del caso costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima” . (Trib. Genova, sez. II civ., 05/02/2024, n. 36).
pagina 4 di 5 Pertanto, al netto di tutte le questioni relative all'irritualità delle notifiche, che esulano dal presente giudizio in quanto non afferenti ad attestazioni fidefacenti, e della domanda di risarcimento del danno, accertato che le firme apposte sulle cartoline prodotte sub 5, 6, 7 sono autografe, la querela di falso deve essere rigettata.
Il pagamento delle spese processuali, in virtù del principio di causalità, segue la soccombenza e il querelante deve essere condannato al pagamento delle pena pecuniaria ex art, 226, co. 1 c.p.c.. Le spese sono così liquidate:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la querela di falso presentata da . Parte_1
- Dichiara tenuto e condanna il querelante a rimborsare all' le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa per compensi.
- Condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20 ex art, 226, co. 1 c.p.c.
-Pone le spese della ctu grafologica a carico del querelante.
Così deciso nella cdc del 21.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Francesca Lippi Lorenza Calcagno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8733/2022 per querela di falso promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. OPPICELLI ANTONIO e DE RANGO Parte_1 MARIO
ATTORE Parte_2 contro
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO
CONVENUTA
Pubblico Ministero intervenuto in giudizio in data 20/6/2023
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE QUERELANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe tutte le pronunzie anche istruttorie meglio viste:
1) Dichiarare a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso nulli e/o inesistenti e/o annullabili: le sottoscrizioni delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali e/o le relative ricevute di notificazione nonché le dichiarazioni ivi pretese annotarsi tanto siccome provenienti dall'ufficiale postale che curò le notifiche, quanto dai presunti destinatari e/o dai presunti addetti alla ricezione delle stesse, in quanto false.
2) 2.1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; 2.2) condannare in via generica parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente, danni da liquidarsi in separato giudizio che l'esponente si riserva di svolgere.
3) Anche occorrendo in via alternativa e come autonoma azione inter partes dichiarare – ove sia applicabile il caso – la inesistenza e/o insanabile nullità di tutte o talune delle presunte notifiche di
pagina 1 di 5 cui alle cartoline, sempre docc. 4/10 e 14 vero (prodotto con la II Mem. Istruttoria a correzione di errore materiale nel dep. del doc. 14 originario). 4) In ogni caso escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie legali, in particolare ai fini del Ricorso impugnativo azionato dall'esponente nel giudizio nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Rgn. 59/2023 inter partes / Pt_3 Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
5) In ogni caso dichiarando infondate in fatto e in diritto domande, deduzioni, eccezioni e contestazioni della controparte.
6) E comunque con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia codesta Ecc.ma Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, rigettare l'azione avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta dopo il 28.2.2023 ma prima del 30.6.2023, per querela di falso, origina dall'opposizione, proposta da avverso la cartella esattoriale n. 05676202200001128000 del Pt_1
19.12.2022 (Prod. n. 1 Attore), davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia (Prod. n. 2 Attore).
Nel processo tributario contestava e disconosceva le notifiche (asseritamente effettuate tra il Pt_1 2011 e il 2013) di precedenti cartelle, relative a:
- crediti per IRAP, IVA, Studi di Settore ed altre voci (Prod. n. 4 – 8 Attore e Convenuta), secondo la tesi attorea inesistenti e comunque riferiti alla società , dichiarata chiusa e cancellata CP_3 dal Registro dell'Imprese della Spezia in data 20.12.2010 (Prod. n. 3 Attore, pag. 2), mentre le relative notifiche sarebbero avvenute tra la fine del 2011 e il luglio 2013;
- crediti (ammontanti comunque a sole € 457,57) per Irpef e canone RAI non pagato, riferiti a fondati su cartelle asseritamente notificate nel 2014 (Prod. n. 9 e 10 Attore e n. 9 Pt_1
Convenuta).
assumeva: Pt_1
- di non avere avuto contezza di alcuna di tali notifiche, fino a quando, ricevuta la notifica della cartella del 19.12.2022, aveva svolto accertamenti e reperito copie delle asserite antecedenti notifiche (Prod. n. 12 Attore);
- in particolare, che le firme apposte su tre delle correlate cartoline di notifica (di cui alle Prod. n. 5, 6 e 7 Attore e Convenuta) e a lui attribuite erano apocrife;
- di non comprendere perché le cartelle intestate e notificate alla società estinta fossero azionate in odio al medesimo personalmente;
- di avere aderito nel 2017 alla Definizione agevolata delle cartelle pendenti a suo nome, tra le quali non erano inserite quelle di cui è causa.
- L nel costituirsi nel processo tributario (Prod. n. 13 e 13-bis Attore), opponeva Controparte_1 che le cartelle dovevano ritenersi validamente notificate.
pagina 2 di 5 proponeva, pertanto, querela di falso con riferimento alle cartoline attestanti la notifica delle Pt_1 impugnate cartelle a sé stesso (Prod. n. 5, 6 e 7 Attore e Convenuta), alla moglie (Prod. n. 8 Attore e Convenuta) e alla madre (Prod. n. 4, 9, 10 e 14 Attore e n. 4, 9 e 3 Convenuta). L costituendosi nel presente giudizio eccepiva, in primo luogo, la parziale Controparte_1 inammissibilità dell'azione attorea, osservando che il giudizio di falso concerne esclusivamente la verifica dell'autenticità di documenti fidefacenti, ed eccepiva l'inammissibilità delle richieste riguardanti il procedimento notificatorio e delle relative domande di risarcimento danni.
Contestava in ogni caso le doglianze attoree, relative alle singole notifiche, e ribadiva che qualunque contestazione sulla cessazione della società destinataria e sulla ritualità delle notifiche era da ritenersi estranea al procedimento per querela di falso.
Cont All'udienza del 25.01.2024, l'Avvocatura dello Stato per depositava gli originali delle cartoline relative alle notifiche delle cartelle esattoriali impugnate, riservandosi di produrre la cartolina ex Prod. n. 4.
Esaminate le memorie 171 ter c.p.c. il Giudice, con ordinanza del 5.3.2024, dichiarava l'inammissibilità delle prove orali in quanto afferenti a circostanze irrilevanti ai fini della querela di falso, esulando dal presente giudizio le questioni relative alla irritualità delle notifiche, e licenziava ctu grafologica sulle firme apposte nello spazio riservato al “destinatario” nelle cartoline originali custodite in cancelleria sul seguente quesito:
“Accerti tramite saggio grafico e valutazione comparativa delle firme oggetto di querela di falso con quelle apposte su documenti ufficiali, da acquisire presso i pubblici uffici, se le firme che risultano nello spazio riservato al destinatario nelle cartoline originali prodotte in atti sub nn. 5,6 ,7 siano autografe o apocrife”.
Il Ctu, dando atto che le parti non avevano presentato osservazioni critiche alla bozza, depositava o la relazione finale così concludendo:
“Alla luce delle suddette risultanze grafiche individuate, è possibile riconoscere una sostanziale presenza di analogie e coincidenze del movimento scrittorio, delle strutture morfologiche e dei gesti di dettaglio. Elementi che lasciano emergere una oggettiva compatibilità tra le caratteristiche delle firme in verifica e l'autografia del Sig. . Le risultanze e le considerazioni tecniche esposte nelle pagine Controparte_2 precedenti permettono di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice come segue: “Acquisito il saggio grafico ed attuata valutazione comparativa delle firme oggetto di querela di falso con quelle apposte su documenti ufficiali, acquisite presso i pubblici uffici, le firme che risultano nello spazio riservato al destinatario nelle cartoline originali prodotte in atti sub nn. 5, 6, 7 sono autografe”.
La causa perveniva quindi a decisione.
Tutto ciò premesso occorre precisare in primo luogo che l'agente postale, così come l'ufficiale giudiziario, non ha l'obbligo di accertare l'identità del ricevente (tale obbligo sussiste nell'ipotesi in cui l'atto venga ritirato presso l'ufficio postale perché in tal caso l'addetto alla consegna deve accertare l'identità del soggetto che ritira secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma n. 1 delle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con Delibera del 20 giugno 2013 ), ma ciò non toglie che, nell'ipotesi in cui la firma non sia autografa, se ne debba dichiarare la falsità.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Genova con la sentenza n.1133/2011 che, pur non ritenendo provata la falsità integrale delle relate di notifica, ha dichiarato, all'esito della ctu, la falsità delle firme. pagina 3 di 5 Tale pronuncia è stata confermata con la sentenza n.140/2016 della Corte di Appello di Genova che ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'ufficiale giudiziario non ha l'obbligo di accertare l'identità della persona alla quale consegna l'atto, bastando raccogliere le sue dichiarazioni (Cassazione n.2323 del 2000) e ha ritenuto invece non condivisibile l'assunto dell'appellante per cui dalla falsità della sottoscrizione del destinatario della notifica a mani proprie dovrebbe discendere la falsità ideologica dell'intera notifica in maniera automatica.
La Corte ha osservato come la prova del falso ideologico presupponga la prova che il pubblico ufficiale non si sia recato presso l'indirizzo del destinatario e non abbia consegnato l'atto alla persona presentatasi come il destinatario e quindi abbia attestato falsamente tali circostanze.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1213/2017 che, respingendo il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, ha osservato:
“Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della (…) in calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come (..) ha sottoscritto l'atto per ricevuta — attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Come è stato correttamente rilevato dall'Avvocatura il querelante nel presente giudizio ha sovrapposto il piano della validità delle notifiche e quello della falsità della documentazione di notifica, con specifico riferimento ad aspetti non fidefacenti, eccezion fatta per le sottoscrizioni immediatamente attribuite all'attore.
Questo Tribunale ha ritenuto che nella relata di notifica l'efficacia fidefacente operi, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma. Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia, a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato quali, ad esempio, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). La Cassazione ha ben evidenziato che in relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può nella sede idonea (e quindi nel giudizio ove dovrà essere valutata la regolarità della notifica), fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza però dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). Il disconoscimento della firma apparentemente apposta al destinatario della notificazione e l'eventuale assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono infatti circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono se del caso costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima” . (Trib. Genova, sez. II civ., 05/02/2024, n. 36).
pagina 4 di 5 Pertanto, al netto di tutte le questioni relative all'irritualità delle notifiche, che esulano dal presente giudizio in quanto non afferenti ad attestazioni fidefacenti, e della domanda di risarcimento del danno, accertato che le firme apposte sulle cartoline prodotte sub 5, 6, 7 sono autografe, la querela di falso deve essere rigettata.
Il pagamento delle spese processuali, in virtù del principio di causalità, segue la soccombenza e il querelante deve essere condannato al pagamento delle pena pecuniaria ex art, 226, co. 1 c.p.c.. Le spese sono così liquidate:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la querela di falso presentata da . Parte_1
- Dichiara tenuto e condanna il querelante a rimborsare all' le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa per compensi.
- Condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20 ex art, 226, co. 1 c.p.c.
-Pone le spese della ctu grafologica a carico del querelante.
Così deciso nella cdc del 21.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Francesca Lippi Lorenza Calcagno
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