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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 4637/2022
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 13.11.2015
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4637/2022 R.G., avente ad oggetto “Appello” e promossa
DA
, (C.F. ), rappresentata e di- Parte_1 P.IVA_1
fesa dall'Avv. EBOLI PASQUALE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. SAN- CP_1 C.F._1
IE RT, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, eviden- ziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003,
5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_1
d'ora in poi ha proposto appello avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Giudice di Pt_2
Pace di Lauro e pubblicata in data 15.06.2022 con la quale è stata dichiara la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 4.522,22 portata nella cartella di pagamento n. 012 2017
004419301001.
In primo grado ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 012 2019 CP_1
9001963851000 con la quale l' la esortava al pagamento della somma complessiva di € Pt_2
4.522,22 portata dalla cartella di pagamento n. 012 2017 004419301001 e riconducibile ad un credito vantato dalla Corte d'Appello di Napoli a titolo di spese processuali. Ad avviso dell'odierna appellata la pretesa creditoria era prescritta perché nessuna cartella di pagamento era mai stata notificata e, comunque, vi era errore ed irregolarità nelle somme indicate in car- tella.
Il Giudice di Pace di Lauro ha accolto le doglianze dell'attrice ritendo prescritto il credito van- tato attesa la nullità ed inefficacia del procedimento notificatorio della cartella esattoriale, sot- tesa all'impugnata intimazione di pagamento, e la mancanza di ulteriori e validi atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Ad avviso dell'odierna appellante il giudice di prime cure sarebbe stato incompetente territo- rialmente a decidere sull'opposizione, il contraddittorio non sarebbe stato integro, inoltre, avrebbe errato nel ritenere nullo il procedimento notificatorio della cartella di pagamento e di conseguenza nel considerare prescritto il credito di cui è causa. In ragione di ciò l'appellante ha così concluso « Voglia L'Ill.mo Tribunale Adito, … previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave ed irre- parabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accogli- mento delle argomentazioni in punto di mero fatto e diritto, “fumus boni iuris”, di cui in nar- rativa, dichiarare: a) Rigettata e disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Gdp di Lauro (Av), in persona del Giudice Dott. Franzese, recante n.401/2022, depositata in Cancelleria il
08/06/2022, pubblicata il 15/06/2022, pronunciata nel procedimento iscritto al Ruolo Generale al n.1936/2019, avente ad oggetto dell'impugnativa dell'estratto di ruolo n.1741/2017 in rela- zione alla cartella esattoriale n.01220199001963851000, riguardante un credito vantato dalla
Corte di Appello di Napoli per delle spese processuali in riferimento all'anno 2008, per un importo complessivo pari ad € 4.522,22, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui integralmente ripetute e trascritte;
b) Il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.».
L'appellata, regolarmente costituita in giudizio, ha sollevato, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ha poi chiesto il rigetto della domanda e la conferma della sen- tenza impugnata.
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
1. circa l'ammissibilità dell'appello
La doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello;
infatti, la Suprema Corte ha affermato che «deve con- cludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'ap- pellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non esiga dall'appellante alcun vacuo forma- lismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione» (Cass.
Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie al vaglio l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata, ha arti- colato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, ha denunciato dettagliatamente l'illogicità della motivazione. Ne deriva l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
2. sull'eccezione di incompetenza territoriale
Il primo motivo d'appello attiene alla competenza del giudice di Pace di Lauro a decidere dell'opposizione de qua. Secondo l pur volendo considerare i fori facoltativi, il Giudice Pt_2 di Pace di Lauro non sarebbe stato, in ogni caso, competente a decidere della questione. Al contrario, la competenza spetterebbe al Giudice di Pace di Roma, laddove si considerasse la sede legale dell di Napoli, laddove si considerasse il luogo dove è sorta l'obbligazione, Pt_2
o tuttalpiù di Mantova, luogo di residenza dell'appellata e, quindi, luogo dell'esecuzione.
Sul punto occorre ricordare che nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione sussiste una compe- tenza territoriale inderogabile. Infatti, a norma dell'art 27 c.p.c. «per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecu- zione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione».
Ciò chiarito, va rilevato che l'eccezione formulata è palesemente tardiva e dunque inammissi- bile.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, <<[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. [II]. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. [III]. Le que- stioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni>>.
Nel caso di specie occorre rilevare che l ha sollevato l'eccezione di incompetenza terri- Pt_2 toriale per la prima volta soltanto nell'atto di citazione in appello. Nessuna eccezione in tal senso è stata mossa nel corso del giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione e risposta né durante la celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, e nemmeno nelle udienze successive. Parimenti alcun rilievo è stato mosso in tal senso neanche dal giudice di pace nel corso della prima udienza.
3. sulla nullità dell'atto introduttivo per mancata notifica dello stesso nei confronti dell'ente impositore Con ordinanza n. 3870 del 12.02.2024 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di riscos- sione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei con- fronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittima- zione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddit- torio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostan- ziale prevista dalla norma.
La Corte ribadisce un principio generale, condiviso in dottrina e giurisprudenza secondo cui nella riscossione a messo ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la ri- scossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezio- nale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esat- toriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione. Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di op- posizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
Ciò posto era nella facoltà dell all'atto della costituzione, chiedere la chiamata in causa Pt_2 dell'Ente creditore (ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999) laddove avesse ritenuto che i motivi dell'opposizione non riguardassero esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Anche in questo caso, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado l non ha Pt_2 avanzato alcuna richiesta di chiamata in causa del terzo, ragion per cui l'eccezione sollevata in sede d'appello è infondata.
4. sul procedimento di notificazione
Il Giudice di primo grado ha ritenuto nullo e privo di effetto giuridico nei confronti dell'inte- ressato il procedimento notificatorio della cartella di pagamento avvenuta in data 27/06/2017 perché « dagli avvisi di ricevimento depositati emerge che la notifica avveniva a mani di sog- getto diverso dal destinatario (marito), la convenuta non ha depositato l'avviso di ricevimento dell'informativa dell'avvenuta notifica, nella notifica di cartella esattoriale, avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo è obbligato a tramettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si consi- dera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.».
Tale argomentazione non è condivisibile.
La cartella esattoriale può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
A seconda della modalità di notificazione scelta la procedura di perfezionamento della notifica cambia nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario.
Se la cartella viene notificata nelle forme ordinarie e, dunque, mediante messo notificatore ex art. 26, comma 1 primo periodo, D.P.R. 602/1973, laddove quest'ultimo consegni la cartella a persona diversa dal destinatario e quindi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio a all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo lettera racco- mandata. Infatti, l'art. 60 nel richiamare l'art 137 c.p.c., al comma 1 lettera b-bis, D.P.R.
600/1973 espressamente dispone «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'av- viso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a si- gillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indica- zioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di let- tera raccomandata».
Diversamente, laddove la notifica avvenga mediate il servizio postale e, dunque, attraverso l'in- vio di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Pertanto, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal concessionario, senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4160/2022 ha precisato «a mente della disciplina del
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il regi- stro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente». La stessa Cassazione ha poi precisato che, anche se dovessero mancare, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma), e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto resterebbe comunque valido.
Nel costante orientamento interpretativo della Cassazione, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.
Pertanto, la consegna del plico raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario.
La prova contraria, peraltro, non potrebbe essere fornita dal destinatario con la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, in quanto quelle risultanze hanno un valore meramente dichiarativo, ed offrono a loro volta una mera presunzione, superabile a mezzo di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la cartella di pagamento n. 012 2017 004419301001 è stata notificata mediate servizio postale ordinario con lettera rac- comandata n. 64910640265-6. Il plico è stato consegnato nelle mani del marito (familiare con- vivente) di in data 27.06.2017 come risulta dalla ricevuta depositata agli CP_1
atti. Pertanto, la notifica deve considerarsi perfezionata.
5. sull'eccezione di prescrizione
Acclarata la validità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata l'eccezione di pre- scrizione del credito sulla base del quale l' agisce. Pt_2
La cartella di pagamento n. 012 2017 004419301001 prodromica all'impugnata intimazione di pagamento è stata emessa sulla base di un credito vantato dalla Corte d'Appello di Napoli a titolo di spese processuali.
Le spese processuali contenute in una sentenza si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni ex art 2946 c.c., come tra l'altro evidenziato già dal giudice di primo grado.
Per completezza appare opportuno richiamare una recente ordinanza della Corte di Cassazione
(n. 5796/2025; conf.: Cass. 12614/2023) con la quale è stato chiarito che il termine di un mese per procedere all'iscrizione a ruolo, contemplato dall'art 227-ter del D.P.R. n.155/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) non è pre- visto a pena di decadenza. Di conseguenza il suo mancato rispetto non invalida la pretesa cre- ditoria.
Secondo la Cassazione la mancata iscrizione a ruolo entro un mese non comporta la decadenza dal diritto alla riscossione delle spese di giustizia, poiché la norma è finalizzata a tutelare l'in- teresse dello Stato a una sollecita riscossione, non a creare un diritto per il debitore.
Nel caso in esame il credito/debito è del 2008; l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2017; la cartella esattoriale è stata ritualmente notificata il 27.06.2017 e la successiva intimazione di pagamento è stata recapitata alla destinataria il 17.07.2019 ragion per cui nessun termine pre- scrizionale è maturato.
6. circa l'eccezione di erroneità ed irregolarità delle somme indicate nella cartella esatto- riale
Stante la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 012 2017 004419301001 e decorsi i termini per l'impugnazione della stessa, è preclusa al debitore la possibilità di contestare nel merito la pretesa creditoria.
La cartella di pagamento, laddove ritenuta illegittima, poteva e doveva essere impugnata nei tempi e nei modi previsti dalla legge entro sessanta giorni dalla notifica.
Se la cartella validamente notificata non viene impugnata nei termini di legge o viene impugnata con esito negativo, il credito da essa portato si cristallizza e il titolo non può più essere messo in discussione.
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che non è soggetta a termine di decadenza) non con- sente di contestare il credito in funzione recuperatoria, ma permette di far valere fatti modifica- tivi o estintivi successivi alla formazione del titolo.
Quindi, stante la regolarità della notifica, è rimasta preclusa la deduzione di vizi propri della cartella di pagamento che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest' ultima.
Le questioni inerenti il merito della pretesa, quindi, non possono essere più dedotte in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014 per il primo grado ed al dm 147/2022 per il secondo grado, in rapporto al II scaglione di riferimento, ai parametri medi.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello avverso la sentenza n. 401/2022, resa dal G.d.P. di Lauro, deposi- tata in data 15.06.2022 e, per l'effetto, rigetta ogni domanda proposta in primo grado dall'attuale appellata;
CP_1
2. Condanna l'appellata al pagamento in favore all'appellante CP_1
delle spese del doppio grado di giu- Parte_1 dizio, liquidate, per il primo grado, in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, e, per il secondo grado, in € 147,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 13/11/2025
Il Giudice
dott. Sossio Pellecchia
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 4637/2022
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 13.11.2015
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4637/2022 R.G., avente ad oggetto “Appello” e promossa
DA
, (C.F. ), rappresentata e di- Parte_1 P.IVA_1
fesa dall'Avv. EBOLI PASQUALE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. SAN- CP_1 C.F._1
IE RT, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, eviden- ziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003,
5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_1
d'ora in poi ha proposto appello avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Giudice di Pt_2
Pace di Lauro e pubblicata in data 15.06.2022 con la quale è stata dichiara la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 4.522,22 portata nella cartella di pagamento n. 012 2017
004419301001.
In primo grado ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 012 2019 CP_1
9001963851000 con la quale l' la esortava al pagamento della somma complessiva di € Pt_2
4.522,22 portata dalla cartella di pagamento n. 012 2017 004419301001 e riconducibile ad un credito vantato dalla Corte d'Appello di Napoli a titolo di spese processuali. Ad avviso dell'odierna appellata la pretesa creditoria era prescritta perché nessuna cartella di pagamento era mai stata notificata e, comunque, vi era errore ed irregolarità nelle somme indicate in car- tella.
Il Giudice di Pace di Lauro ha accolto le doglianze dell'attrice ritendo prescritto il credito van- tato attesa la nullità ed inefficacia del procedimento notificatorio della cartella esattoriale, sot- tesa all'impugnata intimazione di pagamento, e la mancanza di ulteriori e validi atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Ad avviso dell'odierna appellante il giudice di prime cure sarebbe stato incompetente territo- rialmente a decidere sull'opposizione, il contraddittorio non sarebbe stato integro, inoltre, avrebbe errato nel ritenere nullo il procedimento notificatorio della cartella di pagamento e di conseguenza nel considerare prescritto il credito di cui è causa. In ragione di ciò l'appellante ha così concluso « Voglia L'Ill.mo Tribunale Adito, … previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave ed irre- parabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accogli- mento delle argomentazioni in punto di mero fatto e diritto, “fumus boni iuris”, di cui in nar- rativa, dichiarare: a) Rigettata e disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Gdp di Lauro (Av), in persona del Giudice Dott. Franzese, recante n.401/2022, depositata in Cancelleria il
08/06/2022, pubblicata il 15/06/2022, pronunciata nel procedimento iscritto al Ruolo Generale al n.1936/2019, avente ad oggetto dell'impugnativa dell'estratto di ruolo n.1741/2017 in rela- zione alla cartella esattoriale n.01220199001963851000, riguardante un credito vantato dalla
Corte di Appello di Napoli per delle spese processuali in riferimento all'anno 2008, per un importo complessivo pari ad € 4.522,22, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui integralmente ripetute e trascritte;
b) Il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.».
L'appellata, regolarmente costituita in giudizio, ha sollevato, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ha poi chiesto il rigetto della domanda e la conferma della sen- tenza impugnata.
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
1. circa l'ammissibilità dell'appello
La doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello;
infatti, la Suprema Corte ha affermato che «deve con- cludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'ap- pellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non esiga dall'appellante alcun vacuo forma- lismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione» (Cass.
Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie al vaglio l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata, ha arti- colato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, ha denunciato dettagliatamente l'illogicità della motivazione. Ne deriva l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
2. sull'eccezione di incompetenza territoriale
Il primo motivo d'appello attiene alla competenza del giudice di Pace di Lauro a decidere dell'opposizione de qua. Secondo l pur volendo considerare i fori facoltativi, il Giudice Pt_2 di Pace di Lauro non sarebbe stato, in ogni caso, competente a decidere della questione. Al contrario, la competenza spetterebbe al Giudice di Pace di Roma, laddove si considerasse la sede legale dell di Napoli, laddove si considerasse il luogo dove è sorta l'obbligazione, Pt_2
o tuttalpiù di Mantova, luogo di residenza dell'appellata e, quindi, luogo dell'esecuzione.
Sul punto occorre ricordare che nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione sussiste una compe- tenza territoriale inderogabile. Infatti, a norma dell'art 27 c.p.c. «per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecu- zione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione».
Ciò chiarito, va rilevato che l'eccezione formulata è palesemente tardiva e dunque inammissi- bile.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, <<[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. [II]. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. [III]. Le que- stioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni>>.
Nel caso di specie occorre rilevare che l ha sollevato l'eccezione di incompetenza terri- Pt_2 toriale per la prima volta soltanto nell'atto di citazione in appello. Nessuna eccezione in tal senso è stata mossa nel corso del giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione e risposta né durante la celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, e nemmeno nelle udienze successive. Parimenti alcun rilievo è stato mosso in tal senso neanche dal giudice di pace nel corso della prima udienza.
3. sulla nullità dell'atto introduttivo per mancata notifica dello stesso nei confronti dell'ente impositore Con ordinanza n. 3870 del 12.02.2024 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di riscos- sione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei con- fronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittima- zione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddit- torio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostan- ziale prevista dalla norma.
La Corte ribadisce un principio generale, condiviso in dottrina e giurisprudenza secondo cui nella riscossione a messo ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la ri- scossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezio- nale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esat- toriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione. Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di op- posizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
Ciò posto era nella facoltà dell all'atto della costituzione, chiedere la chiamata in causa Pt_2 dell'Ente creditore (ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999) laddove avesse ritenuto che i motivi dell'opposizione non riguardassero esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Anche in questo caso, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado l non ha Pt_2 avanzato alcuna richiesta di chiamata in causa del terzo, ragion per cui l'eccezione sollevata in sede d'appello è infondata.
4. sul procedimento di notificazione
Il Giudice di primo grado ha ritenuto nullo e privo di effetto giuridico nei confronti dell'inte- ressato il procedimento notificatorio della cartella di pagamento avvenuta in data 27/06/2017 perché « dagli avvisi di ricevimento depositati emerge che la notifica avveniva a mani di sog- getto diverso dal destinatario (marito), la convenuta non ha depositato l'avviso di ricevimento dell'informativa dell'avvenuta notifica, nella notifica di cartella esattoriale, avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo è obbligato a tramettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si consi- dera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.».
Tale argomentazione non è condivisibile.
La cartella esattoriale può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
A seconda della modalità di notificazione scelta la procedura di perfezionamento della notifica cambia nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario.
Se la cartella viene notificata nelle forme ordinarie e, dunque, mediante messo notificatore ex art. 26, comma 1 primo periodo, D.P.R. 602/1973, laddove quest'ultimo consegni la cartella a persona diversa dal destinatario e quindi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio a all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo lettera racco- mandata. Infatti, l'art. 60 nel richiamare l'art 137 c.p.c., al comma 1 lettera b-bis, D.P.R.
600/1973 espressamente dispone «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'av- viso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a si- gillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indica- zioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di let- tera raccomandata».
Diversamente, laddove la notifica avvenga mediate il servizio postale e, dunque, attraverso l'in- vio di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Pertanto, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal concessionario, senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4160/2022 ha precisato «a mente della disciplina del
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il regi- stro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente». La stessa Cassazione ha poi precisato che, anche se dovessero mancare, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma), e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto resterebbe comunque valido.
Nel costante orientamento interpretativo della Cassazione, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.
Pertanto, la consegna del plico raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario.
La prova contraria, peraltro, non potrebbe essere fornita dal destinatario con la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, in quanto quelle risultanze hanno un valore meramente dichiarativo, ed offrono a loro volta una mera presunzione, superabile a mezzo di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la cartella di pagamento n. 012 2017 004419301001 è stata notificata mediate servizio postale ordinario con lettera rac- comandata n. 64910640265-6. Il plico è stato consegnato nelle mani del marito (familiare con- vivente) di in data 27.06.2017 come risulta dalla ricevuta depositata agli CP_1
atti. Pertanto, la notifica deve considerarsi perfezionata.
5. sull'eccezione di prescrizione
Acclarata la validità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata l'eccezione di pre- scrizione del credito sulla base del quale l' agisce. Pt_2
La cartella di pagamento n. 012 2017 004419301001 prodromica all'impugnata intimazione di pagamento è stata emessa sulla base di un credito vantato dalla Corte d'Appello di Napoli a titolo di spese processuali.
Le spese processuali contenute in una sentenza si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni ex art 2946 c.c., come tra l'altro evidenziato già dal giudice di primo grado.
Per completezza appare opportuno richiamare una recente ordinanza della Corte di Cassazione
(n. 5796/2025; conf.: Cass. 12614/2023) con la quale è stato chiarito che il termine di un mese per procedere all'iscrizione a ruolo, contemplato dall'art 227-ter del D.P.R. n.155/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) non è pre- visto a pena di decadenza. Di conseguenza il suo mancato rispetto non invalida la pretesa cre- ditoria.
Secondo la Cassazione la mancata iscrizione a ruolo entro un mese non comporta la decadenza dal diritto alla riscossione delle spese di giustizia, poiché la norma è finalizzata a tutelare l'in- teresse dello Stato a una sollecita riscossione, non a creare un diritto per il debitore.
Nel caso in esame il credito/debito è del 2008; l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2017; la cartella esattoriale è stata ritualmente notificata il 27.06.2017 e la successiva intimazione di pagamento è stata recapitata alla destinataria il 17.07.2019 ragion per cui nessun termine pre- scrizionale è maturato.
6. circa l'eccezione di erroneità ed irregolarità delle somme indicate nella cartella esatto- riale
Stante la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 012 2017 004419301001 e decorsi i termini per l'impugnazione della stessa, è preclusa al debitore la possibilità di contestare nel merito la pretesa creditoria.
La cartella di pagamento, laddove ritenuta illegittima, poteva e doveva essere impugnata nei tempi e nei modi previsti dalla legge entro sessanta giorni dalla notifica.
Se la cartella validamente notificata non viene impugnata nei termini di legge o viene impugnata con esito negativo, il credito da essa portato si cristallizza e il titolo non può più essere messo in discussione.
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che non è soggetta a termine di decadenza) non con- sente di contestare il credito in funzione recuperatoria, ma permette di far valere fatti modifica- tivi o estintivi successivi alla formazione del titolo.
Quindi, stante la regolarità della notifica, è rimasta preclusa la deduzione di vizi propri della cartella di pagamento che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest' ultima.
Le questioni inerenti il merito della pretesa, quindi, non possono essere più dedotte in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014 per il primo grado ed al dm 147/2022 per il secondo grado, in rapporto al II scaglione di riferimento, ai parametri medi.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello avverso la sentenza n. 401/2022, resa dal G.d.P. di Lauro, deposi- tata in data 15.06.2022 e, per l'effetto, rigetta ogni domanda proposta in primo grado dall'attuale appellata;
CP_1
2. Condanna l'appellata al pagamento in favore all'appellante CP_1
delle spese del doppio grado di giu- Parte_1 dizio, liquidate, per il primo grado, in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, e, per il secondo grado, in € 147,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 13/11/2025
Il Giudice
dott. Sossio Pellecchia