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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 18 marzo 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.3292/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1311/2023 del Tribunale- GL di Velletri emessa l'otto novembre 2023 e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
Pierluigi
Rizzo pec;
Email_1
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giacomo Summa , giusta procura in atti, pec:
; Email_2
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 12 maggio 2023, la
[...]
a impugnato la sentenza n. 1311/2023 emessa il giorno otto Parte_1 novembre 2023 dal Tribunale Gl di Velletri.
Con la decisione impugnata è stata accolta integralmente la domanda del lavoratore con cui era impugnato il licenziamento irrogato a quest'ultimo con Controparte_1 lettera datata 10 novembre 2022 e consegnata a mani in pari data e, ritenutane l'illegittimità per insussistenza della giusta causa, l'azienda era condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di € 29.151,64, a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà appresso.
si è costituito, avversando le singole difese dell'appellante e chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è detto, riportando lo svolgimento del processo, con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore , Controparte_1 ritenuta l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, in applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n.300/1970, ha annullato il licenziamento comminato al
Pag. 2 di 17 lavoratore e condannato alla reintegrazione del primo nel Parte_1 posto di lavoro e al pagamento in suo favore della somma di € 29.151,64, a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Nel motivare, il primo giudice, osservava che la contestazione elevata per cui :<il giorno 27 ottobre 2022 durante il Suo turno di lavoro (14:00-22:00) veniva avvistato durante la sua normale attività lavorativa a fare uso della sigaretta elettronica o all'interno del locale confezionamento del reparto Liquidi iniettabili
(nei pressi della macchina incartonatrice). L'accaduto Le è stato evidenziato dalla
Sua diretta responsabile immediatamente dopo. L'evento è di particolare gravità in quanto nella predetta giornata del 27.10.2022 era in corso l'ispezione del cliente
–concerneva la violazione del divieto di fumare, avendo il lavoratore CP_2 usato la sigaretta elettrica durante l'orario di lavoro.
Il lavoratore si era difeso nel giudizio ammettendo l'uso della sigaretta elettronica, ma contestando la rilevanza disciplinare del fatto e la presenza al momento dei fatti di addetti della cliente CP_2
Il Tribunale, valutando l'ultima circostanza, affermava che la presenza della cliente al momento del fatto, circostanza il cui onere di prova ricadeva sul CP_2 datore di lavoro, contumace in primo grado, era indimostrata.
Sotto il profilo della rilevanza disciplinare del fatto, escludeva che il divieto su cui si fondava la contestazione trovasse fondamento nella legge, giacché l'art.51 della legge
3/2003 riguardava unicamente il divieto di fumo con la sigaretta convenzionale, per cui il comportamento del lavoratore per essere sanzionabile avrebbe dovuto essere vietato da una disciplina contrattuale che avesse annoverato tale ipotesi.
Esaminate le ipotesi di fatti disciplinarmente rilevanti previste dal contratto collettivo in riferimento al divieto di fumo escludeva che potesse trovare applicazione l'art.40 in difetto del <> previsto dalla clausola per integrare l'illecito disciplinare per l'assenza di combustione per il funzionamento del dispositivo, mentre escludeva che vi fosse stata violazione di una prescrizione datoriale e che non fosse configurabile neppure la condizione per
Pag. 3 di 17 l'applicazione dell'art.39 lettera g del ccnl in difetto di prova dell'affissione di un cartello che contenesse il divieto.
L'impresa propone appello alla decisione, in relazione a molteplici profili trasfusi nei seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante evidenzia che il lavoratore, nel redigere la risposta alla contestazione disciplinare non solo aveva ammesso il suo comportamento, ma aveva anche ammesso che il fatto era avvenuto mentre era in corso un Audit sicché il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nella contumacia dell'azienda farmaceutica, indimostrato l'accadimento dinnanzi ad una azienda cliente.
Il motivo è fondato.
Infatti, il giudice deve valorizzare tutti gli elementi acquisiti a prescindere dalla loro provenienza.
Nel caso, il documento 5 del fascicolo di primo grado del contenente la lettera CP_1 di giustificazioni consentiva di accertare l'ammissione del lavoratore che il fatto era avvenuto durante un “audit” e dunque nel corso dell'ispezione di una azienda cliente.
Va qui precisato che la contestazione atteneva al fatto che fosse in corso l'Audit
(<...nella predetta giornata del 27.10.2022 era in corso l'ispezione del cliente
->) e non che la condotta fosse avvenuta in presenza di addetti della CP_2 cliente CP_2
Pertanto, la materialità del fatto era dimostrata.
Con il secondo motivo, l'azienda ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che divieto di fumo sancito dall'art. 51 della L. n.3/2003 non fosse esteso alla sigaretta elettronica.
Ad avviso dell'appellante, poiché l'art.51 conteneva specifici riferimenti alla sigaretta elettronica per quanto attiene alla pubblicità, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso della equiparazione tra il fumo delle sigarette a combustione con quello delle sigarette elettroniche. Se il legislatore avesse ritenuto che i divieti di cui ai commi 1, 1 bis ed 1 ter ( < È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Pag. 4 di 17
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e
IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS))
.
1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto
e di donne in stato di gravidanza.>>) non fossero applicabili alle sigarette elettroniche, non avrebbe inserito i commi dal 10 ter al 10 decies relativi specificamente alle seconde.
Il motivo è infondato.
Infatti, se è vero che il legislatore ai commi 10 bis e seguenti ha disciplinato la pubblicità dei dispositivi in questione ( in particolare, ai commi << 10-bis. Il
Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.
10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: "presenza di nicotina";
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
Pag. 5 di 17 b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche) non va trascurato che proprio l'assenza di un esplicito riferimento alle sigarette elettroniche nei commi riguardanti il divieto di fumo costituisce chiaro segno della contraria volontà del legislatore
(argomento logico a contrario: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Ciò coerentemente all'assenza, all'attualità, di studi scientifici che depongano in termini certi per una dannosità per la salute dell'uso di detti dispositivi parificabile al consumo di sigarette tradizionali.
Se ne ricava in coerenza al tenore letterale della previsione (art.12 preleggi) che i divieti ( che, per altro, sono sempre previsioni di stretta interpretazione) non sono suscettibili di estensione applicativa.
Inoltre, sotto il profilo della ratio legis, l'abrogazione con D.L. 12 SETTEMBRE 2013,
N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128
.del periodo contenuto nel comma 10 bis Ai prodotti di cui al presente comma si
Pag. 6 di 17 applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori>> denota la volontà del legislatore di differenziare la sigaretta elettronica dalle ipotesi di divieto di fumo con sigaretta convenzionale sul luogo di lavoro.
Del pari, va rilevato che le ipotesi previste dal contratto collettivo non sono riferite al fumo da sigaretta elettronica, ma solo a quello della sigaretta tradizionale, compresa l'ipotesi prevista nell'art.46 lettera c) che riguarda l'<inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali>> posto che come osservato dal primo giudice la sigaretta tradizionale per essere basata sulla combustione del tabacco potrebbe innescare incendi, e così determinare <> sul lavoro con danni alle persone, agli impianti e ai materiali.
La stessa clausola, nella parte in cui fa riferimento all'inosservanza << delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza>>, avrebbe richiesto al datore di lavoro, in primis, di allegare le specifiche prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza operanti all'interno dell'azienda e violate e, quindi, di spiegare come l'uso della sigaretta elettronica, ammesso che vi fosse una prescrizione che ne vietasse l'uso, avrebbe potuto <provocare incidenti>> alle persone, agli impianti ai materiali circostanza non illustrata.
Ma si tratta di una fattispecie, in primo luogo, non oggetto di indicazione nella lettera di contestazione indirizzata al lavoratore.
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono illustrati di seguito ed esaminati unitariamente stante la chiara connessione logica fra di essi.
Con il successivo argomento difensivo, l'appellante censura l'affermazione del
Tribunale che la rilevanza disciplinare dell'uso della sigaretta elettronica addebitato avrebbe potuto derivare solo da una previsione contrattuale.
Viceversa, ad avviso della il divieto di usare le sigarette Parte_1 elettroniche sarebbe stato insito nella stessa natura dell'attività svolta dall'azienda consistente nella produzione di farmaci, divenendo superflua una previsione contrattuale.
Pag. 7 di 17 Per svolgere tale attività sarebbe indispensabile un ambiente sterile affinché non sorga alcun rischio di contaminazione dei medicinali prodotti.
La sicurezza del farmaco e la protezione dei pazienti sarebbero aspetti fondamentali nel processo di produzione farmaceutica, laddove il divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche, sarebbe insito nella natura dell'attività.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nelle aziende farmaceutiche l'esposizione al rischio di “incidenti” al“le persone, gli impianti o i materiali” sarebbe insita nella natura dell'attività esercitata e, quindi, implicita.
L'estratto dal sito dell'Istituto Superiore della Sanita in merito alla sigaretta elettronica ed ai potenziali effetti dannosi avvalorerebbe tali considerazioni.
Quanto alla giustificatezza della sanzione, l'appellante ha rilevato che il lavoratore svolgeva le mansioni di capoturno del reparto liquidi iniettabili, con la conseguente particolare accentuazione del vincolo fiduciario e la necessità, in considerazione del valore di esempio nei confronti degli operai addetti al turno, che la sua prestazione lavorativa fosse improntata all'assoluta correttezza.
Ne sarebbe derivata l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario determinando una giusta causa di licenziamento in considerazione della natura dell'attività di produzione farmaceutica esercitata dalla Società, della potenziale contaminazione dell'ambiente sterile, dell'esposizione al rischio di contaminazione degli impianti e dei medicinali prodotti, del particolare vincolo fiduciario connesso alla posizione lavorativa dell'appellato, della circostanza che fosse in corso un'ispezione, durante l'accadimento, da parte di un importante cliente, la possibilità che la società fosse assoggettata a gravissime sanzioni da parte dell' in caso di accertamento del Pt_2 rischio, anche solo potenziale, di esposizione alla contaminazione.
Al riguardo l'appellante ha sottolineato che la Corte di Cassazione si sarebbe espressa ritenendo legittimo il licenziamento di un lavoratore per inosservanza del divieto di fumo quando, valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, la condotta contestata appaia irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario in tal senso ha richiamato Cass. 10.7.2015 n. 14481.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, ai fini dell'apprezzamento dell'elemento psicologico dell'addebito determinante il licenziamento, anche dei
Pag. 8 di 17 precedenti disciplinari non utilizzabili ai fini della recidiva in quanto “ultra biennale”.
Si sarebbe trattato di plurime contestazioni e provvedimenti disciplinari.
I motivi sono infondati.
Va premesso che in difetto di un di divieto scaturente dalla legge (già escluso in precedenza), il divieto dell'uso dei dispositivi di cui si discute può essere imposto al lavoratore o in via convenzionale ovvero dallo stesso datore di lavoro con prescrizioni aziendali emesse nell'esercizio delle prerogative sue proprie e del potere di organizzazione dell'impresa che gli compete.
Nel caso, l'argomentare dello stesso appellante muove dall'essenza di una specifica prescrizione rectius di uno specifico divieto rinvenibile nella contrattazione o in una disposizione aziendale circa il dovere dei lavoratori di astenersi dall'uso di sigarette elettroniche durante l'orario di lavoro.
L'impresa non allega neppure l'esistenza di norme di legge, di prescrizioni convenzionali o aziendali che definendo prescrizioni igieniche finiscano per precludere l'uso di tali dispositivi si limita, infatti, ad affermare che l'attività debba svolgersi in ambienti sterili senza alcuna ulteriore specificazione circa la fonte di tali obblighi e la loro modulazione all'interno dei diversi locali aziendali.
Viceversa, il lavoratore, nel costituirsi in appello, ha evidenziato che la difesa dell'azienda, costituitasi per la prima volta in appello, è non consente alla scrivente difesa di poter diffusamente replicare>>.
In particolare, il sottolinea che nel gravame non si spiega come un breve CP_1 utilizzo della sigaretta elettronica, che avrebbe prodotto solo vapore (trattandosi di dispositivo senza uso di nicotina), avrebbe potuto contaminare l'ambiente di lavoro o i prodotti ivi lavorati, né viene indicato il tipo di contaminazione che poteva verificarsi nel caso di specie o quali prodotti sarebbero stati esposti a tale rischio, a prescindere dalla tardività dell'allegazione.
Ha quindi affermato che fosse falso che <l'utilizzo della sigaretta elettronica sarebbe avvenuto in un ambiente sterile>> e che di ciò l'impresa, in ogni caso, non aveva fornito prova.
Ha ribadito che << sig. era allocato nella linea di confezionamento e che i CP_1 prodotti da confezionare erano fiale sigillate che venivano poste nelle vaschette e
Pag. 9 di 17 poi inserite nelle relative scatole. Il reparto in questione, in definitiva, era per sua natura non sterile e i prodotti ivi confezionati erano insuscettibili di essere contaminati da una svapata di sigaretta elettronica.>>.
Ha evidenziato di avere allegato in primo grado che si era allontanato dalla linea di confezionamento (che in quel momento era ferma) e si trovava vicino alla porta di uscita del reparto e che controparte in appello non aveva contestato le sue allegazioni formulate con il ricorso.
Tanto premesso, va chiarito che in base alla visura camerale prodotta dalla stessa l'azienda ha come oggetto sociale <<..la produzione, la Parte_1 distribuzione e la commercializzazione di specialità medicinali sia per uso umano che veterinario, nonché di sostanze e prodotti chimici, sanitari, cosmetici e parafarmaceutici, presidi medico chirurgici e tutto quanto attiene al settore farmaceutico ...>>.
Quanto al ruolo del lavoratore ed al luogo in cui lo stesso era chiamato ad operare, esso è sostanzialmente pacifico, oltre che confermato da quanto desumibile dalla busta paga in cui si legge << capoturno rep. Liquidi>> <sterili fiale punta chiusa>>.
La contestazione, che si ricava dalla lettera di comminatoria del licenziamento, è “il giorno 27 ottobre 2022 durante il Suo turno di lavoro (14:00-22:00) veniva avvistato durante la sua normale attività lavorativa a fare uso della sigaretta elettronica all'interno del locale confezionamento del reparto Liquidi iniettabili (nei pressi della macchina incartonatrice). L'accaduto Le è stato evidenziato dalla Sua diretta responsabile immediatamente dopo. L'evento è di particolare gravità in quanto nella predetta giornata del 27.10.2022 era in corso l'ispezione del cliente
. CP_2
Sulla base di tale premessa, la società comminava il licenziamento per giusta causa richiamando quale fonte normativa l'art.2119 cc e sostenendo l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Il tenore della contestazione trascritto dal lavoratore sin dall'originaria domanda non
è contestato dall'impresa, dalla lettura di essa si ricava che, al di là della descrizione del fatto storico, nessuna previsione contrattuale era stata richiamata né era
Pag. 10 di 17 specificato a quale prescrizione (del ccnl o aziendale o di legge) il lavoratore non avesse adempiuto.
L'impresa, rimasta contumace in primo grado, allega in appello che la rilevanza della condotta vada rapportata al settore merceologico (produzione di farmaci) in cui opera l'azienda, allo specifico reparto in cui il lavoratore era addetto, di confezionamento liquidi iniettabili ed alla necessità che l'ambiente di lavoro fosse caratterizzato dall'assenza di fattori capaci di indurre una contaminazione di qualsiasi tipo nei medicinali oggetto di confezionamento.
Tale aspetto non è minimamente illustrato nella contestazione originariamente elevata al CP_1
A tal proposito, va rimarcato che una cosa è la violazione del divieto di fumo ( ed il pericolo di incendi, con danno alle persone, cose ed impianti) ed altra è la violazione di regole che attengono al grado di igiene prescritto per la produzione di farmaci.
In altri termini, se si assume che sia stata integrata quest'ultima ipotesi, la condotta rilevante disciplinarmente non è più la violazione del divieto di fumo, ma l'avere il lavoratore posto in essere un comportamento capace di incidere sulle condizioni di confezionamento del farmaco iniettabile e sullo standard di sicurezza dello stesso, garantita da ambienti che si sostiene debbano essere “sterili” .
Come si vede, le contestazioni hanno un contenuto diverso a seconda della regola di condotta che si assume violata, per cui è onere del datore di lavoro non solo compiere la descrizione del fatto addebitato, ma specificare quale sia la rilevanza disciplinare dello stesso al fine di consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente prima in sede extragiudiziale e poi nel processo.
A tal proposito, va rilevato che fosse sintomatico dell'incertezza di tale profilo (quale regola di condotta era stata violata), il fatto con l'originario ricorso il lavoratore si fosse difeso con l'assumere l'insussistenza del divieto di fumo con sigaretta elettronica sia a livello normativo che nell'ambito aziendale.
Sotto il profilo fattuale il aveva affermato a pagina 2 del ricorso che la CP_1 condotta era stata posta in essere <Nel reparto confezionamento ove si è verificato
l'episodio sopra descritto era presente il macchinario che collocava nelle vaschette
Pag. 11 di 17 le fiale sigillate e le inseriva nella relativa scatola. Si trattava della operazione finale di confezionamento. >>.
Il luogo indicato dal lavoratore non è contestato dall'appellante e trova riscontro nella contestazione ai fini disciplinari in cui si afferma che il lavoratore, al momento dei fatti, era vicino alla macchina incartonatrice.
In presenza di tale assunto, inteso a sostenere che in ragione del luogo in cui era avvenuto il fatto operava una diversa (e minore) intensità della regole precauzionali cui sarebbe stato tenuto il lavoratore, era preciso onere dell'impresa formulare una difesa idonea a legittimare la necessità di uno standard di sicurezza per la zona dei locali aziendali in cui si trovava il lavoratore (ossia quella destinata alla parte conclusiva del confezionamento, fatto allegato dal lavoratore e non contestato dall'appellante) analogo a quello previsto ed operante nella fase dell'inserimento dei liquidi all'interno delle fiale ( standard elevato la cui operatività avrebbe potuto, in ultima analisi, ritenersi nozione di comune esperienza per la necessità, in concomitanza all'alto rischio, della sterilità dell'intero ambiente compresa l'aria)
A tal fine avrebbero potuto rilevare ragioni derivanti dalla conformazione degli ambienti di lavoro, quali, ad esempio, l'esistenza di un ambiente unico destinato alle varie operazioni di confezionamento fra cui quella di inserimento nelle fiale del farmaco e quella di inscatolamento ovvero, in ogni caso, la deduzione dell'esistenza di specifiche prescrizioni interne dell'azienda che, pur in presenza di ambienti separati, erano previsti standards per la suddetta fase finale analoghi a quelli della fase di introduzione dei liquidi nelle fialette.
Tale allegazione non è stata condotta.
L'impresa non ha compiuto alcuna allegazione circa il grado specifico di sicurezza da rispettare nell'ambiente di lavoro in cui era localizzato il macchinario destinato all'inscatolamento e le connesse precauzioni imposte ai lavoratori (tipo di abbigliamento, norme di comportamento...) anche alla luce delle linee guida operanti a livello Comunitario e se si trattasse di un cd ambiente a contaminazione controllata.
A tal fine non soccorrono le previsioni del dlgs n.219 del 2006 emesso in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e del capo II dello stesso testo
Pag. 12 di 17 normativo, dedicate alle “Linee guida sulle norme di buona fabbricazione”, posto resta inalterato l'onere dell'impresa di illustrare e dimostrare ( avendo il lavoratore contestato la necessità di un ambiente sterile) quali fossero gli specifici protocolli (ed i connessi obblighi) operanti negli ambienti aziendali al fine di garantire la sterilità del prodotto inscatolato e come l'uso della sigaretta elettrica (attraverso emissione di gas o altro) avesse potuto incidere (precludendo la sicurezza del prodotto finale) su detta fase finale del confezionamento consistente nell'inserimento delle fiale nelle scatole curata da un apposito macchinario.
Dal richiamo all'estratto dal sito dell'Istituto Superiore della Sanita in merito alla sigaretta elettronica ed ai potenziali effetti dannosi sulla salute dei fumatori in presenza di nicotina e degli effetti del cd fumo passivo, non si ricavano elementi utili poiché l'azienda non chiarisce quali fra i contenuti ulteriori, compresa l'esposizione ai liquidi di ricarica, possano essere rilevanti nel caso in esame (contaminazione ambienti), né come possa essere avvenuta l'esposizione o il contatto con i farmaci oggetto di produzione.
Come si vede, in assenza dell'allegazione (e prova) circa i protocolli in atto all'interno dell'azienda e fra di essi di quelli specificamente operanti nei locali deputati al confezionamento degli iniettabili, e dunque delle specifiche prescrizioni in tema di sicurezza del farmaco operanti nel reparto confezionamento e dunque in relazione al segmento di lavorazione cui era addetto il al momento del fatto, non è CP_1 possibile ritenere che la condotta del lavoratore rappresenti di per sé un inadempimento.
Diviene del tutto irrilevante la valutazione dei precedenti disciplinari non essendo possibile affermare un inadempimento, ancorché la condotta del lavoratore appaia, in generale, non del tutto consona rispetto al settore merceologico in cui è chiamata ad operare l'azienda.
Assume conseguentemente significato puramente esplorativo la richiesta (generica in difetto delle allegazioni di cui sopra si è detto in riferimento allo specifico reparto in cui si trovava il lavoratore) dell'appellante di << disporsi consulenza tecnica di ufficio per accertare se il vapore della sigaretta elettronica possa esporre al rischio di contaminazione dell'ambiente sterile di un'industria farmaceutica>> essendo per
Pag. 13 di 17 altro controverso fra le parti la tipologia di sigaretta elettronica utilizzata dal lavoratore che ha asserito che si trattasse di modello Kiwi vapor e che fosse privo di nicotina.
Infine, per completezza va anche osservato che il richiamo al precedente della
Cassazione costituito dalla sentenza n.14481/15 non appare conferente con l'attuale fattispecie, sotto più profili.
Infatti, in quel caso la contestazione elevata al lavoratore concerneva specificamente la violazione della prescrizione contrattuale circa il divieto di fumo (con la sigaretta convenzionale) in un'azienda chimica ( art.25 parte B. lettera f, del CCNL di categoria) in connessione al pericolo di incendio e dunque per il pericolo di danni alla sicurezza degli impianti o per l'incolumità delle persone, circostanze del tutto estranee alla contestazione oggetto del presente giudizio in cui non si fa cenno né ad una previsione contrattuale né al profilo del pericolo di incendi.
Con il successivo motivo l'appellante ha sostenuto che sarebbe stata erronea la condanna pagamento dell'indennità risarcitoria quantificata in € 29.151,64.
Il c.c.n.l. per i dipendenti dell'industria chimico farmaceutica non avrebbe previsto la quattordicesima mensilità. Pertanto, la retribuzione globale di fatto mensile sarebbe pari ad € 2.255,78 (€ 2.082,26x13:12) e non, come erroneamente indicato nel ricorso di primo grado e nella sentenza, di € 2.429,30 (€ 2.082,26x14:12).
Pertanto, l'indennità risarcitoria complessiva risulterebbe, in caso di conferma della tutela applicata, di € 27.069,36 (€ 2.255,78x12).
Il motivo è fondato.
Erra l'appellato nel ritenere che, per effetto della contumacia dell'impresa in primo grado, si sia formata la non contestazione sul punto.
Infatti, <La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi
Pag. 14 di 17 possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n.
2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898)>> da ultimo Cass.25/2025.
In sostanza, la contumacia del convenuto non incide sull'onere della prova che resta pieno e inalterato in capo all'attore, a differenza della non contestazione che solleva l'attore dall'onere della prova;
tuttavia, quest'ultima presuppone la costituzione del convenuto, dalle cui difese possa desumersi la non contestazione dei fatti affermati dalla controparte.
Sicché l'impresa illustrando una mera difesa è ammessa a contestare in appello le modalità di calcolo della retribuzione globale di fatto allegata dal ricorrente originario, modalità che il Tribunale, nella contumacia del resistente, avrebbe dovuto verificare d'ufficio, trattandosi di fatti la cui allegazione e prova, come componenti che concorrono a determinare l'ultima retribuzione globale di fatto, incombeva sull'attore.
Pertanto, l'indennità risarcitoria complessiva va riliquidata in € 27.069,36 (€
2.255,78x12).
Infine, con il settimo ed ultimo motivo la ha assunto la necessaria Parte_1 detrazione dell'aliunde perceptum in quanto l'appellato, da notizie raccolte, ha svolto altra attività lavorativa nel periodo dal novembre 2022 al novembre 2023.
A prescindere dalla tempestività di tale eccezione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'eccezione con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti
Pag. 15 di 17 rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
È stato, tuttavia, anche precisato che, ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.
Si tratta di un fatto il cui onere probatorio spetta al datore di lavoro quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.
Nel caso di specie non può ritenersi che la società appellante abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata a dedurre in appello la mera possibilità che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa retribuita da imprecisati terzi senza dedurre alcunché di specifico in ordine al rapporto di lavoro né alle retribuzioni percepite dal lavoratore.
Hanno portata esplorativa anche le richieste < Si chiede, ai sensi degli artt. 210, 213,
421 e 437 c.p.c., assumersi informazioni presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze (ovvero presso l'Agenzia dell'Entrate competente) nonché presso la sede
INPS competente in ordine ai redditi prodotti dall'appellato dal novembre 2022 al novembre 2023. Si chiede, ai sensi degli artt. artt. 210, 421 e 437 c.p.c., ordinarsi all'appellato la produzione in giudizio del contratto di lavoro relativa all'attività svolta dal novembre 2022 al novembre 2023.>> essendo intese, attraverso il rimando ai poteri d'ufficio del giudice, a supplire alla carenza di allegazione.
L'accoglimento parziale dell'appello, non incide sul rapporto di soccombenza che resta, anche all'esito del gravame, prevalente a carico dell'appellante che conseguentemente va condannato alla rifusione delle spese dei due gradi liquidate come da dispositivo (in ragione del quarto scaglione del dm 147/2022 e nel rispetto dei minimi tariffari). Le stesse sono distratte in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Pag. 16 di 17
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 27 dicembre 2023 nei confronti di con riferimento alla sentenza n. 1311/2023 emessa il Controparte_1 giorno 8 novembre 2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e, per l'effetto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico dell'appellante a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto e liquidata nella misura massima di 12 mensilità in € 27.069,36 e condanna la alla rifusione delle spese del primo grado, Parte_1 liquidate in euro 5000,00, oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Summa.
2) Condanna l'appellante anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 6600,00 oltre iva cpa e spese generali, che distrae in favore dell'Avv.
Giacomo Summa.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 18 marzo 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.3292/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1311/2023 del Tribunale- GL di Velletri emessa l'otto novembre 2023 e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
Pierluigi
Rizzo pec;
Email_1
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giacomo Summa , giusta procura in atti, pec:
; Email_2
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 12 maggio 2023, la
[...]
a impugnato la sentenza n. 1311/2023 emessa il giorno otto Parte_1 novembre 2023 dal Tribunale Gl di Velletri.
Con la decisione impugnata è stata accolta integralmente la domanda del lavoratore con cui era impugnato il licenziamento irrogato a quest'ultimo con Controparte_1 lettera datata 10 novembre 2022 e consegnata a mani in pari data e, ritenutane l'illegittimità per insussistenza della giusta causa, l'azienda era condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di € 29.151,64, a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà appresso.
si è costituito, avversando le singole difese dell'appellante e chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è detto, riportando lo svolgimento del processo, con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore , Controparte_1 ritenuta l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, in applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n.300/1970, ha annullato il licenziamento comminato al
Pag. 2 di 17 lavoratore e condannato alla reintegrazione del primo nel Parte_1 posto di lavoro e al pagamento in suo favore della somma di € 29.151,64, a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Nel motivare, il primo giudice, osservava che la contestazione elevata per cui :<il giorno 27 ottobre 2022 durante il Suo turno di lavoro (14:00-22:00) veniva avvistato durante la sua normale attività lavorativa a fare uso della sigaretta elettronica o all'interno del locale confezionamento del reparto Liquidi iniettabili
(nei pressi della macchina incartonatrice). L'accaduto Le è stato evidenziato dalla
Sua diretta responsabile immediatamente dopo. L'evento è di particolare gravità in quanto nella predetta giornata del 27.10.2022 era in corso l'ispezione del cliente
–concerneva la violazione del divieto di fumare, avendo il lavoratore CP_2 usato la sigaretta elettrica durante l'orario di lavoro.
Il lavoratore si era difeso nel giudizio ammettendo l'uso della sigaretta elettronica, ma contestando la rilevanza disciplinare del fatto e la presenza al momento dei fatti di addetti della cliente CP_2
Il Tribunale, valutando l'ultima circostanza, affermava che la presenza della cliente al momento del fatto, circostanza il cui onere di prova ricadeva sul CP_2 datore di lavoro, contumace in primo grado, era indimostrata.
Sotto il profilo della rilevanza disciplinare del fatto, escludeva che il divieto su cui si fondava la contestazione trovasse fondamento nella legge, giacché l'art.51 della legge
3/2003 riguardava unicamente il divieto di fumo con la sigaretta convenzionale, per cui il comportamento del lavoratore per essere sanzionabile avrebbe dovuto essere vietato da una disciplina contrattuale che avesse annoverato tale ipotesi.
Esaminate le ipotesi di fatti disciplinarmente rilevanti previste dal contratto collettivo in riferimento al divieto di fumo escludeva che potesse trovare applicazione l'art.40 in difetto del <> previsto dalla clausola per integrare l'illecito disciplinare per l'assenza di combustione per il funzionamento del dispositivo, mentre escludeva che vi fosse stata violazione di una prescrizione datoriale e che non fosse configurabile neppure la condizione per
Pag. 3 di 17 l'applicazione dell'art.39 lettera g del ccnl in difetto di prova dell'affissione di un cartello che contenesse il divieto.
L'impresa propone appello alla decisione, in relazione a molteplici profili trasfusi nei seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante evidenzia che il lavoratore, nel redigere la risposta alla contestazione disciplinare non solo aveva ammesso il suo comportamento, ma aveva anche ammesso che il fatto era avvenuto mentre era in corso un Audit sicché il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nella contumacia dell'azienda farmaceutica, indimostrato l'accadimento dinnanzi ad una azienda cliente.
Il motivo è fondato.
Infatti, il giudice deve valorizzare tutti gli elementi acquisiti a prescindere dalla loro provenienza.
Nel caso, il documento 5 del fascicolo di primo grado del contenente la lettera CP_1 di giustificazioni consentiva di accertare l'ammissione del lavoratore che il fatto era avvenuto durante un “audit” e dunque nel corso dell'ispezione di una azienda cliente.
Va qui precisato che la contestazione atteneva al fatto che fosse in corso l'Audit
(<...nella predetta giornata del 27.10.2022 era in corso l'ispezione del cliente
->) e non che la condotta fosse avvenuta in presenza di addetti della CP_2 cliente CP_2
Pertanto, la materialità del fatto era dimostrata.
Con il secondo motivo, l'azienda ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che divieto di fumo sancito dall'art. 51 della L. n.3/2003 non fosse esteso alla sigaretta elettronica.
Ad avviso dell'appellante, poiché l'art.51 conteneva specifici riferimenti alla sigaretta elettronica per quanto attiene alla pubblicità, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso della equiparazione tra il fumo delle sigarette a combustione con quello delle sigarette elettroniche. Se il legislatore avesse ritenuto che i divieti di cui ai commi 1, 1 bis ed 1 ter ( < È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Pag. 4 di 17
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e
IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS))
.
1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto
e di donne in stato di gravidanza.>>) non fossero applicabili alle sigarette elettroniche, non avrebbe inserito i commi dal 10 ter al 10 decies relativi specificamente alle seconde.
Il motivo è infondato.
Infatti, se è vero che il legislatore ai commi 10 bis e seguenti ha disciplinato la pubblicità dei dispositivi in questione ( in particolare, ai commi << 10-bis. Il
Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.
10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: "presenza di nicotina";
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
Pag. 5 di 17 b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche) non va trascurato che proprio l'assenza di un esplicito riferimento alle sigarette elettroniche nei commi riguardanti il divieto di fumo costituisce chiaro segno della contraria volontà del legislatore
(argomento logico a contrario: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Ciò coerentemente all'assenza, all'attualità, di studi scientifici che depongano in termini certi per una dannosità per la salute dell'uso di detti dispositivi parificabile al consumo di sigarette tradizionali.
Se ne ricava in coerenza al tenore letterale della previsione (art.12 preleggi) che i divieti ( che, per altro, sono sempre previsioni di stretta interpretazione) non sono suscettibili di estensione applicativa.
Inoltre, sotto il profilo della ratio legis, l'abrogazione con D.L. 12 SETTEMBRE 2013,
N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128
.del periodo contenuto nel comma 10 bis Ai prodotti di cui al presente comma si
Pag. 6 di 17 applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori>> denota la volontà del legislatore di differenziare la sigaretta elettronica dalle ipotesi di divieto di fumo con sigaretta convenzionale sul luogo di lavoro.
Del pari, va rilevato che le ipotesi previste dal contratto collettivo non sono riferite al fumo da sigaretta elettronica, ma solo a quello della sigaretta tradizionale, compresa l'ipotesi prevista nell'art.46 lettera c) che riguarda l'<inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali>> posto che come osservato dal primo giudice la sigaretta tradizionale per essere basata sulla combustione del tabacco potrebbe innescare incendi, e così determinare <> sul lavoro con danni alle persone, agli impianti e ai materiali.
La stessa clausola, nella parte in cui fa riferimento all'inosservanza << delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza>>, avrebbe richiesto al datore di lavoro, in primis, di allegare le specifiche prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza operanti all'interno dell'azienda e violate e, quindi, di spiegare come l'uso della sigaretta elettronica, ammesso che vi fosse una prescrizione che ne vietasse l'uso, avrebbe potuto <provocare incidenti>> alle persone, agli impianti ai materiali circostanza non illustrata.
Ma si tratta di una fattispecie, in primo luogo, non oggetto di indicazione nella lettera di contestazione indirizzata al lavoratore.
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono illustrati di seguito ed esaminati unitariamente stante la chiara connessione logica fra di essi.
Con il successivo argomento difensivo, l'appellante censura l'affermazione del
Tribunale che la rilevanza disciplinare dell'uso della sigaretta elettronica addebitato avrebbe potuto derivare solo da una previsione contrattuale.
Viceversa, ad avviso della il divieto di usare le sigarette Parte_1 elettroniche sarebbe stato insito nella stessa natura dell'attività svolta dall'azienda consistente nella produzione di farmaci, divenendo superflua una previsione contrattuale.
Pag. 7 di 17 Per svolgere tale attività sarebbe indispensabile un ambiente sterile affinché non sorga alcun rischio di contaminazione dei medicinali prodotti.
La sicurezza del farmaco e la protezione dei pazienti sarebbero aspetti fondamentali nel processo di produzione farmaceutica, laddove il divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche, sarebbe insito nella natura dell'attività.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nelle aziende farmaceutiche l'esposizione al rischio di “incidenti” al“le persone, gli impianti o i materiali” sarebbe insita nella natura dell'attività esercitata e, quindi, implicita.
L'estratto dal sito dell'Istituto Superiore della Sanita in merito alla sigaretta elettronica ed ai potenziali effetti dannosi avvalorerebbe tali considerazioni.
Quanto alla giustificatezza della sanzione, l'appellante ha rilevato che il lavoratore svolgeva le mansioni di capoturno del reparto liquidi iniettabili, con la conseguente particolare accentuazione del vincolo fiduciario e la necessità, in considerazione del valore di esempio nei confronti degli operai addetti al turno, che la sua prestazione lavorativa fosse improntata all'assoluta correttezza.
Ne sarebbe derivata l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario determinando una giusta causa di licenziamento in considerazione della natura dell'attività di produzione farmaceutica esercitata dalla Società, della potenziale contaminazione dell'ambiente sterile, dell'esposizione al rischio di contaminazione degli impianti e dei medicinali prodotti, del particolare vincolo fiduciario connesso alla posizione lavorativa dell'appellato, della circostanza che fosse in corso un'ispezione, durante l'accadimento, da parte di un importante cliente, la possibilità che la società fosse assoggettata a gravissime sanzioni da parte dell' in caso di accertamento del Pt_2 rischio, anche solo potenziale, di esposizione alla contaminazione.
Al riguardo l'appellante ha sottolineato che la Corte di Cassazione si sarebbe espressa ritenendo legittimo il licenziamento di un lavoratore per inosservanza del divieto di fumo quando, valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, la condotta contestata appaia irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario in tal senso ha richiamato Cass. 10.7.2015 n. 14481.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, ai fini dell'apprezzamento dell'elemento psicologico dell'addebito determinante il licenziamento, anche dei
Pag. 8 di 17 precedenti disciplinari non utilizzabili ai fini della recidiva in quanto “ultra biennale”.
Si sarebbe trattato di plurime contestazioni e provvedimenti disciplinari.
I motivi sono infondati.
Va premesso che in difetto di un di divieto scaturente dalla legge (già escluso in precedenza), il divieto dell'uso dei dispositivi di cui si discute può essere imposto al lavoratore o in via convenzionale ovvero dallo stesso datore di lavoro con prescrizioni aziendali emesse nell'esercizio delle prerogative sue proprie e del potere di organizzazione dell'impresa che gli compete.
Nel caso, l'argomentare dello stesso appellante muove dall'essenza di una specifica prescrizione rectius di uno specifico divieto rinvenibile nella contrattazione o in una disposizione aziendale circa il dovere dei lavoratori di astenersi dall'uso di sigarette elettroniche durante l'orario di lavoro.
L'impresa non allega neppure l'esistenza di norme di legge, di prescrizioni convenzionali o aziendali che definendo prescrizioni igieniche finiscano per precludere l'uso di tali dispositivi si limita, infatti, ad affermare che l'attività debba svolgersi in ambienti sterili senza alcuna ulteriore specificazione circa la fonte di tali obblighi e la loro modulazione all'interno dei diversi locali aziendali.
Viceversa, il lavoratore, nel costituirsi in appello, ha evidenziato che la difesa dell'azienda, costituitasi per la prima volta in appello, è non consente alla scrivente difesa di poter diffusamente replicare>>.
In particolare, il sottolinea che nel gravame non si spiega come un breve CP_1 utilizzo della sigaretta elettronica, che avrebbe prodotto solo vapore (trattandosi di dispositivo senza uso di nicotina), avrebbe potuto contaminare l'ambiente di lavoro o i prodotti ivi lavorati, né viene indicato il tipo di contaminazione che poteva verificarsi nel caso di specie o quali prodotti sarebbero stati esposti a tale rischio, a prescindere dalla tardività dell'allegazione.
Ha quindi affermato che fosse falso che <l'utilizzo della sigaretta elettronica sarebbe avvenuto in un ambiente sterile>> e che di ciò l'impresa, in ogni caso, non aveva fornito prova.
Ha ribadito che << sig. era allocato nella linea di confezionamento e che i CP_1 prodotti da confezionare erano fiale sigillate che venivano poste nelle vaschette e
Pag. 9 di 17 poi inserite nelle relative scatole. Il reparto in questione, in definitiva, era per sua natura non sterile e i prodotti ivi confezionati erano insuscettibili di essere contaminati da una svapata di sigaretta elettronica.>>.
Ha evidenziato di avere allegato in primo grado che si era allontanato dalla linea di confezionamento (che in quel momento era ferma) e si trovava vicino alla porta di uscita del reparto e che controparte in appello non aveva contestato le sue allegazioni formulate con il ricorso.
Tanto premesso, va chiarito che in base alla visura camerale prodotta dalla stessa l'azienda ha come oggetto sociale <<..la produzione, la Parte_1 distribuzione e la commercializzazione di specialità medicinali sia per uso umano che veterinario, nonché di sostanze e prodotti chimici, sanitari, cosmetici e parafarmaceutici, presidi medico chirurgici e tutto quanto attiene al settore farmaceutico ...>>.
Quanto al ruolo del lavoratore ed al luogo in cui lo stesso era chiamato ad operare, esso è sostanzialmente pacifico, oltre che confermato da quanto desumibile dalla busta paga in cui si legge << capoturno rep. Liquidi>> <sterili fiale punta chiusa>>.
La contestazione, che si ricava dalla lettera di comminatoria del licenziamento, è “il giorno 27 ottobre 2022 durante il Suo turno di lavoro (14:00-22:00) veniva avvistato durante la sua normale attività lavorativa a fare uso della sigaretta elettronica all'interno del locale confezionamento del reparto Liquidi iniettabili (nei pressi della macchina incartonatrice). L'accaduto Le è stato evidenziato dalla Sua diretta responsabile immediatamente dopo. L'evento è di particolare gravità in quanto nella predetta giornata del 27.10.2022 era in corso l'ispezione del cliente
. CP_2
Sulla base di tale premessa, la società comminava il licenziamento per giusta causa richiamando quale fonte normativa l'art.2119 cc e sostenendo l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Il tenore della contestazione trascritto dal lavoratore sin dall'originaria domanda non
è contestato dall'impresa, dalla lettura di essa si ricava che, al di là della descrizione del fatto storico, nessuna previsione contrattuale era stata richiamata né era
Pag. 10 di 17 specificato a quale prescrizione (del ccnl o aziendale o di legge) il lavoratore non avesse adempiuto.
L'impresa, rimasta contumace in primo grado, allega in appello che la rilevanza della condotta vada rapportata al settore merceologico (produzione di farmaci) in cui opera l'azienda, allo specifico reparto in cui il lavoratore era addetto, di confezionamento liquidi iniettabili ed alla necessità che l'ambiente di lavoro fosse caratterizzato dall'assenza di fattori capaci di indurre una contaminazione di qualsiasi tipo nei medicinali oggetto di confezionamento.
Tale aspetto non è minimamente illustrato nella contestazione originariamente elevata al CP_1
A tal proposito, va rimarcato che una cosa è la violazione del divieto di fumo ( ed il pericolo di incendi, con danno alle persone, cose ed impianti) ed altra è la violazione di regole che attengono al grado di igiene prescritto per la produzione di farmaci.
In altri termini, se si assume che sia stata integrata quest'ultima ipotesi, la condotta rilevante disciplinarmente non è più la violazione del divieto di fumo, ma l'avere il lavoratore posto in essere un comportamento capace di incidere sulle condizioni di confezionamento del farmaco iniettabile e sullo standard di sicurezza dello stesso, garantita da ambienti che si sostiene debbano essere “sterili” .
Come si vede, le contestazioni hanno un contenuto diverso a seconda della regola di condotta che si assume violata, per cui è onere del datore di lavoro non solo compiere la descrizione del fatto addebitato, ma specificare quale sia la rilevanza disciplinare dello stesso al fine di consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente prima in sede extragiudiziale e poi nel processo.
A tal proposito, va rilevato che fosse sintomatico dell'incertezza di tale profilo (quale regola di condotta era stata violata), il fatto con l'originario ricorso il lavoratore si fosse difeso con l'assumere l'insussistenza del divieto di fumo con sigaretta elettronica sia a livello normativo che nell'ambito aziendale.
Sotto il profilo fattuale il aveva affermato a pagina 2 del ricorso che la CP_1 condotta era stata posta in essere <Nel reparto confezionamento ove si è verificato
l'episodio sopra descritto era presente il macchinario che collocava nelle vaschette
Pag. 11 di 17 le fiale sigillate e le inseriva nella relativa scatola. Si trattava della operazione finale di confezionamento. >>.
Il luogo indicato dal lavoratore non è contestato dall'appellante e trova riscontro nella contestazione ai fini disciplinari in cui si afferma che il lavoratore, al momento dei fatti, era vicino alla macchina incartonatrice.
In presenza di tale assunto, inteso a sostenere che in ragione del luogo in cui era avvenuto il fatto operava una diversa (e minore) intensità della regole precauzionali cui sarebbe stato tenuto il lavoratore, era preciso onere dell'impresa formulare una difesa idonea a legittimare la necessità di uno standard di sicurezza per la zona dei locali aziendali in cui si trovava il lavoratore (ossia quella destinata alla parte conclusiva del confezionamento, fatto allegato dal lavoratore e non contestato dall'appellante) analogo a quello previsto ed operante nella fase dell'inserimento dei liquidi all'interno delle fiale ( standard elevato la cui operatività avrebbe potuto, in ultima analisi, ritenersi nozione di comune esperienza per la necessità, in concomitanza all'alto rischio, della sterilità dell'intero ambiente compresa l'aria)
A tal fine avrebbero potuto rilevare ragioni derivanti dalla conformazione degli ambienti di lavoro, quali, ad esempio, l'esistenza di un ambiente unico destinato alle varie operazioni di confezionamento fra cui quella di inserimento nelle fiale del farmaco e quella di inscatolamento ovvero, in ogni caso, la deduzione dell'esistenza di specifiche prescrizioni interne dell'azienda che, pur in presenza di ambienti separati, erano previsti standards per la suddetta fase finale analoghi a quelli della fase di introduzione dei liquidi nelle fialette.
Tale allegazione non è stata condotta.
L'impresa non ha compiuto alcuna allegazione circa il grado specifico di sicurezza da rispettare nell'ambiente di lavoro in cui era localizzato il macchinario destinato all'inscatolamento e le connesse precauzioni imposte ai lavoratori (tipo di abbigliamento, norme di comportamento...) anche alla luce delle linee guida operanti a livello Comunitario e se si trattasse di un cd ambiente a contaminazione controllata.
A tal fine non soccorrono le previsioni del dlgs n.219 del 2006 emesso in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e del capo II dello stesso testo
Pag. 12 di 17 normativo, dedicate alle “Linee guida sulle norme di buona fabbricazione”, posto resta inalterato l'onere dell'impresa di illustrare e dimostrare ( avendo il lavoratore contestato la necessità di un ambiente sterile) quali fossero gli specifici protocolli (ed i connessi obblighi) operanti negli ambienti aziendali al fine di garantire la sterilità del prodotto inscatolato e come l'uso della sigaretta elettrica (attraverso emissione di gas o altro) avesse potuto incidere (precludendo la sicurezza del prodotto finale) su detta fase finale del confezionamento consistente nell'inserimento delle fiale nelle scatole curata da un apposito macchinario.
Dal richiamo all'estratto dal sito dell'Istituto Superiore della Sanita in merito alla sigaretta elettronica ed ai potenziali effetti dannosi sulla salute dei fumatori in presenza di nicotina e degli effetti del cd fumo passivo, non si ricavano elementi utili poiché l'azienda non chiarisce quali fra i contenuti ulteriori, compresa l'esposizione ai liquidi di ricarica, possano essere rilevanti nel caso in esame (contaminazione ambienti), né come possa essere avvenuta l'esposizione o il contatto con i farmaci oggetto di produzione.
Come si vede, in assenza dell'allegazione (e prova) circa i protocolli in atto all'interno dell'azienda e fra di essi di quelli specificamente operanti nei locali deputati al confezionamento degli iniettabili, e dunque delle specifiche prescrizioni in tema di sicurezza del farmaco operanti nel reparto confezionamento e dunque in relazione al segmento di lavorazione cui era addetto il al momento del fatto, non è CP_1 possibile ritenere che la condotta del lavoratore rappresenti di per sé un inadempimento.
Diviene del tutto irrilevante la valutazione dei precedenti disciplinari non essendo possibile affermare un inadempimento, ancorché la condotta del lavoratore appaia, in generale, non del tutto consona rispetto al settore merceologico in cui è chiamata ad operare l'azienda.
Assume conseguentemente significato puramente esplorativo la richiesta (generica in difetto delle allegazioni di cui sopra si è detto in riferimento allo specifico reparto in cui si trovava il lavoratore) dell'appellante di << disporsi consulenza tecnica di ufficio per accertare se il vapore della sigaretta elettronica possa esporre al rischio di contaminazione dell'ambiente sterile di un'industria farmaceutica>> essendo per
Pag. 13 di 17 altro controverso fra le parti la tipologia di sigaretta elettronica utilizzata dal lavoratore che ha asserito che si trattasse di modello Kiwi vapor e che fosse privo di nicotina.
Infine, per completezza va anche osservato che il richiamo al precedente della
Cassazione costituito dalla sentenza n.14481/15 non appare conferente con l'attuale fattispecie, sotto più profili.
Infatti, in quel caso la contestazione elevata al lavoratore concerneva specificamente la violazione della prescrizione contrattuale circa il divieto di fumo (con la sigaretta convenzionale) in un'azienda chimica ( art.25 parte B. lettera f, del CCNL di categoria) in connessione al pericolo di incendio e dunque per il pericolo di danni alla sicurezza degli impianti o per l'incolumità delle persone, circostanze del tutto estranee alla contestazione oggetto del presente giudizio in cui non si fa cenno né ad una previsione contrattuale né al profilo del pericolo di incendi.
Con il successivo motivo l'appellante ha sostenuto che sarebbe stata erronea la condanna pagamento dell'indennità risarcitoria quantificata in € 29.151,64.
Il c.c.n.l. per i dipendenti dell'industria chimico farmaceutica non avrebbe previsto la quattordicesima mensilità. Pertanto, la retribuzione globale di fatto mensile sarebbe pari ad € 2.255,78 (€ 2.082,26x13:12) e non, come erroneamente indicato nel ricorso di primo grado e nella sentenza, di € 2.429,30 (€ 2.082,26x14:12).
Pertanto, l'indennità risarcitoria complessiva risulterebbe, in caso di conferma della tutela applicata, di € 27.069,36 (€ 2.255,78x12).
Il motivo è fondato.
Erra l'appellato nel ritenere che, per effetto della contumacia dell'impresa in primo grado, si sia formata la non contestazione sul punto.
Infatti, <La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi
Pag. 14 di 17 possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n.
2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898)>> da ultimo Cass.25/2025.
In sostanza, la contumacia del convenuto non incide sull'onere della prova che resta pieno e inalterato in capo all'attore, a differenza della non contestazione che solleva l'attore dall'onere della prova;
tuttavia, quest'ultima presuppone la costituzione del convenuto, dalle cui difese possa desumersi la non contestazione dei fatti affermati dalla controparte.
Sicché l'impresa illustrando una mera difesa è ammessa a contestare in appello le modalità di calcolo della retribuzione globale di fatto allegata dal ricorrente originario, modalità che il Tribunale, nella contumacia del resistente, avrebbe dovuto verificare d'ufficio, trattandosi di fatti la cui allegazione e prova, come componenti che concorrono a determinare l'ultima retribuzione globale di fatto, incombeva sull'attore.
Pertanto, l'indennità risarcitoria complessiva va riliquidata in € 27.069,36 (€
2.255,78x12).
Infine, con il settimo ed ultimo motivo la ha assunto la necessaria Parte_1 detrazione dell'aliunde perceptum in quanto l'appellato, da notizie raccolte, ha svolto altra attività lavorativa nel periodo dal novembre 2022 al novembre 2023.
A prescindere dalla tempestività di tale eccezione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'eccezione con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti
Pag. 15 di 17 rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
È stato, tuttavia, anche precisato che, ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.
Si tratta di un fatto il cui onere probatorio spetta al datore di lavoro quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.
Nel caso di specie non può ritenersi che la società appellante abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata a dedurre in appello la mera possibilità che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa retribuita da imprecisati terzi senza dedurre alcunché di specifico in ordine al rapporto di lavoro né alle retribuzioni percepite dal lavoratore.
Hanno portata esplorativa anche le richieste < Si chiede, ai sensi degli artt. 210, 213,
421 e 437 c.p.c., assumersi informazioni presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze (ovvero presso l'Agenzia dell'Entrate competente) nonché presso la sede
INPS competente in ordine ai redditi prodotti dall'appellato dal novembre 2022 al novembre 2023. Si chiede, ai sensi degli artt. artt. 210, 421 e 437 c.p.c., ordinarsi all'appellato la produzione in giudizio del contratto di lavoro relativa all'attività svolta dal novembre 2022 al novembre 2023.>> essendo intese, attraverso il rimando ai poteri d'ufficio del giudice, a supplire alla carenza di allegazione.
L'accoglimento parziale dell'appello, non incide sul rapporto di soccombenza che resta, anche all'esito del gravame, prevalente a carico dell'appellante che conseguentemente va condannato alla rifusione delle spese dei due gradi liquidate come da dispositivo (in ragione del quarto scaglione del dm 147/2022 e nel rispetto dei minimi tariffari). Le stesse sono distratte in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
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PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 27 dicembre 2023 nei confronti di con riferimento alla sentenza n. 1311/2023 emessa il Controparte_1 giorno 8 novembre 2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e, per l'effetto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico dell'appellante a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto e liquidata nella misura massima di 12 mensilità in € 27.069,36 e condanna la alla rifusione delle spese del primo grado, Parte_1 liquidate in euro 5000,00, oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Summa.
2) Condanna l'appellante anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 6600,00 oltre iva cpa e spese generali, che distrae in favore dell'Avv.
Giacomo Summa.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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