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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 221 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 221 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 17/12/2025 ore 10:00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Matteo Senesi;
- per parte convenuta dott. Sergio Scorza.
L'avv. Senesi contesta le eccezioni preliminari ed insiste nell'accoglimento del ricorso come da conclusioni rassegnate.
Il dott. Scorza si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:20
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 17.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: pubblico impiego - riconoscimento ai fini giuridici dell'a.s. 2013
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata, previa disapplicazione del DPR n.
122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale Controparte_1 della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale
Pag. 2 di 8 spettante;
Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito della Controparte_1 ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera;
E per l'effetto: Condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere, ai fini giuridici, l'anno scolastico 2013 ed a riallineare la carriera della ricorrente ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. 399/88, con il recupero della anzianità ai fini economici così come valutata in sede di ricostruzione carriera, ovvero al momento della conferma in ruolo;
Condannare l'amministrazione all'inquadramento nella posizione maturata a seguito della valutazione dell'a.s. 2013 e del riallineamento;
Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito Controparte_1 della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ed in applicazione del riallineamento della carriera che si quantificano in euro 2.964,24 oltre interessi e ratei tredicesima o di quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Resistente: in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile per le motivazioni di cui in narrativa.
In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte. Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha adito il Tribunale di Prato al fine di sentire accertare il diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'annualità 2013 per la maturazione delle successive progressioni economiche, nonché per il riconoscimento della relativa anzianità contributiva.
Al riguardo, espone di essere una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2005 e di essere attualmente in servizio presso IS Margherita Hack di
Montemurlo
Riferisce di aver presentato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera, lamentando che, in sede di ricostruzione, l'anno 2013 non è stato valutato né ai fini economici né ai fini giuridici e che, pertanto, il servizio prestato in tale annualità risulta irrilevante ai fini della progressione economica.
Rappresenta che tale esclusione è stata giustificata dall'Amministrazione in applicazione del c.d.
“blocco stipendiale” previsto dal d.P.R. 4.9.2013, n. 122, che ha sospeso la maturazione degli incrementi economici per l'annualità in oggetto. Al riguardo, richiama la sentenza n. 178/2015 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità di tali disposizioni, che hanno attribuito una valenza esclusivamente giuridica alle progressioni di carriera maturate negli anni 2011, 2012 e 2013.
Sostiene che l'estensione degli effetti di tale blocco oltre il periodo considerato espressamente dalla legge sia illegittimo, non sussistendo più le ragioni eccezionali e temporanee, che ne hanno giustificato
Pag. 3 di 8 l'introduzione. Evidenzia che, nei suoi confronti, è destinato a produrre un effetto permanente, ritardando i benefici derivanti dalla progressione stipendiale.
Chiede, pertanto, la condanna dell'Amministrazione a procedere a nuova ricostruzione di carriera comprensiva dell'annualità 2013 e al pagamento delle differenze retributive maturate quantificate in euro 2.964,24.
2. Si è costituito il convenuto, sostenendo la legittimità dei provvedimenti con cui non è CP_1 stato riconosciuto l'A.S. 2013 ai fini della progressione economica di carriera, attesa l'operatività per tale annualità del blocco della progressione stipendiale, rammentando la disciplina di cui all'art. 9 del d.l. n.
78/2010, conv. nella L. 122/2010 e alla sua proroga, operata dal d.P.R. n. 122/2013.
Espone come la pronuncia della Corte di cassazione n. 178/2025 richiamata da parte ricorrente concerna l'irragionevolezza del rinnovo del blocco contrattuale soltanto per il futuro.
Richiama altresì la Corte di cassazione n. 13618/2025, che ha ribadito come il blocco disposto per il
2013 impedisce la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, anche con riferimento agli anni successivi.
Sostiene, pertanto, la correttezza dell'inquadramento attribuito alla ricorrente e chiede il rigetto della domanda.
3. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento.
4. La questione concernente il mancato riconoscimento dell'anno 2013 nell'ambito della ricostruzione di carriera è stata recentemente esaminata e risolta dalla pronuncia di Cass., sez. lav.,
21.5.2025, n. 13619 (e le successive conformi, tra cui, ancor più di recente, Cass., n. 20238 del 2025), che il Tribunale condivide pienamente e che può essere, in questa sede, richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
La Corte è pervenuta alla conclusione per cui l'anno 2013 non può essere computato ai fini degli incrementi retributivi, né determinare anticipazioni della fascia stipendiale successiva.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche Pag. 4 di 8 all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 5 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.”
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_2 dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, “a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici” e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali.
5. Alla luce del quadro normativo sopra delineato occorre risolvere la questione inerente all'applicazione dell'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal
Pag. 5 di 8 personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
“sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco".
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita,
Pag. 6 di 8 con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal
D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali) che non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio
(di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Pag. 7 di 8 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Pertanto, i principi ricavabili dalla giurisprudenza appena citata impongono di pervenire senz'altro al rigetto del ricorso, tenuto conto, peraltro, che nell'atto introduttivo della ricorrente, infatti, non si è fatta menzione, né è stato chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2013 a effetti diversi rispetto alla collocazione in una superiore fascia stipendiale, né la ricorrente ha allegato che gli effetti giuridici diversi da quest'ultimo siano stati negati alla stessa.
Si deve, infine, aggiungere che il problema degli effetti giuridici si potrebbe porre, eventualmente, per gli assunti a tempo determinato nell'anno 2013 e a fronte dell'esclusione del computo di tale anno in sede di ricostruzione della carriera (come nel caso esaminato dalla S.C. nella sentenza sopra citata): tale carenza potrebbe, in effetti (e salva la specifica allegazione e prova sul punto) avere effetti negativi anche su profili diversi dall'inquadramento nelle fasce stipendiali. La questione, per contro, non si pone per il personale già assunto a tempo indeterminato nel 2013.
Di qui il rigetto del ricorso.
7. In punto di spese processuali, attesa la qualità delle parti e la posteriorità rispetto al deposito del ricorso della decisione nomofilattica sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta al ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Prato, il 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 221 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 17/12/2025 ore 10:00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Matteo Senesi;
- per parte convenuta dott. Sergio Scorza.
L'avv. Senesi contesta le eccezioni preliminari ed insiste nell'accoglimento del ricorso come da conclusioni rassegnate.
Il dott. Scorza si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:20
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 17.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: pubblico impiego - riconoscimento ai fini giuridici dell'a.s. 2013
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata, previa disapplicazione del DPR n.
122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale Controparte_1 della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale
Pag. 2 di 8 spettante;
Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito della Controparte_1 ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera;
E per l'effetto: Condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere, ai fini giuridici, l'anno scolastico 2013 ed a riallineare la carriera della ricorrente ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. 399/88, con il recupero della anzianità ai fini economici così come valutata in sede di ricostruzione carriera, ovvero al momento della conferma in ruolo;
Condannare l'amministrazione all'inquadramento nella posizione maturata a seguito della valutazione dell'a.s. 2013 e del riallineamento;
Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito Controparte_1 della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ed in applicazione del riallineamento della carriera che si quantificano in euro 2.964,24 oltre interessi e ratei tredicesima o di quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Resistente: in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile per le motivazioni di cui in narrativa.
In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte. Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha adito il Tribunale di Prato al fine di sentire accertare il diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'annualità 2013 per la maturazione delle successive progressioni economiche, nonché per il riconoscimento della relativa anzianità contributiva.
Al riguardo, espone di essere una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2005 e di essere attualmente in servizio presso IS Margherita Hack di
Montemurlo
Riferisce di aver presentato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera, lamentando che, in sede di ricostruzione, l'anno 2013 non è stato valutato né ai fini economici né ai fini giuridici e che, pertanto, il servizio prestato in tale annualità risulta irrilevante ai fini della progressione economica.
Rappresenta che tale esclusione è stata giustificata dall'Amministrazione in applicazione del c.d.
“blocco stipendiale” previsto dal d.P.R. 4.9.2013, n. 122, che ha sospeso la maturazione degli incrementi economici per l'annualità in oggetto. Al riguardo, richiama la sentenza n. 178/2015 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità di tali disposizioni, che hanno attribuito una valenza esclusivamente giuridica alle progressioni di carriera maturate negli anni 2011, 2012 e 2013.
Sostiene che l'estensione degli effetti di tale blocco oltre il periodo considerato espressamente dalla legge sia illegittimo, non sussistendo più le ragioni eccezionali e temporanee, che ne hanno giustificato
Pag. 3 di 8 l'introduzione. Evidenzia che, nei suoi confronti, è destinato a produrre un effetto permanente, ritardando i benefici derivanti dalla progressione stipendiale.
Chiede, pertanto, la condanna dell'Amministrazione a procedere a nuova ricostruzione di carriera comprensiva dell'annualità 2013 e al pagamento delle differenze retributive maturate quantificate in euro 2.964,24.
2. Si è costituito il convenuto, sostenendo la legittimità dei provvedimenti con cui non è CP_1 stato riconosciuto l'A.S. 2013 ai fini della progressione economica di carriera, attesa l'operatività per tale annualità del blocco della progressione stipendiale, rammentando la disciplina di cui all'art. 9 del d.l. n.
78/2010, conv. nella L. 122/2010 e alla sua proroga, operata dal d.P.R. n. 122/2013.
Espone come la pronuncia della Corte di cassazione n. 178/2025 richiamata da parte ricorrente concerna l'irragionevolezza del rinnovo del blocco contrattuale soltanto per il futuro.
Richiama altresì la Corte di cassazione n. 13618/2025, che ha ribadito come il blocco disposto per il
2013 impedisce la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, anche con riferimento agli anni successivi.
Sostiene, pertanto, la correttezza dell'inquadramento attribuito alla ricorrente e chiede il rigetto della domanda.
3. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento.
4. La questione concernente il mancato riconoscimento dell'anno 2013 nell'ambito della ricostruzione di carriera è stata recentemente esaminata e risolta dalla pronuncia di Cass., sez. lav.,
21.5.2025, n. 13619 (e le successive conformi, tra cui, ancor più di recente, Cass., n. 20238 del 2025), che il Tribunale condivide pienamente e che può essere, in questa sede, richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
La Corte è pervenuta alla conclusione per cui l'anno 2013 non può essere computato ai fini degli incrementi retributivi, né determinare anticipazioni della fascia stipendiale successiva.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche Pag. 4 di 8 all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 5 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.”
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_2 dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, “a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici” e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali.
5. Alla luce del quadro normativo sopra delineato occorre risolvere la questione inerente all'applicazione dell'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal
Pag. 5 di 8 personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
“sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco".
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita,
Pag. 6 di 8 con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal
D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali) che non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio
(di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Pag. 7 di 8 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Pertanto, i principi ricavabili dalla giurisprudenza appena citata impongono di pervenire senz'altro al rigetto del ricorso, tenuto conto, peraltro, che nell'atto introduttivo della ricorrente, infatti, non si è fatta menzione, né è stato chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2013 a effetti diversi rispetto alla collocazione in una superiore fascia stipendiale, né la ricorrente ha allegato che gli effetti giuridici diversi da quest'ultimo siano stati negati alla stessa.
Si deve, infine, aggiungere che il problema degli effetti giuridici si potrebbe porre, eventualmente, per gli assunti a tempo determinato nell'anno 2013 e a fronte dell'esclusione del computo di tale anno in sede di ricostruzione della carriera (come nel caso esaminato dalla S.C. nella sentenza sopra citata): tale carenza potrebbe, in effetti (e salva la specifica allegazione e prova sul punto) avere effetti negativi anche su profili diversi dall'inquadramento nelle fasce stipendiali. La questione, per contro, non si pone per il personale già assunto a tempo indeterminato nel 2013.
Di qui il rigetto del ricorso.
7. In punto di spese processuali, attesa la qualità delle parti e la posteriorità rispetto al deposito del ricorso della decisione nomofilattica sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta al ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Prato, il 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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