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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato il presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2981/2020 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Assennato Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capilupi CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 431/2020 del 21.5.2020 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. depositava ricorso presso il Giudice del lavoro di Velletri affinché fosse Parte_1 accertato in suo favore il diritto al conseguimento di indennizzo per tecnopatia basaliomi recidivanti del volto, in relazione alle dedotte mansioni di autista/conducente di linea alle dipendenze di dal 1982 al pensionamento;
conseguentemente concludeva per la condanna dell' ente Pt_2 legittimato all'erogazione della prestazione nella misura del 12% ovvero comunque in misura indennizzabile, oltre gli accessori ed interessi di legge.
Radicatosi il contraddittorio e ammessa ed espletata la C.T.U. medico-legale, il giudice del Lavoro di Velletri rigettava la domanda attrice, condannando il ricorrente altresì alla rifusione delle spese di lite.
Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure avesse acriticamente recepito le conclusioni peritali, ignorando che in buona sostanza la relazione depositata aveva invero confermato tanto l'esposizione a rischio che l'esistenza della patologia, non potendosi escludere che un'esposizione trentennale a raggi UVA con moderato potere cancerogeno potesse nello specifico del Parte_1 quantomeno contribuire, in termini di concausalità ai sensi dell'art. 41 c.p., alla patologia denunciata.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Acquisita nelle more dell'appello nuova documentazione medica ed espletata ulteriore c.t.u. medico- legale nel grado, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
2.L'appello è infondato e va rigettato.
E' stato posto al c.t.u. nominato nel grado il seguente quesito: “dica il CTU se l'appellante sia affetto dall'infermità denunciata e in caso affermativo ne verifichi la natura professionale (solo in caso di malattia non tabellata e facendo riferimento all'attività lavorativa svolta dall'istante, alla effettiva esposizione al rischio e alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra mansione svolta e patologia accertata) e quantifichi l'eventuale conseguente grado di riduzione della capacità generica di lavoro, specificandone la decorrenza;
in caso di malattia professionale avvenuta dopo il
25/07/2000, valuti il danno biologico subito, quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale comprensiva degli aspetti dinamico relazionali sulla base di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000 specificando altresì il grado percentuale della menomazione, tenendo presente quanto statuito dall'art. 13 D. Lgs. 23/02/2000 n.
38”.
Dalle risultanze della visita medica espletata il c.t.u. ha formulato la seguente diagnosi:
“esiti escissionali di epiteliomi recidivanti del volto della regione retroauricolare sinistra”.
Ha poi esposto le sue considerazioni medico-legali a pagg. 5-6: “Nel merito si rileva che il periziato risulta aver lavorato dal 1982 al 2017 come conducente del COTRAL.
Secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'infermità denunciata sarebbe da porsi in relazione causale con l'avvenuta esposizione del Sig. durante l'attività di guida di mezzi di trasporto Parte_1 collettivo, alle radiazioni ultraviolette filtrate attraverso il parabrezza dei veicoli utilizzati.
L'Istituto assicuratore resistente negava la connotazione di malattia professionale dell'infermità in diagnosi asserendo l'insufficiente esposizione dell'assicurato al rischio lavoro-correlato.
L'ausiliare del giudice di prime cure, infine, confermava l'orientamento dell' in quanto i CP_1 materiali utilizzati per la realizzazione dei vetri degli autoveicoli hanno un marcato effetto schermante nei confronti dei raggi ultravioletti.
Sotto il profilo etiopatogenetico, i basaliomi riconoscono come fattori causali, oltre ai richiamati raggi ultravioletti, l'esposizione a sostanze chimiche (catrami, carbone, paraffina, arsenico), alcune anomalie genetiche (sindrome di Gorlin-Goltz o xeroderma pigmentoso), condizioni di immunosoppressione (AIDS, uso di farmaci corticosteroidi o altri immunosoppressori), l'abitudine tabagica, i farmaci antipsoriasici, le lesioni cutanee croniche (cicatrizia da ustione, ulcere non guarite).
Fattori predisponenti di tipo individuale sono rappresentati dal fototipo chiaro, l'età superiore ai 50 anni e le scottature da eccessiva esposizione solare avvenute nell'infanzia o nell'adolescenza.
Per quanto concerne l'asserita esposizione lavorativa a raggi ultravioletti penetrati attraverso il parabrezza dei veicoli condotti in qualità di autista, si osserva che, a partire dai primi anni '80, i vetri anteriori delle autovetture sono dotati di una pellicola incolore e trasparente in grado di bloccare tutte le radiazioni dello spettro UV-B e la quasi totalità delle radiazioni UV-A.
Deve inoltre osservarsi come l'esposizione agli effetti patogeni della luce solare diretta aumenti in modo inversamente proporzionale alla quota altimetrica (in ragione del ridotto spessore dell'atmosfera e quindi alla sua minore azione di assorbimento delle radiazioni) e al raggio di incidenza della radiazione stessa (nelle ore più calde del giorno i raggi solari incidono perpendicolarmente sull'atmosfera terrestre attraversandola attraverso una traiettoria più breve e quindi subendone in misura minore l'effetto di assorbimento e refrazione) e alla durata dell'esposizione (durante la stagione estiva tutti i predetti effetti si amplificano).
Nel caso in esame deve verosimilmente presumersi che l'esposizione alla luce diretta solare fosse comunque estremamente limitata nell'arco della durata del turno lavorativo e ancor più se si considera come nelle ore di maggiore nocività della radiazione solare la posizione del sole allo zenit precludesse la sua possibile penetrazione attraverso il parabrezza.
Per contro sono ravvisabili nel caso in esame diversi fattori predisponenti individuali, in particolare l'essere un fototipo chiaro, l'età anagrafica, la pregressa abitudine tabagica e la compresenza di cheratosi attinica del cuoio capelluto (che ben difficilmente potrebbe essere ricondotta all'azione diretta della luce solare durante l'attività di guida).
Anche la localizzazione in zone cutanee normalmente non esposte alla luce diretta solare di alcuni dei basaliomi da cui il Sig. è stato affetto, in particolare la sede retroauricolare, avvalora Parte_1
l'ipotesi extraprofessionale della genesi dell'affezione.
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non sussistono elementi sufficienti a potersi ricondurre etiopatogeneticamente l'insorgenza della infermità denunciata all'attività lavorativa espletata”.
Infine il c.t.u. ha così concluso: “il Sig. è affetto dall'infermità di cui al giudizio Parte_1 diagnostico;
tale infermità NON è connotabile come malattia professionale”.
Tale conclusione merita di essere recepita in quanto immune da vizi logico-giuridici e ben supportata dalle ragioni mediche esposte dal c.t.u., specificamente in punto di assenza del nesso causale e, al contrario, di sussistenza di fattori causali estranei al rischi lavorativo (fenotipo) suffragati dalla posizione degli esiti escissionali, che non risultano inficiate in sede tecnica da avverse censure, in quanto la parte appellante non faceva pervenire al c.t.u. alcuna nota nonostante l'inoltro della bozza in data 19/05/2025 (come attestato dal c.t.u. nella relazione depositata il 6.6.2025).
Né le note difensive finali prodotte dalla difesa dell'appellante in data 13.6.2025 -unitamente a documentazione non autorizzata che risulta inammissibile e di cui non si terrà conto ai fini della decisione-inducono a concludere diversamente, in quanto in parte inammissibili (si citano per la prima volta una pluralità di riferimenti agli in relazione ad elementi di fatto nuovi rispetto a quelli CP_2 dedotti in giudizio con il ricorso di primo grado -in violazione di Cass. S.U. n. 5624/2022- quali il
“fattore di rischio microclima nei mezzi di trasporto” e in generale “il disagio termico percepito a bordo di un mezzo di trasporto può ridurre la capacità di attenzione del conducente e conseguentemente aumentare il rischio di incidenti. Inoltre condizioni microclimatiche avverse a bordo possono causare malori con conseguenti infortuni o incidenti a bordo del mezzo”) e in parte generiche, laddove si lamenta la sostanziale contraddittorietà della c.t.u. senza spiegarne dettagliatamente le ragioni.
Del resto in primo grado il ctu nominato, dopo aver rilevato che “La presenza della patologia in esame come tecnopatia “tabellata” è pertanto d'obbligo in tutte le condizioni in cui si sia stati occupazionalmente esposti per periodi consistenti a luce solare diretta (pescatori, agricoltori, ecc).
I raggi UVB non riescono a passare i comuni parabrezza e può penetrare solo una quota di UVA, che come si è detto ha solo un modesto potere cancerogeno;
va inoltre considerato che sin dal 70 erano presenti sul mercato i cosiddetti “cristalli atermici” che schermavano buona parte della quota ultravioletta ed infrarossa;
nel tempo queste tecnologie si sono affinate e moltissimi mezzi montano ora parabrezza e vetri con schermatura pressoché totale dei raggi UV;
nella fattispecie in esame va inoltre considerato che i mezzi dispongono da moltissimo tempo di dispositivi per schermare la luce solare diretta al volto (parasole, tendine, schermi oscuranti, ecc) che vengono costantemente utilizzati, e non per evitare la esposizione agli ultravioletti, ma per evitare l'abbagliamento solare che renderebbe la guida in sicurezza impossibile;
va inoltre ulteriormente segnalato che l'attività del periziando si è effettuata in turni che comprendevano orari in cui l'insolazione è pressoché nulla, non solo, nelle ore centrali della giornata (dove la radiazione solare e quindi anche la quota UV è più importante) la luce solare non può raggiungere il volto in quanto totalmente schermato dal tetto della postazione di guida, pertanto le esposizioni sarebbero limitate solo alle ore del giorno in cui il sole è più basso sull'orizzonte, in questi orari la radiazione UV è ulteriormente attenuata dato lo spessore maggiore di atmosfera che la radiazione solare deve attraversare per arrivare al suolo.
Per tali motivazioni si reputa notevolmente remota la possibilità che tale patologia sia di derivazione occupazione e che non vi siano dati scientifici sufficientemente solidi per poter evidenziare un nesso causale data l'esposizione alla noxa patogena di fatto sovrapponibile a quella della popolazione generale” aveva così risposto nell'ambito del contraddittorio tecnico alle note della difesa del ricorrente: “Ad ulteriore e più semplificata specifica: come riportato in bozza è fuor di dubbio che la radiazione solare “diretta” prolungata possa favorire la comparsa delle neoplasie di cui al caso;
è fuor di dubbio che la patologia sia tabellata per le esposizioni occupazionali che prevedono una lunga e ripetuta esposizione alla luce solare “diretta”; condizioni però che non si sono ravvisate nel caso in esame.
In relazione alla concreta analisi dei mezzi che ha utilizzato il periziando, una lunga conoscenza dei mezzi dell'azienda dal punto di vista del comune utente (sin dal 76 quando la e la CP_3 CP_4 si fondevano per formare l' che nel 93 diventerà Co.Tra.l.)., nonché una revisione Parte_2 storica del parco macchine presente nell'azienda (ricerca estremamente agevole da effettuare su internet) conferma che non sono mai stati in dotazione dell'azienda mezzi privi di tetto in lamiera a copertura del conducente o privi di parabrezza (uniche possibilità affinché lo stesso periziando potesse essere esposto alla luce solare “diretta” con continuità”, né risulta dagli atti che un tale ipotetico mezzo sia mai stato utilizzato dal periziando”.
In conclusione non risulta provato il nesso causale tra la patologia sofferta dall'appellante e l'attività lavorativa svolta, con conseguente inconfigurabilità di una malattia professionale.
4.Per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio-incluse quelle della c.t.u. liquidate con separato decreto- restano a carico dell'appellante ex art. 91 c.p.c., tenuto conto che dalla stessa dichiarazione prodotta ai fini dell'esenzione ex art. 152 c.p.c. risulta un reddito imponibile per il 2019 di € 25.000 maggiore di quello previsto ex lege per il beneficio de quo (€ 22.987,64 oltre 1.032,91 per ciascun familiare a carico).
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 3.473,00 oltre oneri accessori;
-pone le spese della c.t.u. medico-legale espletata nel grado, liquidate con separato decreto, a carico dell'appellante;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 8.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato il presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2981/2020 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Assennato Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capilupi CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 431/2020 del 21.5.2020 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. depositava ricorso presso il Giudice del lavoro di Velletri affinché fosse Parte_1 accertato in suo favore il diritto al conseguimento di indennizzo per tecnopatia basaliomi recidivanti del volto, in relazione alle dedotte mansioni di autista/conducente di linea alle dipendenze di dal 1982 al pensionamento;
conseguentemente concludeva per la condanna dell' ente Pt_2 legittimato all'erogazione della prestazione nella misura del 12% ovvero comunque in misura indennizzabile, oltre gli accessori ed interessi di legge.
Radicatosi il contraddittorio e ammessa ed espletata la C.T.U. medico-legale, il giudice del Lavoro di Velletri rigettava la domanda attrice, condannando il ricorrente altresì alla rifusione delle spese di lite.
Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure avesse acriticamente recepito le conclusioni peritali, ignorando che in buona sostanza la relazione depositata aveva invero confermato tanto l'esposizione a rischio che l'esistenza della patologia, non potendosi escludere che un'esposizione trentennale a raggi UVA con moderato potere cancerogeno potesse nello specifico del Parte_1 quantomeno contribuire, in termini di concausalità ai sensi dell'art. 41 c.p., alla patologia denunciata.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Acquisita nelle more dell'appello nuova documentazione medica ed espletata ulteriore c.t.u. medico- legale nel grado, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
2.L'appello è infondato e va rigettato.
E' stato posto al c.t.u. nominato nel grado il seguente quesito: “dica il CTU se l'appellante sia affetto dall'infermità denunciata e in caso affermativo ne verifichi la natura professionale (solo in caso di malattia non tabellata e facendo riferimento all'attività lavorativa svolta dall'istante, alla effettiva esposizione al rischio e alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra mansione svolta e patologia accertata) e quantifichi l'eventuale conseguente grado di riduzione della capacità generica di lavoro, specificandone la decorrenza;
in caso di malattia professionale avvenuta dopo il
25/07/2000, valuti il danno biologico subito, quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale comprensiva degli aspetti dinamico relazionali sulla base di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000 specificando altresì il grado percentuale della menomazione, tenendo presente quanto statuito dall'art. 13 D. Lgs. 23/02/2000 n.
38”.
Dalle risultanze della visita medica espletata il c.t.u. ha formulato la seguente diagnosi:
“esiti escissionali di epiteliomi recidivanti del volto della regione retroauricolare sinistra”.
Ha poi esposto le sue considerazioni medico-legali a pagg. 5-6: “Nel merito si rileva che il periziato risulta aver lavorato dal 1982 al 2017 come conducente del COTRAL.
Secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'infermità denunciata sarebbe da porsi in relazione causale con l'avvenuta esposizione del Sig. durante l'attività di guida di mezzi di trasporto Parte_1 collettivo, alle radiazioni ultraviolette filtrate attraverso il parabrezza dei veicoli utilizzati.
L'Istituto assicuratore resistente negava la connotazione di malattia professionale dell'infermità in diagnosi asserendo l'insufficiente esposizione dell'assicurato al rischio lavoro-correlato.
L'ausiliare del giudice di prime cure, infine, confermava l'orientamento dell' in quanto i CP_1 materiali utilizzati per la realizzazione dei vetri degli autoveicoli hanno un marcato effetto schermante nei confronti dei raggi ultravioletti.
Sotto il profilo etiopatogenetico, i basaliomi riconoscono come fattori causali, oltre ai richiamati raggi ultravioletti, l'esposizione a sostanze chimiche (catrami, carbone, paraffina, arsenico), alcune anomalie genetiche (sindrome di Gorlin-Goltz o xeroderma pigmentoso), condizioni di immunosoppressione (AIDS, uso di farmaci corticosteroidi o altri immunosoppressori), l'abitudine tabagica, i farmaci antipsoriasici, le lesioni cutanee croniche (cicatrizia da ustione, ulcere non guarite).
Fattori predisponenti di tipo individuale sono rappresentati dal fototipo chiaro, l'età superiore ai 50 anni e le scottature da eccessiva esposizione solare avvenute nell'infanzia o nell'adolescenza.
Per quanto concerne l'asserita esposizione lavorativa a raggi ultravioletti penetrati attraverso il parabrezza dei veicoli condotti in qualità di autista, si osserva che, a partire dai primi anni '80, i vetri anteriori delle autovetture sono dotati di una pellicola incolore e trasparente in grado di bloccare tutte le radiazioni dello spettro UV-B e la quasi totalità delle radiazioni UV-A.
Deve inoltre osservarsi come l'esposizione agli effetti patogeni della luce solare diretta aumenti in modo inversamente proporzionale alla quota altimetrica (in ragione del ridotto spessore dell'atmosfera e quindi alla sua minore azione di assorbimento delle radiazioni) e al raggio di incidenza della radiazione stessa (nelle ore più calde del giorno i raggi solari incidono perpendicolarmente sull'atmosfera terrestre attraversandola attraverso una traiettoria più breve e quindi subendone in misura minore l'effetto di assorbimento e refrazione) e alla durata dell'esposizione (durante la stagione estiva tutti i predetti effetti si amplificano).
Nel caso in esame deve verosimilmente presumersi che l'esposizione alla luce diretta solare fosse comunque estremamente limitata nell'arco della durata del turno lavorativo e ancor più se si considera come nelle ore di maggiore nocività della radiazione solare la posizione del sole allo zenit precludesse la sua possibile penetrazione attraverso il parabrezza.
Per contro sono ravvisabili nel caso in esame diversi fattori predisponenti individuali, in particolare l'essere un fototipo chiaro, l'età anagrafica, la pregressa abitudine tabagica e la compresenza di cheratosi attinica del cuoio capelluto (che ben difficilmente potrebbe essere ricondotta all'azione diretta della luce solare durante l'attività di guida).
Anche la localizzazione in zone cutanee normalmente non esposte alla luce diretta solare di alcuni dei basaliomi da cui il Sig. è stato affetto, in particolare la sede retroauricolare, avvalora Parte_1
l'ipotesi extraprofessionale della genesi dell'affezione.
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non sussistono elementi sufficienti a potersi ricondurre etiopatogeneticamente l'insorgenza della infermità denunciata all'attività lavorativa espletata”.
Infine il c.t.u. ha così concluso: “il Sig. è affetto dall'infermità di cui al giudizio Parte_1 diagnostico;
tale infermità NON è connotabile come malattia professionale”.
Tale conclusione merita di essere recepita in quanto immune da vizi logico-giuridici e ben supportata dalle ragioni mediche esposte dal c.t.u., specificamente in punto di assenza del nesso causale e, al contrario, di sussistenza di fattori causali estranei al rischi lavorativo (fenotipo) suffragati dalla posizione degli esiti escissionali, che non risultano inficiate in sede tecnica da avverse censure, in quanto la parte appellante non faceva pervenire al c.t.u. alcuna nota nonostante l'inoltro della bozza in data 19/05/2025 (come attestato dal c.t.u. nella relazione depositata il 6.6.2025).
Né le note difensive finali prodotte dalla difesa dell'appellante in data 13.6.2025 -unitamente a documentazione non autorizzata che risulta inammissibile e di cui non si terrà conto ai fini della decisione-inducono a concludere diversamente, in quanto in parte inammissibili (si citano per la prima volta una pluralità di riferimenti agli in relazione ad elementi di fatto nuovi rispetto a quelli CP_2 dedotti in giudizio con il ricorso di primo grado -in violazione di Cass. S.U. n. 5624/2022- quali il
“fattore di rischio microclima nei mezzi di trasporto” e in generale “il disagio termico percepito a bordo di un mezzo di trasporto può ridurre la capacità di attenzione del conducente e conseguentemente aumentare il rischio di incidenti. Inoltre condizioni microclimatiche avverse a bordo possono causare malori con conseguenti infortuni o incidenti a bordo del mezzo”) e in parte generiche, laddove si lamenta la sostanziale contraddittorietà della c.t.u. senza spiegarne dettagliatamente le ragioni.
Del resto in primo grado il ctu nominato, dopo aver rilevato che “La presenza della patologia in esame come tecnopatia “tabellata” è pertanto d'obbligo in tutte le condizioni in cui si sia stati occupazionalmente esposti per periodi consistenti a luce solare diretta (pescatori, agricoltori, ecc).
I raggi UVB non riescono a passare i comuni parabrezza e può penetrare solo una quota di UVA, che come si è detto ha solo un modesto potere cancerogeno;
va inoltre considerato che sin dal 70 erano presenti sul mercato i cosiddetti “cristalli atermici” che schermavano buona parte della quota ultravioletta ed infrarossa;
nel tempo queste tecnologie si sono affinate e moltissimi mezzi montano ora parabrezza e vetri con schermatura pressoché totale dei raggi UV;
nella fattispecie in esame va inoltre considerato che i mezzi dispongono da moltissimo tempo di dispositivi per schermare la luce solare diretta al volto (parasole, tendine, schermi oscuranti, ecc) che vengono costantemente utilizzati, e non per evitare la esposizione agli ultravioletti, ma per evitare l'abbagliamento solare che renderebbe la guida in sicurezza impossibile;
va inoltre ulteriormente segnalato che l'attività del periziando si è effettuata in turni che comprendevano orari in cui l'insolazione è pressoché nulla, non solo, nelle ore centrali della giornata (dove la radiazione solare e quindi anche la quota UV è più importante) la luce solare non può raggiungere il volto in quanto totalmente schermato dal tetto della postazione di guida, pertanto le esposizioni sarebbero limitate solo alle ore del giorno in cui il sole è più basso sull'orizzonte, in questi orari la radiazione UV è ulteriormente attenuata dato lo spessore maggiore di atmosfera che la radiazione solare deve attraversare per arrivare al suolo.
Per tali motivazioni si reputa notevolmente remota la possibilità che tale patologia sia di derivazione occupazione e che non vi siano dati scientifici sufficientemente solidi per poter evidenziare un nesso causale data l'esposizione alla noxa patogena di fatto sovrapponibile a quella della popolazione generale” aveva così risposto nell'ambito del contraddittorio tecnico alle note della difesa del ricorrente: “Ad ulteriore e più semplificata specifica: come riportato in bozza è fuor di dubbio che la radiazione solare “diretta” prolungata possa favorire la comparsa delle neoplasie di cui al caso;
è fuor di dubbio che la patologia sia tabellata per le esposizioni occupazionali che prevedono una lunga e ripetuta esposizione alla luce solare “diretta”; condizioni però che non si sono ravvisate nel caso in esame.
In relazione alla concreta analisi dei mezzi che ha utilizzato il periziando, una lunga conoscenza dei mezzi dell'azienda dal punto di vista del comune utente (sin dal 76 quando la e la CP_3 CP_4 si fondevano per formare l' che nel 93 diventerà Co.Tra.l.)., nonché una revisione Parte_2 storica del parco macchine presente nell'azienda (ricerca estremamente agevole da effettuare su internet) conferma che non sono mai stati in dotazione dell'azienda mezzi privi di tetto in lamiera a copertura del conducente o privi di parabrezza (uniche possibilità affinché lo stesso periziando potesse essere esposto alla luce solare “diretta” con continuità”, né risulta dagli atti che un tale ipotetico mezzo sia mai stato utilizzato dal periziando”.
In conclusione non risulta provato il nesso causale tra la patologia sofferta dall'appellante e l'attività lavorativa svolta, con conseguente inconfigurabilità di una malattia professionale.
4.Per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio-incluse quelle della c.t.u. liquidate con separato decreto- restano a carico dell'appellante ex art. 91 c.p.c., tenuto conto che dalla stessa dichiarazione prodotta ai fini dell'esenzione ex art. 152 c.p.c. risulta un reddito imponibile per il 2019 di € 25.000 maggiore di quello previsto ex lege per il beneficio de quo (€ 22.987,64 oltre 1.032,91 per ciascun familiare a carico).
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 3.473,00 oltre oneri accessori;
-pone le spese della c.t.u. medico-legale espletata nel grado, liquidate con separato decreto, a carico dell'appellante;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 8.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi