Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2025, proposto da:
Tritor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sciangula, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
di Ecologia Oggi s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
silenzio rifiuto, formatosi sull'istanza del 30.05.2025, protocollata presso l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria in data 3.06.2025 con il numero 3497, con cui è stata richiesta copia della documentazione alla medesima riconducibile nell'ambito del servizio di Gestione dei Poli Pubblici di Trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la società ricorrente, che svolge tra l’altro l’attività di noleggio e vendita di tecnologia e macchinari per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con ricorso notificato il 5.09.2023 ha chiesto l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata ad A.r.r.i.Cal. il 30.05.2023, protocollata al n. 3497 il 3.06.2023, e relativa alla documentazione del contratto di subappalto perfezionato tra la medesima A.r.r.i.Cal. ed Ecologia Oggi s.p.a., con la quale l’esponente ha stipulato un contratto per la locazione di un impianto di tipo Attritor Mill 4G;
Considerato che:
- con nota del 10.11.2025 l’esponente ha dedotto di avere ottenuto dall’intimata amministrazione la documentazione richiesta;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA TR, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | RA TR |
IL SEGRETARIO