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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 707/2024 R.G.L., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in 39040 Aldino (BZ), C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'avv. Domenico Battaglia del Foro di BO, C.F. , CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in BO, alla P.zza G. Mazzini 2, giusto mandato unito digitalmente al ricorso depositato il 22.11.2024, il quale avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
pagina 1 di 8 ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher ) e Raimund C.F._3
Bauer ( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, C.F._4
rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede di BO, Piazza Domenicani 30
convenuto
In punto: Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzioni:
→ Ordinanza-ingiunzione n. 0I-002721343 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.06/03/2018.0043177 del 06/03/2018 riferito all'anno 2013 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290032 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € 3.429,00.- CodiceFiscale_1
oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604420-2 ;
→ Ordinanza-ingiunzione n. 0I-002721345 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.09/03/2018.0046367 del 09/03/2018 riferito all'anno 2014 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290040 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € 7.701,90.- CodiceFiscale_1
pagina 2 di 8 oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604421-3 ;
→ Ordinanza-ingiunzione n. 0I-002721348 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.06/03/2018.0043199 del 06/03/2018 riferito all'anno 2015 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290046 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € CodiceFiscale_1
10.172,33.- oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604422-4 ;
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis reiectis, così deliberare:
IN VIA CAUTELARE: Inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di udienza, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
IN VIA PRELIMINARE: Accertare la prescrizione e/o la decadenza delle ingiunzioni di Parte Resistente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
pagina 3 di 8 NEL MERITO: Accogliere il ricorso per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
IN OGNI CASO: Dichiarando che nulla è dovuto a Parte Resistente, con ripetizione delle somme che fossero state comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spettanze professionali, di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
(in preverbale di udienza dep. 12.02.2025)
la Ricorrente, signora in come agli atti Parte_2 Parte_1
compiutamente generalizzata, domiciliata e difesa:
1. Prende atto dell'annullamento in via di autotutela delle impugnate ordinanze
; CP_1
2. Mostra acquiescenza a che l'Ill. Sig. Giudice dichiari la cessazione della materia del contendere;
3. Insiste che venga in questa sede accertata e dichiarata la soccombenza virtuale di
Parte Resistente;
pagina 4 di 8 4. Per l'effetto, chiede sia emessa condanna al pagamento delle spettanze professionali siccome richieste nel ricorso introduttivo, capo delle conclusioni che quivi testualmente si riporta:
“Con vittoria di spettanze professionali, di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”)”.
Per parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Si chiede, pertanto, declaratoria di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22.11.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n. 0I-002721343 relativa ad atto di accertamento n.: .1400.06/03/2018.0043177 del 06/03/2018 riferito all'anno 2013 – CP_1
Protocollo N. .1400.10/10/2024.0290032 – C.F. Azienda CP_1 C.F._1
– C.F. Rappresentante legale per la somma di €
[...] CodiceFiscale_1
3.429,00.- oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero pagina 5 di 8 39825604420-2 ; n. 0I-002721345 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.09/03/2018.0046367 del 09/03/2018 riferito all'anno 2014 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290040 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € 7.701,90.- CodiceFiscale_1
oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604421-3 ; n. 0I-002721348 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.06/03/2018.0043199 del 06/03/2018 riferito all'anno 2015 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290046 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € CodiceFiscale_1
10.172,33.- oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604422-4; chiedendo, previa sospensiva, di accertare in via preliminare la prescrizione e/o la decadenza delle ingiunzioni di Parte Resistente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
in ogni caso dichiarando che nulla era dovuto a Parte
Resistente, con ripetizione delle somme che fossero state comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese.
pagina 6 di 8 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' dichiarando che le ordinanze CP_1
ingiunzione erano state annullate in via di autotutela e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 25.02.2025 la ricorrente concludeva anch'essa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.04.2025, concedendo termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino al 30.03.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La materia del contendere è cessata, avendo l' provveduto ad annullare le CP_1
ordinanze ingiunzione opposte.
La statuizione in ordine alle spese di lite seguirà il principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese verranno poste a carico di parte convenuta, considerato che l'intervenuto annullamento si fonda per ammissione di sulla prescrizione CP_1
del credito ed è intervenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso, ovvero in data 6.12.2024 (cfr. e-mail allegata alla comparsa di costituzione ). CP_1
Le spese verranno liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi in relazione alla fase decisionale, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del DM
pagina 7 di 8 55/2014 (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, che non ha di fatto avuto luogo.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 707/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 22.11.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano CP_1
in euro.- 3.531,45,00 per compensi, oltre contributo unificato, 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Addì, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 707/2024 R.G.L., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in 39040 Aldino (BZ), C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'avv. Domenico Battaglia del Foro di BO, C.F. , CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in BO, alla P.zza G. Mazzini 2, giusto mandato unito digitalmente al ricorso depositato il 22.11.2024, il quale avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
pagina 1 di 8 ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher ) e Raimund C.F._3
Bauer ( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, C.F._4
rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede di BO, Piazza Domenicani 30
convenuto
In punto: Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzioni:
→ Ordinanza-ingiunzione n. 0I-002721343 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.06/03/2018.0043177 del 06/03/2018 riferito all'anno 2013 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290032 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € 3.429,00.- CodiceFiscale_1
oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604420-2 ;
→ Ordinanza-ingiunzione n. 0I-002721345 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.09/03/2018.0046367 del 09/03/2018 riferito all'anno 2014 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290040 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € 7.701,90.- CodiceFiscale_1
pagina 2 di 8 oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604421-3 ;
→ Ordinanza-ingiunzione n. 0I-002721348 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.06/03/2018.0043199 del 06/03/2018 riferito all'anno 2015 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290046 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € CodiceFiscale_1
10.172,33.- oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604422-4 ;
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis reiectis, così deliberare:
IN VIA CAUTELARE: Inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di udienza, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
IN VIA PRELIMINARE: Accertare la prescrizione e/o la decadenza delle ingiunzioni di Parte Resistente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
pagina 3 di 8 NEL MERITO: Accogliere il ricorso per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
IN OGNI CASO: Dichiarando che nulla è dovuto a Parte Resistente, con ripetizione delle somme che fossero state comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spettanze professionali, di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
(in preverbale di udienza dep. 12.02.2025)
la Ricorrente, signora in come agli atti Parte_2 Parte_1
compiutamente generalizzata, domiciliata e difesa:
1. Prende atto dell'annullamento in via di autotutela delle impugnate ordinanze
; CP_1
2. Mostra acquiescenza a che l'Ill. Sig. Giudice dichiari la cessazione della materia del contendere;
3. Insiste che venga in questa sede accertata e dichiarata la soccombenza virtuale di
Parte Resistente;
pagina 4 di 8 4. Per l'effetto, chiede sia emessa condanna al pagamento delle spettanze professionali siccome richieste nel ricorso introduttivo, capo delle conclusioni che quivi testualmente si riporta:
“Con vittoria di spettanze professionali, di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”)”.
Per parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Si chiede, pertanto, declaratoria di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22.11.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n. 0I-002721343 relativa ad atto di accertamento n.: .1400.06/03/2018.0043177 del 06/03/2018 riferito all'anno 2013 – CP_1
Protocollo N. .1400.10/10/2024.0290032 – C.F. Azienda CP_1 C.F._1
– C.F. Rappresentante legale per la somma di €
[...] CodiceFiscale_1
3.429,00.- oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero pagina 5 di 8 39825604420-2 ; n. 0I-002721345 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.09/03/2018.0046367 del 09/03/2018 riferito all'anno 2014 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290040 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € 7.701,90.- CodiceFiscale_1
oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604421-3 ; n. 0I-002721348 relativa ad atto di accertamento n.:
.1400.06/03/2018.0043199 del 06/03/2018 riferito all'anno 2015 – Protocollo CP_1
N. .1400.10/10/2024.0290046 – C.F. Azienda – CP_1 CodiceFiscale_1
C.F. Rappresentante legale per la somma di € CodiceFiscale_1
10.172,33.- oltre € 10,33.- per spese di notifica oltre eventuali ulteriori spese di notifica di deposito, notificata in data 23 ottobre 2024 con raccomandata numero
39825604422-4; chiedendo, previa sospensiva, di accertare in via preliminare la prescrizione e/o la decadenza delle ingiunzioni di Parte Resistente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
in ogni caso dichiarando che nulla era dovuto a Parte
Resistente, con ripetizione delle somme che fossero state comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese.
pagina 6 di 8 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' dichiarando che le ordinanze CP_1
ingiunzione erano state annullate in via di autotutela e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 25.02.2025 la ricorrente concludeva anch'essa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.04.2025, concedendo termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino al 30.03.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La materia del contendere è cessata, avendo l' provveduto ad annullare le CP_1
ordinanze ingiunzione opposte.
La statuizione in ordine alle spese di lite seguirà il principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese verranno poste a carico di parte convenuta, considerato che l'intervenuto annullamento si fonda per ammissione di sulla prescrizione CP_1
del credito ed è intervenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso, ovvero in data 6.12.2024 (cfr. e-mail allegata alla comparsa di costituzione ). CP_1
Le spese verranno liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi in relazione alla fase decisionale, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del DM
pagina 7 di 8 55/2014 (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, che non ha di fatto avuto luogo.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 707/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 22.11.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano CP_1
in euro.- 3.531,45,00 per compensi, oltre contributo unificato, 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Addì, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 8 di 8