TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1967
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Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative

    L'amministrazione ha violato gli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990 omettendo la notifica al domicilio eletto dal lavoratore tramite il suo legale. Tale violazione non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, in quanto ha impedito al ricorrente di interloquire e prospettare soluzioni alternative.

  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere

    Il provvedimento è viziato perché l'amministrazione ha erroneamente ritenuto che la carenza documentale e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro dovessero automaticamente condurre alla revoca, senza valutare la posizione del lavoratore in buona fede e la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione, come previsto dall'art. 22, comma 11, D.Lgs. 286/98 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, ha esaminato il ricorso proposto da un lavoratore straniero avverso il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Napoli. Il ricorrente, munito di nulla osta rilasciato in via accelerata ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 73/2022, aveva fatto ingresso in Italia dopo la cessazione dell'attività della ditta individuale del promittente datore di lavoro. La Prefettura aveva revocato il nulla osta per carenza documentale ab origine e per l'ingresso avvenuto in data successiva alla cessazione dell'impresa, ritenuta strumentale. Il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie partecipative, in particolare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca al suo domicilio eletto presso il legale, e la violazione di legge ed eccesso di potere per la mancata applicazione dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/98 e dei principi della Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, che consentirebbero il rilascio di un permesso per attesa occupazione in caso di cause non imputabili al lavoratore. L'Amministrazione resistente sosteneva la legittimità del proprio operato, evidenziando la corretta notifica delle comunicazioni e la natura dovuta della revoca a fronte della carenza dei requisiti.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo relativo alla violazione delle garanzie partecipative. È stato accertato che l'Amministrazione ha omesso di notificare la comunicazione di avvio del procedimento di revoca al lavoratore presso il domicilio eletto dal suo legale, violando gli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990. Tale omissione ha impedito al ricorrente di partecipare al procedimento e di prospettare soluzioni alternative, rendendo il provvedimento annullabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, che non ammette l'applicazione della norma sull'immodificabilità del contenuto in caso di violazione dell'art. 10-bis. È stato altresì ritenuto fondato il secondo motivo, poiché il provvedimento impugnato si basava su un presupposto errato, non considerando che la cessazione dell'attività del datore di lavoro, avvenuta dopo il rilascio del nulla osta, costituisce una causa non imputabile al lavoratore. Il Tribunale ha ribadito il principio, consolidato dalla giurisprudenza e dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, secondo cui il lavoratore straniero che abbia agito in buona fede ha diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche se il rapporto di lavoro non si instaura per cause a lui non imputabili. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1967
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1967
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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