Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01967/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4272 del 2025, proposto da
AH AR GO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Ministropro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica P-NA/L/Q/2023/190222 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Napoli in data 06.06.2025,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. AB MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente ha dedotto in fatto, che in data 02/12/2023, NT ZO, titolare dell'omonima ditta individuale, aveva presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) di Napoli un'istanza per il rilascio del nulla osta alla sua assunzione, nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2023.
Lo SUI di Napoli, in data 31/01/2024, aveva rilasciato il nulla osta richiesto, ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 73/2022, che consente l'emissione del titolo in via accelerata, posticipando alla fase successiva le verifiche sulla sussistenza dei requisiti.
Successivamente, in data 12/02/2024, la ditta individuale del promittente datore di lavoro aveva cessato la propria attività, come da risultanze anagrafiche dell'Agenzia delle Entrate.
Munito di regolare visto d'ingresso ottenuto sulla base del predetto nulla osta, il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in data 14/03/2024.
Tramite i propri legali, il ricorrente si era attivato per la stipula del contratto di soggiorno, contattando lo SUI di Napoli e venendo a conoscenza della cessazione dell'attività del datore di lavoro.
L'Amministrazione, con nota del 17/02/2025, aveva avviato il procedimento di revoca del nulla osta, contestando la mancata presentazione delle parti alla convocazione e l'assenza di numerosa documentazione essenziale (documento del datore di lavoro, cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa, asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022, verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali). Tale comunicazione, tuttavia, era stata inviata all'indirizzo PEC indicato nell'istanza originaria.
Con PEC del 02/04/2025, il legale del ricorrente aveva comunicato formalmente al SUI la cessazione dell'attività della ditta promittente e chiedeva di poter completare l'istruttoria.
Infine, con il provvedimento impugnato del 06/06/2025, la Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta, motivando la decisione sulla base della carenza documentale ab origine e del fatto che l'ingresso del lavoratore, avvenuto in data successiva alla cessazione dell'impresa, appariva "strumentale e, comunque, inidoneo ad orientare l'Amministrazione verso esiti procedimentali diversi".
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, lamentando la violazione delle garanzie partecipative e l'illegittimità sostanziale della revoca, e chiedendone l'annullamento previa sospensione.
In particolare, il ricorrente affida il proprio gravame a due ordini di motivi:
- Violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990: si lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca al lavoratore, quale soggetto cointeressato, al domicilio eletto presso il suo legale. Tale omissione avrebbe precluso al ricorrente la possibilità di partecipare al procedimento, presentare osservazioni e richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- Violazione di legge ed eccesso di potere: si contesta la mancata applicazione dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/98 e dei principi espressi nella Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro, dovuta alla cessazione dell'attività del datore, costituirebbe una causa non imputabile al lavoratore che avrebbe quindi diritto a un permesso per attesa occupazione. Il provvedimento sarebbe viziato da illogicità e difetto di motivazione, avendo la P.A. operato un automatismo senza valutare la posizione di buona fede del lavoratore.
L'Amministrazione resistente ha replicato sostenendo la piena legittimità del proprio operato, evidenziando come le comunicazioni siano state correttamente inviate al domicilio telematico indicato in sede di istanza e che la revoca costituisca un atto dovuto a fronte della carenza dei requisiti essenziali, non sanata. Ha inoltre argomentato che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro, qui mai avvenuta, e che la cessazione dell'attività del datore non integri una causa di forza maggiore, potendo celare un uso strumentale della procedura.
Con ordinanza n. 2170/2025 del 25/09/2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, ravvisando la fondatezza prima facie delle censure relative alla violazione del contraddittorio procedimentale e fissando l'udienza di merito.
Le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive tesi e all'udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Sulla violazione delle garanzie partecipative
Il primo motivo di ricorso è fondato e di per sé assorbente. Come già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare, l'Amministrazione ha violato le garanzie di partecipazione procedimentale sancite dagli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990. È pacifico in giurisprudenza che, nei procedimenti di rilascio e revoca dei titoli di soggiorno per lavoro, il lavoratore straniero sia titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro. Egli è, a tutti gli effetti, un cointeressato al procedimento, con un interesse diretto, concreto e attuale alla sua positiva conclusione.
Nel caso di specie, il ricorrente, dopo il suo ingresso in Italia, si era attivato tramite un legale per la definizione della pratica, eleggendo domicilio presso di lui. L'Amministrazione, pertanto, era tenuta a notificare la comunicazione di avvio del procedimento di revoca anche al lavoratore e, soprattutto, presso il domicilio eletto. L'invio della comunicazione al solo indirizzo PEC originariamente fornito dal datore di lavoro non è, dunque, sufficiente a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del lavoratore, una volta che quest’ultimo abbia manifestato la propria volontà di essere assistito da un procuratore.
Tale omissione non costituisce una mera irregolarità formale. La mancata partecipazione ha impedito al ricorrente di interloquire con l'Amministrazione, di presentare le proprie osservazioni e, soprattutto, di prospettare una soluzione alternativa alla revoca, quale il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'esito del procedimento, dunque, avrebbe potuto essere diverso. Per tale ragione, non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento per vizi formali quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La stessa norma, peraltro, esclude espressamente la propria applicazione in caso di violazione dell'art. 10-bis.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito la centralità di tali garanzie: "la revoca del nulla osta rappresenta un’attività di autotutela, il cui esito non risulta rigidamente vincolato e imposto dal legislatore, gravando pertanto sull’Amministrazione l’obbligo di avviare un previo confronto con il destinatario del provvedimento finale, considerata anche la natura delle posizioni giuridiche coinvolte" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 marzo 2025, n. 1977; III, 13 novembre 2024, n. 9131; TAR Lombardia - Milano num. 1029/2025).
2.2. Sulla violazione di legge e l'eccesso di potere
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato si basa su un presupposto erroneo, ovvero che la carenza documentale e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, imputabili esclusivamente al datore di lavoro, debbano automaticamente condurre alla revoca del nulla osta e precludere ogni altra valutazione.
La giurisprudenza amministrativa, interpretando in modo sistematico e costituzionalmente orientato la normativa in materia di immigrazione, ha da tempo consolidato il principio per cui l'inadempienza del datore di lavoro non può risolversi in un pregiudizio irreparabile per il lavoratore straniero che abbia agito in buona fede.
In particolare, il principio sotteso all'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/98, che tutela il lavoratore in caso di perdita del posto di lavoro, deve essere applicato per identità di ratio anche al caso in cui il rapporto di lavoro non si instauri per cause non imputabili al lavoratore, dopo che questi abbia fatto regolare ingresso in Italia sulla base di un valido nulla osta. Tale orientamento è stato recepito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, la quale prevede che: "la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione".
La cessazione dell'attività della ditta individuale del datore di lavoro, avvenuta dopo il rilascio del nulla osta, costituisce un classico esempio di causa di forza maggiore o comunque di fatto non imputabile al lavoratore. L'Amministrazione, anziché limitarsi a prenderne atto come elemento ostativo, avrebbe dovuto valutarlo come presupposto per l'applicazione del suddetto principio di tutela.
La tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui il permesso per attesa occupazione presupporrebbe un rapporto di lavoro già instaurato, è smentita da un consolidato indirizzo giurisprudenziale: "se l’art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286 del 1998 consente al lavoratore licenziato di avere un titolo per permanere in Italia, tale regime deve essere esteso per identità di ratio anche al lavoratore in possesso del nulla osta che tuttavia non ha potuto stipulare il contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile, in specie per rifiuto del datore di lavoro" (TAR Lombardia - Milano num. 1029/ 2025; Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1100; III, 4 febbraio 2021, n. 1060).
Il provvedimento impugnato è dunque viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l'Amministrazione compiuto quella valutazione complessiva della situazione, ponderando la posizione di buona fede del lavoratore e la non imputabilità della causa impeditiva, che le era imposta dai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L'ipotesi di un ingresso "strumentale", peraltro, è rimasta una mera congettura non supportata da alcun elemento probatorio.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca. L'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, tenendo conto dei principi qui affermati e verificando la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese di giudizio, in ragione della complessità della sottesa vicenda fattuale e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini indicati in motivazione;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CU, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
AB MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB MA | NT CU |
IL SEGRETARIO