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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11379/2021
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.03.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 11379/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Casareale
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Bitetti, Antonella Loiacono
e Paolo Rubini
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , Per_1 CP_2 CP_3
Con
, , dott. , , dott.ssa ), CP_4 CP_5 CP_6 CP_8 Per_2
trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione, la causa veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver prestato servizio alle dipendenze della “ , con le mansioni di Controparte_1 macchinista, dal 10.12.2018 al 17.02.2020, data delle dimissioni volontarie (rassegnate il 04.02.2020). Nello specifico, precisa di essere stata assunta con contratto a tempo determinato dal
10.12.2018 al 09.12.2019, poi prorogato fino al 30.09.2020.
Soggiunge di aver ricevuto dalla convenuta richiesta di una somma di € 6.666,67, a titolo di penale per l'intervenuto recesso;
di aver contestato la bontà di tale pretesa creditoria, asserendo che il patto di stabilità intercorso inter partes all'atto della sottoscrizione della lettera d'impegno (ossia la previsione di una durata minima garantita per entrambe le parti di 12 mesi, sotto comminatoria di una penale pari ad 8.000) aveva una durata limitata ai primi 12 mesi del rapporto di lavoro;
di aver subito illegittime trattenute dalla busta paga di febbraio 2020 nonché dalla busta paga competenze di fine rapporto e TFR. In virtù di tanto chiedeva: “a) Accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla società convenuta – ut supra – di pagamento della somma di €
6.666,47 a titolo di penale, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra
a titolo di penale;
Parte_1
b) Dichiarare conseguentemente l'assoluta illegittimità della compensazione attuata dalla società tra le somme Controparte_1 dovute alla sig.ra a titolo di TFR, retribuzione ed indennità di Parte_1 fine rapporto e quelle illegittimamente pretese, condannando conseguentemente la società a corrispondere alla Controparte_1
sig.ra la complessiva somma di € 3.389,65, così come Parte_1
specificato nella narrativa che precede;
c) condannare per l'effetto la al pagamento delle Parte_2
spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
3 Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Il Giudicante ritiene utile rammentare che: “In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
09/06/2017, n.14457).
Nel caso di specie, è documentale come la lettera di impegno all'assunzione, sottoscritto dal ricorrente contenesse una clausola di
“durata minima garantita”, del seguente tenore: “Rapporto di lavoro:
a tempo determinato e a tempo pieno. Decorrenza e durata: dal
10.12.2018 al 09.12.2019 […] Il rapporto di lavoro con la avrà CP_9 una durata minima garantita per entrambe le parti, di n. 12 mesi. Per il periodo di vigenza del presente contratto, entrambe le parti non potranno recedere dal rapporto, fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. […] Inoltre, in caso di recesso anticipato nei 12 mesi di vigenza del contratto di assunzione, per motivi diversi dalla giusta causa, essendo interesse dell' Pt_3
riconosciuto meritevole di tutela ai sensi del D.M. 30.11.2012 emanato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti in esecuzione dell'art. 21, com. 4, d.lgs. n. 247/2010, la S.V. dovrà versare alla
4 società, una penale di importo pari ad euro 8.000,00” (cfr. all. n. 2 bis, indice ricorrente). Speculare disposizione si ritrova anche nella lettera di assunzione (cfr. all. n. 2).
Con successiva nota la società convenuta comunicava al lavoratore la proroga del contratto in essere, in scadenza al 09.12.2019, al
30.09.2019 “alle medesime condizioni indicate nella lettera di assunzione prot. n. 12735/18/P del 28.11.2018”.
Appare evidente l'assenza di corrispettività nelle obbligazioni, trattandosi di sacrifici imposti esclusivamente al lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato.
Né può ritenersi che il generico riferimento alla formazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori (ovvero alle disposizioni di cui al D.M. 30.11.2012 prescritte ai sensi dell'articolo 21, comma
4, del decreto legislativo n. 247/2010) possa rappresentare un reale bilanciamento delle pattuizioni contrattuali, poiché la formazione – anche ove impartita – rientra nel complesso delle obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro, risponde ad un interesse del solo datore di lavoro e viene ordinariamente bilanciata dalla corretta esecuzione della prestazione in favore dello stesso datore di lavoro.
Peraltro, il richiamo alle disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni risulta inconferente alla fattispecie in esame, atteso che risulta comprovato che già al momento dell'assunzione (avvenuta il 10.12.2018)
l'istante era in possesso dei seguenti attestati: a) certificato di avvenuta formazione al corso FT-A “Unione e Distacco Veicoli” del
11.12.2017; b) certificato di avvenuta formazione corso FT-B
“Predisposizione dei documenti di scorta” del 18.12.2017; c) certificato di avvenuta formazione “Condotta dei treni” ed in particolare Licenza di conduzione dei treni LC- A del 15.02.2018; d) certificato di avvenuta formazione al corso certificato complementare B del 30.06.2018 della durata di 520 ore, concluso
5 con verifica finale di apprendimento e svolto presso la
[...]
e) certificato di avvenuta formazione corso ADT del CP_10
04.07.2018 (vedasi all. n. 9, fascicolo parte ricorr.).
Tanto sconfessa la tesi di parte resistente secondo cui quest'ultima avrebbe sostenuto i costi di formazione finalizzati al rilascio alla ricorrente della licenza di addetto alla conduzione di locomotori e treni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti attuativo del d.lgs. n.
247/2010.
Pertanto, il Giudicante ritiene irrilevante ai fini del decidere la circostanza che la ricorrente abbia successivamente all'assunzione conseguito in azienda altro certificato complementare di tipo B1 per l'attività di sicurezza “Condotta dei treni sulla IFR gestita da
Ferrotramviaria s.p.a. – Divisione Infrastruttura”, trattandosi di un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specifica conoscenza delle caratteristiche dei veicoli , in Controparte_1 ossequio alle obbligazioni formative in capo al datore di lavoro.
Ditalché, l'insussistenza della correspettività ovvero la conclamata assenza di vantaggio a favore del ricorrente rende privo di causa giustificatrice il patto di stabilità in questione, con conseguente nullità del patto stesso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c.. Alla nullità della clausola di durata minima garantita (c.d. patto di stabilità) inserita nel contratto di lavoro fra le parti consegue anche la nullità della penale ivi contenuta per il principio di invalidità derivata.
Peraltro, risulta irrituale la scelta dell' convenuta di aver in Pt_3 sede di proroga richiamato genericamente le condizioni contrattuali della precedente lettera di assunzione - ivi compresa, a suo dire, la previsione della “durata minima del contratto di 12 mesi”- senza tener in considerazione che la durata della proroga, diversamente dal primo contratto, era di 9 mesi e non già di 12.
6 Ciò detto, in data 04.02.2020 la ricorrente ha comunicato all'azienda le proprie dimissioni volontarie, a decorrere dal
17.02.2020.
Senonché la società datrice ha illegittimamente trattenuto dalla busta paga di febbraio 2020 nonché dalla busta paga a titolo di TFR ed indennità di fine rapporto l'importo di € 2.321,68, quale “penale recesso anticipato” (vedasi all. n. 6, fascicolo parte ricorr.), operando una compensazione con gli importi dovuti a sua volta a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di febbraio 2020 ed a titolo di spettanze di fine rapporto.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di quota parte della retribuzione ordinaria per il mese di febbraio 2020 (pari ad €
312,75) e a titolo di spettanze e competenze di fine rapporto, ivi compreso il TFR, (pari ad € 2.008,93), il tutto per complessivi €
2.321,68, non essendo stata offerta alcuna prova in ordine alla loro corretta corresponsione.
Dalla disamina delle buste paga in questione emerge che la somma effettivamente trattenuta è stata pari ad € 2.321,68 di conseguenza, la somma spettante al ricorrente va ridotta da “€ 3.389,65 a lordo delle ritenute di legge” ad € 2.321,68, a lordo delle ritenute di legge.
Stante la conclamata nullità ed inefficacia della clausola del contratto relativa alla durata minima garantita, c.d. patto di stabilità non sussiste il diritto della convenuta ad ottenere dall'istante la somma di € 6.666,47 a titolo di penale del recesso anticipato.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
La rideterminazione parziale della somma rivendicata da parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella
7 misura di 1/3; i residui 2/3 vanno posti a carico della parte soccombente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda;
- accerta e dichiara la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità ed invalidità della clausola contrattuale “di stabilità” e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della trattenuta della somma di € 2.321,68;
- per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente per i titoli di cui sopra della somma di € 2.321,68, a lordo delle ritenute di legge, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore del ricorrente, i residui 2/3 che liquida in euro 1.750,66 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
8
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.03.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 11379/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Casareale
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Bitetti, Antonella Loiacono
e Paolo Rubini
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , Per_1 CP_2 CP_3
Con
, , dott. , , dott.ssa ), CP_4 CP_5 CP_6 CP_8 Per_2
trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione, la causa veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver prestato servizio alle dipendenze della “ , con le mansioni di Controparte_1 macchinista, dal 10.12.2018 al 17.02.2020, data delle dimissioni volontarie (rassegnate il 04.02.2020). Nello specifico, precisa di essere stata assunta con contratto a tempo determinato dal
10.12.2018 al 09.12.2019, poi prorogato fino al 30.09.2020.
Soggiunge di aver ricevuto dalla convenuta richiesta di una somma di € 6.666,67, a titolo di penale per l'intervenuto recesso;
di aver contestato la bontà di tale pretesa creditoria, asserendo che il patto di stabilità intercorso inter partes all'atto della sottoscrizione della lettera d'impegno (ossia la previsione di una durata minima garantita per entrambe le parti di 12 mesi, sotto comminatoria di una penale pari ad 8.000) aveva una durata limitata ai primi 12 mesi del rapporto di lavoro;
di aver subito illegittime trattenute dalla busta paga di febbraio 2020 nonché dalla busta paga competenze di fine rapporto e TFR. In virtù di tanto chiedeva: “a) Accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla società convenuta – ut supra – di pagamento della somma di €
6.666,47 a titolo di penale, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra
a titolo di penale;
Parte_1
b) Dichiarare conseguentemente l'assoluta illegittimità della compensazione attuata dalla società tra le somme Controparte_1 dovute alla sig.ra a titolo di TFR, retribuzione ed indennità di Parte_1 fine rapporto e quelle illegittimamente pretese, condannando conseguentemente la società a corrispondere alla Controparte_1
sig.ra la complessiva somma di € 3.389,65, così come Parte_1
specificato nella narrativa che precede;
c) condannare per l'effetto la al pagamento delle Parte_2
spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
3 Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Il Giudicante ritiene utile rammentare che: “In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
09/06/2017, n.14457).
Nel caso di specie, è documentale come la lettera di impegno all'assunzione, sottoscritto dal ricorrente contenesse una clausola di
“durata minima garantita”, del seguente tenore: “Rapporto di lavoro:
a tempo determinato e a tempo pieno. Decorrenza e durata: dal
10.12.2018 al 09.12.2019 […] Il rapporto di lavoro con la avrà CP_9 una durata minima garantita per entrambe le parti, di n. 12 mesi. Per il periodo di vigenza del presente contratto, entrambe le parti non potranno recedere dal rapporto, fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. […] Inoltre, in caso di recesso anticipato nei 12 mesi di vigenza del contratto di assunzione, per motivi diversi dalla giusta causa, essendo interesse dell' Pt_3
riconosciuto meritevole di tutela ai sensi del D.M. 30.11.2012 emanato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti in esecuzione dell'art. 21, com. 4, d.lgs. n. 247/2010, la S.V. dovrà versare alla
4 società, una penale di importo pari ad euro 8.000,00” (cfr. all. n. 2 bis, indice ricorrente). Speculare disposizione si ritrova anche nella lettera di assunzione (cfr. all. n. 2).
Con successiva nota la società convenuta comunicava al lavoratore la proroga del contratto in essere, in scadenza al 09.12.2019, al
30.09.2019 “alle medesime condizioni indicate nella lettera di assunzione prot. n. 12735/18/P del 28.11.2018”.
Appare evidente l'assenza di corrispettività nelle obbligazioni, trattandosi di sacrifici imposti esclusivamente al lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato.
Né può ritenersi che il generico riferimento alla formazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori (ovvero alle disposizioni di cui al D.M. 30.11.2012 prescritte ai sensi dell'articolo 21, comma
4, del decreto legislativo n. 247/2010) possa rappresentare un reale bilanciamento delle pattuizioni contrattuali, poiché la formazione – anche ove impartita – rientra nel complesso delle obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro, risponde ad un interesse del solo datore di lavoro e viene ordinariamente bilanciata dalla corretta esecuzione della prestazione in favore dello stesso datore di lavoro.
Peraltro, il richiamo alle disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni risulta inconferente alla fattispecie in esame, atteso che risulta comprovato che già al momento dell'assunzione (avvenuta il 10.12.2018)
l'istante era in possesso dei seguenti attestati: a) certificato di avvenuta formazione al corso FT-A “Unione e Distacco Veicoli” del
11.12.2017; b) certificato di avvenuta formazione corso FT-B
“Predisposizione dei documenti di scorta” del 18.12.2017; c) certificato di avvenuta formazione “Condotta dei treni” ed in particolare Licenza di conduzione dei treni LC- A del 15.02.2018; d) certificato di avvenuta formazione al corso certificato complementare B del 30.06.2018 della durata di 520 ore, concluso
5 con verifica finale di apprendimento e svolto presso la
[...]
e) certificato di avvenuta formazione corso ADT del CP_10
04.07.2018 (vedasi all. n. 9, fascicolo parte ricorr.).
Tanto sconfessa la tesi di parte resistente secondo cui quest'ultima avrebbe sostenuto i costi di formazione finalizzati al rilascio alla ricorrente della licenza di addetto alla conduzione di locomotori e treni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti attuativo del d.lgs. n.
247/2010.
Pertanto, il Giudicante ritiene irrilevante ai fini del decidere la circostanza che la ricorrente abbia successivamente all'assunzione conseguito in azienda altro certificato complementare di tipo B1 per l'attività di sicurezza “Condotta dei treni sulla IFR gestita da
Ferrotramviaria s.p.a. – Divisione Infrastruttura”, trattandosi di un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specifica conoscenza delle caratteristiche dei veicoli , in Controparte_1 ossequio alle obbligazioni formative in capo al datore di lavoro.
Ditalché, l'insussistenza della correspettività ovvero la conclamata assenza di vantaggio a favore del ricorrente rende privo di causa giustificatrice il patto di stabilità in questione, con conseguente nullità del patto stesso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c.. Alla nullità della clausola di durata minima garantita (c.d. patto di stabilità) inserita nel contratto di lavoro fra le parti consegue anche la nullità della penale ivi contenuta per il principio di invalidità derivata.
Peraltro, risulta irrituale la scelta dell' convenuta di aver in Pt_3 sede di proroga richiamato genericamente le condizioni contrattuali della precedente lettera di assunzione - ivi compresa, a suo dire, la previsione della “durata minima del contratto di 12 mesi”- senza tener in considerazione che la durata della proroga, diversamente dal primo contratto, era di 9 mesi e non già di 12.
6 Ciò detto, in data 04.02.2020 la ricorrente ha comunicato all'azienda le proprie dimissioni volontarie, a decorrere dal
17.02.2020.
Senonché la società datrice ha illegittimamente trattenuto dalla busta paga di febbraio 2020 nonché dalla busta paga a titolo di TFR ed indennità di fine rapporto l'importo di € 2.321,68, quale “penale recesso anticipato” (vedasi all. n. 6, fascicolo parte ricorr.), operando una compensazione con gli importi dovuti a sua volta a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di febbraio 2020 ed a titolo di spettanze di fine rapporto.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di quota parte della retribuzione ordinaria per il mese di febbraio 2020 (pari ad €
312,75) e a titolo di spettanze e competenze di fine rapporto, ivi compreso il TFR, (pari ad € 2.008,93), il tutto per complessivi €
2.321,68, non essendo stata offerta alcuna prova in ordine alla loro corretta corresponsione.
Dalla disamina delle buste paga in questione emerge che la somma effettivamente trattenuta è stata pari ad € 2.321,68 di conseguenza, la somma spettante al ricorrente va ridotta da “€ 3.389,65 a lordo delle ritenute di legge” ad € 2.321,68, a lordo delle ritenute di legge.
Stante la conclamata nullità ed inefficacia della clausola del contratto relativa alla durata minima garantita, c.d. patto di stabilità non sussiste il diritto della convenuta ad ottenere dall'istante la somma di € 6.666,47 a titolo di penale del recesso anticipato.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
La rideterminazione parziale della somma rivendicata da parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella
7 misura di 1/3; i residui 2/3 vanno posti a carico della parte soccombente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda;
- accerta e dichiara la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità ed invalidità della clausola contrattuale “di stabilità” e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della trattenuta della somma di € 2.321,68;
- per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente per i titoli di cui sopra della somma di € 2.321,68, a lordo delle ritenute di legge, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore del ricorrente, i residui 2/3 che liquida in euro 1.750,66 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
8