Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1130
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua datrice di lavoro. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'infondatezza di una pretesa risarcitoria avanzata dalla società, che richiedeva il pagamento di una penale per recesso anticipato, e ha contestato illegittime trattenute effettuate sulla sua busta paga e sul TFR. La parte resistente ha invece chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la validità della penale e delle trattenute.

Il Giudice ha accolto le richieste della ricorrente, dichiarando la nullità della clausola di stabilità nel contratto di lavoro, ritenendo che non vi fosse una corrispettività adeguata tra le obbligazioni assunte dalle parti. Ha argomentato che la penale per recesso anticipato era priva di causa giustificatrice, in quanto imponeva un sacrificio esclusivamente al lavoratore senza alcun vantaggio per lui. Inoltre, ha condannato la società a restituire la somma illegittimamente trattenuta, riducendo l'importo da € 3.389,65 a € 2.321,68. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite, ponendo a carico della parte soccombente i due terzi delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1130
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1130
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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