Sentenza 4 aprile 1980
Massime • 1
In tema d'imposta di registro, l'assoggettamento ad unica tassazione di piu negozi racchiusi in un solo atto, ai sensi e sotto il vigore degli artt 9 del RD 30 dicembre 1923 n 3269 e 28 della tariffa allegato a al decreto medesimo (nel testo modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1953 n 261), postula una connessione oggettiva, inscindibile e necessaria, fra detti negozi, per loro intrinseca natura o per virtu di norma di legge. Al fine indicato, pertanto, ed in ipotesi di compravendita di bene immobile, tale connessione va esclusa con riguardo all'accollo da parte del compratore del debito per mutuo gravante sul venditore, a parziale regolamentazione del prezzo, tenuto conto che detto accollo, ancorche venga stipulato senza l'adesione del mutuante (cosiddetto accollo semplice), e trovi giustificazione in garanzia ipotecaria gravante sull'immobile, introduce un rapporto obbligatorio autonomo, occasionalmente collegato al contratto di compravendita per effetto di una libera scelta dei contraenti. ( V 1431/75, mass n 374989; ( V 406/73, mass n 362370; ( V 1202/72, mass n 357680).*
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 08/11/1985 n. 200247 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 8 novembre 1985
Con esposto del 14 febbraio 1985 diretto a questa Direzione Generale il sig. ..... faceva presente di ritenere illegittima la richiesta avanzata nei suoi confronti dall\'Ufficio del Registro - Atti Privati - di ..... di un\'imposta suppletiva di registro relativa alla tassazione dell\'accollo di mutuo presente nell\'atto di assegnazione di un appartamento all\'istante stesso da parte della Cooperativa ..... L\'atto di assegnazione dell\'appartamento in questione - costruito peraltro con il contributo dello Stato - godeva, al momento della registrazione, delle agevolazioni previste in materia di imposte sui trasferimenti dal T.U. sull\'edilizia popolare ed economica approvato con …
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 26/09/1983 n. 240735 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 26 settembre 1983
Con esposto del 30 aprile 1983, diretto all\'On.le Sig. Ministro, il sig. .......... ha fatto presente di ritenere infondato un avviso di liquidazione, emesso dal competente Ufficio, relativo all\'imposta di registro dovuta per la disposizione, presente in un atto di compravendita di un appartamento, con la quale il contribuente stesso si accollava un mutuo ipotecario gravante sull\'immobile. In merito l\'istante ha eccepito che solo un\'erronea interpretazione delle norme della legge di registro disciplinanti la materia potrebbe legittimare un\'autonoma tassazione, in aggiunta a quella che colpisce il trasferimento immobiliare, dell\'accollo di mutuo contenuto nell\'atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/1980, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1980 |
Testo completo
In tema d'imposta di registro, l'assoggettamento ad unica tassazione di piu negozi racchiusi in un solo atto, ai sensi e sotto il vigore degli artt 9 del RD 30 dicembre 1923 n 3269 e 28 della tariffa allegato a al decreto medesimo (nel testo modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1953 n 261), postula una connessione oggettiva, inscindibile e necessaria, fra detti negozi, per loro intrinseca natura o per virtu di norma di legge. Al fine indicato, pertanto, ed in ipotesi di compravendita di bene immobile, tale connessione va esclusa con riguardo all'accollo da parte del compratore del debito per mutuo gravante sul venditore, a parziale regolamentazione del prezzo, tenuto conto che detto accollo, ancorche venga stipulato senza l'adesione del mutuante (cosiddetto accollo semplice), e trovi giustificazione in garanzia ipotecaria gravante sull'immobile, introduce un rapporto obbligatorio autonomo, occasionalmente collegato al contratto di compravendita per effetto di una libera scelta dei contraenti. ( V 1431/75, mass n 374989; ( V 406/73, mass n 362370; ( V 1202/72, mass n 357680).*