Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4573/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...]_1 C.F._1
(Ecuador), il 26.4.1993, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Michela
Sarcletti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 30.3.1988, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Simone Bertuccio e
Simone Bringiotti,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 25.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 10.5.2024.
1
Premesso che:
con ricorso depositato il 2.5.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle figlie minori e Persona_1
nate a Genova rispettivamente il 8.3.2013 e il 6.9.2017 dalla relazione Persona_2
sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 27.9.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, formulando richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 25.3.2025 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno richiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1 Per_2
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti le minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affido condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa prevalente presso la mamma nella casa familiare;
2 - assegnazione della casa familiare sita in Genova, via Lodovico Calda 30/8, alla mamma;
il padre ha già rilasciato l'immobile;
- il padre potrà frequentare le figlie liberamente compatibilmente con le esigenze e la volontà delle minori;
salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà in ogni caso tenerle con sé un giorno infrasettimanale con preavviso alla madre di almeno 48 ore;
- per le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, l'un genitore potrà trascorrere il
24 dicembre con le figlie, l'altro il 25 dicembre;
inoltre, il primo potrà trascorrere il 31 dicembre e il 1 gennaio con le figlie l'altro il 6 gennaio;
varrà poi il criterio dell'alternanza annuale;
- il medesimo criterio dell'alternanza annuale regolerà le frequentazioni genitori-figlie con riferimento alle ulteriori festività;
- restano salvi diversi accordi tra i genitori in ordine alle frequentazioni con le figlie, da assumere in ogni caso nel preminente interesse delle minori;
- l'assegno unico per le figlie potrà essere percepito integralmente dalla madre;
il padre si impegna a prestare il proprio consenso e a intervenire nelle pratiche burocratiche che dovessero richiedersi a tal fine;
- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei tempi di rispettiva permanenza, e dunque prevalentemente la madre allo stato attuale;
- le spese straordinarie per le minori (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- le rate residue di mutuo sulla casa familiare sopra indicata saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
- in ordine alle somme arretrate dovute per spese di amministrazione condominiale per la casa familiare fino alla data odierna maturate, il padre concorrerà versando alla madre la somma di euro 2.000,00, da corrispondere in quattro rate uguali di euro 500,00 ciascuna a partire dal mese di aprile 2025 entro il giorno 10 di ogni mese per quattro mesi;
- per le spese relative alla casa familiare che matureranno in futuro, invece, quelle di amministrazione ordinaria saranno a carico della madre;
quelle straordinarie saranno
3 suddivise al 50% a carico di ciascuno dei genitori;
- i genitori concordano fin d'ora che le figlie potranno frequentare un centro estivo nell'estate
2025 con spese a carico di ciascuno dei genitori al 50%;
- le parti si riservano di agire per le opportune modifiche delle condizioni concordate ove la situazione personale e patrimoniale delle parti dovesse mutare”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4