Sentenza 14 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2004, n. 15873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15873 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.P.S.E.M.A. - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, Che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE U. TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NA PP, elettivamente domiciliato in Roma Via BONIFACIO VII 22, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO MUROLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18/02 del Tribunale di MESSINA, depositata il 18/02/02 R.G.N. 1179/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GULLOTTA per delega RECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 luglio 1995 SE AR, sostenendo che, a causa dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ENTE FERROVIE DELLO STATO nelle navi traghetto, aveva contratto ipoacusia, chiese che il Pretore di Messina condannasse il predetto ENTE al pagamento della rendita per malattia professionale. Autorizzata la chiamata in causa dell'I.P.S.E.M.A. e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore accolse la domanda. Con sentenza dell'8 febbraio 2002 il Tribunale di Messina ha respinto l'appello. Per quanto giunge in questa sede, il giudicante afferma che l'eccezione di prescrizione, essendo intempestiva in quanto intempestivamente proposta dall'ENTE FERROVIE DELLO STATO ed in tal modo dall'I.P.S.E.M.A. (che, per l'art. 111 cod. proc. civ., subentra nella posizione processuale in cui questo ENTE si trovava), è inammissibile.
D'altro canto, poiché secondo il pensiero della giurisprudenza di legittimità la prescrizione decorre dal momento in cui vi sia certezza che l'assicurato abbia conoscenza della malattia, della sua professionale etiologia e della sua giuridica indennizzabilità, nel caso in esame il dies a quo coincide con il tempo in cui la malattia ha raggiunto uno stato invalidante (ottobre 1994), come accertato dal consulente tecnico d'ufficio: tempo cui lo stesso ricorrente fa riferimento nelle note difensive in primo grado, e dal quale decorre il diritto in controversia.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.P.S.E.M.A., percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria;
SE AR resiste e con controricorso;
la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 111 cod. proc. civ., l'I.P.S.E.M.A. sostiene che esso non è tenuto ad accettare il processo nello stato in cui si trova.
D'altro canto, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, può sollevare tutte le eccezioni che non risultino precluse. E poiché l'eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in appello e fino al momento della remissione della causa al collegio, nel caso in esame l'eccezione, sollevata con il primo atto di costituzione, era ammissibile.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 112 primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'I.P.S.E.M.A. sostiene che il ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa era ben consapevole del suo stato invalidante e della relativa natura professionale. Ed il certificato del dott. Spanò, da cui il Tribunale fa discendere questa consapevolezza, era solo la conferma d'una situazione di cui il ricorrente era a conoscenza.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si presume che l'assicurato abbia consapevolezza della natura professionale e della misura indennizzabile della sua malattia alla data della domanda amministrativa;
ove l'assicurato non dimostri che in questa data l'indennizzabilità non sussisteva, da questa data decorre il corso della prescrizione. E nel caso in esame ciò il ricorrente non ha dimostrato.
Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 a 5 cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, l'I.P.S.E.M.A. sostiene che il giudicante, affermando che si ha certezza della conoscenza, da parte del AR, dell'indennizzabilità del suo stato invalidante solo dall'ottobre 1994 (con il certificato del dott. Spanò), non aveva considerato che il AR aveva proposto domanda amministrativa nel 1991 e nel ricorso aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto dal 1991, ed a tale data fa riferimento la sentenza di primo grado.
Il ricorso è infondato. Colui che, diventando (nel corso d'un processo fra altri iniziato) successore a titolo particolare del rapporto controverso, sia chiamato in causa, assume la qualità di parte del processo nello stato in cui il processo si trova;
e pertanto è soggetto alle decadenze nelle quali il suo dante causa era incorso.
In questo quadro, l'eccezione di prescrizione, che, quale eccezione in senso proprio", deve essere proposta, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione (art. 416 primo e secondo comma cod. proc. civ.), ove non sia stata tempestivamente proposta dal dante causa,
non può essere lente proposta da colui che, nel corso del processo, sia diventato successore a titolo particolare nel rapporto controverso.
Ciò, nel caso in esame. Come l'I.N.A.I.L. (e plurimis, Cass. 9 marzo 1999 n. 2030), anche l'I.P.S.E.M.A., quale soggetto cui sono state trasferite, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative ad eventi infortunistici ed a manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 (art. 2 quattordicesimo comma del decreto legge 1 ottobre 1996 a 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608),
è successore a titolo particolare dell'ENTE FERROVIE DELLO STATO. La decadenza dell'ENTE FERROVIE DELLO STATO (convenuto con ricorso del 7 luglio 1995) per non aver tempestivamente proposto l'eccezione di prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, si riflette anche sull'I.P.S.E.M.A., che, nel corso del processo, era divenuto successore dell'ENTE nel rapporto controverso, e (pur non essendo litisconsorte necessario: Cass. 30 marzo 1999 n. 3085) era stato chiamato in causa.
Le censure sollevate con il secondo ed il terzo motivo del ricorso, presupponendo l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, restano assorbite.
Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 14,00 oltre ad EURO 1.800,00 a favore della RETE FERROVIARIA S.p.a. ed in Euro 18,00 oltre ad Euro 1.500,00 a favore di SE AR. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2004